Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
UFFICIO ESECUZIONI E FALLIMENTI
N. R.G. 570/2025 Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Vincenzo Di Pede Giudice dott.ssa Giuliana Gaudiano Giudice rel. lette le note delle parti ed esaminati gli atti di causa;
ha pronunciato il seguente
DECRETO sul reclamo proposto, ai sensi dell'art. 26 l.f. nel procedimento iscritto nel Ruolo Gene- rale per l'anno 2025 sotto il numero d'ordine 570 DA
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Coscarella Parte_2
- Reclamante -
CONTRO
partita iva Controparte_1
, in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Gottuso P.IVA_1
- Reclamato –
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione le posizioni delle parti possono riassumersi come segue. Con ricorso depositato in data 24/03/2025, la società ricorrente ha proposto re- clamo ex art. 26 l.f. avverso il decreto emesso in data 18/03/2025, nell'ambito della pro- cedura fallimentare iscritta al n. 12/2021 R.F., con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della proposta di concordato fallimentare presentata dalla
[...]
Parte_3
Parte reclamante, a sostegno della propria domanda, ha dedotto:
• Che in data 06/12/2024 aveva presentato istanza di omologazione di un concordato fallimentare qualificato “con assuntore” con la finalità di giungere alla chiusura della procedura fallimentare e il conseguente ri- torno in “bonis” della e delle persone fisiche fallite Controparte_1 nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili.
• Che detta proposta veniva successivamente modificata ed integrata con chiarimenti in data 03/02/2025;
• Che all'esito dell'udienza all'uopo fissata il GD aveva dichiarato inam- missibile la suddetta proposta di C.F. per irritualità.
• Che il GD perveniva a tale convincimento sulla base di due valutazioni:
o La prima censura da parte del GD è nei termini di abuso dello strumento concordatario in quanto la per effet- Controparte_1 to della omologa rimarrebbe priva di patrimonio al termine della
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o La seconda censura, invece, attiene alla considerazione secondo cui qualora si accedesse alla ipotesi che prevede che i beni rimar- rebbero nella disponibilità del fallito, questo “rientrerebbe nella disponibilità oltre che dei beni mobili e immobili, anche della li- quidità attualmente presente sul conto corrente intestato alla procedura e dei crediti e attraverso tale liquidità e tali crediti, ol- tre che, in minima parte, con l'importo integrativo messo a di- sposizione dalla proponente, soddisferebbe integralmente i credi- tori entro due anni”;
• Che detto provvedimento sarebbe censurabile in quanto:
o In ordine alla prima censura “la brs non solo nella proposta non ha mai ne'chiesto, ne' dichiarato di voler rilevare o acquisire l'attivo della procedura, che per l'opposto resterebbe alla fallita ed ai soci, m'ancor piu' ha dettagliatamente rinunciato per iscrit- to a tale pretesa negli atti depositati, in specie nelle ultime note difensive a seguito di chiarimento sulla circostanza chiesto dal g.d. nella udienza di discussione… Obbiettivo della procedura è il ritorno in bonis della e dei soci illimitata- Controparte_2 mente responsabili. I soci illimitatamente responsabili falliti in proprio sarebbero e resterebbero gli unici legittimi destinatari degli avanzi attivi di liquidazione del patrimonio.”
o In ordine alla seconda censura “il Giudice Delegato non ha il compito di valutare la convenienza e le modalità di esecuzione della proposta tenendo conto che il concordato fallimentare può considerare un giudizio di ammissibilità del G.D. ove si ravvisas- sero utilizzi e fini abusivi della procedura che nel caso in disami- na non ricorrono.”
• Che pertanto il predetto provvedimento si palesa affetto da invalidità sic- ché proponeva il presente reclamo al Collegio.
In data 29/5/2025, si costitutiva in giudizio il fallimento contestando ogni dedu- zione di parte ricorrente, eccependo l'inammissibilità della proposta concordataria e concludendo per il rigetto della domanda con vittoria di spese. Il Collegio si riservava all'udienza del 04/06/2025. II. Nel merito
Il reclamo è fondato. Com'è noto, il concordato fallimentare costituisce una forma di chiusura del fal- limento che si pone l'obiettivo di soddisfare in tutto o in parte i creditori della società, nei limiti delle risorse disponibili.
