Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda cumulativa di divorzio iscritta al R.G. 320/2024 proposta in via congiunta da
, nato in [...] il [...]; Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romana Graziani
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Romana Graziani
Visto il ricorso;
rilevato che sono maturate le condizioni di procedibilità di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), Legge 898 del 1970; visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti e visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in ROMA in data 13.07.1991, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di ROMA, dell'anno 1991, al N. 00932, Parte II, Serie A02 alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
3) l'autovettura Kia Rio, targata FD 596 MK di proprietà della sig.ra nelle more Parte_2 di fissazione dell'udienza di separazione, è stata trasferita a con spese Parte_1 del passaggio di proprietà a carico di quest'ultimo;
Parte_2
5) Nell'ambito d dei rapporti tra i coniugi, la sig.ra in Parte_2 ottemperanza a quanto stabilito in sede di separazione consensuale, ha acquistato in data 08.07.2024 – libera da qualsivoglia peso - la quota pari al 50% dell'immobile e del box adibiti a casa familiare, di cui era titolare il sig. e cioè dei seguenti immobili siti in Cerveteri, Via Parte_1 Arcangelo Corelli fabbricati del Comune di Cerveteri al fg. 67 particella 1738, sub 2, graffato con il sub 3; - Box distinto al fg. 67 particella 1738 sub 4; 6) Il prezzo stabilito concordemente dalle parti di € 200.000,00 è stato regolarmente versato secondo le modalità previste: - versamento di € 100.000,00 a favore di - Parte_1 versamento di € 50.000,00 alla figlia - ve ia Persona_2
Persona_3 ha già lasciato l'immobile e liberato da mobili e oggetti il piano dove lo stesso Parte_1 abitava, nonchè il garage;
8) Le spese per le utenze sono state quietanzate;
9) I coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali, comprese quelle a favore delle figlie ed l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Per_2 Per_3
Corte costituzionale n. 154/1999 e dichiarano che le condizioni suindicate sono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e determinanti ai fini del raggiungimento dell'accordo per la risoluzione di detta crisi;
10) i ricorrenti, con la sottoscrizione del ricorso già depositato, hanno chiesto cumulativamente sentenza di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49) c.p.c. 1
11) I coniugi si scambiano, sin da ora, il consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 04.02.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso