Sentenza breve 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 13/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00202/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 202 del 2024, proposto da ZO RE e LO IA, rappresentati e difesi dall’avvocato Cristian Maines, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Giovanna Tramontan e Alessio Gusmeroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento presso la sede dell’Avvocatura del Comune di Trento;
nei confronti
LB ON, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
- dell’Ordinanza del Comune di Trento (Servizio Gestione strade e parchi Ufficio Strade e aree demaniali) n. 1327/2024/27 dell’8 ottobre 2024, avente ad oggetto “ REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE A POVO (TN) IN VIA PINARA (divieto di transito, fermarsi e dare precedenza, limite massimo velocità 30 km/h, divieto di transito per veicoli aventi altezza superiore a 3.70 ml.) ” e recante “ l'istituzione di divieto di transito, eccetto velocipedi, in via Pinara nel tratto di strada compreso tra le immediate vicinanze del numero civico 2 e le immediate vicinanze del numero civico 6; l’istituzione di “limite massimo di velocità 30 km/h” in via Pinara; l’istituzione di fermarsi e dare precedenza in corrispondenza dell'intersezione formata da via Pinara con via Borino per ogni sorta di veicolo che da via Pinara intenda immettersi su via Borino; l’istituzione di fermarsi e dare precedenza in corrispondenza dell'intersezione formata da via Pinara con via della Resistenza per ogni sorta di veicolo che da via Pinara intenda immettersi su via della Resistenza; l'istituzione di transito vietato ai veicoli aventi altezza superiore a 3,70 metri in via Pinara sul tratto di strada prospiciente il numero civico 16 ”
ove occorra
- della nota del 21 marzo 2024 del Presidente della Circoscrizione Povo nonché di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguenziale, comunque lesivo degli interessi e dei diritti di parte ricorrente, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Trento;
Viste le ulteriori memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 55, 60 e 74 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Antonia Tassinari e uditi i difensori delle parti come specificato nel relativo verbale.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Il Comune di Trento con Ordinanza n. 1327/2024/27 dell’8 ottobre 2024 ha inteso regolamentare più efficacemente la circolazione veicolare sulla strada, già a senso unico e con il limite di velocità pari a 30 km all’ora, identificata dalla via Pinara, a Povo di Trento. La strada suddetta si trova sulla collina di Trento e serve abitazioni private nonché fondi agricoli risultando alquanto frequentata, nonostante la pendenza, la larghezza limitata (minima 2,99 m; media 4,00 m) e l’assenza di marciapiedi, anche poiché consente di raggiungere Via Borino senza percorrere tutta Via della Resistenza. In particolare l’Ordinanza n. 1327/2024/27 ha istituito: il divieto di transito, eccetto velocipedi, in via Pinara nel tratto di strada compreso tra le immediate vicinanze del numero civico 2 e le immediate vicinanze del numero civico 6; il limite massimo di velocità 30 km/h in via Pinara; l’obbligo di fermarsi e dare precedenza in corrispondenza dell'intersezione formata da via Pinara con via Borino per ogni sorta di veicolo che da via Pinara intenda immettersi su via Borino; l’obbligo di fermarsi e dare precedenza in corrispondenza dell'intersezione formata da via Pinara con via della Resistenza per ogni sorta di veicolo che da via Pinara intenda immettersi su via della Resistenza; il divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a 3,70 metri in via Pinara sul tratto di strada prospiciente il numero