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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 833 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA - Presidente dott. VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]sul Parte_1 C.F._1
Naviglio (MI) via Roggia Arzona n.1/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Monteleone del Foro di Como ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cantù via Milano n. 14
APPELLANTE
contro
, nato a Milano il 3.3.1962, C.F. , residente a Controparte_1 C.F._2
Monza Corso Milano 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Grasso del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Gentilino n. 9/A,
APPELLATO
pagina 1 di 9
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10754/2024 – emessa nella causa civile n. 49560/2021
R.G. il 23.10.2024, pubblicata il 12.12.2024 e notificata il 28.2.2025, avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“in via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 cpc, in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
in via istruttoria: ammettersi interrogatorio formale del sig. sui seguenti capitoli: Controparte_1
1)Vero che la sig.ra nel 2007, dopo la chiusura della sua partita Iva, chiedeva al marito di aiutarla Pt_1
a reperire una qualsiasi occupazione?
2)Vero che il ricorrente, a seguito della domanda di cui al punto che precede, rispondeva alla moglie che non era sua intenzione raccomandare nessuno?
Ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
3)Vero che la sig.ra nel 2007 si recava più volte ad Alba, dove abitava il sig. e su Parte_1 CP_1 sua richiesta nei fine settimana con l'intera famiglia e in qualche occasione anche nei giorni feriali da sola, ivi pernottando?
4)Vero che il sig. trascorreva lunghi periodi lontano da casa, lasciando la sig.ra sola a CP_1 Pt_1
gestire la casa familiare e accudire i figli?
5)Vero che il convenuto acquistava l'immobile di Monza, intestato al figlio , ad insaputa di CP_2 quest'ultimo?
6)Vero che il sig. è propenso a vendere il suo immobile di Monza, dividendo il ricavato CP_3
con la sorella Per_1
7)Vero che il convenuto riferiva al figlio che, avendogli comprato un immobile, si doveva CP_2 considerare debitore di circa € 70.000,00 nei confronti della sorella Per_1
8)Vero che i coniugi erano d'accordo sulla rinuncia al lavoro della sig.ra , che si sarebbe dedicata Pt_1
a tempo pieno alla gestione della casa e crescita dei figli?
pagina 2 di 9 9)Vero che l'accordo di cui al punto che precede risale all'anno 2007, in occasione del trasferimento del sig. ad Alba? CP_1
10 Vero che il sig. rassegnava le dimissioni dalla Sacmi Packaging & Chocolate spa con CP_1
decorrenza 30.11.2022 per motivi personali di insoddisfazione lavorativa?
Si indicano a testi:
Corso Milano 18 20900 Monza (MB) CP_3
via Roggia Arzona 1 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Testimone_1
via De Marchi 57 18100 Imperia Testimone_2
CO TA via Nostra Signora delle Grazie 16/6 18100 Imperia
Monica LE c.so America 73 20020 Arconate (MI)
Località Cacellino 15 61028 Sassocorvano (PU) Testimone_3
NEL MERITO: in parziale riforma della sentenza impugnata n. 10754/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
12.12.2024 e notificata in data 28.2.2025, condannare il sig. al pagamento in Controparte_1 favore della sig.ra di un assegno divorzile mensile di € 2000,00 da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat;
sulle spese: con vittoria di spese e compensi di Avvocato per entrambi i gradi di giudizio”
Parte appellata:
“In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata perché infondata in fatto e in diritto;
in via principale: contrariis reiectis, respingere il gravame proposto da confermando Parte_1
integralmente la sentenza n.10754/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano;
con vittoria di spese di lite;
in via istruttoria: nella non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di ammettere le prove formulate dall'appellante si chiede di essere ammessi a prova contraria con interpello della sig.ra sui seguenti capitoli: Pt_1
1)Vero che nell'anno 2005 ha lavorato esclusivamente per la società Exel srl con sede in Vimodrone emettendo a carico della stessa n.6 fatture che le sono state pagate a mezzo bonifici come da estratto conto bancario UBI n. 2087, cointestato tra i coniugi che le si rammostra pagina 3 di 9 2)Vero che il suo rapporto di lavoro con la Exel srl si è interrotto nel 2006 a causa della chiusura della società e che dalla stessa ha ricevuto nello stesso anno € 3510,00 a mezzo bonifico bancario a saldo della sua fattura n.1, come da estratto conto bancario UBI n. 2087, cointestato tra i coniugi che le si rammostra
3)Vero che in tutto l'anno 2007 non ha emesso alcuna fattura”
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 20.3.2025 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 10754/2024 – emessa nella causa civile n. 49560/2021 R.G. il 23.10.2024, depositata il
12.12.2024 e notificata il 28.2.2025, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da contro . Controparte_1 Parte_1
Con il ricorso per divorzio il sig. chiedeva oltre la pronuncia sullo status, la revoca del CP_1 contributo al mantenimento della moglie e quello dei due figli e rappresentando che gli CP_2 Per_1 stessi, maggiorenni, erano diventati economicamente autosufficienti.
