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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7008/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. OBINO SILVIA C.F._1
e
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PISANO PIERO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 3 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, nella quale hanno esposto:
“Premesso che.
1) i ricorrenti sono genitori di , nato il [...], maggiorenne, e della minore Persona_1
nata il [...], dell'età di quasi quattordici anni, entrambi nati in costanza del Persona_2
loro matrimonio:
2) con Sentenza n. 2252/2023, resa nel procedimento Rg 1489/2023, questo Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori e e disponeva l'affidamento Pt_1 CP_1
congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale vive anche l'altro figlio maggiorenne, disponendo altresì i periodi di permanenza di Per_2
con il padre
3) dopo la pronuncia di cui sopra si trasferiva a vivere fuori dalla Sardegna, e di fatto i CP_1
contatti con la minore divenivano meno frequenti. La circostanza che lo stesso viva fuori regione e che spesso non sia rintracciabile per motivi lavorativi rende spesso difficoltoso il rapporto tra i genitori al fine di assumere le decisioni necessarie alla vita quotidiana di , e anche solo per Per_2
sottoscrivere un modulo.
4) le parti hanno quindi deciso di richiedere la modifica degli accordi raggiunti in sede di separazione esclusivamente con riguardo al regime di affidamento della minore, richiedendo che la stessa venga affidata in via esclusiva alla madre che potrà assumere per la stessa tutte le decisioni ritenute più opportune, salvo ed impregiudicato il diritto del padre di vedere la minore ogni volta che vorrà.
Tutto ciò premesso, nell'interesse dei signori e si conclude perché, previa fissazione Pt_1 CP_1
dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia:
Pag. 2 a 3 1) disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre;
Persona_2 Parte_1
2) disporre che il padre potrà vedere e tenere con se a figlia ogni volta che vorrà,”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo in Parte_1 Controparte_1
contrasto con gli interessi della prole.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e dei figli.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, modifica di quanto disposto con sentenza n. 2252/2023
del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 22.09.2023 nel procedimento RG 1489/2023,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 20.12.2024.
Si comunichi
Cagliari, 20.12.2024
Il Presidente
Giorgio Latti
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