civico 16. In sostanza l’Ordinanza vieta l’accesso ad un tratto intermedio di via Pinara istituendo il doppio senso di marcia nelle parti restanti di cui ai segmenti a valle e a monte che pur presentano ben pochi punti in cui è permesso l’incrocio. Il provvedimento, che dispone altresì l’esecuzione dei conseguenziali interventi di segnaletica stradale, dà atto che la Circoscrizione di Povo, con nota prot. n. 94535 in data 21 marzo 2024, “ si esprimeva favorevolmente circa l’adozione del provvedimento di divieto di transito ”. Alla Circoscrizione di Povo, il Progetto mobilità e rigenerazione urbana aveva, infatti, richiesto con nota prot. 288966 del 29 settembre 2023 avente ad oggetto “ Proposta di istituzione di provvedimenti viabilistici in Via Pinara a Povo ”, di individuare, tra due possibili soluzioni prospettate, la “ misura ritenuta più opportuna ” per ovviare ai problemi di sicurezza per il transito ciclopedonale sulla via. Peraltro, poiché la richiesta e del pari il successivo sollecito di cui alla nota prot. n. 92420 del 20 marzo 2024 del Progetto mobilità e rigenerazione urbana non sono stati discussi nelle sedi istituzionali, anche considerati gli effetti dell’ordinanza n. 1327/2024/27, con deliberazione n. 49 del 28 ottobre 2024 il Consiglio circoscrizionale di Povo ha chiesto - ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) del Regolamento del Decentramento di cui alla deliberazione consiliare 11 marzo 2015 n. 41 come da ultimo modificata con deliberazione consiliare 9 ottobre 2024 n. 106 – di sottoporre ad una nuova valutazione i problemi di viabilità riscontrati su via Pinara. Nello specifico il Consiglio ha chiesto al competente Servizio comunale: “ • la rimozione dei cavallotti che, come effettivamente prospettato dalla richiesta parere prot. n. 288966 dd 29.09.2023, intralciano l’accesso dei mezzi di soccorso, dei mezzi spartineve e di quelli per la raccolta dei rifiuti, nonché l’accesso ai fondi con trattori con rimorchio; • di istituire nuovamente il senso unico a salire, mantenendo il limite di velocità dei 30 km/h; • al fine di far rispettare il limite dei 30 km/h, di introdurre elementi di mitigazione della velocità degli automezzi quali il posizionamento di alcuni “ostacoli” a fianco della carreggiata (es. fioriere o altro – NON dossi rallentatori sulla carreggiata) che limitino in alcuni punti la larghezza della stessa, imponendo pertanto agli automobilisti un percorso più tortuoso; • che si intervenga, nei termini di cui sopra, in tempi solleciti, prima dell’avvento della stagione invernale ”
2. Con il ricorso in esame l’Ordinanza n. 1327/2024/27 è stata avversata da taluni residenti di via Pinara e via Borino che unitamente ad altri frontisti, paventando rischi inerenti la pubblica sicurezza, ne avevano già richiesto l’annullamento in autotutela con istanza in data 26 novembre 2024. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione dell’art. 13 l.r. 31 luglio 1993, dell’art. 24 l.p 30 novembre 1992, n. 23 e dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241.
Poiché solo alcuni dei residenti di via Pinara, quelli dei civici 6, 8 e 10, hanno chiesto interventi per tutelare la sicurezza del suddetto percorso stradale, l’avvio del procedimento finalizzato alla modifica della situazione viabilistica avrebbe dovuto essere comunicato a tutti gli altri residenti in quanto direttamente interessati (e particolarmente pregiudicati dall’interdizione al passaggio tra il civico 2 e 6) e che tra l’altro costituiscono un numero assai contenuto e facilmente individuabile dal Comune tramite il servizio anagrafico. L’omessa informazione al riguardo, in assenza di ragioni di celerità, configura una violazione delle disposizioni locali e statali inerenti la partecipazione procedimentale.
II. Violazione regolamento del decentramento (art. 26, 27, 28 e 29); difetto di istruttoria e motivazione.
Come emerge dal provvedimento impugnato, la richiesta dal Comune alla Circoscrizione di Povo circa la misura da adottare in via Pinara, che prospettava in alternativa dossi rallentatori o divieto di transito parziale, è stata riscontrata con nota del 21 marzo 2024 prot. n. 94535 dal Presidente della Circoscrizione il quale ha indicato l’opportunità di un divieto di transito parziale. Tuttavia il suddetto parere non è stato adottato dagli organi circoscrizionali competenti in materia ai sensi del Regolamento del decentramento del Comune di Trento bensì appunto dal Presidente della Circoscrizione al quale sono attribuite solo funzioni di rappresentanza, di convocazione e gestione delle riunioni e di cura dell’esecuzione degli atti del Consiglio Circoscrizionale (cfr. art. 42). Il parere avrebbe dovuto invece essere espresso dal Consiglio Circoscrizionale che costituisce “[…] l’organo rappresentativo della comunità della Circoscrizione nell’ambito dell’unità del Comune. È titolare delle funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto comunale e dai regolamenti. Esercita funzioni di iniziativa, consultive e propositive nei riguardi dell’Amministrazione comunale ” (art. 26 comma 1), con poteri di iniziativa (art. 27) e di pareri (art. 28) “ sui piani e programmi generali di competenza del Consiglio comunale quali: piano strategico, piano urbanistico e relative varianti, piano sociale, piano di politiche giovanili, piano culturale, piano turistico, piano urbano della mobilità, piano dell'energia sostenibile ” (art. 28 comma 1 lett. a). Si tratta di un parere obbligatorio (“ Al Consiglio circoscrizionale è obbligatoriamente richiesto parere […] ”) il cui difetto rende illegittimo il provvedimento impugnato. In ogni caso il provvedimento non reca nemmeno alcuna motivazione sulle prescrizioni ordinate e, in particolare, la ragione per cui il divieto di transito sarebbe preferibile al “ riservare l’accesso ai soli frontisti ”, proposta come prima soluzione dai residenti nei civici 6, 8 e 10 o ai dossi rallentatori, come alternativamente ipotizzato nella nota n. 288966/2023 del 29 settembre 2023.
III. Violazione dell’artt. 140 co. 1 e 141 co. 4 decreto del presidente della repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495; eccesso di potere per inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata e/o difetto di motivazione
Via Pinara non è una strada idonea al doppio senso di marcia, nemmeno nei segmenti a monte e a valle previsti dal provvedimento impugnato. Alla luce degli artt. 140 e 141 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495, che indicano la larghezza delle corsie e delle strisce di margine per i diversi tipi di strade, affinché su una strada possa istituirsi il doppio senso di marcia, essa dovrebbe avere una larghezza minima di 5,62 m che nella specie non sussiste. Inoltre mancano punti di slargo che permettano l’inversione di marcia ed infatti i mezzi della nettezza urbana, non potendo fare inversione di marcia, sono costretti ad accedere a via Pinara in retromarcia, non essendo in grado, raggiunto il segmento intermedio, di girarsi. Il divieto di transito per la sezione intermedia di via Pinara risulta attuato con l’installazione di cosiddetti cavallotti, ossia barriere in metallo collocate in centro careggiata che impediscono l’ingresso a qualsiasi mezzo, con conseguente impossibilità di accesso dei mezzi spalaneve e di soccorso ai civici di tale sezione intermedia e difficoltà di accesso per poter raggiungere la parte a monte. L’Ordinanza, nell’istituire l’inaccessibilità al tratto intermedio, ha pure reso impraticabili due accessi ad altrettanti fondi agricoli. Come indicato nell’istanza di annullamento in autotutela depositata in data 26 novembre 2024 la miglior soluzione ai fini del contenimento delle criticità di via Pinara è costituita: dalla rimozione dei cosiddetti cavallotti che impediscono l’accesso anche ai mezzi di soccorso, ai mezzi spartineve e a quelli per la raccolta dei rifiuti; dalla reintroduzione del senso unico a salire, mantenendo il limite di velocità dei 30 km/h con l’aggiunta del limite di sagoma in larghezza = 2,50 m e altezza = 3,70 m; dall’integrazione del marciapiede già esistente con due nuovi tratti, con duplice funzione di i) protezione dei pedoni e di ii) mitigazione della velocità per effetto della conseguente riduzione/regolarizzazione della carreggiata a 3,50 metri, avendo essa in tali punti una larghezza superiore ai cinque metri; dal permettere l'accesso della strada ai soli frontisti e dall’introduzione di idonea segnaletica.
Il ricorso conclude con la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato determinata oltre dal fumus boni iuris nel senso dianzi esposto anche dal periculum in mora per l’impossibilità di accedere al tratto intermedio della strada ma pure di raggiungere con immediatezza, per urgenza e necessità, i segmenti a monte e valle della medesima.
3. Agli uffici comunali in data 28 novembre 2024 è infine pervenuta la nota prot. n. 454657 recante “ Trasmissione risultati petizione a richiesta del mantenimento degli interventi di messa in sicurezza di via Pinara e documento tecnico di supporto che esplicita la coerenza degli interventi con quanto previsto dalla normativa ” con la quale il signor LB ON, rappresentante dei firmatari della petizione, ha evidenziato le ragioni del mantenimento dell’ordinanza n.1327/2024, anche in replica alle proposte della Circoscrizione di cui alla delibera n. 49/2024.
4. Il Comune di Trento, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ha eccepito l'infondatezza delle avverse difese chiedendone la reiezione.
5. Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2025 le parti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I) In via preliminare, come da avviso a verbale cui non è seguita alcuna opposizione, il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, a norma dell’art. 60 c.p.a., ricorrendone tutti i presupposti.
II) Il ricorso per le ragioni che seguono è privo di fondatezza.
III) Il primo motivo con cui la parte ricorrente si duole dell’omessa comunicazione a tutti i residenti della via Pinara dell’avvio del procedimento preordinato all’adozione dell’ordinanza impugnata non è suscettibile di positivo apprezzamento. Posto che, in ogni caso, con riguardo agli enti locali della provincia di Trento non trova applicazione diretta la legge 7 agosto 1990, n. 241 nonchè neppure la legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 in quanto la disciplina prevista da quest’ultima legge regionale è stata sostituita dalla corrispondente disciplina in materia recata dalla normativa provinciale, l’incombente di cui all’art. 24 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 non si applica, tra l’altro, nei confronti delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali, dirette all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione e l'efficacia. In tal senso dispone infatti puntualmente l’art. 29 della richiamata legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 in coerenza con la previsione di fonte statuale di cui all’art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Come riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente, anche di questo Tribunale, i provvedimenti quali l’ordinanza qui impugnata che disciplinano la circolazione stradale di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “ Nuovo codice della strada ” hanno natura di atto amministrativo generale rispetto ai quali non è applicabile come si è detto l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento (cfr. T.R.G.A. Trento, 6 maggio 2022, n. 91; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 6 settembre 2023, n. 2062; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 5 luglio 2022, n. 1596). Invero “ I destinatari diretti di una misura limitativa del traffico in ambito comunale sono tutti coloro che possono far uso della viabilità e tali misure si configurano come atti amministrativi generali per i quali la L. n. 241/90, pone eccezione alle regole di comunicazione di avvio del procedimento……..Né la posizione di chi ha una particolare localizzazione degli impianti o un contratto avente ad oggetto speciali rapporti convenzionali con l’amministrazione possono considerarsi fatti idonei a trasformare il titolare di tali situazioni in specifico destinatario dell’ordinanza di regolazione del traffico, e quindi, della procedura di avvio del procedimento .” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 novembre 2007, n. 5787). Tenuto conto di quanto precede poiché i destinatari dell’atto sono individuati nella generalità dei cittadini, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 e 29 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, nessuna comunicazione dell’avvio del procedimento era dovuta ai residenti della via Pinara, come tra l’altro correttamente evidenziato dal Servizio Gestione strade e parchi del Comune nel riscontrare la richiesta di accesso agli atti di uno dei ricorrenti odierni.
