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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/09/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7464 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MARCHESE MARCO, che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CARCANGIU MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. CP_1
Accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi e che siano decorsi i termini di legge (dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898) dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Tribunale nel giudizio di separazione, il tribunale voglia rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione, e pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dalla ricorrente con il convenuto Parte_1
in data 11.9.2004 a US (trascritto nel Comune di Cagliari al n. 163, parte 2, CP_1
serie B, Ufficio 0, Anno 2004 - doc. 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le conseguenti annotazioni di rito nei relativi registri del Comune di 7”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
. CP_1
Il giudizio deve invece proseguire in relazione alle ulteriori domande formulate, e in particolare, la domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.
Ritiene, pertanto, il Collegio che sia opportuno pronunciare sentenza parziale, in linea con quanto disposto dall'art. 473bis.22 e 473bis.49 c.p.c., sussistendo al riguardo un apprezzabile interesse dei coniugi, né ricorrendo, in ordine a tale domanda, la necessità di un'ulteriore istruzione.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza al Giudice Delegato per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_2
28/02/1974, e nato a [...] il [...], mandando al CP_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. provvede sull'ulteriore corso della causa come da separata ordinanza;
3. rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Cagliari in data 04/09/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nella causa iscritta al n. 7464 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, con l'avv. MARCHESE MARCO, Parte_1
ricorrente contro
, con l'avv. CARCANGIU MASSIMILIANO, CP_1
resistente e con l'intervento del
Pubblico Ministero
intervenuto per legge
Vista la sentenza parziale in pari data, con la quale nella causa tra le suddette parti, pronunciata la separazione personale tra i coniugi, si sospende di provvedere sulle ulteriori domande formulate dalle parti;
P.Q.M.
rinvia all'udienza del 14/10/2026, ore 9,15, per la comparizione personale dei coniugi davanti al giudice delegato dott. Francesca Lucchesi, cui rimette la causa per la prosecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni rito.
Così deciso in Cagliari in data 04/09/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
4 Tribunale.
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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