Detta domanda può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo. La domanda di concordato presentata dal fallito, società a cui lo stesso partecipa e società sottoposte a comune controllo è sottoposta, invece, ha limiti temporali non potendo es- sere presentata se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e a condizione che non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato pas- sivo.
2 Il proponente ha un'ampia libertà di scelta nella determinazione del contenuto del piano, essendo possibile che lo stesso preveda anche il pagamento parziale dei credi- tori privilegiati. Una volta presentato il ricorso, il giudice delegato deve richiedere al curatore un parere in ordine alla proposta di concordato in riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, che serve ad informare il comitato dei creditori e successivamente a formare il convincimento dei creditori. Ottenuto detto parere, il GD chiede poi il parere al comitato dei creditori sul merito della proposta. Ottenuti detti pareri, il Giudice delegato, poi, effettua i controlli sulla “ritualità” della proposta, effettuando un primo controllo di legittimità della stessa e dei pareri espressi e, qualora ritenga che la procedura non possa continuare, emanerà un decreto di inammissibilità.
Orbene, fatta questa premessa di ordine generale, il concordato fallimentare pro- posto dalla odierna reclamante prevede quanto segue:
- a fronte di un attivo pari a quasi 7.000.000 a cui aggiungersi oltre € 1.500.000 di crediti non ancora riscossi e di un passivo di circa 2.300.000 (notevolmente già ridotto in seguito ad un riparto parziale), la società si impegnava a pagare € 350.000, di cui € 100.000 tramite due assegni già depositati in cancelleria, e la restante somma di € 250.000 in 24 mensilità da versarsi a partire dall'omologa del concordato. La restante debitoria sarebbe stata poi estinta con i flussi sinora generati dalla procedura e riscossi dal GSE nonché con i flussi successivi all'omologa che si genereranno;
- la società si dichiarava altresì disposta ad integrare la somma necessaria per il pagamento delle spese di procedura, a seguito della loro quantificazione da parte del curatore;
- le liquidità di pertinenza della procedura (crediti verso GSE e GESPAK) verran- no incassati con l'assistenza e il controllo degli organi della procedura;
- la soddisfazione integrale dei creditori;
- la possibilità di presentare modifiche al piano e alla proposta che si dovessero ri- tenere necessarie;
- il soddisfacimento dei creditori nel termine di 24 mesi dall'omologa.
Il Giudice delegato, richiesto il parere al Curatore, si pronunciava dichiarando l'inammissibilità del piano proposto sulla base di due ordini di ragioni. Il primo motivo di inammissibilità rilevato dal GD afferiva ad un possibile abuso del diritto da parte della proponente che, “secondo la Suprema Corte, ricorre quando il fine della procedura eccede il sacrificio imposto al patrimonio del fallito per la parte non necessaria al soddisfacimento dei creditori, come nel caso in cui si registri un divario particolarmente consistente tra attivo ceduto e passivo rilevato (in tal senso, Cass. Civ.,
Sez. I, ordinanza n. 25318 del 11.11.2020);
- rilevato, a tal proposito, che, come desumibile dal parere depositato dal curatore in data
02.03.2025: a) in caso di prosecuzione del fallimento, si giungerebbe, entro tre o, al massimo, quattro anni, alla chiusura della procedura con l'integrale soddisfacimento dei creditori e senza porre in vendita i beni mobili e immobili costituenti la massa attiva fallimentare, con la conseguenza che la società fallita, una volta tornata in bonis, sa- rebbe ancora titolare di un patrimonio avente un valore stimato di € 6.211.273,35 (di cui 5.002.000 per gli immobili e € 1.209.273,45 per i mobili) e, inoltre, potrebbe inca- merare le somme erogate dalla GSE s.p.a. dal momento della chiusura del fallimento sino all'anno 2032; b) in caso di omologa del concordato fallimentare, invece, i credi-
3 tori sarebbero integralmente soddisfatti in due anni e la società fallita tornerebbe in bonis senza essere però più titolare di alcun bene, mentre la proponente, a fronte di un esborso di € 199.150,00 acquisirebbe l'intero patrimonio sociale (valutato, come detto, in € 6.211.273,45) e percepirebbe le erogazioni della GSE s.p.a. successive al biennio concordatario (valutate, al netto degli oneri di manutenzione e di altra natura, in €
693.386,00)”.