IV) Non ha miglior sorte il secondo motivo con cui la parte ricorrente denuncia la violazione del Regolamento del Decentramento, non avendo l’amministrazione acquisito il previsto parere - asseritamente “ obbligatorio ” - della Circoscrizione di Povo non potendosi riconoscere tale natura alla valutazione resa dal Presidente della Circoscrizione con la nota del 21 marzo 2024. Vale in proposito rilevare che, diversamente da ciò che sostiene la parte ricorrente, quanto richiesto dal Progetto mobilità e rigenerazione urbana con nota prot. 288966 del 29 settembre 2023 alla Circoscrizione di Povo del pari a quanto sollecitato con nota prot. n. 92420 del 20 marzo 2024 in effetti non si connota particolarmente quale domanda preordinata all’ottenimento di un parere. Al di là del fatto che la suddetta nota non richiama espressamente l’art. 28 del Regolamento del decentramento approvato con deliberazione consiliare 11 marzo 2015 n. 41 come da ultimo modificata con deliberazione consiliare 9 ottobre 2024 n. 106, articolo che disciplina, ponendole in capo al Consiglio, le funzioni consultive obbligatorie (comma 1) e facoltative (comma 5) della Circoscrizione e neppure indica il termine per l'espressione del parere né, infine, le conseguenze dell’eventuale silenzio serbato, la richiesta, avente ad oggetto “ Proposta di istituzione di provvedimenti viabilistici in Via Pinara a Povo ”, in buona sostanza era finalizzata ad individuare, tra due possibili soluzioni prospettate, studiate dai competenti servizi comunali ed entrambe attuabili la “ misura ritenuta più opportuna ” per ovviare ai problemi di sicurezza per il transito ciclopedonale sulla via. E il riscontro espresso con nota del 21 marzo 2024 prot. n. 94535 dal Presidente della Circoscrizione, coerentemente a quanto richiesto, ha indicato l’opportunità di un divieto di transito parziale. In ogni caso volendo ricondurre la richiesta e il suo riscontro alle funzioni consultive di cui al citato art. 28 del Regolamento del decentramento, assume nel caso rilievo il comma 5 di tale disposizione (“ Su richiesta dell’Amministrazione comunale, il Consiglio circoscrizionale può esprimere pareri su argomenti d’interesse della Circoscrizione ulteriori rispetto alle materie di cui al comma 1 ”) e non certo il comma 1 atteso che quest’ultimo non comprende i provvedimenti di limitazione del traffico tra quelli per i quali deve essere obbligatoriamente richiesto parere al Consiglio circoscrizionale (“ Al Consiglio circoscrizionale è obbligatoriamente richiesto parere: a) sui piani e programmi generali di competenza del Consiglio comunale quali: piano strategico, piano urbanistico e relative varianti, piano sociale, piano di politiche giovanili, piano culturale, piano turistico, piano urbano della mobilità, piano dell'energia sostenibile; b) sulla proposta di bilancio preventivo e di piano pluriennale degli investimenti; c) sul regolamento del decentramento e sugli altri regolamenti che attengono alle competenze dirette delle Circoscrizioni e relative variazioni; d) sui piani attuativi di competenza del Consiglio comunale, sui piani guida, sui cambi di specifica destinazione per le zone ed attrezzature pubbliche (zone F e G del Piano Regolatore Generale) relativi ad aree situate nel proprio territorio; e) sugli acquisti e sulle alienazioni di immobili di rilevanza circoscrizionale situati nel proprio territorio ad esclusione delle operazioni immobiliari che si rendono necessarie per l'esecuzione di un'opera pubblica in sostituzione della procedura espropriativa, oppure conseguenti ad impegni contemplati in piani attuativi o derivanti dal rilascio di una concessione edilizia e degli atti patrimoniali che si configurano come regolarizzazioni catastali e tavolari che adeguano la situazione di diritto alla situazione di fatto; f) sulla variazione dei confini e/o del numero delle Circoscrizioni; g) in materia di toponomastica per l’ambito territoriale della Circoscrizione; h) sugli atti di apposizione, sospensione, variazione d'uso ed estinzione del vincolo di uso civico, qualora non sia costituita un’Amministrazione separata di uso civico e ferme restando le disposizioni di legge in materia ”). In altri termini si configura nella fattispecie un’ipotesi di parere facoltativo vale a dire quello in cui è rimesso alla discrezionalità degli organi dell'amministrazione attiva richiederlo o meno risultando pertanto la sua acquisizione il frutto di una libera scelta dell’autorità decidente. Non essendo prescritto con riferimento all’adozione delle ordinanze di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “ Nuovo codice della strada ” alcun parere obbligatorio ed essendo stato chiesto e reso, semmai, unicamente un parere facoltativo il quale non vincola comunque l'Amministrazione a uniformarsi ad esso, perde allora decisamente consistenza la tesi di parte ricorrente che disconosce al riscontro espresso con nota del 21 marzo 2024 prot. n. 94535 dal Presidente della Circoscrizione la natura di parere non essendo stato coinvolto il Consiglio circoscrizionale. In sostanza è ben vero che anche il parere facoltativo dovrebbe essere espresso dal Consiglio circoscrizionale e conseguentemente la richiamata nota del Presidente del Consiglio non è idonea ad integrare un tale atto di scienza, tuttavia resta il fatto che il suddetto parere non era necessario per cui rileva relativamente che sia stato emesso da un soggetto privo di competenza. Ma vi è di più atteso che il divieto di transito parziale indicato dal Presidente del Consiglio circoscrizionale quale misura ritenuta più opportuna per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada e non discusso nelle sedi istituzionali a ciò deputate vale a dire il Consiglio Circoscrizionale (oltre alla Commissione territorio e mobilità del medesimo), rappresenta comunque una delle due soluzioni già elaborate dai competenti servizi comunali – il Progetto mobilità e rigenerazione urbana e il Servizio gestione strade e parchi – e ritenute entrambe attuabili e capaci di ovviare efficacemente alle problematiche evidenziatesi. In ragione di ciò l’opzione manifestata dal Presidente della Circoscrizione non risulta fondamentale e decisiva nell’orientare la regolamentazione della circolazione adottata dal Comune con l’ordinanza impugnata. Rispetto a quest’ultima, adottata l’8 ottobre 2024, va da sé che non assume alcuna rilevanza, nel senso che invece pretenderebbe la parte ricorrente, la successiva deliberazione n. 49 del 28 ottobre 2024 pervenuta al Comune solo il 27 novembre 2024 a mezzo della quale il Consiglio circoscrizionale di Povo ha chiesto - ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) del Regolamento del Decentramento – di sottoporre ad una nuova valutazione i problemi di viabilità riscontrati su via Pinara. Anche le censure che genericamente hanno riguardo a carenze di istruttoria e di motivazione non trovano riscontro nell’ordinanza impugnata che dà conto in maniera adeguata degli approfondimenti svolti circa il cospicuo transito veicolare e gli effetti, ritenuti non risolutivi, del precedente provvedimento limitativo della velocità. Dall’insieme delle misure adottate si evince l’intendimento del tutto apprezzabile di favorire l’utilizzo di via Pinara prevalentemente per l’accesso alle proprietà ivi collocate (e non quale rapido collegamento tra le varie parti della città) secondo quanto predicato dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.), approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.24 dell’8 febbraio 2023. La documentazione versata in atti e in parte espressamente richiamata nel provvedimento impugnato conferma i passaggi motivazionali e le argomentazioni sviluppate nel medesimo.
V) Nemmeno coglie nel segno il terzo motivo che riguarda in particolare l’asserita violazione degli artt. 140 comma 1 e 141 comma 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 in relazione alle misure da prevedersi per una strada a doppio senso di marcia e all’assenza di punti di slargo sulla medesima. Al riguardo vale evidenziare per un verso che secondo il P.U.M.S. via Pinara è una strada di tipo “ secondario ”, non legata ad esigenze di collegamento tra le varie parti della città ma deputata a soddisfare prioritariamente l’esigenza di accesso alle proprietà la quale si configura come una strada di tipo F) strada locale ex art. 2 comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “ Nuovo codice della strada ”. Per un altro che in via Pinara l’attuale doppio senso di marcia non è suddiviso in corsie essendo la carreggiata delimitata solo con linee di margine, laddove in particolare, nel prevedere la larghezza minima pari a 5,62 m invocata da controparte, l’art. 140 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada si riferisce al modulo di corsia e il successivo art. 141 lo postula. Tanto, a fortiori considerato che dalla documentazione versata in atti risultano presenti slarghi in prossimità dei numeri civici 6 e 14, esclude di per sé la violazione degli artt. 140 e 141 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada. Quanto alla non raggiungibilità del tratto intermedio vietato al transito di via Pinara da parte di mezzi di soccorso, della nettezza urbana, e spalaneve, a tacere dell’insussistenza sul medesimo di edifici residenziali e di attività economiche nonché delle innumerevoli vie e diramazioni a fondo cieco presenti nel territorio comunale ove tuttavia le operazioni di sgombero del pari alla raccolta dei rifiuti vengono svolte normalmente (ivi compresa la diramazione di via Pinara 14 ove risiede uno degli odierni ricorrenti), con riferimento alla difficoltà di raggiungimento della via da parte dei mezzi di soccorso l’allungamento della percorrenza utilizzando via della Resistenza e via Borino, come dimostrato dalla difesa comunale risulta del tutto marginale. Gli accessi agricoli nel tratto ove è stato disposto il divieto di transito che sarebbero impraticabili a dire di parte ricorrente in conseguenza dell’ordinanza impugnata risultano essere non utilizzati e desueti come conferma la documentazione fotografica allegata dalla difesa comunale. D’altra parte e concludendo sul punto l’orientamento prevalente della giurisprudenza è, in questa materia, incline a ritenere che, i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare siano espressione di scelte ampiamente discrezionali, che richiedono il contemperamento degli interessi contrapposti secondo criteri di ragionevolezza. Detto altrimenti, a fronte di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare, non sono censurabili nel merito, da parte del giudice amministrativo, le scelte discrezionali dell’Amministrazione, purché assunte secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità e sulla base di un’adeguata istruttoria (cfr., ex multis , T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 6 settembre 2023, n. 2062; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 5 luglio 2022, n. 1596; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 7 aprile 2021, n. 898; T.A.R. Sicilia, Catania, 30 novembre 2020, n. 3209). Ebbene l’ordinanza impugnata appare del tutto ragionevole e proporzionale allo scopo per cui, sulla base di un’istruttoria da ritenersi adeguata, è stata adottata. Non va sottaciuto che il Comune ha provveduto nel tempo ad adottare diverse misure allo scopo di ovviare alla situazione di insicurezza, in particolare per i pedoni, ma anche per biciclette e veicoli in genere, che percorrevano via Pinara. Infatti con ordinanza n. 305/2013/27 dell’8 aprile 2013 era stato istituito il divieto di transito per mezzi di altezza superiore a m. 3,70 nel tratto di strada dal civico 16 all’intersezione con via Borino, stante la sporgenza di una falda di un tetto sulla sede stradale, mentre successivamente, con ordinanza n. 1049/2022/27 del 5 agosto 2022, sempre al fine di migliorare la sicurezza degli utenti vulnerabili era stato disposto un limite di velocità massimo pari a 30 km/h lungo l'intera via. Peraltro, nonostante gli interventi suddetti, il monitoraggio effettuato dall’Amministrazione circa il numero dei veicoli transitanti e la velocità degli stessi evidenziava ancora passaggi giornalieri rilevanti e velocità significative. Conseguentemente, stante anche la segnalazione da parte di alcuni residenti di via Pinara (cfr. nota acquisita a protocollo comunale n. 259315 del 5 settembre 2023 avente ad oggetto “ Richiesta di intervento per salvaguardare la sicurezza dei pedoni e dei residenti in via Pinara ”) il Comune ha disposto con l’ordinanza n. 1327/2024/27 dell’8 ottobre 2024 ulteriori e più restrittive misure consistenti in un tratto interdetto al transito veicolare (come si è detto quello privo di abitazioni ricompreso all’incirca tra i numeri civici 2-6 in cui sono presenti 2 cancelli che permetterebbero l’accesso a taluni fondi agricoli, ma che sono privi di autorizzazione carraia e appaiono in disuso come conferma la documentazione fotografica allegata dal Comune) affinchè la strada sia utilizzata da coloro che vi abitano come previsto dal P.U.M.S. e non quale scorciatoia per raggiungere via della Resistenza e via Borino. Rebus sic stantibus , l’azione del Comune non risulta censurabile sfuggendo a qualsivoglia profilo di deficit istruttorio, irragionevolezza e sproporzione essendo stato di contro attuato un equilibrato bilanciamento dei diversi interessi in gioco. In conclusione, la pretesa dei ricorrenti di sostituirsi all’Amministrazione nell’adozione di misure in tesi migliori cozza contro principi ineludibili dell’ordinamento denunciando la natura esclusivamente personale dell’interesse fatto valere dai ricorrenti medesimi che risiedono in luoghi (via Pinara, n. 14 e via Borino, n. 24) meno direttamente coinvolti dai problemi di sicurezza della viabilità che l’ordinanza impugnata tende a risolvere. In conclusione il ricorso non merita accoglimento.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a corrispondere al Comune di Trento le spese di giudizio che si liquidano nella misura di euro 2.000,00 oltre al 15% per spese generali e agli altri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO