CA
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 429/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.429 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura su Parte_1 C.F._1
foglio separato allegato all'atto di citazione in appello, dall'avv. Bernardino Pasanisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto, al Corso Umberto 129;
-APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Gallipoli, al Corso CP_1 C.F._2
Italia 21, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Suez, che lo rappresenta e difende, giusta mandato rilasciato su foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATO - All'udienza collegiale del 24 aprile 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene ex actis così ricostruita:
Con atto di citazione notificato in data 10.05.2004, conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Gallipoli – , al fine di sentire Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il sig. è Parte_1
responsabile di aver falsificato ed abusivamente riempito la scrittura in data 22.02.2003, sottoscritta
da , della quale era in possesso, aggiungendo alla stessa la indicazione della data CP_1
16.05.2003 di ultimazione lavori, utilizzando la medesima in via stragiudiziale e giudiziale per
imputare al inadempienze e responsabilità derivanti da inosservanza del predetto termine;
2) CP_1
conseguentemente, condannare al risarcimento dei danni morali e materiali Parte_1
cagionati al sig. come specificati sub 8 della narrativa che precede, che si CP_1
quantificano prudenzialmente in € 10.000,00 o in quell'altra diversa somma maggiore o minore che
sarà ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale a titolo di danno morale, ed in € 10.000,00 o in
quell'altra diversa somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa e se del caso
liquidata in via equitativa dall'On.le Tribunale, a titolo di danno patrimoniale, con rivalutazione ed
interessi sino al dì del pagamento;
3) accertare e dichiarare che il sig. ha eseguito a CP_1
regola d'arte tutti i lavori indicati al punto 2 della narrativa che precede e che, per l'effetto, il sig.
è debitore nei confronti dell'attore della somma complessiva di € 13.500,00 (15.500,00 – Pt_1
2.000,00 di acconto ricevuto), oltre IVA, nonché del compenso per la custodia e guardiania della
imbarcazione nel cantiere sino al dì del pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti e del
conseguente varo dell'imbarcazione, fino ad oggi ammontante ad € 1.000,00, oltre IVA, salvo la
diversa maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa anche a mezzo di apposita
CTU che sin da ora si invoca, o, se del caso, liquidata dall'On.le Tribunale in via equitativa;
4) condannare il sig. al pagamento delle somme come sopra determinate in Parte_1
favore del sig. , maggiorate con gli interessi legali con decorrenza dal dì di esecuzione CP_1
dei lavori o altra diversa data di giustizia fino al dì del pagamento;
5) condannare, altresì, il sig.
al pagamento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., in relazione agli Parte_1 Pt_1
oneri finanziari che l'attore ha sopportato e sopporta, eccedenti il saggio legale, per il credito di cui
fruisce presso istituti bancari in conseguenza della mancanza di liquidità e, comunque, in via
presuntiva, con riferimento alla svalutazione monetaria intervenuta che incide sulla sua attività
lavorativa, il tutto nella misura che sarà indicata e provata in corso di causa, se del caso anche a
mezzo di apposita CTU;
6) condannare il sig. al pagamento di spese, diritti Pt_1 Parte_1
ed onorari di giudizio”.
Con ricorso depositato in data 14.05.2004, chiedeva autorizzarsi il sequestro CP_1
conservativo di tutti i beni mobili ed immobili del debitore, compresa l'imbarcazione da diporto a vela denominata Eric, battente bandiera tedesca, immatricolata a Monaco di Baviera al n. 13758/A,
lunga m.13,26, larga m. 3,83, di proprietà dello stesso , il tutto sino alla concorrenza della Pt_1
somma di € 50.000,00 o di quella che sarà ritenuta di giustizia.
Con memoria difensiva del 7.06.2004, si costituiva -nell'ambito del procedimento cautelare-
[...]
, al fine di impugnare ed eccepire integralmente le avverse domande e chiedere Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare la litispendenza o la continenza della
domanda di merito in seno alla quale è fatta richiesta cautelare, per essere pendente tra le parti la
causa 5408/2003 dinanzi al Tribunale di Taranto e, conseguentemente, rigettare la domanda
cautelare, difettando il fumus della stessa competenza a decidere;
b) in subordine, dichiarare la
connessione della domanda di merito in seno alla quale è fatta richiesta cautelare con la causa
5408/2003 pendente dinanzi al Tribunale di Taranto;
c) in via di ulteriore subordine, rigettare la
domanda cautelare per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora”. Con provvedimento del 17.06.2004 veniva rigettata la richiesta di sequestro conservativo avanzata da , sul presupposto dell'insussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in CP_1
mora.
Successivamente venivano concessi alle parti i termini di legge di cui agli artt. 180, 183 comma 5° e
184 1° comma (vecchio rito) c.p.c. All'esito, ritenuto opportuno pronunciarsi sull'eccezione preliminare di litispendenza, continenza e/o connessione sollevata dalla difesa del convenuto, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17.09.2015, veniva pronunciata sentenza parziale,
mediante la quale venina respinta l'eccezione preliminare di litispendenza, continenza e/o connessione, sollevata dalla difesa del convenuto.
Quindi, con ordinanza pronunciata in pari data veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 18.11.2015, parte convenuta dava atto di aver depositato Regolamento di Competenza
e, accogliendo la richiesta contestualmente formulata, ai sensi dell'art. 48 c.p.c., veniva disposta la sospensione del presente giudizio. Con comparsa del 12.10.2016, riassumeva la CP_1
causa, dando atto che la Suprema Corte, con ordinanza n. 15393/2016 aveva rigettato il suddetto
Regolamento.
La causa, istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale, veniva decisa con sentenza n.1121/2021 del 20/4/21, con la quale il Tribunale adito,
“1) accoglieva la domanda attorea per quanto di ragione;
2) condannava al Parte_2
pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro 16.500,00, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo, di cui euro 8.000,00 a titolo di risarcimento danni derivanti da fatto-reato; euro 7.500,00 (al netto dell'acconto pari ad euro 2.000,00
versato dal in favore del , a titolo di corrispettivo per le opere di riparazione eseguite;
Pt_1 CP_1
euro 1.000,00 a titolo di compenso per la custodia e guardiania dell'imbarcazione; 3) condannava,
altresì, il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di ”. CP_1 Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello il , con atto ritualmente notificato, chiedendo Pt_1
che, in riforma dell'impugnata sentenza, vengano rigettate ovvero dichiarate inammissibili le avverse domande;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il instando per il rigetto dell'avverso gravame, CP_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con condanna dell'appellante al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza collegiale del 24/4/2024, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di giudicato.
Segnatamente deduce come le domande (1) di pagamento delle opere oggetto del contratto 22.3.03 e
(2) di condanna del al risarcimento di danni -patrimoniali e non, correlati alla falsità Pt_1
dell'apposizione del termine del 16.5.03 su quel contratto, non possano sopravvivere al giudicato formatosi nel giudizio introdotto precedentemente, dinanzi al Tribunale di Taranto, e definito con sentenza della S.C. 26515/18, nel quale è stato accertato, con autorità di giudicato, a) che il non Pt_1
si è avvalso della data del 16.5.03 - apposta dallo stesso sul contratto commettendo reato di falso -,
avendo richiesto espressamente al giudice di decidere la controversia senza tener conto di detta data e fissando il termine ai sensi dell'art 1173 c.c.; b) che il contratto era rimasto colpevolmente inadempiuto dal il quale, non solo non ha rispettato il termine di ragionevole adempimento, CP_1
quanto neppure ha eseguito le opere pattuite rimaste incompiute per la metà; c) che il , quale Pt_1
parte fedele, a causa dell'inadempimento del ha diritto ad ottenere risarcimento di euro CP_1
22.000,00 per il ritardo e per i maggiori costi da sostenere con un appalto sostitutivo delle opere ineseguite. Rileva come il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, mal interpretato dal giudice di prime cure, va inteso nel senso per cui copre, non soltanto le ragioni giuridiche fatte
espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato
esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate,
costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si
pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto
giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto
circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto
decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione
contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto,
anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo
ed il "petitum" del primo (Cass 16/2020).
Il concetto del giudicato non implica la necessità che sulla specifica questione vi sia stato un accertamento, essendo sufficiente anche che sulla relativa deduzione sia intervenuta nel precedente giudizio una semplice preclusione. La motivazione del Tribunale secondo la quale nel precedente giudizio era in gioco la sola domanda di risarcimento del , ma non quella di pagamento del Pt_1
corrispettivo, azionata poi dal non tiene conto che il rapporto in relazione al quale il primo CP_1
giudicato si è formato era il medesimo.
2. Dette doglianze non sono degne di pregio.
Occorre ribadire, in punto di diritto, che il principio, costantemente ribadito dalla Suprema Corte,
secondo cui il giudicato copre il «dedotto ed il deducibile» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo. In virtù del principio, l'efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d.
giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le
ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la
proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto
situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (cfr., ex multis, Cass. 14 novembre 2000,
n. 14747; Cass. 9 gennaio 2004, n. 112; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520; Cass. 4 marzo 2020, n.
6091).
Il giudicato si misura cioè in relazione al diritto accertato;
l'ambito di operatività del giudicato è in
altri termini correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di
questo è da essa colpito: in tal senso viene ripetuto che il giudicato sostanziale copre non soltanto
l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi,
sebbene non dedotti, mentre non si estende, oltre che ai fatti successivi al giudicato, a quelli che
comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi (cfr., tra le altre, Cass. 24 novembre
2000, n. 15178; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 19 luglio 2006,
n.16540; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360), fermo ovviamente il requisito dell'identità delle persone.
Insomma, il giudicato si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione,
ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse
necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia,
con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, sempre che l'azione
in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi (cfr., per tutte, Cass. 20 aprile 2007, n. 9486).
Vale quanto dire che, almeno tendenzialmente, il giudicato dispiega il suo effetto in un successivo
giudizio contraddistinto dai medesimi elementi identificativi, personae, causa petendi e petitum, sia
pure avendo riguardo non al dato della mera coincidenza esteriore di tali elementi, bensì al criterio
del c.d. petitum sostanziale (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 23 marzo 2019, n. 11161; 33021/2022).
Orbene - in disparte il rilievo per cui sulle eccezioni di litispendenza e di continenza si è già
pronunciato il giudice a quo, con sentenza parziale n. 4413/2015, con cui ha rigettato entrambe le eccezioni, nonché la Corte di Cassazione, adita in sede di regolamento di competenza, con ordinanza n. 15393/16, che ha confermato la decisione del primo giudice - emerge ex actis, raffrontando gli elementi identificativi della domanda introdotta innanzi al giudice ionico, con quelli delle domande introdotte innanzi al Tribunale di Lecce, la differenza di petitum e causa petendi.
Difatti, nonostante l'identità delle parti, mentre nel giudizio instaurato dal , innanzi al Tribunale di Pt_1
Taranto, si è chiesto l'accertamento della legittimità del recesso ex art. 1671 c.c. dal contratto di
appalto ed il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale dell'appaltatore, nel giudizio instaurato dal si è chiesto l'accertamento della falsificazione compiuta dal della scrittura CP_1 Pt_1
privata datata 22.02.2003, mediante l'apposizione arbitraria della data di ultimazione dei lavori ed il
risarcimento dei danni derivanti dal reato commesso in suo danno dallo stesso , nonché il Pt_1
pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore per i lavori eseguiti sull'imbarcazione.
Del resto, il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, in quanto teso a contenere il fenomeno della cd. frammentazione della domanda, è rivolto alle domande (attoree) e/o alle eccezioni
(del convenuto) non proposte;
mentre, nella presente fattispecie, è evidente come la richiesta del pagamento del saldo del corrispettivo da parte del – nei limiti delle opere eseguite – non rientrasse CP_1
nelle domande dell'attore, né potesse essere introdotta in via di eccezione, bensì mediante proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto, che è pacifico non sia stata spiegata.
Vieppiù, con riferimento alla domanda risarcitoria, non soltanto l'accertamento del reato di falsificazione
è avvenuto successivamente all'introduzione del giudizio introdotto dal , ma è, altresì, noto il Pt_1
principio per cui non è applicabile il principio della preclusione da cd. "dedotto e deducibile",
stante la diversità obiettiva dei fatti costitutivi, tra l'azione di adempimento e quella di risarcimento del danno. (cfr. Cass.n.29111-22).
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce che, mentre la richiesta di pagamento delle opere contrattuali, risult(erebbe) coperta da (preclusione pro) giudicato, le domande relative ai danni patrimoniali e non, correlate al fatto reato per il quale il ha subito condanna, consistente nella Pt_1
apposizione nel corpo del contratto della data del 16.5.03- quale termine per l'esecuzione delle opere- siano infondate, ciò in quanto emerge ex actis che il non ha utilizzato detta data, ma ha richiesto Pt_1
al Giudice di accertare quale fosse il termine di esecuzione delle opere ex art 1183 c.c., allorché il ha dichiarato di voler sporgere querela civile di falso. CP_1
4. Dette censure non sono degne di pregio.
Ed invero, in punto di fatto, risulta che, nelle more del giudizio civile pendente innanzi agli uffici giudiziari ionici, il Tribunale penale di Lecce- Sezione distaccata di Gallipoli- con sentenza n. 54 del
21.02.2008, depositata il 20.03.2008, confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 907
del 21.05.2009, divenuta irrevocabile il 22.06.2012, ha condannato il per il reato di cui Pt_1
all'art.485 c.p. in relazione al contratto stipulato inter partes.
Segnatamente, in sede penale, è stato accertato che il ha alterato (la scrittura privata datata Pt_1
22.02.2003) attraverso la posticcia apposizione – non concordata con la controparte – del termine
("16/05/2003") di ultimazione dei lavori, inserita sulla copia del documento in suo possesso, e di tale
scrittura privata così “falsificata” ne ha successivamente fatto uso, producendola in più giudizi civili
(cfr. ricorso per provvedimento di urgenza, ricorso per accertamento tecnico preventivo, atto di
citazione prodotti dal p.m.) all'evidente scopo di trame un ingiusto profitto con conseguente e
contestuale danno della controparte. (cfr. sentenza n.54/2008 del Tribunale di Lecce, pag.10 - divenuta
irrevocabile in data 22/6/2012).
Il è stato pertanto condannato alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno in Pt_1
favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato
nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e
della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della
colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è,
tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti
civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose
che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile” (cfr. Cass.n.14648/2011). La Corte d'Appello penale di Lecce, nella sentenza di conferma della condanna di primo grado, ha rilevato che, se è vero che il : “avrebbe potuto ricorrere alla determinazione giudiziale del Pt_1
termine, è certo che non l'abbia fatto, preferendo ricorrere alla falsificazione del documento,
aggiungendo un termine di ultimazione dei lavori non previsto nel contratto, che gli consentisse di
costituire in mora il senza ricorrere alla non breve procedura prevista dall'art. 1183 c.c.. CP_1
Sono gli stessi difensori dell'appellante a riconoscere che la clausola contrattuale relativa al termine
di consegna dei lavori rivestiva importanza fondamentale (come è ovvio che sia). Il si era Pt_1
impegnato a cedere in locazione a la sua barca per il mese di agosto 2003 e Parte_3
quindi, resosi conto di non poter tenere fede a tale impegno, perché nel mese di luglio i lavori di
riparazione della sua imbarcazione non erano ancora terminati, decise di apporre sul contratto il
termine del 16.05.03 per attribuire al la responsabilità da ritardo con i connessi obblighi CP_1
civilistici” (pag.11 – sentenza della Corte d'Appello di Lecce 907/09).
Ed invero, se è vero che, nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Taranto, il ha rinunciato ad Pt_1
avvalersi del termine apposto (mediante falsificazione) al contratto, rimettendosi alla determinazione del giudicante per la determinazione di uno spazio temporale adeguato ad eseguire i lavori di riparazione dell'imbarcazione concordati, è anche vero che il contratto de quo, nella copia artefatta,
risulta allegato tanto al giudizio civile di risarcimento del danno da inesatto adempimento dell'appaltatore, che nei giudizi cautelari di restituzione dell'imbarcazione e di ATP, così alterando prima facie la posizione dei contraenti in evidente danno dell'appaltatore.
Ed invero il , in quei giudizi, ha ottenuto, tanto il sequestro liberatorio della somma di euro Pt_1
11.000,00, depositata dal committente su un libretto intestato al quanto un'ordinanza ex art. CP_1
186 ter c.p.c., che hanno portato all'esecuzione per consegna dell'imbarcazione che si trovava nel cantiere facendo perdere a quest'ultimo l'unica garanzia reale ed effettiva di veder soddisfatto CP_1
il proprio credito.
Cosicché, dall'utilizzo della scrittura contraffatta, verosimilmente alterando il regolare processo di acquisizione della prova, l'appellante da provocato alla controparte un evidente danno di natura patrimoniale, di perdita delle garanzie patrimoniali, che è chiamato a risarcire e la cui liquidazione, il primo giudice ha effettuato necessariamente in via equitativa.
Del resto, è noto che ai fini della liquidazione del danno da reato, vertendosi in una ipotesi di certezza dell'esistenza del danno, eziologicamente riconducibile all'offensività del reato, ma di impossibilità
di determinazione nel suo preciso ammontare, ben si può ricorrere al criterio equitativo ex artt.
2056 e 1226 c.c, come ha correttamente fatto il primo giudice, liquidando la congrua somma di euro
8.000,00.
5. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore del delle spese del giudizio, liquidate come in CP_1
dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n.1121/2021 del 20/4/21, del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_1
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante, alla rifusione, in favore di delle spese del presente CP_1
gravame, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 19 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.429 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura su Parte_1 C.F._1
foglio separato allegato all'atto di citazione in appello, dall'avv. Bernardino Pasanisi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Taranto, al Corso Umberto 129;
-APPELLANTE -
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Gallipoli, al Corso CP_1 C.F._2
Italia 21, presso e nello studio dell'Avv. Luigi Suez, che lo rappresenta e difende, giusta mandato rilasciato su foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATO - All'udienza collegiale del 24 aprile 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene ex actis così ricostruita:
Con atto di citazione notificato in data 10.05.2004, conveniva in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Gallipoli – , al fine di sentire Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il sig. è Parte_1
responsabile di aver falsificato ed abusivamente riempito la scrittura in data 22.02.2003, sottoscritta
da , della quale era in possesso, aggiungendo alla stessa la indicazione della data CP_1
16.05.2003 di ultimazione lavori, utilizzando la medesima in via stragiudiziale e giudiziale per
imputare al inadempienze e responsabilità derivanti da inosservanza del predetto termine;
2) CP_1
conseguentemente, condannare al risarcimento dei danni morali e materiali Parte_1
cagionati al sig. come specificati sub 8 della narrativa che precede, che si CP_1
quantificano prudenzialmente in € 10.000,00 o in quell'altra diversa somma maggiore o minore che
sarà ritenuta di giustizia dall'On.le Tribunale a titolo di danno morale, ed in € 10.000,00 o in
quell'altra diversa somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa e se del caso
liquidata in via equitativa dall'On.le Tribunale, a titolo di danno patrimoniale, con rivalutazione ed
interessi sino al dì del pagamento;
3) accertare e dichiarare che il sig. ha eseguito a CP_1
regola d'arte tutti i lavori indicati al punto 2 della narrativa che precede e che, per l'effetto, il sig.
è debitore nei confronti dell'attore della somma complessiva di € 13.500,00 (15.500,00 – Pt_1
2.000,00 di acconto ricevuto), oltre IVA, nonché del compenso per la custodia e guardiania della
imbarcazione nel cantiere sino al dì del pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti e del
conseguente varo dell'imbarcazione, fino ad oggi ammontante ad € 1.000,00, oltre IVA, salvo la
diversa maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa anche a mezzo di apposita
CTU che sin da ora si invoca, o, se del caso, liquidata dall'On.le Tribunale in via equitativa;
4) condannare il sig. al pagamento delle somme come sopra determinate in Parte_1
favore del sig. , maggiorate con gli interessi legali con decorrenza dal dì di esecuzione CP_1
dei lavori o altra diversa data di giustizia fino al dì del pagamento;
5) condannare, altresì, il sig.
al pagamento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., in relazione agli Parte_1 Pt_1
oneri finanziari che l'attore ha sopportato e sopporta, eccedenti il saggio legale, per il credito di cui
fruisce presso istituti bancari in conseguenza della mancanza di liquidità e, comunque, in via
presuntiva, con riferimento alla svalutazione monetaria intervenuta che incide sulla sua attività
lavorativa, il tutto nella misura che sarà indicata e provata in corso di causa, se del caso anche a
mezzo di apposita CTU;
6) condannare il sig. al pagamento di spese, diritti Pt_1 Parte_1
ed onorari di giudizio”.
Con ricorso depositato in data 14.05.2004, chiedeva autorizzarsi il sequestro CP_1
conservativo di tutti i beni mobili ed immobili del debitore, compresa l'imbarcazione da diporto a vela denominata Eric, battente bandiera tedesca, immatricolata a Monaco di Baviera al n. 13758/A,
lunga m.13,26, larga m. 3,83, di proprietà dello stesso , il tutto sino alla concorrenza della Pt_1
somma di € 50.000,00 o di quella che sarà ritenuta di giustizia.
Con memoria difensiva del 7.06.2004, si costituiva -nell'ambito del procedimento cautelare-
[...]
, al fine di impugnare ed eccepire integralmente le avverse domande e chiedere Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare la litispendenza o la continenza della
domanda di merito in seno alla quale è fatta richiesta cautelare, per essere pendente tra le parti la
causa 5408/2003 dinanzi al Tribunale di Taranto e, conseguentemente, rigettare la domanda
cautelare, difettando il fumus della stessa competenza a decidere;
b) in subordine, dichiarare la
connessione della domanda di merito in seno alla quale è fatta richiesta cautelare con la causa
5408/2003 pendente dinanzi al Tribunale di Taranto;
c) in via di ulteriore subordine, rigettare la
domanda cautelare per carenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora”. Con provvedimento del 17.06.2004 veniva rigettata la richiesta di sequestro conservativo avanzata da , sul presupposto dell'insussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in CP_1
mora.
Successivamente venivano concessi alle parti i termini di legge di cui agli artt. 180, 183 comma 5° e
184 1° comma (vecchio rito) c.p.c. All'esito, ritenuto opportuno pronunciarsi sull'eccezione preliminare di litispendenza, continenza e/o connessione sollevata dalla difesa del convenuto, previa precisazione delle conclusioni, all'udienza del 17.09.2015, veniva pronunciata sentenza parziale,
mediante la quale venina respinta l'eccezione preliminare di litispendenza, continenza e/o connessione, sollevata dalla difesa del convenuto.
Quindi, con ordinanza pronunciata in pari data veniva disposta la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 18.11.2015, parte convenuta dava atto di aver depositato Regolamento di Competenza
e, accogliendo la richiesta contestualmente formulata, ai sensi dell'art. 48 c.p.c., veniva disposta la sospensione del presente giudizio. Con comparsa del 12.10.2016, riassumeva la CP_1
causa, dando atto che la Suprema Corte, con ordinanza n. 15393/2016 aveva rigettato il suddetto
Regolamento.
La causa, istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio formale delle parti e la prova testimoniale, veniva decisa con sentenza n.1121/2021 del 20/4/21, con la quale il Tribunale adito,
“1) accoglieva la domanda attorea per quanto di ragione;
2) condannava al Parte_2
pagamento, in favore di , della complessiva somma di euro 16.500,00, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo, di cui euro 8.000,00 a titolo di risarcimento danni derivanti da fatto-reato; euro 7.500,00 (al netto dell'acconto pari ad euro 2.000,00
versato dal in favore del , a titolo di corrispettivo per le opere di riparazione eseguite;
Pt_1 CP_1
euro 1.000,00 a titolo di compenso per la custodia e guardiania dell'imbarcazione; 3) condannava,
altresì, il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore di ”. CP_1 Avverso la predetta sentenza, ha proposto appello il , con atto ritualmente notificato, chiedendo Pt_1
che, in riforma dell'impugnata sentenza, vengano rigettate ovvero dichiarate inammissibili le avverse domande;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito il instando per il rigetto dell'avverso gravame, CP_1
in quanto infondato in fatto ed in diritto;
con condanna dell'appellante al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
All'udienza collegiale del 24/4/2024, previo deposito di note scritte, da parte dei procuratori delle parti nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante, con il primo motivo di gravame, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di giudicato.
Segnatamente deduce come le domande (1) di pagamento delle opere oggetto del contratto 22.3.03 e
(2) di condanna del al risarcimento di danni -patrimoniali e non, correlati alla falsità Pt_1
dell'apposizione del termine del 16.5.03 su quel contratto, non possano sopravvivere al giudicato formatosi nel giudizio introdotto precedentemente, dinanzi al Tribunale di Taranto, e definito con sentenza della S.C. 26515/18, nel quale è stato accertato, con autorità di giudicato, a) che il non Pt_1
si è avvalso della data del 16.5.03 - apposta dallo stesso sul contratto commettendo reato di falso -,
avendo richiesto espressamente al giudice di decidere la controversia senza tener conto di detta data e fissando il termine ai sensi dell'art 1173 c.c.; b) che il contratto era rimasto colpevolmente inadempiuto dal il quale, non solo non ha rispettato il termine di ragionevole adempimento, CP_1
quanto neppure ha eseguito le opere pattuite rimaste incompiute per la metà; c) che il , quale Pt_1
parte fedele, a causa dell'inadempimento del ha diritto ad ottenere risarcimento di euro CP_1
22.000,00 per il ritardo e per i maggiori costi da sostenere con un appalto sostitutivo delle opere ineseguite. Rileva come il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, mal interpretato dal giudice di prime cure, va inteso nel senso per cui copre, non soltanto le ragioni giuridiche fatte
espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato
esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate,
costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si
pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito).
Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto
giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto
circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto
decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione
contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto,
anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo
ed il "petitum" del primo (Cass 16/2020).
Il concetto del giudicato non implica la necessità che sulla specifica questione vi sia stato un accertamento, essendo sufficiente anche che sulla relativa deduzione sia intervenuta nel precedente giudizio una semplice preclusione. La motivazione del Tribunale secondo la quale nel precedente giudizio era in gioco la sola domanda di risarcimento del , ma non quella di pagamento del Pt_1
corrispettivo, azionata poi dal non tiene conto che il rapporto in relazione al quale il primo CP_1
giudicato si è formato era il medesimo.
2. Dette doglianze non sono degne di pregio.
Occorre ribadire, in punto di diritto, che il principio, costantemente ribadito dalla Suprema Corte,
secondo cui il giudicato copre il «dedotto ed il deducibile» sta a significare che il vincolo del giudicato esclude che, successivamente al suo formarsi, possano esser fatte valere ragioni in fatto o in diritto che potrebbero rimettere in discussione la statuizione contenuta nella sentenza, quantunque non fatte valere ed esaminate in precedenza nel processo. In virtù del principio, l'efficacia del giudicato si estende non solo a quanto dedotto dalle parti (c.d.
giudicato esplicito) ma anche a quanto da esse non dedotto (c.d. giudicato implicito), qualora le
ragioni non dedotte siano logicamente implicate dalla pronuncia: perciò è precluso alle parti la
proposizione, in un successivo giudizio, di qualsivoglia domanda o eccezione avente ad oggetto
situazioni soggettive incompatibili con il diritto accertato (cfr., ex multis, Cass. 14 novembre 2000,
n. 14747; Cass. 9 gennaio 2004, n. 112; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22520; Cass. 4 marzo 2020, n.
6091).
Il giudicato si misura cioè in relazione al diritto accertato;
l'ambito di operatività del giudicato è in
altri termini correlato all'oggetto del processo, nel senso che tutto ciò che rientra nel perimetro di
questo è da essa colpito: in tal senso viene ripetuto che il giudicato sostanziale copre non soltanto
l'esistenza del diritto azionato, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi,
sebbene non dedotti, mentre non si estende, oltre che ai fatti successivi al giudicato, a quelli che
comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi (cfr., tra le altre, Cass. 24 novembre
2000, n. 15178; Cass. 13 febbraio 2002, n. 2083; Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 19 luglio 2006,
n.16540; Cass. 11 maggio 2010, n. 11360), fermo ovviamente il requisito dell'identità delle persone.
Insomma, il giudicato si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione,
ricomprendendosi in esso anche gli accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse
necessarie e il fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale, per l'emanazione della pronuncia,
con effetto preclusivo dell'esame degli stessi elementi in un successivo giudizio, sempre che l'azione
in esso dispiegata abbia identici elementi costitutivi (cfr., per tutte, Cass. 20 aprile 2007, n. 9486).
Vale quanto dire che, almeno tendenzialmente, il giudicato dispiega il suo effetto in un successivo
giudizio contraddistinto dai medesimi elementi identificativi, personae, causa petendi e petitum, sia
pure avendo riguardo non al dato della mera coincidenza esteriore di tali elementi, bensì al criterio
del c.d. petitum sostanziale (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 23 marzo 2019, n. 11161; 33021/2022).
Orbene - in disparte il rilievo per cui sulle eccezioni di litispendenza e di continenza si è già
pronunciato il giudice a quo, con sentenza parziale n. 4413/2015, con cui ha rigettato entrambe le eccezioni, nonché la Corte di Cassazione, adita in sede di regolamento di competenza, con ordinanza n. 15393/16, che ha confermato la decisione del primo giudice - emerge ex actis, raffrontando gli elementi identificativi della domanda introdotta innanzi al giudice ionico, con quelli delle domande introdotte innanzi al Tribunale di Lecce, la differenza di petitum e causa petendi.
Difatti, nonostante l'identità delle parti, mentre nel giudizio instaurato dal , innanzi al Tribunale di Pt_1
Taranto, si è chiesto l'accertamento della legittimità del recesso ex art. 1671 c.c. dal contratto di
appalto ed il risarcimento dei danni per inadempimento contrattuale dell'appaltatore, nel giudizio instaurato dal si è chiesto l'accertamento della falsificazione compiuta dal della scrittura CP_1 Pt_1
privata datata 22.02.2003, mediante l'apposizione arbitraria della data di ultimazione dei lavori ed il
risarcimento dei danni derivanti dal reato commesso in suo danno dallo stesso , nonché il Pt_1
pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore per i lavori eseguiti sull'imbarcazione.
Del resto, il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, in quanto teso a contenere il fenomeno della cd. frammentazione della domanda, è rivolto alle domande (attoree) e/o alle eccezioni
(del convenuto) non proposte;
mentre, nella presente fattispecie, è evidente come la richiesta del pagamento del saldo del corrispettivo da parte del – nei limiti delle opere eseguite – non rientrasse CP_1
nelle domande dell'attore, né potesse essere introdotta in via di eccezione, bensì mediante proposizione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto, che è pacifico non sia stata spiegata.
Vieppiù, con riferimento alla domanda risarcitoria, non soltanto l'accertamento del reato di falsificazione
è avvenuto successivamente all'introduzione del giudizio introdotto dal , ma è, altresì, noto il Pt_1
principio per cui non è applicabile il principio della preclusione da cd. "dedotto e deducibile",
stante la diversità obiettiva dei fatti costitutivi, tra l'azione di adempimento e quella di risarcimento del danno. (cfr. Cass.n.29111-22).
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce che, mentre la richiesta di pagamento delle opere contrattuali, risult(erebbe) coperta da (preclusione pro) giudicato, le domande relative ai danni patrimoniali e non, correlate al fatto reato per il quale il ha subito condanna, consistente nella Pt_1
apposizione nel corpo del contratto della data del 16.5.03- quale termine per l'esecuzione delle opere- siano infondate, ciò in quanto emerge ex actis che il non ha utilizzato detta data, ma ha richiesto Pt_1
al Giudice di accertare quale fosse il termine di esecuzione delle opere ex art 1183 c.c., allorché il ha dichiarato di voler sporgere querela civile di falso. CP_1
4. Dette censure non sono degne di pregio.
Ed invero, in punto di fatto, risulta che, nelle more del giudizio civile pendente innanzi agli uffici giudiziari ionici, il Tribunale penale di Lecce- Sezione distaccata di Gallipoli- con sentenza n. 54 del
21.02.2008, depositata il 20.03.2008, confermata dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 907
del 21.05.2009, divenuta irrevocabile il 22.06.2012, ha condannato il per il reato di cui Pt_1
all'art.485 c.p. in relazione al contratto stipulato inter partes.
Segnatamente, in sede penale, è stato accertato che il ha alterato (la scrittura privata datata Pt_1
22.02.2003) attraverso la posticcia apposizione – non concordata con la controparte – del termine
("16/05/2003") di ultimazione dei lavori, inserita sulla copia del documento in suo possesso, e di tale
scrittura privata così “falsificata” ne ha successivamente fatto uso, producendola in più giudizi civili
(cfr. ricorso per provvedimento di urgenza, ricorso per accertamento tecnico preventivo, atto di
citazione prodotti dal p.m.) all'evidente scopo di trame un ingiusto profitto con conseguente e
contestuale danno della controparte. (cfr. sentenza n.54/2008 del Tribunale di Lecce, pag.10 - divenuta
irrevocabile in data 22/6/2012).
Il è stato pertanto condannato alla pena di mesi sei di reclusione e al risarcimento del danno in Pt_1
favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato
nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e
della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, con esclusione della
colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è,
tuttavia, vincolante con riferimento alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti
civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose
che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile” (cfr. Cass.n.14648/2011). La Corte d'Appello penale di Lecce, nella sentenza di conferma della condanna di primo grado, ha rilevato che, se è vero che il : “avrebbe potuto ricorrere alla determinazione giudiziale del Pt_1
termine, è certo che non l'abbia fatto, preferendo ricorrere alla falsificazione del documento,
aggiungendo un termine di ultimazione dei lavori non previsto nel contratto, che gli consentisse di
costituire in mora il senza ricorrere alla non breve procedura prevista dall'art. 1183 c.c.. CP_1
Sono gli stessi difensori dell'appellante a riconoscere che la clausola contrattuale relativa al termine
di consegna dei lavori rivestiva importanza fondamentale (come è ovvio che sia). Il si era Pt_1
impegnato a cedere in locazione a la sua barca per il mese di agosto 2003 e Parte_3
quindi, resosi conto di non poter tenere fede a tale impegno, perché nel mese di luglio i lavori di
riparazione della sua imbarcazione non erano ancora terminati, decise di apporre sul contratto il
termine del 16.05.03 per attribuire al la responsabilità da ritardo con i connessi obblighi CP_1
civilistici” (pag.11 – sentenza della Corte d'Appello di Lecce 907/09).
Ed invero, se è vero che, nel giudizio civile innanzi al Tribunale di Taranto, il ha rinunciato ad Pt_1
avvalersi del termine apposto (mediante falsificazione) al contratto, rimettendosi alla determinazione del giudicante per la determinazione di uno spazio temporale adeguato ad eseguire i lavori di riparazione dell'imbarcazione concordati, è anche vero che il contratto de quo, nella copia artefatta,
risulta allegato tanto al giudizio civile di risarcimento del danno da inesatto adempimento dell'appaltatore, che nei giudizi cautelari di restituzione dell'imbarcazione e di ATP, così alterando prima facie la posizione dei contraenti in evidente danno dell'appaltatore.
Ed invero il , in quei giudizi, ha ottenuto, tanto il sequestro liberatorio della somma di euro Pt_1
11.000,00, depositata dal committente su un libretto intestato al quanto un'ordinanza ex art. CP_1
186 ter c.p.c., che hanno portato all'esecuzione per consegna dell'imbarcazione che si trovava nel cantiere facendo perdere a quest'ultimo l'unica garanzia reale ed effettiva di veder soddisfatto CP_1
il proprio credito.
Cosicché, dall'utilizzo della scrittura contraffatta, verosimilmente alterando il regolare processo di acquisizione della prova, l'appellante da provocato alla controparte un evidente danno di natura patrimoniale, di perdita delle garanzie patrimoniali, che è chiamato a risarcire e la cui liquidazione, il primo giudice ha effettuato necessariamente in via equitativa.
Del resto, è noto che ai fini della liquidazione del danno da reato, vertendosi in una ipotesi di certezza dell'esistenza del danno, eziologicamente riconducibile all'offensività del reato, ma di impossibilità
di determinazione nel suo preciso ammontare, ben si può ricorrere al criterio equitativo ex artt.
2056 e 1226 c.c, come ha correttamente fatto il primo giudice, liquidando la congrua somma di euro
8.000,00.
5. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore del delle spese del giudizio, liquidate come in CP_1
dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n.1121/2021 del 20/4/21, del Tribunale di Lecce, così provvede: CP_1
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante, alla rifusione, in favore di delle spese del presente CP_1
gravame, che liquida in complessivi euro 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 19 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele