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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5170/2023 R.G.A.C. (già 5042/2023 r.g.a.c.), pendente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Mugnano di Napoli Parte_1 C.F._1
al Viale Menna n. 10, presso lo studio dell'Avv. Giacomo Migliaccio (c.f.: ), C.F._2
dal quale è rappresentata e difesa, anche disgiuntamente all'avv. Rita Di Marino, in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Giugliano in CP_1 C.F._3
Campania (NA) alla Via Arturo Labriola n.16, presso lo studio dell'Avv. Michele Rega (c.f.:
), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti;
C.F._4
RESISTENTE
Oggetto: “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento.”
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18
giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
1 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
In via del tutto preliminare va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta da parte ricorrente, ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, non avendo alcuna delle parti in causa ottemperato all'ordine, contenuto nell'ordinanza emessa in data 22.04.2024
(ritualmente comunicata ad entrambi i procuratori costituiti il 26.02.2024), di presentazione della domanda di mediazione entro il termine ivi sancito ex art. 5, D.Lgs.
cit..
Ed infatti, avendo il procedimento avuto origine da un atto di citazione ex art. 657 c.p.c.,
trova applicazione il dettato di cui al richiamato art. 5, commi 1-bis e 4, lett. b), D.Lgs.
28/2010, per cui “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in
materia di […] locazione […] è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto […]. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. […] Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma
non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo
stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione” (comma 1-
bis); “I commi 1-bis e 2 non si applicano: […] b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto,
fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile” (comma 2).
Orbene, con la detta ordinanza del 22.02.2024 l'istruttore, in ottemperanza alle disposizioni normative innanzi riportate, ha assegnato alle parti il termine di quindici giorni, dalla comunicazione dell'ordinanza medesima, per la presentazione della domanda di mediazione (che non risultava già essere stata espletata in precedenza dalle parti in relazione allo stretto oggetto della presente controversia); tale ordinanza risulta, poi,
essere stata ritualmente comunicata ai procuratori costituiti delle parti, a mezzo PEC, in data 26.02.2024 (come risultante dai registri informatici).
Tuttavia, alla odierna udienza di discussione alcuna delle parti risulta aver fornito prova dell'attivazione dell'imposto e necessario procedimento conciliativo.
2 Da tutto quanto innanzi osservato, deriva, pertanto, l'improcedibilità della domanda proposta da parte ricorrente.
Per quanto riguardo il riparto delle spese di lite relative al presente giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per pronunciarne l'integrale compensazione.
Ed invero, tali ragioni vanno individuate nella natura meramente in rito della pronuncia,
la quale si è limitata a constatare l'assenza di una assolutamente preliminare condizione di procedibilità — che ha completamente precluso l'esame di merito della controversia — , la qual condizione di procedibilità, peraltro, avrebbe ben potuto essere avverata anche dalla stessa parte resistente che avesse avuto interesse ad una vera e propria pronuncia di merito;
occorre osservare sul punto, infatti, che pur ricadendo gli effetti processuali negativi della mancata proposizione del procedimento di mediazione in capo alla parte istante che abbia proposto la domanda giudiziale, il relativo onere di legge è posto espressamente in capo ad entrambi i contendenti (cfr. il già richiamato art. 5, comma 1-bis,
D.Lgs. 28/2010, il quale espressamente recita che, nel caso in cui il procedimento conciliativo non sia stata espletato, il giudice assegna “alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione”).
Ebbene, nel caso di specie, appare evidente, pertanto, che la declaratoria di improcedibilità
in rito della domanda è risultata dovuta ad un'inerzia imputabile tanto a parte ricorrente quanto alla stessa parte resistente.
Del resto, con una recente pronuncia emessa dal Giudice delle Leggi (cfr. Corte Cost. n.
77/2018 depositata in data 19 aprile 2018) è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito, con modificazioni,
nella legge 10 novembre 2014, n. 162), nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni rispetto alle ipotesi tipiche esplicitate dalla medesima norma, come appare, appunto essere, nella specie, per le ragioni innanzi esplicitate.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., dott.ssa
Paola Caserta, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 5170/2023 R.G.A.C. (già 5042/2023 R.G.A.C.), ogni contraria istanza disattesa così
provvede:
1. dichiara la domanda improcedibile, per le ragioni di cui in motivazione;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 11.04.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Paola Caserta)
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