La sig.ra chiedeva il rigetto della domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia Pt_1
e domandava l'assegno divorzile nella misura di € 2.000 mensili. Per_1
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Milano ha rigettato le istanze istruttorie;
ha accolto le domande del sig. e rigettato la domanda di assegno divorzile proposta dalla sig.ra , CP_1 Pt_1 condannando la stessa alle spese di lite.
Il Tribunale ha revocato con decorrenza da agosto 2024 il mantenimento per la figlia accertando Per_1
l'acquisita indipendenza economica della stessa, in quanto da agosto 2024 lavora in Afghanistan presso le strutture ospedaliere di con contratto di co.co.co sino al 5.2.2025, di cui è prevista CP_4 proroga con stipendio di € 1.800,00 mensili e vitto e alloggio a carico della organizzazione;
di conseguenza ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla non Pt_1 vivendo più con ha revocato l'assegno divorzile considerato che, pur sussistendo disparità Per_1 reddituale tra le parti, la sig.ra gode di reddito da lavoro autonomo e di capacità lavorativa, Pt_1 nonché di un notevole patrimonio immobiliare e al rilascio della casa coniugale avrà diritto di ricevere dal ex marito la somma di € 106.000,00 come da accordo scritto stipulato tra di loro a titolo di contributo dato per l'acquisto della casa intestata solo al marito.
Con l'appello proposto la sig.ra chiede la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza Parte_1 impugnata e contesta al Tribunale di Milano quanto segue:
pagina 4 di 9 erroneo rigetto delle istanze istruttorie privandola della possibilità di provare la sussistenza del diritto ad un assegno divorzile perequativo/compensativo;
erronea valutazione del reddito da lavoro autonomo della , la quale solo nel 2017 ha aperto la P. ta Pt_1
Iva quando aveva 58 anni;
il PF 2022 riporta reddito complessivo € 23.652,00 di cui € 8.400 di assegno di separazione e € 3.300 di canone di locazione, per cui il reddito da lavoro è di soli € 11.952,00;
ora abita ancora nella ex casa coniugale e poi dovrà trasferirsi in affitto fino al pensionamento quando potrà andare ad abitare nella sua casa di Imperia;
non avendo lavorato per diversi anni avrà una pensione ai minimi vitali;
ha due immobili in comproprietà con il fratello;
contesta il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile che quantifica in € 2.000,00 mensili con spese di entrambi i gradi.
Svolge istanze istruttorie sul fatto che il marito fosse d'accordo che nel 2007 lei lasciasse il lavoro e sulle dinamiche di cooperazione familiare.
Chiede sospensiva perché avendo pagato al sig. le spese di lite non è in grado di restituire la CP_1 somma di € 21.634 dovutagli in ragione della sentenza di primo grado, costringendola a subire una esecuzione immobiliare.
Si è costituito in data 23.4.2025 per chiedere il rigetto dell'appello con spese e Controparte_1 in caso di ammissione delle prove di parte appellante chiede di essere ammesso sui suoi capitoli di prova sui suoi rapporti di lavoro del 2005 e 2006.
Sostiene l'irrilevanza delle esposte difese e corretto il rigetto delle istanze istruttorie, nonché infondata l'istanza di sospensiva anche considerato che lui è solvibile in caso dovesse restituire.
All'udienza del 7 maggio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 24.3.2025 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte ritiene assorbita nella fase di merito la domanda di sospensiva e rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellante ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
L'appello svolto da nel merito è infondato per i motivi che seguono. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di Milano ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che nel caso di specie deve essere confermato il giudizio di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della sig.ra di natura compensativa/perequativa. Parte_1
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La pagina 5 di 9 Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali, come sopra esposte.
E'infatti, risultato che: il sig. , ingegnere, nel 2022 si è dimesso dall' per cui lavorava come dirigente con CP_1 Pt_2 reddito mensile netto di € 4600,00 (CU 2023 relativo ai redditi 2022 con reddito lordo complessivo di €
89.000,00); dopo le dimissioni nel 2022 si occupa di trading nel settore aerospaziale e medico, attività di cui in primo grado non sono stati documentati i ricavi e la dichiarazione PF 2024 prodotta in questo grado riporta un reddito complessivo di € 314,00; è proprietario della casa in Cernusco sul Naviglio, ex casa coniugale, di una casa in Genova presso cui vive con la sua nuova famiglia, ha acquistato per il pagina 6 di 9 figlio una casa in Monza a questi intestata;
ha di recente venduto un immobile di sua proprietà CP_2 sito in Bergeggi, ereditato dal padre, per il prezzo di € 185.000, in parte restituiti alla madre per un prestito ricevuto per l'estinzione del mutuo per l'acquisto della casa di Cernusco sul Naviglio pari ad €
89.000,00;
la sig.ra è laureata in matematica e ha lavorato nel settore informatico fino al 1995, data di Pt_1 nascita della seconda figlia, quando veniva licenziata per intervenuto fallimento della azienda;
in seguito iniziava attività libero professionale nel medesimo settore senza ottenere particolari guadagni;
dal 2004 al 2007 ha lavorato per conto della società Exel con mansioni di ricerca del personale;
medesima attività ha ripreso nel 2017 come libera professionista nel settore dell'informatica conseguendo nel 2021 un reddito da lavoro autonomo di € 23.652 (PF 2022), nel 2022 un reddito di € 23.385 (PF 2023), nel 2023 un reddito di € 20.887 (PF 2024); è comproprietaria con il fratello di 3 immobili in Imperia, di cui uno dato in locazione con reddito locatizio di € 6600,00, spettante alla stessa per la metà, uno costituisce abitazione del fratello e l'altro non è messo a reddito;
abita nella casa ex coniugale di Cernusco sul Naviglio al cui rilascio avrà diritto di percepire dal sig. la somma CP_1 di € 106.000,00 sulla base di accordi di cui alla scrittura privata intervenuti tra le parti in data 18.5.2016 con la quale veniva stabilito che all'intervenuto pagamento, a titolo di restituzione di quanto la moglie aveva contribuito per l'acquisto dell'immobile, la sig.ra avrebbe rinunciato al contestuale Pt_1 costituito diritto di abitazione a suo favore.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie: dopo il matrimonio contratto nel 1990, è intervenuta la separazione dei coniugi omologata in data 11.11.2016 dal Tribunale di Milano e che di conseguenza il matrimonio è durato 26 anni;
sono nati due figli il 14.7.1992 e il 9.6.1995, entrambi ora maggiorenni;
durante la convivenza CP_2 Per_1 matrimoniale la sig.ra ha sempre lavorato fino al 2007, dapprima come dipendente e poi come Pt_1 libera professionista, per poi cessare le attività quando i figli erano ormai adolescenti con anni rispettivamente di 15 e 12, circostanza che non può giustificare un bisogno materno di assistenza particolare tale da non poter più lavorare;
non sono state allegate circostanze e fornito prove volte a dimostrare che la moglie non abbia potuto conseguire aspettative di crescita professionale a causa della situazione familiare che sono state caratterizzate da diversi trasferimenti lavorativi del marito nell'ambito regionale lombarda e poi ad Alba nel 2005, ma la famiglia è rimasta a Cernusco sul
Naviglio; per quanto sussista disparità reddituale tra le parti, la sig.ra ha intrapreso attività Pt_1 diversificate nell'ambito nella sua competenza professionale, anche con attività in proprio dal 1995 al
2007 dando prova di autodeterminazione che non può essere qualificata come risultato di un accordo intervenuto tra i coniugi per una maggior dedizione alla quotidianità della famiglia o per favorire la crescita professionale del marito;
al rilascio della casa coniugale avrà diritto di incassare la somma di €
106.000,00 ed è titolare di patrimonio immobiliare costituito da 3 immobili in Imperia di cui uno a reddito.
La Corte, pertanto, ritiene che se non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura assistenziale, non si ravvisano neppure sussistere i presupposti per il riconoscimento pagina 7 di 9 a favore di parte appellante di un assegno divorzile di natura perequativa/compensativa, condividendo l'accertamento operato dal Tribunale di Milano.
La sentenza del Tribunale di Milano va, pertanto confermata circa l'an dell'assegno divorzile, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico
e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
Stante l'esito del presente procedimento la Corte in esito alla soccombenza di parte appellante, dispone ex art 91 cpc la soccombenza della stessa alle spese di lite da rifondere a parte appellata per il presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014,
aggiornate al 2022.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 10754/2024 – emessa nella causa civile n. 49560/2021 R.G. il 23.10.2024, depositata il 12.12.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio liquidate nella misura complessiva di € 3.966,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA - Presidente dott. VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]sul Parte_1 C.F._1
Naviglio (MI) via Roggia Arzona n.1/C, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Monteleone del Foro di Como ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cantù via Milano n. 14
APPELLANTE
contro
, nato a Milano il 3.3.1962, C.F. , residente a Controparte_1 C.F._2
Monza Corso Milano 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Grasso del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Gentilino n. 9/A,
APPELLATO
pagina 1 di 9
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10754/2024 – emessa nella causa civile n. 49560/2021
R.G. il 23.10.2024, pubblicata il 12.12.2024 e notificata il 28.2.2025, avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“in via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 cpc, in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
in via istruttoria: ammettersi interrogatorio formale del sig. sui seguenti capitoli: Controparte_1
1)Vero che la sig.ra nel 2007, dopo la chiusura della sua partita Iva, chiedeva al marito di aiutarla Pt_1
a reperire una qualsiasi occupazione?
2)Vero che il ricorrente, a seguito della domanda di cui al punto che precede, rispondeva alla moglie che non era sua intenzione raccomandare nessuno?
Ammettersi prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
3)Vero che la sig.ra nel 2007 si recava più volte ad Alba, dove abitava il sig. e su Parte_1 CP_1 sua richiesta nei fine settimana con l'intera famiglia e in qualche occasione anche nei giorni feriali da sola, ivi pernottando?
4)Vero che il sig. trascorreva lunghi periodi lontano da casa, lasciando la sig.ra sola a CP_1 Pt_1
gestire la casa familiare e accudire i figli?
5)Vero che il convenuto acquistava l'immobile di Monza, intestato al figlio , ad insaputa di CP_2 quest'ultimo?
6)Vero che il sig. è propenso a vendere il suo immobile di Monza, dividendo il ricavato CP_3
con la sorella Per_1
7)Vero che il convenuto riferiva al figlio che, avendogli comprato un immobile, si doveva CP_2 considerare debitore di circa € 70.000,00 nei confronti della sorella Per_1
8)Vero che i coniugi erano d'accordo sulla rinuncia al lavoro della sig.ra , che si sarebbe dedicata Pt_1
a tempo pieno alla gestione della casa e crescita dei figli?
pagina 2 di 9 9)Vero che l'accordo di cui al punto che precede risale all'anno 2007, in occasione del trasferimento del sig. ad Alba? CP_1
10 Vero che il sig. rassegnava le dimissioni dalla Sacmi Packaging & Chocolate spa con CP_1
decorrenza 30.11.2022 per motivi personali di insoddisfazione lavorativa?
Si indicano a testi:
Corso Milano 18 20900 Monza (MB) CP_3
via Roggia Arzona 1 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Testimone_1
via De Marchi 57 18100 Imperia Testimone_2
CO TA via Nostra Signora delle Grazie 16/6 18100 Imperia
Monica LE c.so America 73 20020 Arconate (MI)
Località Cacellino 15 61028 Sassocorvano (PU) Testimone_3
NEL MERITO: in parziale riforma della sentenza impugnata n. 10754/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
12.12.2024 e notificata in data 28.2.2025, condannare il sig. al pagamento in Controparte_1 favore della sig.ra di un assegno divorzile mensile di € 2000,00 da rivalutarsi annualmente Parte_1
secondo gli indici Istat;
sulle spese: con vittoria di spese e compensi di Avvocato per entrambi i gradi di giudizio”
Parte appellata:
“In via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata perché infondata in fatto e in diritto;
in via principale: contrariis reiectis, respingere il gravame proposto da confermando Parte_1
integralmente la sentenza n.10754/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano;
con vittoria di spese di lite;
in via istruttoria: nella non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse di ammettere le prove formulate dall'appellante si chiede di essere ammessi a prova contraria con interpello della sig.ra sui seguenti capitoli: Pt_1
1)Vero che nell'anno 2005 ha lavorato esclusivamente per la società Exel srl con sede in Vimodrone emettendo a carico della stessa n.6 fatture che le sono state pagate a mezzo bonifici come da estratto conto bancario UBI n. 2087, cointestato tra i coniugi che le si rammostra pagina 3 di 9 2)Vero che il suo rapporto di lavoro con la Exel srl si è interrotto nel 2006 a causa della chiusura della società e che dalla stessa ha ricevuto nello stesso anno € 3510,00 a mezzo bonifico bancario a saldo della sua fattura n.1, come da estratto conto bancario UBI n. 2087, cointestato tra i coniugi che le si rammostra
3)Vero che in tutto l'anno 2007 non ha emesso alcuna fattura”
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 20.3.2025 la sig.ra ha impugnato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Milano n. 10754/2024 – emessa nella causa civile n. 49560/2021 R.G. il 23.10.2024, depositata il
12.12.2024 e notificata il 28.2.2025, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da contro . Controparte_1 Parte_1
Con il ricorso per divorzio il sig. chiedeva oltre la pronuncia sullo status, la revoca del CP_1 contributo al mantenimento della moglie e quello dei due figli e rappresentando che gli CP_2 Per_1 stessi, maggiorenni, erano diventati economicamente autosufficienti.
La sig.ra chiedeva il rigetto della domanda di revoca del contributo al mantenimento della figlia Pt_1
e domandava l'assegno divorzile nella misura di € 2.000 mensili. Per_1
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Milano ha rigettato le istanze istruttorie;
ha accolto le domande del sig. e rigettato la domanda di assegno divorzile proposta dalla sig.ra , CP_1 Pt_1 condannando la stessa alle spese di lite.
Il Tribunale ha revocato con decorrenza da agosto 2024 il mantenimento per la figlia accertando Per_1
l'acquisita indipendenza economica della stessa, in quanto da agosto 2024 lavora in Afghanistan presso le strutture ospedaliere di con contratto di co.co.co sino al 5.2.2025, di cui è prevista CP_4 proroga con stipendio di € 1.800,00 mensili e vitto e alloggio a carico della organizzazione;
di conseguenza ha rigettato la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla non Pt_1 vivendo più con ha revocato l'assegno divorzile considerato che, pur sussistendo disparità Per_1 reddituale tra le parti, la sig.ra gode di reddito da lavoro autonomo e di capacità lavorativa, Pt_1 nonché di un notevole patrimonio immobiliare e al rilascio della casa coniugale avrà diritto di ricevere dal ex marito la somma di € 106.000,00 come da accordo scritto stipulato tra di loro a titolo di contributo dato per l'acquisto della casa intestata solo al marito.
Con l'appello proposto la sig.ra chiede la sospensiva dell'efficacia esecutiva della sentenza Parte_1 impugnata e contesta al Tribunale di Milano quanto segue:
pagina 4 di 9 erroneo rigetto delle istanze istruttorie privandola della possibilità di provare la sussistenza del diritto ad un assegno divorzile perequativo/compensativo;
erronea valutazione del reddito da lavoro autonomo della , la quale solo nel 2017 ha aperto la P. ta Pt_1
Iva quando aveva 58 anni;
il PF 2022 riporta reddito complessivo € 23.652,00 di cui € 8.400 di assegno di separazione e € 3.300 di canone di locazione, per cui il reddito da lavoro è di soli € 11.952,00;
ora abita ancora nella ex casa coniugale e poi dovrà trasferirsi in affitto fino al pensionamento quando potrà andare ad abitare nella sua casa di Imperia;
non avendo lavorato per diversi anni avrà una pensione ai minimi vitali;
ha due immobili in comproprietà con il fratello;
contesta il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile che quantifica in € 2.000,00 mensili con spese di entrambi i gradi.
Svolge istanze istruttorie sul fatto che il marito fosse d'accordo che nel 2007 lei lasciasse il lavoro e sulle dinamiche di cooperazione familiare.
Chiede sospensiva perché avendo pagato al sig. le spese di lite non è in grado di restituire la CP_1 somma di € 21.634 dovutagli in ragione della sentenza di primo grado, costringendola a subire una esecuzione immobiliare.
Si è costituito in data 23.4.2025 per chiedere il rigetto dell'appello con spese e Controparte_1 in caso di ammissione delle prove di parte appellante chiede di essere ammesso sui suoi capitoli di prova sui suoi rapporti di lavoro del 2005 e 2006.
Sostiene l'irrilevanza delle esposte difese e corretto il rigetto delle istanze istruttorie, nonché infondata l'istanza di sospensiva anche considerato che lui è solvibile in caso dovesse restituire.
All'udienza del 7 maggio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 24.3.2025 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte ritiene assorbita nella fase di merito la domanda di sospensiva e rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellante ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
L'appello svolto da nel merito è infondato per i motivi che seguono. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di Milano ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che nel caso di specie deve essere confermato il giudizio di insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della sig.ra di natura compensativa/perequativa. Parte_1
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La pagina 5 di 9 Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L.
898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso.
Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali, come sopra esposte.
