Ordinanza cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 13/03/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00115/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariagrazia Cassaro, Giuseppe Manfredi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto del Viceprefetto Vicario della Prefettura di Piacenza prot. n. -OMISSIS-, in data 21 ottobre 2025, di rigetto della richiesta del ricorrente di revoca del decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2023, recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti;
- del parere della Questura di Piacenza di cui alla nota in data 2 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa AO ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto del Viceprefetto Vicario della Prefettura di Piacenza prot. n. -OMISSIS-, in data 21 ottobre 2025, con cui veniva rigettata la richiesta del ricorrente di revoca del decreto prefettizio n. -OMISSIS- del 20 gennaio 2023, recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti; inoltre, è stato chiesto l’annullamento del parere della Questura di Piacenza di cui alla nota in data 2 ottobre 2025. Con tali atti l’Amministrazione aveva negato, per insussistenza dei presupposti di legge, la revoca del divieto di detenzione armi in precedenza disposto a carico del ricorrente, divieto a suo tempo legato alla circostanza che il Dipartimento di Salute mentale e delle Dipendenze Patologiche della locale Azienda U.S.L. ne aveva segnalato la degenza presso la Residenza Trattamento Intensivo della U.O.C. Emergenza urgenza, SDMeDP.
Con l’unico articolato motivo di ricorso “ Violazione di legge ed eccesso di potere. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis, 21-nonies della l. n. 241/1990, degli artt.10, 11, 39, del R.D. n.773 del 1931, degli artt.3 e 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto dei - ed errore sui - presupposti, erroneità della motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta ” la difesa attorea ha censurato l’inadeguatezza dell’istruttoria e della motivazione a fronte del documentato pieno recupero dell’esponente e del tempo trascorso dal ricovero (tre anni) ai fini di un compiuto giudizio sulla sua buona condotta.
L’Amministrazione, costituitasi in giudizio il 5 gennaio 2026, ha depositato la documentazione di causa in data 23 gennaio 2026.
Con ordinanza n. 24 del 29 gennaio 2026 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame “ Atteso che l’episodio posto alla base del provvedimento di divieto di detenzione di armi, di cui il ricorrente impugna il diniego di revoca, si sostanza in un ricovero ospedaliero, per quanto significativo ai fini della legittima detenzione di armi, e non in una condotta controindicata; Considerato che in seguito al predetto ricovero l’esponente ha prodotto documentazione medica comprovante il pieno recupero dalla patologia riscontrata; Rilevato che il pregiudizio grave e irreparabile è insito negli effetti che il protrarsi del divieto di detenzione di armi è idoneo a produrre a carico del ricorrente; Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, dovendo l’Amministrazione nuovamente pronunciarsi sull’istanza di revoca del divieto con nuovo provvedimento di conferma o di revoca del precedente, con cui valuterà anche se sussistono ulteriori elementi che depongano per l’inaffidabilità del richiedente tenendo conto della documentazione medica prodotta in relazione alla situazione di ristabilita condizione fisico-mentale ”.
In adempimento alla suddetta ordinanza, l’Amministrazione in data 6 febbraio 2026 ha depositato in giudizio il provvedimento con cui, a seguito di nuova istruttoria (nota del Comando provinciale dei Carabinieri del 2 febbraio 2026 e nota della Questura di Piacenza del 4 febbraio 2026), la Prefettura di Piacenza, considerato che “ la valutazione sulla revoca del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti deve essere effettuata secondo i principi generali dell’ordinamento e che, allo stato, non si rileva alcun elemento ostativo alla rimozione del divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti ” e tenuto conto “ che non sussistono ulteriori elementi che depongano per l’inaffidabilità dell’interessato e considerata la documentazione medica prodotta in sede di giudizio che attesta una situazione di ristabilita condizione fisico-mentale ”, ha revocato il decreto di divieto detenzione armi impugnato nel presente giudizio.
Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, le parti hanno chiesto la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e con dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Pertanto, attese le dichiarazioni delle parti e rilevato che il nuovo provvedimento soddisfa pienamente l’interesse azionato in giudizio con il ricorso introduttivo, il Collegio ritiene di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto dell’esito del giudizio e della soccombenza virtuale dell’Amministrazione, il Collegio condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la Prefettura di Piacenza al pagamento delle spese di lite nei confronti del ricorrente, che si liquidano in Euro 1.000,00 (mille//00) oltre accessori di legge e con refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo CA, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
AO ZA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO ZA | Italo CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.