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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/02/2024, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 706/2019 del ruolo generale e promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. ) in proprio Parte_1 CodiceFiscale_1
e quale procuratore generale del fratello a San Severino Marche il 16/8/1976 (c.f. Parte_2
), ed a San Severino Marche il 3/3/1971 (c.f. CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), elettivamente domiciliati in Civitanova Marche via San Luigi Versiglia n. 41, presso C.F._3 lo studio dell'avv. Vincenzo Damiani, che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Alberto Cesarini, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Ancona viale della Vittoria n. 7 presso lo studio dell'avv. CP_2
rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente dagli avv. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti,
Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli, come da procura generale alle liti per notaio in data 9/4/2020 rep. 32163 racc. 14918; Persona_1
- appellato-
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. Controparte_3
), a mezzo della mandataria in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 Parte_4
tempore (c.f. , elettivamente domiciliata in Falconare Marittima via G. Matteotti n. 1 P.IVA_3
presso lo studio dell'avv. Filippo Moroni, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Formica come procura generale alle liti per notaio del 26/7/2010 rep. 67364 racc. 18537; Persona_2
- intervenuto-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1288 del 1-2/11/2018 pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adita, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito: accogliere per i motivi di fatto e diritto esposti in premessa il presente appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 1288/2018 dell'1.11.2018, pubblicata in data 2.11.2018, non notificata e per l'effetto, annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Macerata n. 1288/2018,
nei capi impugnati con accoglimento di tutte le domande proposte dagli attori nel giudizio di primo grado che qui devono intendersi integralmente ritrascritte e con conseguente riforma dei capi della sentenza connessi, se del caso previa ammissione di CTU diretta a verificare, in base alla documentazione in atti ed acquisita a seguito dell'istruttoria, l'esatto ammontare delle somme illegittimamente dovute alla da parte dei signori ed in particolare quanto sia CP_1 Pt_1
stata, negli anni, dal 2001 ad oggi, la percentuale di interessi periodicamente applicata sul conto corrente n. 3478492 acceso presso la Filiale di Macerata della predetta dalla CP_1 Org_1
garantito dai signori se questa sia conforme o meno a quanto stabilito in atti,
[...] Pt_1
calcolare l'ammontare degli interessi capitalizzati e quanto sarebbe stato l'importo degli interessi e del capitale in assenza di anatocismo, quale sia stato anno per anno il tasso soglia, a quanto ammonta la richiesta per CMS e SBF da parte di Controparte_1
con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Per l'appellata: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adito così giudicare:
in via preliminare: - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.,
per i motivi esposti in narrativa;
in via principale: - respingere l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n.
1288/2018 emessa dal Tribunale di Macerata il 1°.11.2018 e depositata il 2.11.2018;
in via istruttoria: - ci si oppone alla richiesta di CTU contabile;
in ogni caso: con vittoria dei compensi di causa, anche di primo grado.
Per l'intervenuta: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello Adita, per le motivazioni tutte espresse nella superiore narrativa, contrariis rejectis e previa ogni occorrenda declaratoria del caso: in via pregiudiziale di rito:
Ritenuta e dichiarata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348–bis, c.p.c., l'insussistenza di ragionevole probabilità del suo accoglimento in ragione della manifesta infondatezza prima facie
riscontrabile, per l'effetto, già alla prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348–ter, c.p.c. con ordinanza dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso
proposto, e quindi confermare nella sua integralità la sentenza n. 1288/2018 del Tribunale di
Macerata, emessa in data 01.11.2018 e pubblicata in data 02.11.2018, a definizione dei riuniti procedimenti contenziosi civili nn. 2861/2011 R.G. e 709/2012 R.G. con ogni conseguente ulteriore statuizione e provvedimento del caso;
nel merito in via principale:
Ritenuta e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'impugnazione ex adverso promossa, ed in ogni caso la relativa carenza di prova, per l'effetto rigettare e respingere l'appello proposto dai signori e come in atti meglio individuati e generalizzati, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e con esso ogni e qualsivoglia domanda ex adverso proposta, e quindi confermare nella sua integralità
la sentenza n. 1288/2018 del Tribunale di Macerata, emessa in data 01.11.2018 e pubblicata in data
02.11.2018, a definizione dei riuniti procedimenti contenziosi civili nn. 2861/2011 R.G. e 709/2012
R.G., anche in favore dell'esponente come in atti meglio individuato e Controparte_3
rappresentato, con ogni conseguente ulteriore statuizione e provvedimento del caso, il tutto a conferma delle conclusioni già rassegnate dalla cedente nel giudizio di primo grado e fatte proprie dalla cessionaria, come di seguito riportate:
in via preliminare di rito:
ritenuta e dichiarata l'insussistenza di qualsivoglia ipotesi di continenza tra il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (n. 709/2012 R.G.), l'originario procedimento monitorio (n.
4180/2011 R.G.) e l'ulteriore giudizio promosso, tra l'altro, dagli odierni opponenti nei confronti di (n. 2861/2011 R.G.), in ragione dell'identità del Giudice innanzi al quale sono Controparte_1
stati promossi e pendono tutti i menzionati procedimenti;
ed ulteriormente confermata, per la medesima ragione appena esposta, la piena ed inconfutabile competenza dell'adito Giudice
monitorio, per l'effetto confermare la piena validità, legittimità ed efficacia, nei confronti dei debitori ingiunti odierni opponenti, del decreto ingiuntivo opposto n. 2152/2012 (n. 4180/2011 R.G. Cont., n.
11597 Cron., n. 2697 Rep.), emesso dal Tribunale di Macerata in data 06.11.2011;
in via principale di merito:
1)- ritenutane la legittimità dell'emissione per la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss.,
c.p.c. e art. 50, D.Lgs. 1/09/1993, n. 385 (c.d. “TUB”) nonché, in particolare, ritenuta la piena sussistenza, determinatezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato in sede monitoria da
, oltre che la ritualità della prova del medesimo credito -ferma la definitività del Controparte_1
medesimo titolo nei confronti degli ulteriori debitori ingiunti società debitrice principale
[...]
e garante fideiussore Sig. , come in narrativa meglio individuati e Org_1 Parte_5
generalizzati, in quanto dagli stessi non opposto nei termini di rito-, per l'effetto confermare la validità, legittimità, fondatezza ed efficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 2152/2012 (n.
4180/2011 R.G. Cont., n. 11597 Cron., n. 2697 Rep.), emesso dal Tribunale di Macerata in data
06.11.2011 nei confronti dei Sigg.ri ed , quali garanti Parte_1 Parte_2 Parte_3
fideiussori della società debitrice principale , per l'effetto dichiarandolo ZI
definitivamente esecutivo, con ogni conseguente pronuncia e/o declaratoria del caso,
2)- accertata e dichiarata, altresì, per le motivazioni tutte esposte nella superiore narrativa:
a)- l'assoluta correttezza, completezza ed esaustività dell'efficacia probatoria del corredo documentale ritualmente versato in atti in sede monitoria ed ulteriormente prodotto dall'esponente nell'odierna fase a cognizione piena;
b)- la legittimità e la fondatezza della pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, già
facente capo a , ed attualmente di titolarità di Controparte_1 Controparte_3
riconducibile al saldo debitore del conto corrente variamente affidato n. 3478492 (già n. 136860
dell'originaria titolare “ ), per essere il medesimo importo integralmente Organizzazione_2
dovuto dai debitori ingiunti ed odierni opponenti in ragione della assoluta e comprovata legittimità e validità della stipula e della esecuzione del predetto rapporto di c/c con relativi affidamenti de quibus,
nonché di ogni ulteriore eventuale rapporto collegato, e comunque in ragione della altrettanto assoluta e comprovata legittimità e validità della relativa pattuizione scritta delle condizioni normative ed economiche applicate ai detti rapporti (interessi, commissioni — anche “Commissione di Massimo
Scoperto” — costi, spese ed oneri anche di tenuta conto e relative modalità di capitalizzazione;
jus
variandi in favore della banca, ed ogni altra convenzione pattuita ed ex adverso contestata), in piena e diligente osservanza della vigente disciplina legale, codicistica e speciale, e delle convenzioni contrattuali stipulate tra le parti, così come della piena validità ed efficacia della revoca fidi e costituzione in mora inviata alle controparti, confermando per l'effetto l'assoluta legittimità e correttezza dell'imputazione alla cliente, da parte della banca, dei relativi importi addebitati per le medesime causali sui rapporti già in essere tra le parti;
c)- la assoluta, rituale e comprovata legittimità e validità della stipula e della esecuzione del contratto di fideiussione bancaria omnibus limitata sottoscritto dai Sigg.ri ed Parte_1 Parte_2
, in favore della società e nell'interesse della banca, nonché, Parte_3 ZI
in ogni caso, dell'assoluta e rituale osservanza, da parte di , Organizzazione_2 [...]