E'infatti, risultato che: il sig. , ingegnere, nel 2022 si è dimesso dall' per cui lavorava come dirigente con CP_1 Pt_2 reddito mensile netto di € 4600,00 (CU 2023 relativo ai redditi 2022 con reddito lordo complessivo di €
89.000,00); dopo le dimissioni nel 2022 si occupa di trading nel settore aerospaziale e medico, attività di cui in primo grado non sono stati documentati i ricavi e la dichiarazione PF 2024 prodotta in questo grado riporta un reddito complessivo di € 314,00; è proprietario della casa in Cernusco sul Naviglio, ex casa coniugale, di una casa in Genova presso cui vive con la sua nuova famiglia, ha acquistato per il pagina 6 di 9 figlio una casa in Monza a questi intestata;
ha di recente venduto un immobile di sua proprietà CP_2 sito in Bergeggi, ereditato dal padre, per il prezzo di € 185.000, in parte restituiti alla madre per un prestito ricevuto per l'estinzione del mutuo per l'acquisto della casa di Cernusco sul Naviglio pari ad €
89.000,00;
la sig.ra è laureata in matematica e ha lavorato nel settore informatico fino al 1995, data di Pt_1 nascita della seconda figlia, quando veniva licenziata per intervenuto fallimento della azienda;
in seguito iniziava attività libero professionale nel medesimo settore senza ottenere particolari guadagni;
dal 2004 al 2007 ha lavorato per conto della società Exel con mansioni di ricerca del personale;
medesima attività ha ripreso nel 2017 come libera professionista nel settore dell'informatica conseguendo nel 2021 un reddito da lavoro autonomo di € 23.652 (PF 2022), nel 2022 un reddito di € 23.385 (PF 2023), nel 2023 un reddito di € 20.887 (PF 2024); è comproprietaria con il fratello di 3 immobili in Imperia, di cui uno dato in locazione con reddito locatizio di € 6600,00, spettante alla stessa per la metà, uno costituisce abitazione del fratello e l'altro non è messo a reddito;
abita nella casa ex coniugale di Cernusco sul Naviglio al cui rilascio avrà diritto di percepire dal sig. la somma CP_1 di € 106.000,00 sulla base di accordi di cui alla scrittura privata intervenuti tra le parti in data 18.5.2016 con la quale veniva stabilito che all'intervenuto pagamento, a titolo di restituzione di quanto la moglie aveva contribuito per l'acquisto dell'immobile, la sig.ra avrebbe rinunciato al contestuale Pt_1 costituito diritto di abitazione a suo favore.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie: dopo il matrimonio contratto nel 1990, è intervenuta la separazione dei coniugi omologata in data 11.11.2016 dal Tribunale di Milano e che di conseguenza il matrimonio è durato 26 anni;
sono nati due figli il 14.7.1992 e il 9.6.1995, entrambi ora maggiorenni;
durante la convivenza CP_2 Per_1 matrimoniale la sig.ra ha sempre lavorato fino al 2007, dapprima come dipendente e poi come Pt_1 libera professionista, per poi cessare le attività quando i figli erano ormai adolescenti con anni rispettivamente di 15 e 12, circostanza che non può giustificare un bisogno materno di assistenza particolare tale da non poter più lavorare;
non sono state allegate circostanze e fornito prove volte a dimostrare che la moglie non abbia potuto conseguire aspettative di crescita professionale a causa della situazione familiare che sono state caratterizzate da diversi trasferimenti lavorativi del marito nell'ambito regionale lombarda e poi ad Alba nel 2005, ma la famiglia è rimasta a Cernusco sul
Naviglio; per quanto sussista disparità reddituale tra le parti, la sig.ra ha intrapreso attività Pt_1 diversificate nell'ambito nella sua competenza professionale, anche con attività in proprio dal 1995 al
2007 dando prova di autodeterminazione che non può essere qualificata come risultato di un accordo intervenuto tra i coniugi per una maggior dedizione alla quotidianità della famiglia o per favorire la crescita professionale del marito;
al rilascio della casa coniugale avrà diritto di incassare la somma di €
106.000,00 ed è titolare di patrimonio immobiliare costituito da 3 immobili in Imperia di cui uno a reddito.
La Corte, pertanto, ritiene che se non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura assistenziale, non si ravvisano neppure sussistere i presupposti per il riconoscimento pagina 7 di 9 a favore di parte appellante di un assegno divorzile di natura perequativa/compensativa, condividendo l'accertamento operato dal Tribunale di Milano.
La sentenza del Tribunale di Milano va, pertanto confermata circa l'an dell'assegno divorzile, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico
e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
Stante l'esito del presente procedimento la Corte in esito alla soccombenza di parte appellante, dispone ex art 91 cpc la soccombenza della stessa alle spese di lite da rifondere a parte appellata per il presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014,
aggiornate al 2022.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 10754/2024 – emessa nella causa civile n. 49560/2021 R.G. il 23.10.2024, depositata il 12.12.2024, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna rifondere a le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1 giudizio liquidate nella misura complessiva di € 3.966,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
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