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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/12/2025, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3573/2016 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3573/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , in proprio e quale erede della parte Parte_1 C.F._1 originaria elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI D'UNGHERIA Persona_1
468 PARCO MARIDIANA SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. UGLIANO CINZIA (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: , quale erede della parte originaria Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI D'UNGHERIA 168 Persona_1
PARCO MERIDIANA 84018 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. UGLIANO CINZIA
(c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA GIUDICI N°22 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. POSTIGLIONE MARZIO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Pagina 1 di 4 Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente chiarito che è ormai principio pacifico che la modifica della tabella millesimale non costituisce una conseguenza naturale ed immediata della trasformazione intervenuta a seguito degli eventi previsti dalla legge, bensì l'effetto di un accertamento, negoziale o giudiziale, che ha a tal fine natura costitutiva ex art. 2908 c.c. e che, quindi, non ha effetti retroattivi (Cassazione Sezioni Unite n. 16794 del 30 luglio 2007) e che nel caso di revisione giudiziale delle tabelle queste hanno efficacia dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva (Cassazione sentenza n. 5690 del 10 marzo 2011), senza possibilità di poter far retroagire l'applicabilità della nuova tabella a circostanza precedenti.
Fermo quanto sopra, va altresì ribadito (ordinanza n. 3224/2015 del 4.5.2015) che
"all'assemblea spettano solo i poteri di cui all'art. 1130 c.c. non potendo farsi giustizia da sé e quindi riconoscendo delle pretese sostanziali a favore di alcuni condomini ed a danno di altri, non essendo il dotato di alcun potere di autodichia ma dovendosi se del caso CP_1 rivolgersi all'autorità giudiziaria per il riconoscimento dei propri diritti, palesandosi, in caso contrario, le deliberazioni che dispongono di diritti soggettivi dei condomini in contrasto con quanto asserito sopra radicalmente nulle, improduttive di effetti e non tali da poter fondare la legittimità della pretesa creditoria a carico dei condomini eventualmente incisi".
Per le ragioni sopra considerate, va dichiarata la nullità della delibera resa in data 30.3.2016 ai punti 3 e 4 dell'odg dall'assemblea nella parte in cui approva di applicare retroattivamente le
Tabelle millesimali approvate al medesimo punto 4.
Per le medesime ragioni (irretroattività delle nuove tabelle millesimali), va dichiarata la nullità della delibera del 24.5.2013 nella parte in cui approva ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno di applicare le tabelle millesimali a farsi retroattivamente per ciascun sottotetto sin dalla data di avvenuto cambio di destinazione d'uso ad abitazione.
Trattandosi di nullità e non di annullabilità, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività dell'impugnazione ex art. 1337 c.c..
Quanto ai prospettati vizi di annullabilità della delibera del 30.3.2016, si osserva che nessuna decadenza si è verificata nel caso di specie, atteso che il verbale dell'assemblea è stato comunicato agli attori (assenti) in data 26.4.2016 (cfr. relata di notificata allegata in atti) e che l'atto di notificazione del presente giudizio è stato portato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 25.5.2016 e notificato in data 26.5.2016.
Pagina 2 di 4 Nel merito, va accolto il motivo di impugnazione concernente il ritardo con il quale è stato comunicato agli attori (in data 17.3.2016) l'avviso di convocazione dell'assemblea del
29.3.2016 (in prima convocazione) rispetto al termine di 15 gg. prima stabilito con regolamento condominiale.
Orbene, l'art. 18 del citato regolamento condominiale (cfr. regolamento allegato da entrambe le parti)) prevede testualmente che “l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso individuale da inviarsi per lettera raccomandata r.r., almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza”.
Non appare superfluo evidenziare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 1138 cit., le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino e in nessun caso derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131,
1132, 1136 e 1137.
Da tanto discende che il regolamento condominiale ben può derogare alle norme di legge, rientrando tale facoltà nell'alveo della libertà negoziale riconosciuta ai singoli, ad eccezione di quelle disposizioni che, per espresso dettato normativo, costituiscono norme inderogabili.
Tra queste, così come enucleate dal comma 3 dell'art. 1138 c.c., sicuramente non rientra l'art. 66 disp. att. c.c., nella parte in cui prevede un termine entro cui la convocazione assembleare deve essere comunicata ai singoli condomini, a maggior ragione ove - come avvenuto nella specie - il regolamento stabilisca un termine più ampio - di giorni quindici e, dunque, in melius - rispetto a quello - di giorni cinque - previsto dall'art. 66 cit.