, e quindi da parte di “ — degli obblighi di cui all'art. Controparte_4 Controparte_1
1956 c.c. nonché delle norme generali di correttezza e buona fede contrattuale nei confronti dei garanti fideiussori, ed ulteriormente ritenuta l'assoluta infondatezza in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti nella superiore narrativa, delle avverse eccezioni di decadenza dell'azione; d)- la sopravvenuta prescrizione ex art. 2948 c.c. (periodo prescrizionale quinquennale) degli interessi
“chiusi in conto” ed addebitati sul conto corrente di corrispondenza variamente affidato n. 3478492
di (già n. 136860 dell'originaria titolare ) in data Controparte_1 Organizzazione_2
anteriore al 20.02.2007, in relazione alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione
(20.02.2012); ovvero, in via di mero subordine, accertata e dichiarata comunque la sopravvenuta prescrizione ex art. 2033 c.c. (termine decennale) della avversa domanda di restituzione per asserito indebito oggettivo di somme annotate sul medesimo c/c in data anteriore al 20.02.2002, in relazione alla data di notifica dell'atto di citazione in opposizione (20.02.2012); e quindi, per l'effetto,
dichiarata l'estinzione delle relative azioni ex artt. 2946 e 2935 c.c.;
e)- la legittimità, validità ed efficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta da nei confronti Controparte_1
dei debitori ingiunti, Sigg.ri ed , in forza del decreto ingiuntivo opposto, Parte_1 Parte_3
sui beni immobili agli stessi rispettivamente facenti capo (formalità del 30.11.2011, n. 3330 Reg.
Part., 18236 Reg. Gen., Conservatoria RR. II. di Macerata), in ragione della comprovata validità,
legittimità ed efficacia del medesimo titolo e della sottostante ragione creditoria per le motivazioni sopra esposte;
per l'effetto, rigettare nella sua integralità l'avversa opposizione a decreto ingiuntivo, e comunque con essa tutte le avverse domande svolte nei riuniti procedimenti contenziosi civili nn. 2861/2011
R.G. e 709/2012 R.G. di declaratoria di nullità, invalidità e/o illegittimità del D.I. opposto;
di nullità
e/o invalidità e/o illegittimità, anche parziale, dei rapporti bancari per cui è causa (c/c, affidamenti e fideiussione bancaria omnibus) e delle relative condizioni normative ed economiche;
di accertamento di non debenza e/o di debenza di minori o diverse somme, ovvero di compensazione delle stesse con gli asseriti e contestati controcrediti vantati dagli attori, di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta contro la società debitrice, nonché ogni altra domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo formulata, il tutto nelle quantificazioni indicate da controparte ovvero in ogni altra, per l'assoluta infondatezza delle relative pretese e/o in ogni caso per l'assoluta carenza di supporto probatorio alle stesse;
in via subordinata di merito:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, per le motivazioni ed i documenti tutti già esposti e prodotti in sede monitoria e nella odierna sede di cognizione piena ordinaria, in ogni caso -ferma la definitività del decreto ingiuntivo opposto nei confronti degli ulteriori debitori ingiunti società debitrice principale e garante fideiussore Sig. ZI
, come in narrativa meglio individuati e generalizzati, in quanto dagli stessi non Parte_5
opposto nei termini di rito -, condannare i sigg.ri e quali Parte_1 Parte_3 Parte_2
garanti fideiussori della medesima società , come in epigrafe meglio ZI
CP individuati e generalizzati, al pagamento in favore di anch'essa come in Controparte_3
epigrafe individuata e descritta, della complessiva somma certa, liquida ed esigibile di euro 82.130,67
(ottantaduemilacentotrenta/67) -comprensiva degli interessi maturati come da contratto alla data del
31.08.2011- oltre ai successivi interessi maturati e maturandi al tasso legale dal 01.09.2011 fino al saldo effettivo ed integrale;
oltre che delle spese di procedura monitoria liquidate in decreto per complessivi euro 1.976,21 ( ), oltre ad I.V.A., C.P.A. come per di Controparte_6
legge ed alle successive spese di rito occorrende, o della somma maggiore o minore che apparirà di giustizia;
in ogni caso:
confermare in toto la statuizione sulle spese di lite resa nel giudizio di primo grado, e con ulteriore vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata ha rigettato la domanda proposta da Pt_1 Pt_2
e quali fideiussori della nei confronti della Parte_3 ZI Controparte_1 volta a far accertare la propria liberazione dalle garanzie prestate ai sensi dell'art. 1956 c.c. ed accertare, in ogni caso, la nullità delle clausole del c/c n. 3478492 acceso dalla debitrice principale relative alla previsione di interessi passivi ultralegali usurari, alla capitalizzazione trimestrale dei medesimi ed all'applicazione della CMS.
In particolare, il primo giudice:
ha rigettato la richiesta di liberazione dalle garanzie prestate, risultando gli attori ben a conoscenza della situazione di difficoltà economica in cui versava la società garantita dal giugno 2008;
ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva degli attori in relazione alla domanda di restituzione degli importi asseritamente addebitati in modo illegittimo sul conto corrente intestato alla sola debitrice principale;
ha rigettato l'eccezione di nullità della clausola anatocistica in quanto il contratto di conto corrente era stato concluso in data 29/11/2001 e la clausola predetta rispettava la condizione di reciprocità
prevista dalla Circolare CICR del 9/2/2000;
ha rigettato l'eccezione di nullità della CMS per mancanza di causa;
ha rigettato l'eccezione di usurarietà degli interessi passivi convenuti in contratto sia per la mancata produzione dei DDMM di riferimento sia per la genericità dell'eccezione, che non precisava neanche il periodo in cui si sarebbero verificate operazioni a tasso usurario.
Per le medesime ragioni, il Tribunale di Macerata ha altresì rigettato l'opposizione promossa dagli stessi attori al DI n.2152/2011 emesso, tra gli altri, nei loro confronti sempre in qualità di garanti della ed in favore della per il pagamento della somma di € ZI Controparte_1
82.130,67, oltre interessi legali successivi, quale saldo passivo del c/c n. 3478492.
e hanno proposto appello, articolando i seguenti motivi. 1) erroneità del Parte_1 Pt_2 Pt_3
capo di sentenza che ha rigettato la propria domanda di liberazione dalla fideiussione rilasciata in favore della ai sensi dell'art. 1956 c.c., 2) omessa motivazione in relazione alle Controparte_1 ulteriori domande attinenti l'eccepita nullità delle clausole inserite nel contratto di conto corrente.
Hanno concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame, eccependone in via preliminare l'inammissibilità per Controparte_1
violazione degli art. 342 e 348 bis c.p.c..
E' intervenuta in giudizio quale cessionaria del credito dedotto in giudizio, Controparte_3
la quale ha concluso per il rigetto dell'appello, eccependone in via preliminare l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile,
attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La
parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili)
argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità
del gravame.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non
ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
Nel merito, il primo motivo di impugnazione, con il quale si reitera l'eccezione di intervenuta liberazione dei garanti ai sensi dell'art. 1956 c.c., non appare meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione in parola rilevando che i garanti erano perfettamente a conoscenza della situazione di difficoltà economica in cui versava la società già dal giugno 2008, data a partire dalla quale chiedevano di essere liberati.
Gli appellanti assumono l'infondatezza di detta motivazione sul rilievo che il solo era Parte_1
amministratore della società, mentre gli ulteriori appellanti non lo erano mai stati ed ignoravano lo stato economico della debitrice principale ed era “addirittura” residente all'estero. Parte_2
Correva pertanto l'obbligo della di informare i garanti e delle condizioni Org_2 Pt_2 Parte_3
della debitrice principale prima di concedere nuovi finanziamenti.
In punto di fatto occorre rilevare che dalla visura camerale prodotta in giudizio risulta che tutti e tre gli appellanti erano soci della (per una quota complessiva pari al 50% del ZI
capitale sociale) e che ne era anche amministratore unico. Parte_1
Risulta, altresì, dall'art. 5 della fideiussione prestata in data 29/11/2001 (cfr. doc. 14 nel fascicolo della intervenuta) che i garanti hanno assunto l'onere di “tenersi al corrente delle condizioni
patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi
rapporti con la banca”.
Risulta poi allegato dagli appellanti già nel giudizio di primo grado “che il saldo passivo (del conto corrente -ndr) è aumentato solo a seguito dell'addebito di gestione fido, competenze di chiusura e
premi per assicurazioni” (cfr. pag. 13 atto di citazione), che nel giugno 2008 aveva Parte_1 informato della crisi che aveva colpito la principale cliente della e delle ZI
iniziative giudiziarie proposte per il recupero dei crediti vantati nei confronti della terza debitrice ed ancora che non risultavano approvati i bilanci successivi al 31/12/2007.
Dagli estratti conto acquisiti in giudizio (cfr. doc. 11 nel fascicolo della Banca) emerge una riduzione dell'esposizione debitoria della passata da € 248.480,07 alla data del 1/1/2008 ZI
ad € 142.616,75 al 1/1/2009 e rimasta stabile al 1/1/2010 ed infine girata in sofferenza alla data del
18/10/2010 nella misura di € 81.041,60.
Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare l'infondatezza dell'eccezione svolta dalla appellata in Org_2
ordine al mancato assolvimento da parte degli appellanti dell'onere di provare la concessione di ulteriori linee di fido in data successiva al giugno del 2008, a fronte della circostanza provata documentalmente di avere concesso l'ultimo fido alla debitrice principale in data ben antecedente al
2008 (in particolare 22/8/2005) e che lo stesso prevedeva anche una riduzione rispetto del precedente affidamento (cfr. doc. 11 ibidem). Sul punto occorre, infatti, rilevare che a pag. 12 dell'atto di citazione di primo grado gli odierni appellanti hanno articolato l'eccezione nel senso che la “a Org_2
fronte di un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali rispetto a quelle conosciute al
momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore
medesimo” è tenuta ad avvalersi, anche a tutela del fideiussore inconsapevole, degli strumenti di autotutela “che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione
del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria” e che la Suprema Corte è pacifica nell'interpretare la previsione di cui all'art. 1956 c.c. nel senso che “non può essere riferita alla sola
instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo, cui si estenda la garanzia per
debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore, ma abbraccia anche il modo in cui il creditore
gestisce un rapporto obbligatorio già instaurato col terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria,
quando ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui è esposto il garante di non poter più utilmente rivalersi sul debitore di quanto eventualmente abbia dovuto corrispondere
al creditore” (cfr. Cass. n. 21730 del 22/10/2010).
L'applicazione del principio de quo nel caso di specie non consente tuttavia di affermare la sussistenza del denunciato aggravamento della posizione dei garanti in conseguenza della condotta tenuta dalla atteso che la mancata chiusura in data successiva e prossima al giugno 2008 del conto corrente Org_2
acceso dalla debitrice principale non ha determinato alcun aggravio economico a carico dei fideiussori, risultando di contro l'esposizione debitoria notevolmente diminuita, come sopra esposto.
In ogni caso in punto di diritto, l'invocato paradigma di responsabilità impone di verificare se, alla luce delle ulteriori circostanze di fatto sopra esposte, i garanti e possano Pt_2 Parte_3
ritenersi terzi rispetto all'attività di abusiva concessione del credito e cioè se gli stessi abbiano consapevolmente prestato acquiescenza ad essa o, comunque, cooperato alla sua attuazione. In tal caso, invero, la condotta di concessione abusiva del credito sarebbe priva del connotato dell'antigiuridicità in ragione della sussistenza del consenso del danneggiato, giusto il principio generale di cui all'art. 50 c.p., o sarebbe comunque inidonea ad elevarsi ad antecedente causale del danno lamentato in ragione delle norme di cui agli artt. 40 e 41 c.p. nonché ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1227 e 2056 c.c.. Inoltre, la norma di cui all'art. 1956 c.c., nell'esigere la condotta diligente del creditore garantito, nondimeno non solleva il fideiussore dal porre in essere un contegno operativo parimenti improntato ad uno standard di pari rigore in termini di rispetto del canone della buona fede oggettiva, destinato, dunque, a conformare l'agere di entrambi i referenti soggettivi dell'obbligazione di garanzia, giusto il disposto delle norme di cui agli artt. 1175, 1176, 1375 c.c. (in tal senso, Cass. ord. n. 26947 del 05/10/2021).
In tale ottica, deve ritenersi che la conoscibilità del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, acquisibile dal fideiussore, debba avere pari incidenza, ai fini dell'efficacia della fideiussione, rispetto alla conoscibilità acquisibile dal creditore garantito. Dunque, se il primo ha acquisito consapevolezza del peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, o avrebbe dovuto acquisire tale consapevolezza tramite uno sforzo di diligenza ordinario, non può proficuamente lamentare la condotta omissiva del creditore garantito che, dal suo punto di vista, ha legittimamente confidato sull'auto responsabilità del fideiussore, sì da cogliere nell'inerzia di quest'ultimo l'autorizzazione implicita alla concessione del credito nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale.
Muovendo da tale assunto, che sottintende l'equiparazione tra conoscibilità e conoscenza (ossia, tanto per il creditore principale che per il fideiussore) e la necessaria portata bilaterale del principio della buona fede oggettiva, la Corte, anche in adesione a propri precedenti, ritiene che la presente controversia debba passare per l'applicazione del principio secondo cui “la mancata richiesta di
autorizzazione non può, difatti, configurare una violazione contrattuale liberatoria solo se la
conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere
presunta tale, come nell'ipotesi in cui debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la
carica di amministratore o della quale è socio (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 16827 del
09/08/2016; in tal senso, anche Sentenza della Corte di Cassazione n. 8850 del 07/09/1998 e
Sentenza della Corte di Cassazione n. 2902 del 15/02/2016)”.
Come sopra già evidenziato tutti gli appellanti, legati tra loro da vincoli di parentela, erano soci della debitrice principale, sicché (ancorché residenti all'estero) avevano la possibilità di poter esperire in ogni momento il rimedio di cui al secondo comma dell'art.2476 c.c. per avere notizie dall'amministratore (al quale, come detto, erano legati da stretti rapporti familiari) circa “lo
svolgimento degli affari sociali”, potere in relazione al quale essi stessi hanno assunto una specifica obbligazione comportamentale (tramite sottoscrizione della fideiussione e di cui al richiamato art. 5)
nei confronti della appellata Appare, pertanto, evidente che gli appellanti, in quanto intranei Org_2
alla compagine sociale, erano portatori di una conoscibilità maggiore, rispetto a quella della banca in ordine al peggioramento delle condizioni patrimoniali di con conseguente ZI sterilità, al fine di caducare l'efficacia delle rilasciate fideiussioni, della lamentata condotta omissiva della banca.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del motivo in esame.
Non meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo di impugnazione.
Contrariamente a quanto assunto dagli appellanti il Tribunale si è limitato a dichiarare il difetto di legittimazione attiva degli stessi solo in relazione alla domanda di restituzione delle somme asseritamente addebitate in modo illegittimo sul conto corrente acceso dalla ZI
mentre ha specificamente esaminato e rigettato le eccezioni di nullità sollevate.
In particolare il Tribunale, dopo aver rilevato che il conto era stato acceso in data 29/11/2001, ha affermato la validità della clausola anatocistica, in quanto pattuita a condizione di reciprocità, e della clausola di previsione della CMS in applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte
in particolare con sentenza n. 12965/2016, ed ha rigettato l'eccezione di usurarietà degli interessi convenuti da un lato rilevando la mancata produzione dei DDM di rilevazione dei tassi, dall'altro sottolineando la genericità dell'eccezione svolta.
Le ragioni poste a base della decisione non sono state oggetto di una specifica e ragionata contestazione da parte degli appellanti, che si sono limitati a lamentare l'omessa motivazione sul punto, quale conseguenza del proprio ritenuto difetto di legittimazione attiva, e a insistere nella richiesta di CTU contabile al fine di accertare il saldo del rapporto dedotto in giudizio. Il motivo si appalesa pertanto inammissibile prima ancora che infondato.
Le ragioni poste a base della decisione devono infatti essere ribadite in questa sede. Occorre solo precisare quanto all'eccepita usurarietà degli interessi che, pur condividendo questa Corte il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 35102 del 29/11/2022 (per cui “tali decreti
vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve
conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio "iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.”), gli appellanti in primo grado si sono limitati ad affermare che “alla data del
30/6/2010 la invocava l'applicazione di un tasso annuo pari al 11,40% sul conto corrente CP_1
della il giudicante saprà valutare invece che leggendo le ultime rilevazioni (lug- Org_1
sett. 2021 a titolo esemplificativo) il tasso soglia per gli anticipi e sconti oltre € 100.000,00 è pari al
9,15%”. Orbene, tenuto conto che le condizioni economiche degli affidamenti tempo per tempo concessi sono pattuite nell'originario contratto del 29/11/2001 (i rinnovi del 2003 e del 2005 si limitano solo ad aumentare e ridurre il limite dell'affidamento), che il tasso del 11,40% asseritamente applicato è inferiore a quello convenuto contrattualmente e che il parametro utilizzato per la verifica
è relativo ad un periodo temporale addirittura successivo alla chiusura del rapporto, appare evidente la genericità dell'eccezione (che non consente neanche di comprendere se l'usura denunciata sia negoziale o sopravvenuta) e la natura meramente esplorativa della richiesta CTU contabile.
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale di parte appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1288 del 1-2/11/2018 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al rimborso in favore di parti appellate delle spese di lite, liquidate per ciascuna nella misura di € 4.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 7/2/2024
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco