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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/12/2025, n. 4825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4825 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5234/2023
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 5234/2023 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Armenise e Vito
IG NO
RICORRENTE
e
a socio unico CP_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Schirone e
AN RI
RESISTENTE
CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.05.2023 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Si costitutiva altresì l' , chiedendo, in caso di Controparte_3
accoglimento della domanda di parte ricorrente, la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva in relazione alle dovute differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi
2 anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_1 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
dott. , , dott.ssa e ), trattata la CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
causa ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020, previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 14.09.2016 al 18.08.2022 (data del licenziamento), in forza di un contratto di lavoro part -time al
75%, svolgendo mansioni di operaio inquadrato al II livello del
CCNL Tessili -Artigiani; di aver lavorato full time, svolgendo quotidianamente un'ora di straordinario al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 18,30; di aver espletato mansioni non previste dal livello di inquadramento;
di aver contestato l'illegittimità del licenziamento, impugnandolo stragiudizialmente, chiedendo altresì la corresponsione di differenze retributive;
che in data 07.05.2021 interveniva in sede sindacale la sottoscrizione inter partes del verbale di conciliazione;
da ultimo, contesta la validità di tale verbale, chiedendo il riconoscimento di spettanze retributive.
In virtù di tanto, con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente chiede:<<A) Accertare e dichiarare la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto tra il ricorrente e la parte datoriale in sede sindacale in data 07/05/2021 in quanto il contenuto
3 dell'accordo evidenzia l'inadeguatezza e inidoneità dell'assistenza sindacale prevista dalla legge, in sede conciliativa , con grave lesione dei diritti del lavoratore;
B) Accertare e dichiarare la CP_1
con Socio unico in persona del suo legale rappresentante,
[...]
inadempiente nei confronti del Sig. alle prescrizioni Parte_1
contrattuali e condannarla al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate e non corrisposte per il rapporto di lavoro di cui in narrativa nonché di quant'altro spettante al ricorrente in virtù del pregresso rapporto di lavoro per la complessiva somma di € 40.562,36 o a quella ritenuta di giustizia;
C) Condannare la resistente Società al pagamento di spese e competenze del presente giudizio. Con espressa riserva di agire per il riconoscimento degli ulteriori istituti e le ulteriori somme dovute a diverso titolo e sempre inerenti il suddetto rapporto di lavoro.
D) Condannare la Società resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa previdenziale nei confronti dell' mediante il versamento di contributi allo stesso spettanti CP_2
nella misura di legge, in relazione alle risultanze probatorie emerse ed emergenti in corso di causa;
E) Condannare, infine la Società, resistente in persona del suo legale rappresentante al pagamento di spese e compensi della presente procedura oltre oneri di legge in favore del sottoscritto procuratore antistataria”.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente sostiene che il verbale di conciliazione stipulato inter partes sarebbe nullo ed inefficace per inadeguatezza e
4 inidoneità dell'assistenza sindacale. Nello specifico, il sig. Pt_1
contesta la validità del verbale poiché a fronte di una rinuncia di ogni rivendicazione connessa al rapporto di lavoro, parte datoriale ha corrisposto una somma risibile, di € 101,00.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 2113 c.c., che così prevede: “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412- ter e 412-quater del codice di procedura civile”.
Ditalchè, il primo comma dell'art. 2113 c.c. sancisce la generale invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto i diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e/o dei contratti collettivi.
Il secondo comma dell'art. 2113 c.c. individua, in tale prospettiva, un preciso termine decadenziale, onerando il lavoratore che abbia partecipato ad una transazione avente ad oggetto i propri diritti inderogabili ad impugnare – con qualsiasi atto, anche stragiudiziale – la rinuncia e/o la transazione entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della
5 rinunzia/transazione (qualora quest'ultima sia successiva al termine del rapporto di impiego).
La mancata impugnazione – entro il termine di sei mesi – determina l'inoppugnabilità delle transazioni o delle rinunce stipulate al di fuori della c.d. “sede protetta”.
L'ordinamento giuridico consente, pertanto, una forma indiretta di disposizione dei diritti inderogabili da parte del lavoratore
(ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. n. 77 del
1974): tali diritti, infatti, sono assistiti da un regime di indisponibilità relativa in forza del quale l'atto di rinunzia e/o la transazione acquista validità definitiva soltanto a seguito della mancata impugnazione nei termini di cui all'art. 2113 c.c..
A tale peculiare regime sono espressamente sottratte – ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. – le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, amministrativa e sindacale: queste ultime, infatti, sono ritenute dal legislatore valide ab origine anche qualora contengano rinunce o transazione aventi ad oggetto i diritti indisponibili o parzialmente indisponibili del lavoratore.
In particolare, l'intervento di un soggetto terzo con funzione di garanzia (costituito, nel caso di specie, da un rappresentante dell'associazione sindacale) costituisce – in base alla ratio legis – una misura idonea ad escludere il rischio di coazione da parte del datore di lavoro, consentendo al lavoratore una scelta libera a consapevole (Cass. Civ., sez. lav., n. 11107/02; Cass. Civ., sez. lav. n. 2244/95).
Le conciliazioni nella c.d. “sede protetta” – pur essendo sottratte al regime di impugnazione di cui all'art. 2113 c.c. – sono, comunque, assoggettabili alle ordinarie azioni di nullità e/o di annullamento previste dalla disciplina codicistica dei contratti, ricadendo nella categoria del negozio giuridico.
6 Nello specifico, secondo l'opinione giurisprudenziale maggioritaria nelle c.d. “conciliazioni in sede protetta” il lavoratore potrà domandare l'annullamento dell'accordo contenuto nel verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. per incapacità naturale (artt.
1425, II comma e 428 c.c.), per incapacità legale (art. 1425 comma I c.c.) e per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.), con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969
c.c..
Del pari, il lavoratore potrà esperire l'ordinaria azione di nullità ex art. 1418 c.c. e impugnare l'accordo sotteso alla conciliazione in sede protetta per contrarietà alle norme imperative, mancanza dei requisiti ex art. 1325 c.c., illiceità della causa, illiceità dei motivi ex art. 1345, mancanza nell'oggetto dei requisiti di cui all'art. 1346 c.c. nonché per nullità testuale.
Tale quadro normativo determina la necessità di distinguere tra due diverse tipologie di vizi: i vizi relativi alla mancanza di un'effettiva assistenza sindacale e/o alla violazione dei requisiti di validità degli cui all'art. 411, ultimo comma c.p.c. ed i vizi ricadenti nell'ordinario regime di invalidità disciplinato dal codice civile.
La prima categoria di vizi è soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 2113 c.c. Si tratta, infatti, di vizi che afferiscono a profili in presenza dei quali la legge consente che le transazioni e gli atti di rinuncia stipulati in sede protetta deroghino sia al divieto di negoziabilità dei diritti fondamentali del lavoratore, sia al regime di decadenza semestrale di cui all'art. 2113 c.c.: le censure relative alla mancanza di un'effettiva assistenza sindacale o al venir meno del requisito della sede protetta non
7 potranno, pertanto, che ricadere nella comune disciplina dell'art. 2113 comma 1 c.c..
Un'opzione interpretativa di segno diverso, del resto, darebbe luogo ad un quadro disciplinare contraddittorio in quanto l'impugnazione delle transazioni o delle rinunce effettuate ai sensi dell'art. 411 c.p.c. sarebbe possibile per un lasso di tempo più ampio di quelle stipulate al di fuori della c.d. “sede protetta”.
Una simile lettura trova conforto nella giurisprudenza di prossimità, la quale ha affermato: “Il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio, con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede "protetta", è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Peraltro è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell'art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.” (Tribunale sez. lav. - Roma,
25/06/2019, n. 6268).
La seconda categoria di vizi non è, invece, soggetta ad alcun termine decadenziale e ricade nell'ordinaria disciplina stabilita dal codice civile per le ipotesi di nullità ed invalidità dei negozi giuridici.
In più occasioni la giurisprudenza ha statuito che: “Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti
8 da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci ed in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le
"reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
08/04/2025, n. 9286; Cass. civ., Sez. lavoro, 05/09/2023, n.
25796; Cass. civ., Sez. lavoro, 09/06/2021, n. 16154).
Applicando le suddette coordinate teoriche al caso di specie deve concludersi per l'infondatezza della censura attinente alla contestata mancanza di un'effettiva assistenza sindacale: il verbale di conciliazione in sede protetta, sottoscritto il giorno
07.05.2021, risultato redatto con l'assistenza del rappresentante sindacale S.N.A.L.V. ( ) e sottoscritto da entrambe Persona_2
le parti contrattuali, oltre al rappresentante sindacale.
Come noto, “premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge;
posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere
l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione nè prova (dal
9 dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (cfr. Cass.,
09/06/2021, n. 16154; Cass. 03.09.2003, n. 12858).
Orbene, alla luce anche dei surriferiti approdi giurisprudenziali, il
Giudicante ritiene infondata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del verbale conciliativo, atteso non risulta dimostrata l'inadeguatezza dell'assistenza sindacale del lavoratore in sede conciliativa, né risultano sollevate eccezioni dal lavoratore in sede di sottoscrizione dell'accordo avvenuto in presenza del sindacalista delegato.
Di contro, la prova dell'effettiva assistenza e della lettura, discussione e piena comprensione dell'atto da parte del lavoratore
è intervenuta mediante le deposizioni testimoniali di
[...]
e di Per_2 Testimone_1
Lo stesso rappresentante sindacale ha riferito di Persona_2
aver predisposto il verbale di conciliativo, che la sottoscrizione del verbale da parte del lavoratore era avvenuta in sua presenza, dopo averlo letto, discusso e prestato assistenza al lavoratore;
che con l'intercorsa conciliazione veniva disposta l'erogazione di un anticipo sul TFR di € 199,00 netti ed € 101,00 netti a titolo transattivo e novativo delle pregresse retribuzioni arretrate.
A tanto deve soggiungersi che la documentazione versata in atti dimostra che al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale la gran parte del TFR maturato fino a quel momento era già stato corrisposto al tanto smentisce Pt_1
l'asserita irrisorietà della somma transatta.
Peraltro, sia per il periodo oggetto del predetto verbale, sia per quello successivo alla sottoscrizione dello stesso (vale a dire dal
08.05.2021 al 18.08.2022), dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in
10 alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo le modalità indicate nel ricorso, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Invero, il teste ha confermato genericamente le Testimone_2
mansioni svolte dal ricorrente e l'articolazione oraria della giornata lavorativa, così come rivendicata da parte istante, precisando: “a volte sono andata in azienda a comprare dei prodotti verso le 13,15 vedevo il sig. e a volte l'ho visto Pt_1
chiudere alle 13,30 e anche la sera alle 18,45 chiudere il cancello sulla rampa dell'azienda e spesso quando passavo verso la stessa ora lo vedevo uscire con l'auto dall'azienda”. Tali occasionali percezioni risultano inidonee a comprovare lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo le modalità invocate da parte attorea.
Le restanti deposizioni di nonché quelle rese dal teste Tes_3
risultano de relato actoris, la cui rilevanza è Testimone_4
sostanzialmente nulla.
Va rammentato, infatti, che in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in
11 giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. E nel caso di specie, tale prova, non risulta fornita.
Alla luce di quanto su esposto, risulta infondata la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive, ivi comprese quelle relative a permessi e ferie non godute, in quanto non assistite dal necessario substrato probatorio, come, tra l'altro, riscontrato anche dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari (vedasi comunicazione di definizione accertamenti ispettivi, cfr. doc. n.
15, indice resistente).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
Le spese di giudizio vanno interamente compensate per mere ragioni di equità.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta il ricorso;
12 2) spese compensate.
Bari,16.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela ER
13
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela ER, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 16.12.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di lavoro recante n.r.g. 5234/2023 vertente
tra
Parte_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Armenise e Vito
IG NO
RICORRENTE
e
a socio unico CP_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianfranco Schirone e
AN RI
RESISTENTE
CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Patarnello
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.05.2023 l'istante in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio. La parte convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Si costitutiva altresì l' , chiedendo, in caso di Controparte_3
accoglimento della domanda di parte ricorrente, la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva in relazione alle dovute differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale.
Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi
2 anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo
Giudice nonché ancora tutte quelle di natura urgente, anche ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012, attribuite a questo Giudice a seguito del trasferimento ad altri uffici dei magistrati precedenti titolari (dott.ssa , , , , Per_1 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
dott. , , dott.ssa e ), trattata la CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
causa ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n. 27/2020, previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, la causa veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, il ricorrente premette di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 14.09.2016 al 18.08.2022 (data del licenziamento), in forza di un contratto di lavoro part -time al
75%, svolgendo mansioni di operaio inquadrato al II livello del
CCNL Tessili -Artigiani; di aver lavorato full time, svolgendo quotidianamente un'ora di straordinario al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 18,30; di aver espletato mansioni non previste dal livello di inquadramento;
di aver contestato l'illegittimità del licenziamento, impugnandolo stragiudizialmente, chiedendo altresì la corresponsione di differenze retributive;
che in data 07.05.2021 interveniva in sede sindacale la sottoscrizione inter partes del verbale di conciliazione;
da ultimo, contesta la validità di tale verbale, chiedendo il riconoscimento di spettanze retributive.
In virtù di tanto, con l'atto introduttivo del presente giudizio parte ricorrente chiede:<<A) Accertare e dichiarare la nullità del verbale di conciliazione sottoscritto tra il ricorrente e la parte datoriale in sede sindacale in data 07/05/2021 in quanto il contenuto
3 dell'accordo evidenzia l'inadeguatezza e inidoneità dell'assistenza sindacale prevista dalla legge, in sede conciliativa , con grave lesione dei diritti del lavoratore;
B) Accertare e dichiarare la CP_1
con Socio unico in persona del suo legale rappresentante,
[...]
inadempiente nei confronti del Sig. alle prescrizioni Parte_1
contrattuali e condannarla al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate e non corrisposte per il rapporto di lavoro di cui in narrativa nonché di quant'altro spettante al ricorrente in virtù del pregresso rapporto di lavoro per la complessiva somma di € 40.562,36 o a quella ritenuta di giustizia;
C) Condannare la resistente Società al pagamento di spese e competenze del presente giudizio. Con espressa riserva di agire per il riconoscimento degli ulteriori istituti e le ulteriori somme dovute a diverso titolo e sempre inerenti il suddetto rapporto di lavoro.
D) Condannare la Società resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa previdenziale nei confronti dell' mediante il versamento di contributi allo stesso spettanti CP_2
nella misura di legge, in relazione alle risultanze probatorie emerse ed emergenti in corso di causa;
E) Condannare, infine la Società, resistente in persona del suo legale rappresentante al pagamento di spese e compensi della presente procedura oltre oneri di legge in favore del sottoscritto procuratore antistataria”.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente sostiene che il verbale di conciliazione stipulato inter partes sarebbe nullo ed inefficace per inadeguatezza e
4 inidoneità dell'assistenza sindacale. Nello specifico, il sig. Pt_1
contesta la validità del verbale poiché a fronte di una rinuncia di ogni rivendicazione connessa al rapporto di lavoro, parte datoriale ha corrisposto una somma risibile, di € 101,00.
Sul punto, viene in rilievo l'art. 2113 c.c., che così prevede: “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412- ter e 412-quater del codice di procedura civile”.
Ditalchè, il primo comma dell'art. 2113 c.c. sancisce la generale invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto i diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e/o dei contratti collettivi.
Il secondo comma dell'art. 2113 c.c. individua, in tale prospettiva, un preciso termine decadenziale, onerando il lavoratore che abbia partecipato ad una transazione avente ad oggetto i propri diritti inderogabili ad impugnare – con qualsiasi atto, anche stragiudiziale – la rinuncia e/o la transazione entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della
5 rinunzia/transazione (qualora quest'ultima sia successiva al termine del rapporto di impiego).
La mancata impugnazione – entro il termine di sei mesi – determina l'inoppugnabilità delle transazioni o delle rinunce stipulate al di fuori della c.d. “sede protetta”.
L'ordinamento giuridico consente, pertanto, una forma indiretta di disposizione dei diritti inderogabili da parte del lavoratore
(ritenuta costituzionalmente legittima da Corte Cost. n. 77 del
1974): tali diritti, infatti, sono assistiti da un regime di indisponibilità relativa in forza del quale l'atto di rinunzia e/o la transazione acquista validità definitiva soltanto a seguito della mancata impugnazione nei termini di cui all'art. 2113 c.c..
A tale peculiare regime sono espressamente sottratte – ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2113 c.c. – le conciliazioni raggiunte in sede giudiziale, amministrativa e sindacale: queste ultime, infatti, sono ritenute dal legislatore valide ab origine anche qualora contengano rinunce o transazione aventi ad oggetto i diritti indisponibili o parzialmente indisponibili del lavoratore.
In particolare, l'intervento di un soggetto terzo con funzione di garanzia (costituito, nel caso di specie, da un rappresentante dell'associazione sindacale) costituisce – in base alla ratio legis – una misura idonea ad escludere il rischio di coazione da parte del datore di lavoro, consentendo al lavoratore una scelta libera a consapevole (Cass. Civ., sez. lav., n. 11107/02; Cass. Civ., sez. lav. n. 2244/95).
Le conciliazioni nella c.d. “sede protetta” – pur essendo sottratte al regime di impugnazione di cui all'art. 2113 c.c. – sono, comunque, assoggettabili alle ordinarie azioni di nullità e/o di annullamento previste dalla disciplina codicistica dei contratti, ricadendo nella categoria del negozio giuridico.
6 Nello specifico, secondo l'opinione giurisprudenziale maggioritaria nelle c.d. “conciliazioni in sede protetta” il lavoratore potrà domandare l'annullamento dell'accordo contenuto nel verbale di conciliazione ex art. 411 c.p.c. per incapacità naturale (artt.
1425, II comma e 428 c.c.), per incapacità legale (art. 1425 comma I c.c.) e per un vizio della volontà (errore, violenza e dolo ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.), con l'esclusione del solo errore di diritto relativo alle questioni oggetto di transazione ex art. 1969
c.c..
Del pari, il lavoratore potrà esperire l'ordinaria azione di nullità ex art. 1418 c.c. e impugnare l'accordo sotteso alla conciliazione in sede protetta per contrarietà alle norme imperative, mancanza dei requisiti ex art. 1325 c.c., illiceità della causa, illiceità dei motivi ex art. 1345, mancanza nell'oggetto dei requisiti di cui all'art. 1346 c.c. nonché per nullità testuale.
Tale quadro normativo determina la necessità di distinguere tra due diverse tipologie di vizi: i vizi relativi alla mancanza di un'effettiva assistenza sindacale e/o alla violazione dei requisiti di validità degli cui all'art. 411, ultimo comma c.p.c. ed i vizi ricadenti nell'ordinario regime di invalidità disciplinato dal codice civile.
La prima categoria di vizi è soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 2113 c.c. Si tratta, infatti, di vizi che afferiscono a profili in presenza dei quali la legge consente che le transazioni e gli atti di rinuncia stipulati in sede protetta deroghino sia al divieto di negoziabilità dei diritti fondamentali del lavoratore, sia al regime di decadenza semestrale di cui all'art. 2113 c.c.: le censure relative alla mancanza di un'effettiva assistenza sindacale o al venir meno del requisito della sede protetta non
7 potranno, pertanto, che ricadere nella comune disciplina dell'art. 2113 comma 1 c.c..
Un'opzione interpretativa di segno diverso, del resto, darebbe luogo ad un quadro disciplinare contraddittorio in quanto l'impugnazione delle transazioni o delle rinunce effettuate ai sensi dell'art. 411 c.p.c. sarebbe possibile per un lasso di tempo più ampio di quelle stipulate al di fuori della c.d. “sede protetta”.
Una simile lettura trova conforto nella giurisprudenza di prossimità, la quale ha affermato: “Il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio, con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede "protetta", è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti. Peraltro è ammessa l'impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale;
b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell'art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c.” (Tribunale sez. lav. - Roma,
25/06/2019, n. 6268).
La seconda categoria di vizi non è, invece, soggetta ad alcun termine decadenziale e ricade nell'ordinaria disciplina stabilita dal codice civile per le ipotesi di nullità ed invalidità dei negozi giuridici.
In più occasioni la giurisprudenza ha statuito che: “Le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti
8 da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci ed in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le
"reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
08/04/2025, n. 9286; Cass. civ., Sez. lavoro, 05/09/2023, n.
25796; Cass. civ., Sez. lavoro, 09/06/2021, n. 16154).
Applicando le suddette coordinate teoriche al caso di specie deve concludersi per l'infondatezza della censura attinente alla contestata mancanza di un'effettiva assistenza sindacale: il verbale di conciliazione in sede protetta, sottoscritto il giorno
07.05.2021, risultato redatto con l'assistenza del rappresentante sindacale S.N.A.L.V. ( ) e sottoscritto da entrambe Persona_2
le parti contrattuali, oltre al rappresentante sindacale.
Come noto, “premessa l'essenzialità dell'assistenza effettiva dell'esponente sindacale, idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che, secondo la mens legis, potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi, si ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge;
posto che la compresenza del predetto e dello stesso lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere
l'adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore (per il conferimento di un mandato implicito del lavoratore necessariamente sottostante all'attività svolta dal primo), in assenza di alcuna tempestiva deduzione nè prova (dal
9 dipendente di ciò onerato) che il rappresentante sindacale, pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta (cfr. Cass.,
09/06/2021, n. 16154; Cass. 03.09.2003, n. 12858).
Orbene, alla luce anche dei surriferiti approdi giurisprudenziali, il
Giudicante ritiene infondata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del verbale conciliativo, atteso non risulta dimostrata l'inadeguatezza dell'assistenza sindacale del lavoratore in sede conciliativa, né risultano sollevate eccezioni dal lavoratore in sede di sottoscrizione dell'accordo avvenuto in presenza del sindacalista delegato.
Di contro, la prova dell'effettiva assistenza e della lettura, discussione e piena comprensione dell'atto da parte del lavoratore
è intervenuta mediante le deposizioni testimoniali di
[...]
e di Per_2 Testimone_1
Lo stesso rappresentante sindacale ha riferito di Persona_2
aver predisposto il verbale di conciliativo, che la sottoscrizione del verbale da parte del lavoratore era avvenuta in sua presenza, dopo averlo letto, discusso e prestato assistenza al lavoratore;
che con l'intercorsa conciliazione veniva disposta l'erogazione di un anticipo sul TFR di € 199,00 netti ed € 101,00 netti a titolo transattivo e novativo delle pregresse retribuzioni arretrate.
A tanto deve soggiungersi che la documentazione versata in atti dimostra che al momento della sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale la gran parte del TFR maturato fino a quel momento era già stato corrisposto al tanto smentisce Pt_1
l'asserita irrisorietà della somma transatta.
Peraltro, sia per il periodo oggetto del predetto verbale, sia per quello successivo alla sottoscrizione dello stesso (vale a dire dal
08.05.2021 al 18.08.2022), dalla documentazione versata in atti nonché dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non si può in
10 alcun modo ritenere dimostrato l'espletamento delle mansioni secondo le modalità indicate nel ricorso, non avendo il lavoratore assolto all'onere di dimostrare le circostanze di fatto poste a base degli invocati emolumenti, come invece avrebbe dovuto ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Invero, il teste ha confermato genericamente le Testimone_2
mansioni svolte dal ricorrente e l'articolazione oraria della giornata lavorativa, così come rivendicata da parte istante, precisando: “a volte sono andata in azienda a comprare dei prodotti verso le 13,15 vedevo il sig. e a volte l'ho visto Pt_1
chiudere alle 13,30 e anche la sera alle 18,45 chiudere il cancello sulla rampa dell'azienda e spesso quando passavo verso la stessa ora lo vedevo uscire con l'auto dall'azienda”. Tali occasionali percezioni risultano inidonee a comprovare lo svolgimento della prestazione lavorativa secondo le modalità invocate da parte attorea.
Le restanti deposizioni di nonché quelle rese dal teste Tes_3
risultano de relato actoris, la cui rilevanza è Testimone_4
sostanzialmente nulla.
Va rammentato, infatti, che in applicazione dei principi generali in tema di onere della prova, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del relativo compenso, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava quindi sul lavoratore, attore in
11 giudizio, l'onere di provare non solo lo svolgimento di lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001;
Cass. n. 8006/1998). Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver, cioè, svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. E nel caso di specie, tale prova, non risulta fornita.
Alla luce di quanto su esposto, risulta infondata la domanda volta al riconoscimento delle differenze retributive, ivi comprese quelle relative a permessi e ferie non godute, in quanto non assistite dal necessario substrato probatorio, come, tra l'altro, riscontrato anche dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari (vedasi comunicazione di definizione accertamenti ispettivi, cfr. doc. n.
15, indice resistente).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate in questa sede tra le parti.
Le spese di giudizio vanno interamente compensate per mere ragioni di equità.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede: ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite,
1) rigetta il ricorso;
12 2) spese compensate.
Bari,16.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela ER
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