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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 19/02/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte ai nn. 1381/2024 e 1396/2024 R.G., promosse
DA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. SAVOCA LUIGI C.F._2
RICORRENTI
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. da NI
Francesco
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con separati ricorsi riuniti in data odierna, e Parte_2 Parte_1 dipendenti del Comando del Corpo Forestale della , hanno rappresentato di Controparte_1 avere percepito - in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 287/2007 e del successivo Protocollo di Intesa sottoscritto in data 14.05.2009 presso la Presidenza della
Regione Sicilia, fra il luglio 2009 ed il 31.12.2011 - gli arretrati relativi al CCNR di categoria per l'importo complessivo di € 790,48; hanno precisato di avere ricevuto una nota con la quale l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, per effetto della sentenza n. 355/2016 della Corte di cassazione, ha chiesto la restituzione delle superiori somme in quanto non dovute;
hanno contestato la legittimità di tale nota, eccependo la prescrizione quinquennale e/o decennale del credito rivendicato nonché la violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 ed alla L. n. 311/2004; hanno,
1 pertanto, chiesto all'adito Tribunale di “statuire, per le causali di cui premessa, come non dovute le somme rivendicate dalla Regione Siciliana”.
2. L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di NI, con memoria tardivamente depositata in data 30.10.2024, ha genericamente contestato il ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. La causa, istruita con la documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta dalle parti ricorrenti, è stata decisa all'odierna udienza.
4. La presente controversia - in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - può essere decisa sulla base delle questioni ritenute di più agevole soluzione senza che sia necessario previamente esaminare tutti i motivi enucleati in ricorso.
Nel caso di specie, ciò che viene in considerazione con efficacia dirimente e assorbente è
l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutoria avanzate da parte resistente.
Come è noto, l'azione di ripetizione di indebito, per la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita “ex ante” e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali (cfr. Cass. 05/11/2019, n. 28436).
Nella specie, a fronte dell'erogazione di somme indebite sino al 31.12.2011,
l'amministrazione convenuta non ha dimostrato di avere interrotto il termine prescrizionale decennale né ha depositato documentazione attestante simile interruzione.
Tanto basta per accogliere il ricorso e per l'effetto per dichiarare non dovute le somme richieste con la nota del 10.5.2024.
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo tenuto conto: a) del valore della causa (fino ad € 1.100); b) del numero delle parti e della disposta riunione (art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014); c) dei valori medi ridotti, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche complesse, del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo, accoglie i ricorsi, dichiarando non dovute le somme richieste a e per l'effetto condanna Parte_2 Parte_1 parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 579,00 per compensi
2 professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Savoca dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala, il 19/02/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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