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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott. Giuseppe Perri Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 2133 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 18 marzo 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 12 febbraio 2025, vertente
TRA
(cod. fisc.: rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura da intendersi rilasciata in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Rocco Berardi
e Rossella Porto, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in
Cosenza, Via C. Tripodi, n. 2/A.;
= APPELLANTE=
CONTRO
(P. IVA in Controparte_1 P.IVA_1
persona del commissario liquidatore Dott. rappresentata e difesa, Controparte_2 in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonella
Fiorini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca De Simone, sito in Corigliano Rossano (CS), via Fontanelle s.n. c.;
- APPELLATA = 1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Parte_1 riportata nelle note di trattazione: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, riformare la Sentenza impugnata rigettando integralmente la domanda di pagamento avanzata dall'appellata, in quanto sprovvista di prova , nel merito senza nulla ammettere accertare che lo stesso è stato integralmente estinto dall'appellato; per i motivi di appello di cui in premessa , il tutto con rivalsa di spese competenze ed onorari di causa anche di primo grado da distrarsi in favore dei procuratori anticipanti.”. per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale Controparte_3
la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in Parte_2
quanto introdotto in violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 342, e confermare in toto la sentenza n. 118/2019 emessa il 29.03.2019 dal Tribunale di
Castrovillari. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. In via principale e nel merito: nella denegata ipotesi si ritenesse l'ammissibilità dell'appello proposto, respingere l'appello principale nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall' appellante, siccome infondate in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione notificato il 12.11.2012, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 322/2012 emesso dal Tribunale di Rossano in data
6.8.2012 e notificato l'1.10.2012 con cui è stato ad esso ingiunto il pagamento della somma di € 81.400,00 in favore della a saldo del Controparte_3 corrispettivo dovuto per l'avvenuta raccolta di prodotti agrumicoli per la stagione
2010-2011 in forza di contratti stipulati il 7.6.2010, 18.10.2010, 26.10.2010 e
6.11.2010. A sostegno dell'opposizione, ha eccepito, preliminarmente, Parte_1
la nullità della notifica del decreto ingiuntivo in quanto eseguita non conformemente a quanto stabilito dall'art. 140 c.p.c., non ha contestato il rapporto, ma ha negato il credito affermando di aver versato quanto dovuto attraverso assegni bancari e denaro
2 contante, per totali € 40.327,00 come da quietanza liberatoria del 28.4.2011, sottoscritta da , presidente della cooperativa. Ha, inoltre, evidenziato Testimone_1
l'omessa indicazione della base di calcolo della somma ingiunta e, pertanto, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione in giudizio, la Controparte_3
ha contestato le avversarie deduzioni ed ha eccepito il difetto di rappresentanza di rilevando che la società era stata sottoposta a liquidazione coatta Testimone_1
amministrativa con la nomina di un commissario liquidatore, Dott. CP_2
circostanza comunicata a con lettera del 1° dicembre 2010.
[...] Parte_1
Ha, di conseguenza, disconosciuto la valenza probatoria della quietanza liberatoria e, per contro, ribadendo il versamento del solo importo di € 30.000,00, ha chiarito che la somma ingiunta era corrispondente al saldo ancora dovuto. Pertanto, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Acquisiti i documenti e rigettate le richieste istruttorie, il Tribunale di Castrovillari, al quale, nelle more del giudizio, è stato accorpato l'ufficio di Rossano, con sentenza n.
118/2019 del 28 marzo 2019, pubblicata il 29 marzo 2019, ha così statuito “accoglie
l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 322/2012 emesso dal
Tribunale di Rossano;
condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta della somma di € 10.327,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio”.
A sostegno della decisione il Tribunale ha posto i seguenti argomenti:
- la nullità della notifica era da ritenersi sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c.;
- il rapporto tra le parti è risultato incontestato;
- non era rilevante la mancanza di indicazione della base di calcolo del credito ingiunto, poiché il quantitativo poteva essere determinato dividendo l'importo complessivamente preteso dalla per il prezzo unitario convenuto;
Controparte_3
- tenuto conto delle contestazioni dell'opponente in merito al quantitativo raccolto e vista l'assenza di prova specifica sul punto ad opera della società opposta, non poteva dirsi raggiunta la prova della pretesa creditoria pari ad € 81.400,00 avanzata in via monitoria dalla società opposta, potendo, di contro, ritenersi dimostrato un credito pari a € 40.327,00, in quanto non oggetto di contestazione, corrispondente a 4.037 quintali di prodotto raccolto;
3 - era da reputarsi inidonei a liberare dall'obbligazione sia il pagamento Parte_1
mediante assegni non correttamente intestati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, sia la quietanza liberatoria sottoscritta da legale Testimone_1 rappresentante della società opposta, sicchè il debito di € 40.327,00 poteva dirsi adempiuto solo limitatamente alla somma di € 30.000,00, pari a quanto la
[...] aveva dedotto di avere effettivamente ricevuto, mentre Controparte_3 rimaneva non dimostrato il pagamento dell'ulteriore somme di € 10.327,00, in quanto, al momento dell'emissione degli assegni, la società era già sottoposta a liquidazione coatta amministrativa e, con nota del 1.12.2012, era stato formalmente Parte_1
informato sulle modalità di pagamento da adottare alla luce del subentro della procedura liquidatoria.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello chiedendone la Parte_1
riforma e affidando il mezzo ai seguenti motivi.
Con il primo motivo egli si duole della “erronea e falsa applicazione degli artt. 112 , sotto il profilo della mancata corrispondenza tra quanto domandato e pronunciato , degli artt. 115 e 116 c .p. c per erronea valutazione del comportamento processuale osservato dalle parti e 2697 cc sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio”, evidenziando che nel giudizio di opposizione, l' Parte_3
non aveva modificato la sua domanda, chiedendo, invece, la conferma del monitorio opposto, sicché la società opposta avrebbe dovuto fornire prova del credito esattamente nella misura ingiunta. Di conseguenza, a fronte della constatata assenza di prova dell'entità del credito – e, monte, in fatto, della quantità di agrumi raccolti – da parte dell'ingiungente, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare la domanda e non trarre la prova del credito dall'eccezione di estinzione sollevata da essa opponente, “Eccezione che in quanto tale non equivaleva ad ammissione della sua misura tanto meno era idonea a comprovare la stessa, essendo destinata a comprovare fatti estintivi e non costitutivi del credito”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha eccepito la “violazione e falsa applicazione di legge artt. 2384 cc in materia di poteri di rappresentanza nelle società di capitali ( coop a r l ) e 1189 cc .”, relativi, rispettivamente, ai poteri di rappresentanza nelle società di capitali e al pagamento al creditore apparente. In particolare, il Tribunale avrebbe omesso di esaminare nel merito la quietanza rilasciata
4 dal legale rappresentante della Società Cooperativa, nonché gli Testimone_1
assegni ad essa relativi, ritenendoli erroneamente privi di rilevanza. Assume, inoltre,
l'appellante, di essere stato indotto in errore dalla nota dell'1.12.2012, con cui il commissario liquidatore, Dott. aveva delegato e conferito Controparte_2
mandato al per il ritiro degli assegni. Tale circostanza avrebbe legittimato il Tes_1
convincimento, in buona fede, che il potere conferito a si estendesse anche al rilascio della quietanza. La quietanza, poi, determinerebbe la liberazione del debitore, rendendo il pagamento, pur eseguito a mezzo di assegni, pro soluto e non pro solvendo.
Si è costituita in appello eccependo Controparte_3 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342
c.p.c.. Nel merito, ha contestato le argomentazioni dell'appellante, ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata, chiedendone la conferma con la condanna di controparte alla rifusione delle spese del grado di giudizio.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 marzo 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.
In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. Sez. II, ordinanza del 25/01/2023 n. 2320; v.
5 anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342
c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”
(Cass. n. 23781del 28/10/2020).
Nel caso in esame, l'appellante ha sufficientemente indicato i punti della decisione reputati ingiusti e sono evincibili – sia pure con un certo sforzo interpretativo – le ragioni di critica, sicché va ritenuta raggiunta la soglia minima di specificità del gravame.
Nel merito, l'appello dev'essere rigettato.
Con il primo motivo di appello, eccepisce l'erronea e la falsa Parte_1 applicazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo della mancata corrispondenza tra quanto domandato e il pronunciato, degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione del comportamento processuale osservato dalle parti e dell'art. 2697 c.c. sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio.
Si duole, in particolare, l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere dimostrato il credito dell'ingiungente – in ordine al quale nulla avrebbe provato la parte onerata – in forza della sola eccezione di estinzione, formulata da essa opponente e nei limiti quantitativi di essa, senza considerare che l'eccezione era volta, appunto, a provare fatti estintivi.
Il ragionamento non coglie nel segno. Si rammenta che, a norma dell'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Sicché, incontestato e documentalmente dimostrato il rapporto negoziale esistente tra le parti, nella misura in cui vengono allegati fatti estintivi del credito sub specie di suo pagamento, tanto implica, di necessità, che sia presupposta (e, quindi, incontestata)
l'esistenza del credito nella misura che si assume essere stata pagata. La non contestazione – desumibile dalla strutturazione di una difesa incompatibile con la
6 volontà di contestare il credito in quella misura che si assume pagata – assume, nel processo, rilievo oggettivo e non dipende dalla finalità soggettiva che la abbia mossa.
È opportuno, poi, precisare che la domanda giudiziale avente ad oggetto una somma maggiore ricomprende, per implicita estensione, anche l'importo inferiore.
La Corte di Cassazione, a più riprese, ha affermato che: “Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione” (Cass. civ. sez. III, 20/09/2022, n.27479;
Cass. Civ. sez. I, 27/12/2013, n.28660; cfr. ex multis Cassazione civile sez. III,
27/01/2009, n.1954 la quale afferma inoltre che “non sussiste il vizio di extrapetizione
(art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione proposto non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma anche minore rispetto a quella ingiunta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore”; Cfr. anche
Cassazione civile , sez. II , 17/02/1998 , n. 1656).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha posto a fondamento della decisione un fatto non contestato e correttamente ha ridotto l'ammontare della condanna nei limiti per i quali ha ritenuto raggiunta la prova, sia pure per il tramite della non contestazione.
Anche il secondo motivo di appello, concernente la presunta violazione e la falsa applicazione degli artt. 2384 e 1189 c.c., è infondato.
In primo luogo, si rammenta che “La dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal
7 titolo” (Cass. n. 12685 del 09/05/2024).
Nella fattispecie, sono state prodotte quattro fatture, in tre delle quali il ha Tes_1 attestato l'avvento pagamento tramite assegni e in una (per euro 327,60) ha attestato il pagamento in contanti.
Ebbene, le dichiarazioni di ricezione in pagamento di assegni, per i principi suddetti, non costituisce quietanza e, quindi, non determina l'effetto di inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1129 c.c. (Cass. n. 5945 del 28 febbraio 2023), sicché il debitore avrebbe dovuto dimostrare la riscossione della somma al fine di liberarsi dal debito.
Inoltre, nel caso di specie, oltre alle citate “quietanze” risultano prodotti i quattro assegni ad essa collegati.
È necessario precisare che gli assegni in oggetto erano intestati alla “Coop.
L'Orchidea” e non alla “Cooperativa L'Orchidea in liquidazione coatta amministrativa”. Ne consegue che i titoli sono stati emessi con intestazione errata, in quanto l'intestazione alla società ne consente l'incasso da parte della stessa, mentre l'intestazione alla procedura concorsuale comporta l'acquisizione della somma all'attivo della procedura concorsuale.
Tale aspetto non è di poco conto se si considera che con nota dell'1.12.2010 il
Commissario liquidatore dott. con lettera raccomandata Controparte_2 regolarmente ricevuta, comunicava specificamente all'appellante quanto segue: “Lo scrivente, nominato Commissario Liquidatore della Cooperativa in oggetto con
Decreto Ministeriale n. 357 del 16.09.2010, comunica che i pagamenti relativi ai contratti di appalto sottoscritti in data 7.10.2010 - 12.10.2010 – 26.10.2010 e
6.11.2010 dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso le seguenti modalità di pagamento: - Bonifico bancario intestato a ” IBAN Controparte_1
[...] - Assegno bancario non trasferibile intestato a
“ ” Nel caso in cui si utilizzi la modalità di Controparte_1 pagamento dell'assegno bancario tale titolo potrà essere consegnato direttamente al sig. Qualsiasi pagamento effettuato con modalità diverse da quelle Testimone_1 sopra indicate sarà considerato inefficace e ripetibile.”.
Dunque, era stato previamente informato della sottoposizione della Parte_1 società cooperativa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa CP_3
8 e, pertanto, era a conoscenza che il soggetto legittimato alla riscossione non fosse più il legale rappresentante della società (delegato, ove il pagamento del debitore fosse avvenuto tramite assegni, al solo loro materiale ritiro, ferma l'intestazione alla procedura), bensì la procedura concorsuale nella persona del Commissario liquidatore.
Nel caso in esame, invero, il pagamento è stato eseguito con modalità difformi da quelle imposte dalla nota del 1.12.2010, che prescriveva espressamente che le somme dovessero affluire alla procedura concorsuale.
Quindi, l'effetto liberatorio del pagamento si sarebbe potuto realizzare solo qualora le somme portate dagli assegni – pur erroneamente intestati – fossero state effettivamente incassate dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Così non è stato, in quanto la procedura creditrice ha dato atto di avere ottenuto il pagamento di soli euro 30.000,00 e il debitore non ha provato l'incasso anche della restante somma.
L'elemento dirimente della controversia, pertanto, non attiene alla buona o alla mala fede nella ricezione della quietanza, ma alla colpa nell'esecuzione del pagamento, avvenuto, in contanti, nelle mani di un soggetto non autorizzato a riceverlo e con modalità che hanno consentito la non tracciabilità del pagamento, e nella mancanza di prova dell'effettivo incasso, per quanto concerne quelle somme corrisposte attraverso assegni bancari, peraltro malamente intestati.
A tal riguardo, risulta altrettanto privo di fondamento il richiamo di parte appellante all'art. 2384 c.c. Tale disposizione, infatti, disciplina i poteri di rappresentanza degli amministratori delle società di capitali, stabilendo che eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza, seppur pubblicate, non siano opponibili ai terzi, salvo il caso di dolo.
Nel caso di specie, non si tratta di una limitazione dei poteri dell'amministratore, ma della sua perdita di rappresentanza in seguito all'apertura della procedura concorsuale.
Con la liquidazione coatta amministrativa, infatti, la rappresentanza dell'ente passa al
Commissario liquidatore, il quale diventa l'unico soggetto legittimato a riscuotere i crediti della società in liquidazione: di tanto, poi, l'appellante era stato messo al corrente dal liquidatore.
Per tutte le concorrenti ragioni sin qui esposte, il versamento degli assegni e il pagamento in contante eseguito da non può ritenersi liberatorio. Parte_1
Altrettanto infondato è il richiamo dell'art. 1189 c.c.
9 A tal riguardo occorre evidenziare che, affinché un pagamento eseguito a un creditore apparente possa ritenersi liberatorio, è necessario che il pagamento sia accompagnato da una situazione di affidamento incolpevole del solvens circa la legittimazione del soggetto ricevente. Nel caso in esame, tale condizione è da escludersi in modo assoluto, in quanto il debitore era stato esplicitamente informato della necessità di effettuare il pagamento esclusivamente nei modi indicati dalla nota dell'1.12.2010.
Alla luce di quanto esposto, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Con riferimento alle spese del secondo grado, esse seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 secondo lo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a €
26.000), applicati i valori medi, ridotti della metà (euro 567,00 per la fase di studio della controversia, euro 460,50 per la fase introduttiva del giudizio, euro 840,00 per la fase di trattazione, ed euro 955,50 per la fase decisionale), in ragione della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti de “ Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 118/2019 del Tribunale di Castrovillari, Controparte_3
emessa in data 28 marzo 2019 e pubblicata in data 29 marzo 2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna alla refusione in favore della Parte_1 Controparte_3
in L.c.a. delle spese del giudizio di appello, che liquida euro
[...]
2.540,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e Iva;
10 3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del
DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 20.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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