Su detto primo profilo, tuttavia, la proponente, in sede di reclamo ha specificato che “la brs non solo nella proposta non ha mai ne 'chiesto, ne' dichiarato di voler rile- vare o acquisire l'attivo della procedura, che per l'opposto resterebbe alla fallita ed ai soci, m'ancor piu' ha dettagliatamente rinunciato per iscritto a tale pretesa negli atti depositati”. Dovendosi, pertanto, dare riguardo al rilievo tale per cui la proponente ri- nuncia all'acquisizione di qualsiasi attivo della fallita, non v'è chi non veda come detto primo motivo di censura sia già di per sé superato. Il Giudice delegato aggiunge poi che l'inammissibilità della domanda sussisterebbe anche nel caso in cui la proponente rinunciasse all'acquisizione dell'attivo societario e ciò perché:
- la fallita ritornata in bonis, rientrerebbe nella disponibilità, oltre che dei beni mobili e immobili, anche della liquidità attualmente presente sul conto corrente intestato alla procedura e dei crediti e attraverso tale liquidità e tali crediti, oltre che, in minima parte, con l'importo integrativo messo a disposizione dalla pro- ponente, soddisferebbe integralmente i creditori entro due anni;
- una volta intervenuta l'omologa, l'obbligata principale nei confronti dei creditori sarebbe proprio l'impresa fallita ritornata in bonis
- il ruolo della proponente sarebbe, in sostanza, quello di sostegno alla procedura sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista delle garanzie fornite alla massa dei creditori;
- la proponente non si obbligherebbe in via principale nei confronti dei creditori, ma sarebbe la società tornata in bonis ad impiegare le risorse pervenutele per soddisfare i creditori;
- la società fallita, da ultimo, non ha presentato alcuna domanda nei termini di cui all'art. 124 co. 1 l.f. In ordine a tale seconda censura, ritiene il Tribunale che vada riformato il negativo apprezzamento compiuto dal Giudice delegato in ordine all'ammissibilità della doman- da.
Deve rilevarsi, infatti, come la valutazione compiuta dal Giudice non rientri in quel- la che la legge gli riserva all'art. 125 co. 2 l.f.
La legge, infatti, conferisce al Giudice delegato il potere di bloccare in limine la proposta, qualora emerga icto oculi un vizio di legittimità del ricorso, quali ad esempio l'insussistenza palese dei requisiti formali (in punto per esempio di legittimazione alla presentazione o alla sottoscrizione del ricorso) o irregolarità in ordine ai pareri espressi
(es. vizi logici o contraddittorietà della motivazione del curatore;
mancato rispetto delle prescrizioni di legge per il funzionamento del comitato) o in caso di macroscopici profi- li di inammissibilità della proposta stessa, quali abusi della proposta concordataria. Esclusa l'ipotesi di abuso della proposta che, in conformità alla motivazione del GD sarebbe stata effettivamente sussistente qualora il proponente avesse presentato un piano che prevedeva l'assegnazione di tutto l'attivo della fallita, detto secondo profilo rilevato dal Giudice non si ritiene rientri nel vaglio di inammissibilità demandatogli dalla legge. Non può ritenersi, infatti, che il piano così formulato debba arrestarsi ancor prima di essere rimesso al parere dei creditori.
4 Osserva il Collegio come il piano (prevendendo il pagamento dei debiti con i flussi sinora generati dalla procedura e riscossi dal GSE, con una parte di attivo messa a di- sposizione dalla proponente nonché con i flussi successivi all'omologa che si genere- ranno, seppur gli stessi formalmente verranno incassati dalla fallita alla quale secondo il piano dovranno essere restituiti tutti i beni) non presenta allo stato profili di inammissi- bilità. Le doglianze avanzate dal GD potrebbero, semmai, presentare profili di non con- venienza, in punto ad esempio di garanzie offerte, che eventualmente i creditori potreb- bero far valere con il proprio voto. Il giudice delegato ritiene che nel momento in cui tutti i beni della fallita verranno alla stessa restituiti sarebbe la stessa società fallita a dover rispondere nei confronti dei creditori e con i flussi che la gestione degli impianti sta generando.
In realtà, osserva il collegio come, seppur la proponente abbia dichiarato che il pa- gamento dei debiti restanti avverrà con l'attivo che genereranno i beni della società fal- lita, detta indicazione possa considerarsi neutrale. Da un lato, infatti, con l'omologa si potrebbe prevedere che la restituzione dei beni al fallito avvenga solo all'esito dell'esecuzione del concordato (di talché i flussi generati verranno a quel punto acquisiti direttamente dalla procedura, come sembra paventare la stessa proposta laddove preve- de che le liquidità di pertinenza della procedura (crediti verso GSE e GESPAK) verran- no incassati con l'assistenza e il controllo degli organi della procedura) e dall'altro lato, anche qualora l'omologa non prevedesse detta precisazione, ciò che rileva è che la pro- ponente si assuma l'obbligo di pagamento delle poste debitorie, non essendo invece ri- levante la provenienza delle risorse di cui disporrà la proponente, qualora la stessa presti idonee garanzie ed i creditori valutino la convenienza della stessa. Quanto sin qui esposto trova conferma nei precedenti di legittimità in base ai quali il tribunale, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n° 5/06 e del decreto le- gislativo 169/07, non deve più procedere alla verifica della convenienza della proposta concordataria e ciò in quanto in difetto di opposizioni da esaminare, il sindacato del Tribunale si attesta su un controllo di “regolarità formale della procedura e dell'esito della votazione […] restando escluso ogni controllo sul merito, giacché la valutazione del contenuto della proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori” (cfr. Cass. n. 19645/2015). Nello stesso senso, in tema di concor- dato fallimentare, “la valutazione dei cespiti costituenti l'attivo fallimentare, demandata al giudice in sede di omologazione, non ha ad oggetto l'accertamento della convenienza della proposta, ma il controllo in ordine alla legittimità della procedura, sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti prescritti e della correttezza dell'informazione forni- ta ai creditori attraverso la relazione giurata ed i pareri richiesti dall'art. 125 legge fall., nonché la verifica delle condizioni approvate, nei limiti imposti dalla finalità di assicurare un ragionevole equilibrio tra la soddisfazione delle pretese dei creditori e la salvaguardia dei diritti del debitore (Cfr Cassazione civile sez. I, 29/07/2011, n.16738) ed ancora “il controllo del tribunale è limitato alla verifica della regolarità formale del- la procedura e dell'esito della votazione - salvo che non sia prevista la suddivisione dei creditori in classi ed alcune di esse risultino dissenzienti - restando escluso ogni con- trollo sul merito, giacché la valutazione del contenuto della proposta concordataria, ri- guardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei creditori, ad eccezione dell'indagine sull'eventuale abuso del diritto” (Cassazione civile sez. I, 03/11/2023, n.30703). Part Né può accogliersi l'eccezione di inammissibilità del concordato avanzata dalla ratela in punto di presentazione dello stesso oltre il termine di legge, essendo palese che
5 il concordato è stato proposto da un terzo e non dal fallito, sicché i limiti temporali pre- visti dalla legge non sono applicabili al caso di specie.
Per tali ragioni, il reclamo è fondato e va accolto.
IV. sulle spese di lite
In ragione della modifica del piano da parte dell'assuntore in seguito alla sua proposizione, si ritiene sussistano ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
1) letto l'art. 36 l.f., accoglie il reclamo e per l'effetto dichiara l'ammissibilità del concordato fallimentare presentato dalla società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, ; Parte_2
2) compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Castrovillari, nella Camera di Consiglio del 06/06/2025 Il Giudice Relatore Giuliana Gaudiano
Il Presidente Beatrice Magarò
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