Ora, è principio ormai consolidato quello secondo cui ogni condomino, avendo il diritto di intervenire all'assemblea, deve perciò essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato ma anche ricevuto nel termine stabilito dalla legge o, come nella specie, dal regolamento condominiale, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione.
Deriva da quanto precede, pertanto, che il mancato rispetto di tale termine di ricezione dell'avviso da parte dell'avente diritto costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell'articolo 1137 c.c.
Tale conclusione trova conforto, peraltro, nel testo ora vigente dell'articolo 66 comma 3 delle disp. di att. C.c., il quale dispone che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Pagina 3 di 4 Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la comunicazione della convocazione dell'assemblea è da ritenersi tardiva, e, per l'effetto, annullabile risultando documentalmente provato che agli attori solo in data 17.3.2016 è stato recapitato l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, che si sarebbe tenuta in prima convocazione il giorno 29.3.2016 ed in seconda convocazione il 30.3.2016, e dunque, con un preavviso di 12 gg., in spregio alla disposizione di cui all'art. 18 regolamento cit..
Considerato che gli attori non hanno preso parte all'assemblea e, dunque, in qualità di “assenti perché non ritualmente convocati”, essi hanno diritto a chiederne l'annullamento.
Donde l'accoglimento della spiegata domanda.
Tutti gli altri motivi di impugnazione restano assorbiti nella presente pronuncia di annullamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vanno liquidate in base ai CP_1 parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la nullità della delibera resa in data 30.3.2016 ai punti 3 e 4 dell'odg nella parte in cui approva di applicare retroattivamente le Tabelle millesimali approvate al medesimo punto 4 dell'odg.;
2) Dichiara la nullità della delibera resa in data 24.5.2013 nella parte in cui approva ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno di applicare le tabelle millesimali a farsi retroattivamente per ciascun sottotetto sin dalla data di avvenuto cambio di destinazione d'uso ad abitazione;
3) Annulla la delibera resa in data 30.3.2016 per avviso di convocazione intempestivo;
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'avv. Cinzia Ugliano, difensore degli attori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 159,63 per spese vive ed euro 2.552,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 24/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3573/2016 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.5.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281- quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , in proprio e quale erede della parte Parte_1 C.F._1 originaria elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI D'UNGHERIA Persona_1
468 PARCO MARIDIANA SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. UGLIANO CINZIA (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: , quale erede della parte originaria Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI D'UNGHERIA 168 Persona_1
PARCO MERIDIANA 84018 SCAFATI, presso lo studio dell'Avv. UGLIANO CINZIA
(c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA GIUDICI N°22 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. POSTIGLIONE MARZIO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
Oggetto: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
Pagina 1 di 4 Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente chiarito che è ormai principio pacifico che la modifica della tabella millesimale non costituisce una conseguenza naturale ed immediata della trasformazione intervenuta a seguito degli eventi previsti dalla legge, bensì l'effetto di un accertamento, negoziale o giudiziale, che ha a tal fine natura costitutiva ex art. 2908 c.c. e che, quindi, non ha effetti retroattivi (Cassazione Sezioni Unite n. 16794 del 30 luglio 2007) e che nel caso di revisione giudiziale delle tabelle queste hanno efficacia dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva (Cassazione sentenza n. 5690 del 10 marzo 2011), senza possibilità di poter far retroagire l'applicabilità della nuova tabella a circostanza precedenti.
Fermo quanto sopra, va altresì ribadito (ordinanza n. 3224/2015 del 4.5.2015) che
"all'assemblea spettano solo i poteri di cui all'art. 1130 c.c. non potendo farsi giustizia da sé e quindi riconoscendo delle pretese sostanziali a favore di alcuni condomini ed a danno di altri, non essendo il dotato di alcun potere di autodichia ma dovendosi se del caso CP_1 rivolgersi all'autorità giudiziaria per il riconoscimento dei propri diritti, palesandosi, in caso contrario, le deliberazioni che dispongono di diritti soggettivi dei condomini in contrasto con quanto asserito sopra radicalmente nulle, improduttive di effetti e non tali da poter fondare la legittimità della pretesa creditoria a carico dei condomini eventualmente incisi".
Per le ragioni sopra considerate, va dichiarata la nullità della delibera resa in data 30.3.2016 ai punti 3 e 4 dell'odg dall'assemblea nella parte in cui approva di applicare retroattivamente le
Tabelle millesimali approvate al medesimo punto 4.
Per le medesime ragioni (irretroattività delle nuove tabelle millesimali), va dichiarata la nullità della delibera del 24.5.2013 nella parte in cui approva ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno di applicare le tabelle millesimali a farsi retroattivamente per ciascun sottotetto sin dalla data di avvenuto cambio di destinazione d'uso ad abitazione.
Trattandosi di nullità e non di annullabilità, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività dell'impugnazione ex art. 1337 c.c..
Quanto ai prospettati vizi di annullabilità della delibera del 30.3.2016, si osserva che nessuna decadenza si è verificata nel caso di specie, atteso che il verbale dell'assemblea è stato comunicato agli attori (assenti) in data 26.4.2016 (cfr. relata di notificata allegata in atti) e che l'atto di notificazione del presente giudizio è stato portato all'ufficiale giudiziario per la notifica in data 25.5.2016 e notificato in data 26.5.2016.
Pagina 2 di 4 Nel merito, va accolto il motivo di impugnazione concernente il ritardo con il quale è stato comunicato agli attori (in data 17.3.2016) l'avviso di convocazione dell'assemblea del
29.3.2016 (in prima convocazione) rispetto al termine di 15 gg. prima stabilito con regolamento condominiale.
Orbene, l'art. 18 del citato regolamento condominiale (cfr. regolamento allegato da entrambe le parti)) prevede testualmente che “l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso individuale da inviarsi per lettera raccomandata r.r., almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza”.
Non appare superfluo evidenziare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 1138 cit., le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino e in nessun caso derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131,
1132, 1136 e 1137.
Da tanto discende che il regolamento condominiale ben può derogare alle norme di legge, rientrando tale facoltà nell'alveo della libertà negoziale riconosciuta ai singoli, ad eccezione di quelle disposizioni che, per espresso dettato normativo, costituiscono norme inderogabili.
Tra queste, così come enucleate dal comma 3 dell'art. 1138 c.c., sicuramente non rientra l'art. 66 disp. att. c.c., nella parte in cui prevede un termine entro cui la convocazione assembleare deve essere comunicata ai singoli condomini, a maggior ragione ove - come avvenuto nella specie - il regolamento stabilisca un termine più ampio - di giorni quindici e, dunque, in melius - rispetto a quello - di giorni cinque - previsto dall'art. 66 cit.
Ora, è principio ormai consolidato quello secondo cui ogni condomino, avendo il diritto di intervenire all'assemblea, deve perciò essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l'avviso di convocazione, quale atto unilaterale recettizio, sia non solo inviato ma anche ricevuto nel termine stabilito dalla legge o, come nella specie, dal regolamento condominiale, avendo riguardo alla riunione dell'assemblea in prima convocazione.
Deriva da quanto precede, pertanto, che il mancato rispetto di tale termine di ricezione dell'avviso da parte dell'avente diritto costituisce motivo di annullamento della delibera assembleare, ai sensi dell'articolo 1137 c.c.
Tale conclusione trova conforto, peraltro, nel testo ora vigente dell'articolo 66 comma 3 delle disp. di att. C.c., il quale dispone che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Pagina 3 di 4 Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, la comunicazione della convocazione dell'assemblea è da ritenersi tardiva, e, per l'effetto, annullabile risultando documentalmente provato che agli attori solo in data 17.3.2016 è stato recapitato l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, che si sarebbe tenuta in prima convocazione il giorno 29.3.2016 ed in seconda convocazione il 30.3.2016, e dunque, con un preavviso di 12 gg., in spregio alla disposizione di cui all'art. 18 regolamento cit..
Considerato che gli attori non hanno preso parte all'assemblea e, dunque, in qualità di “assenti perché non ritualmente convocati”, essi hanno diritto a chiederne l'annullamento.
Donde l'accoglimento della spiegata domanda.
Tutti gli altri motivi di impugnazione restano assorbiti nella presente pronuncia di annullamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza del e vanno liquidate in base ai CP_1 parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara la nullità della delibera resa in data 30.3.2016 ai punti 3 e 4 dell'odg nella parte in cui approva di applicare retroattivamente le Tabelle millesimali approvate al medesimo punto 4 dell'odg.;
2) Dichiara la nullità della delibera resa in data 24.5.2013 nella parte in cui approva ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno di applicare le tabelle millesimali a farsi retroattivamente per ciascun sottotetto sin dalla data di avvenuto cambio di destinazione d'uso ad abitazione;
3) Annulla la delibera resa in data 30.3.2016 per avviso di convocazione intempestivo;
4) Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 dell'avv. Cinzia Ugliano, difensore degli attori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 159,63 per spese vive ed euro 2.552,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 24/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 4 di 4