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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1230/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza dell'1 Aprile 2025, sono comparsi, alle ore 10:01, l'Avv. Fazio per l'opponente e l'Avv. Li Calzi per la società opposta, nonché ai fini della pratica forense la Dott.ssa e il Dott. . I Persona_1 Persona_2
procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario
si rititra in camera di consiglio alle ore 10:49, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:04, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:04 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza dell'1 Aprile
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1230 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il OR nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nella Contrada Montagna Scalilli snc, C.F. , titolare della ditta CodiceFiscale_1
individuale Edil La Verde di La Verde Andrea, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Canicattì, nella via Alcide De Gasperi n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Fazio, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo della lite,
- opponente -
CONTRO
in persona dell'amministratore unico OR , con Controparte_1 Controparte_2
sede legale a Canicattì, in via Capri n. 7, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio,
a Canicattì, nella via Senatore Sammartino n. 80, presso lo studio dell'Avv. Calogero Li Calzi,
2 che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo datato
23/01/2021, allegata agli atti di lite,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per l'opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Aprile 2025,
riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Aprile 2025,
riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 Luglio
2021, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mani il 16 Aprile 2021 il OR Parte_1
titolare della ditta individuale Edil La Verde di La Verde Andrea, proponeva
[...]
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 207/2021, emesso nei suoi confronti dal Tribunale
di Agrigento nelle date dei 25 Febbraio 2021/2 Marzo 2021 su istanza di Controparte_1 in persona dell'amministratore unico OR . In particolare, con tale Controparte_2
provvedimento, notificato sempre a mani il 10 Marzo 2021, gli era stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 18.645,17, oltre gli interessi di mora calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture n. 1/115 del 29 Febbraio 2020, n.
1/177 del 21 Marzo 2020 e n. 1/640 del 30 Novembre 2020 sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di saldo di tali tre documenti contabili, rilasciati nei rispettivi riguardi a seguito della fornitura del materiale edile ivi meglio descritto. All'uopo l'opponente affermava di non essere debitore degli importi ingiunti, non avendo mai ricevuto,
o commissionato alla società opposta la quantità di ferro indicata nella terza delle suddette fatture. Esponendo che, subito dopo averlo ricevuto, con nota inviata alla convenuta a ministero del proprio legale aveva disconosciuto tale documento contabile. Sul piano del diritto eccepiva l'assenza di un contratto stipulato con controparte avente a oggetto la fornitura di merce.
3 Obiettando che, il materiale in questione non gli era mai stato consegnato. L'attore denunciava,
poi, la nullità della cennata ingiunzione di pagamento, perché nella fase sommaria CP_1 non aveva prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all'art. 634 c.p.c.
[...]
autenticati da un Notaio, legittimanti la rispettiva emissione. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, di dichiarare nullo il menzionato decreto ingiuntivo per carenza della prova scritta prevista dalla enunciata norma codicistica, revocandolo. Nel merito, di dichiarare non dovuto da esso istante alla opposta l'ammontare di € 17.264,22, ingiunto in forza della fattura n. 1/640 del 30 Novembre 2021, stante l'assenza del contratto per la fornitura di merce controverso, ovvero di qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare la sussistenza di un rapporto negoziale inter partes, o la mancata consegna della stessa.
L in persona dell'amministratore unico OR , si Controparte_1 Controparte_2
costituiva nel presente giudizio depositando il 26 Luglio 2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione relativamente ai motivi dedotti dal OR per giustificarne la instaurazione. Sulla base delle ragioni ivi Parte_1
articolate domandava al Tribunale di Agrigento, in linea preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del nominato provvedimento monitorio. Nel merito, di rigettare la ricordata opposizione, confermando quest'ultimo, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto fino al saldo.
Nel corso dell'udienza di prima comparizione del 2 Novembre 2021, da un lato, il procuratore dell'opponente disconosceva formalmente la sottoscrizione del cliente apposta sul preventivo del 21 Febbraio 2020, N. documento 1866, integrante l'allegato n. 2) del fascicolo della prefata società; dall'altro, il legale di quest'ultima formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. In conseguenza di ciò, con provvedimento adottato in seno al verbale della richiamata seduta il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite riteneva opportuno disporre una C.T.U. grafologica. Ragion per cui, nominava come perito la Dott.ssa Per_3
per verificare se la firma in dibattito era, o meno autentica, e assegnava alle parti termine
[...]
per depositare in cancelleria le scritture di comparazione. Il predetto C.T.U., dopo avere accettato il conferimento dell'incarico, depositava la relazione tecnica debitamente predisposta il 18 Novembre 2022. Mediante ordinanza emessa il 9 Aprile 2024 a norma del III comma dell'art. 127ter c.p.c. l'adita autorità giudiziaria dava atto che, l'attore e la convenuta avevano precisato le conclusioni come in epigrafe riportandosi a quelle formulate nelle note scritte
4 depositate il 6 e l'8 Aprile 2024. Indi, durante l'udienza odierna dell'1 Aprile 2025 i loro difensori discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Giudice la assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza dei medesimi.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, volta ad ottenere, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n. 207/2021, emesso dal
Tribunale di Agrigento nelle date dei 25 Febbraio 2021/2 Marzo 2021 contro l'opponente su istanza della società opposta è giuridicamente legittima e fondata soltanto con riguardo a una delle argomentazioni sviluppate per supportarla, comportante la riduzione dell'importo ingiunto. Sicché, merita di essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
Nel caso di specie è necessario iniziare l'analisi dei motivi formulati dal OR Parte_1
titolare della ditta individuale Edil La Verde di La Verde Andrea, per contrastare il
[...]
cennato provvedimento monitorio da quello articolato come secondo. Il che si spiega in ragione del fatto che, concerne direttamente la documentazione che in persona Controparte_1 dell'amministratore unico OR , ha allegato nel fascicolo che ha prodotto Controparte_2 nella fase sommaria al fine di chiedere e ottenere l'emissione della menzionata ingiunzione di pagamento. Per il suo tramite l'opponente eccepisce che, quest'ultima è nulla perché nel procedimento monitorio in dibattito, distinto dal N. R.G. 269/2021, L on ha Controparte_1 prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all'art. 634 c.p.c. autenticati da un
Notaio. Or dunque, consultando il fascicolo telematico della enunciata fase, visionabile attraverso il programma Consolle del Magistrato, si constata agevolmente che, in realtà la doglianza appena esposta è destituita di verità. In effetti, nel fascicolo che ha depositato il 28
Gennaio 2021, allorché ha iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo datato 23 Gennaio
2021, la prefata società ha allegato l'estratto del registro delle vendite dell'anno 2020
regolarmente tenuto, ove sono annotate le tre fatture elettroniche sulla cui base il provvedimento monitorio controverso è stato emesso, autenticato dal Notaio Dott.ssa . Persona_4
Quindi, da questo peculiare punto di vista la opposta ha assolto all'onere probatorio che le incombeva nel nominato procedimento, producendo le scritture contabili contemplate dal ricordato art. 634 c.p.c.
3.- Al contrario, corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità
si palesa la prima argomentazione dedotta dall'attore per giustificare l'instaurazione del presente giudizio. Con essa obietta, innanzitutto, che tra egli e la convenuta non è intercorso
5 alcun contratto avente a oggetto la fornitura di merce. In secondo luogo che, non ha mai sottoscritto nessun ordine, o qualsivoglia commissione di materiale nei confronti di
Denunciando che, tale società non gli ha mai consegnato della merce. Controparte_1
L'odierno istante evidenzia, poi, che a seguito delle proprie contestazioni, a sostegno della rispettiva pretesa creditoria la opposta le ha inviato un documento di trasporto privo di ogni firma prevista ex lege. Osservando che, in caso di avvenuta consegna del richiamato materiale l'anzidetto documento avrebbe dovuto recare la sottoscrizione sia dal vettore, che lo ha trasportato;
sia del cliente, che lo ha ricevuto e accettato. Di conseguenza, secondo il OR
[...]
la richiesta di pagamento della somma ingiunta con il cennato decreto ingiuntivo Parte_1
è da rigettare. Allo scopo di corroborare la decisione di accogliere il motivo di opposizione testé
opposto è necessario rilevare dei significativi ed emblematici aspetti. Invero, dalla lettura delle considerazioni sviluppate in punto di fatto dall'opponente nel menzionato atto di citazione emerge chiaramente che, il motivo di opposizione su sintetizzato concerne esclusivamente una delle tre fatture elettroniche poste a fondamento della richiesta di emissione della ingiunzione di pagamento per cui è contesa. Segnatamente, quella n. 1/640 del 30 Novembre 2020 dell'importo di € 17.264,22, comprensivo di IVA calcolata al 22%. Invece, rispetto agli altri due documenti contabili n. 1/115 del 29 Febbraio 2020 di € 298,58 e n. 1/177 del 21 Marzo
2020 di € 1.082,37, indicati nell'enunciato ricorso per decreto ingiuntivo, l'attore non ha contestato alcunché. Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi genere di obiezione afferente sia all'an, che al quantum debeatur, il complessivo ammontare portato da tali fatture, pari a €
1.380,95 (€ 298,58 + € 1.082,37), inclusa l'IVA computata al 22%, è indubbiamente dovuto dall'istante.
Prendendo le mosse dalla superiore imprescindibile delucidazione, è possibile sottoporre a disamina l'eccezione sopra riportata. In merito, bisogna, in primis, stabilire quale valore istruttorio assume nell'ambito della vertenza processuale che ci occupa la nominata fattura n.
1/640 del 30 Novembre 2020. In proposito risulta indispensabile fare riferimento all'insegnamento, ormai pacifico e consolidato, elaborato in merito dalla Suprema Corte di
Cassazione, alla cui stregua si riconosce che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già
costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di
6 prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr.: Cass., Sez. II, 12/01/2016 n.
299; conformi: Cass., Sez. III, 28/06/2010 n. 15383; Cass., Sez. II, 28/04/2004 n. 8126).
Peraltro, con specifico riferimento all'onere probatorio incombente sul creditore/opposto nell'ipotesi, identica a quella sottoposta a disamina, che il debitore/opponente contesta la sussistenza e l'entità in termini monetari del credito controverso, la giurisprudenza di legittimità segue un indirizzo che si attaglia alla fattispecie. Affermando che: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le
norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di
onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi
probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire
la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la
difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento
al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza
e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (……)” (cfr.: Cass., Sez. III, 17/11/2003 n. 17371). Applicando tali principi di matrice giurisprudenziale è agevole appurare che, nell'ambito del procedimento ordinario de quo è attribuibile tanto alla citata fattura elettronica n. 1/640 del 30 Novembre
2020; quanto all'estratto del registro delle vendite anno 2020 ove è annotata, autenticato dal
Notaio, prodotti nella fase monitoria dalla società convenuta, una valenza istruttoria meramente indiziaria. E' altrettanto innegabile che, dopo averlo ricevuto, il OR per il Parte_1
tramite del proprio legale, ha espressamente contestato il ricordato documento contabile con la nota datata 18 Dicembre 2020, recante in calce anche la sua firma. Mediante essa, trasmessa a controparte a mezzo pec, versata agli atti di causa, l'opponente ha affermato di non avere mai ordinato, stipulando apposito contratto di fornitura con né ricevuto il Controparte_1 materiale e il ferro indicati in quest'ultimo. Tant'è che, in seno alla missiva in commento si è chiesto alla richiamata società di emettere in favore dell'attore una nota di credito dell'importo della suddetta fattura. A fronte di questa esplicita negazione della sussistenza di un rapporto negoziale fra le parti avente a oggetto la somministrazione della merce in parola, sostenuta
7 dall'attore, la opposta ha allegato nel presente giudizio di opposizione, oltre ai tre cennati documenti contabili e al menzionato estratto del registro vendite anno 2020 munito di autentica notarile, già prodotti nella fase sommaria, soltanto un nuovo documento. Si tratta, nello specifico, del preventivo del 21 Febbraio 2020 n. 1866. In seno a quest'ultimo, che non indica alcun dato idoneo a identificare il soggetto che lo ha predisposto e, quindi, ad attribuirne la paternità alla convenuta, essendo ivi inseriti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo del destinatario, che si identifica con l'istante, non risulta nemmeno riportata la descrizione della merce che ne è stata oggetto. In effetti, alla voce “Descrizione” del documento in argomento è
inserito il richiamo al conteggio netto e a due acconti, quantificati sotto le diciture “Prezzo
unitario” e “Totale”, rispettivamente, in € 17.158,00, in € 2.384,00 e in € 624,00. Mentre,
l'ammontare complessivo del preventivo qui analizzato, detratte queste ultime somme, è pari a
€ 14.150,00. In calce allo stesso, nell'apposito spazio contemplato in basso a sinistra, campeggia, accanto alla data del 21 Febbraio 2020, la firma di Con riguardo Parte_1
a tale sottoscrizione è opportuno evidenziare che, a seguito del disconoscimento della stessa operato dall'avvocato dell'opponente nel corso dell'udienza di prima comparizione, celebrata il 2 Novembre 2021, e della conseguente istanza di verificazione avanzata in tale sede dal difensore di codesto Giudice ha disposto una C.T.U. grafologica per Controparte_1 verificarne l'autenticità, affidando il relativo incarico peritale alla Dott.ssa . Persona_3
Ebbene, nelle considerazioni conclusive elaborate da tale perito in seno alla relazione tecnica d'ufficio depositata il 18 Novembre 2022 si riconosce che, la firma apposta sull'enunciato preventivo è riconducibile alla grafia dell'attore (cfr.: pag. 22). Tale valutazione è stata confermata dal prefato C.T.U. anche nelle brevi repliche, che ha redatto per riscontrare le osservazioni sollevate dal C.T.P. dell'attore (cfr.: pagg. 23, 24 e 25 della nominata perizia). Or dunque, la circostanza che la ricordata sottoscrizione appartiene all'odierno istante è sufficiente a fare presumere soltanto che, apponendola egli ha accettato il citato preventivo, nonché che fra le parti in lite è intercorso un rapporto negoziale che ha avuto a oggetto del materiale, non meglio identificato, il cui prezzo totale netto è stato calcolato in € 14.150,00. Però, l'esame del documento del 21 Febbraio 2020 n. 1866 smentisce in maniera incontrovertibile la tesi asserita dalla richiamata società nella propria comparsa di costituzione e risposta per giustificare l'emissione della fattura n. 1/640 del 30 Novembre 2020 in dibattito. Segnatamente, innanzitutto, che nel corso dell'anno 2019 il OR nella spiegata qualità, ha Parte_1
prelevato presso di essa diverso materiale edile per la complessiva somma di € 17.158,00,
8 corrispondendole gli acconti di € 2.384,00 e di € 624,00 di cui sopra. In secondo luogo che, per il residuo importo ancora dovuto, pari a € 14.150,00, al netto di IVA, l'opponente ha sottoscritto il 21 Febbraio 2020 il predetto documento n. 1866, che, sebbene definito preventivo, in realtà
costituisce un riconoscimento di debito. In terz'ordine che, in conseguenza del rifiuto dell'attore di corrispondere tale ammontare è stata costretta a rilasciare il cennato documento contabile,
inviandogliene una copia a mezzo pec. E' abbastanza agevole appurare che, l'affermazione della opposta, secondo cui la merce descritta nella fattura in discorso è stata prelevata nell'anno
2019, contrasta apertamente con la circostanza che, la data di predisposizione e di sottoscrizione da parte dell'istante del menzionato preventivo è il 21 Febbraio 2020. Inoltre, non è
assolutamente possibile interpretare quest'ultimo alla stregua di una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., così come pretende Nessuna delle indicazioni riportate Controparte_1 all'interno dell'enunciato documento induce ad attribuirgli una simile valenza. Al contrario, i dati ivi inseriti e, soprattutto, la locuzione “Il pagamento deve avvenire entro 30 gg dalla data di consegna pertanto se entro tale data non verrà contabilizzato verranno bloccate le successive forniture”, che figura in grassetto in calce al medesimo, sopra la nominata firma, consentono di escludere che, il ricordato preventivo integra il riconoscimento a opera di
[...]
della posizione debitoria di € 14.150,00, coincidente con l'ammontare della Parte_1
fattura n. 1/640 del 30 Novembre 2020 senza l'IVA computata al 22%, assunta nei confronti della richiamata società. Relativamente all'ulteriore obiezione dedotta dall'opponente nell'anzidetta nota del 18 Dicembre 2020, reiterata nell'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo per opporre il provvedimento monitorio impugnato, ossia che, comunque,
non ha mai ricevuto la merce descritta nel cennato documento contabile, la opposta non ha fornito in corso di causa delle prove in grado di sconfessarla e di destituirla di legittimità. A ben guardare, il documento di trasporto n. 1234 del 20 Novembre 2020, allegato nel fascicolo dell'attore, a cui è stato inviato dalla convenuta, non ha alcun valido valore istruttorio. Ciò in quanto, non reca negli appositi spazi inseriti nel proprio ambito la sottoscrizione del vettore,
che avrebbe consegnato il materiale edile ivi indicato, e quella per accettazione del destinatario, individuato nell'istante, al quale sarebbe stato recapitato. Peraltro, nell'ambito del menzionato documento non si rinviene nessun esplicito richiamo alla fattura n. 1/640 del 30 Novembre
2020. In forza delle considerazioni che precedono, non avendo fornito altre prove scritte, e/o orali, al di là della documentazione superiormente esaminata, la convenuta non ha affatto dimostrato, innanzitutto, di avere affidato la merce in discussione a un vettore perché la
9 consegnasse al OR quale destinatario. In secondo luogo, e per quel che Parte_1
qui interessa maggiormente, che, quest'ultimo la ha di fatto ricevuta. Sicché, tenuto conto di tale carenza probatoria, nonché delle contraddizioni e delle incongruenze su constatate nell'analizzare i riscontri istruttori a disposizione, si giunge alla conclusione che, l'opponente non è tenuto a pagare a la somma di € 17.264,22 portata dall'enunciato Controparte_1
documento contabile. Ciò significa, ovviamente, per un verso, che il decreto ingiuntivo impugnato va revocato;
per un altro che, in considerazione delle argomentazioni già in precedenza illustrate, l'attore deve corrispondere alla opposta soltanto gli importi in relazione ai quali sono state emesse le fatture elettroniche n. 1/115 del 29 Febbraio 2020 e n. 1/177 del
21 Marzo 2020, pari a complessivi € 1.380,95, inclusa l'IVA calcolata al 22%, oltre gli interessi maturati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
4.- In ultima battuta, in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione sottoposta a disamina, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Infine, poiché il disconoscimento della propria firma compiuto dall'istante si è rivelato infondato, risultando la medesima autografa, si devono porre definitivamente a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18 Novembre 2022, liquidate con decreto emesso il 28 Marzo 2025 in complessivi € 1.700,00, oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- revoca, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il decreto ingiuntivo n. 207/2021,
emesso nei confronti del OR titolare della ditta individuale Edil La Verde Parte_1
di La Verde Andrea, nelle date dei 25 Febbraio 2021/2 Marzo 2021 su istanza di CP_1
in persona dell'amministratore unico OR , notificato a mani il
[...] Controparte_2
successivo 10 Marzo 2021;
- condanna, per le argomentazioni su articolate, l'opponente, nella spiegata qualità, a pagare alla società opposta, come sopra rappresentata, la somma di € 1.380,95, comprensiva di
IVA calcolata al 22%, oltre gli interessi maturati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
10 - compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del procedimento de quo;
- infine, pone definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18 Novembre 2022, liquidate con decreto emesso il 28 Marzo 2025 in complessivi
€ 1.700,00, oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 1 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
11
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza dell'1 Aprile 2025, sono comparsi, alle ore 10:01, l'Avv. Fazio per l'opponente e l'Avv. Li Calzi per la società opposta, nonché ai fini della pratica forense la Dott.ssa e il Dott. . I Persona_1 Persona_2
procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario
si rititra in camera di consiglio alle ore 10:49, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 16:04, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 16:04 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza dell'1 Aprile
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1230 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
il OR nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(AG), nella Contrada Montagna Scalilli snc, C.F. , titolare della ditta CodiceFiscale_1
individuale Edil La Verde di La Verde Andrea, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, a Canicattì, nella via Alcide De Gasperi n. 13, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe
Fazio, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo della lite,
- opponente -
CONTRO
in persona dell'amministratore unico OR , con Controparte_1 Controparte_2
sede legale a Canicattì, in via Capri n. 7, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio,
a Canicattì, nella via Senatore Sammartino n. 80, presso lo studio dell'Avv. Calogero Li Calzi,
2 che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo datato
23/01/2021, allegata agli atti di lite,
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per l'opponente: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Aprile 2025,
riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo della lite, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la società opposta: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 Aprile 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. dell'1 Aprile 2025,
riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 Luglio
2021, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mani il 16 Aprile 2021 il OR Parte_1
titolare della ditta individuale Edil La Verde di La Verde Andrea, proponeva
[...]
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 207/2021, emesso nei suoi confronti dal Tribunale
di Agrigento nelle date dei 25 Febbraio 2021/2 Marzo 2021 su istanza di Controparte_1 in persona dell'amministratore unico OR . In particolare, con tale Controparte_2
provvedimento, notificato sempre a mani il 10 Marzo 2021, gli era stato intimato di pagare a quest'ultima la complessiva somma di € 18.645,17, oltre gli interessi di mora calcolati ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture n. 1/115 del 29 Febbraio 2020, n.
1/177 del 21 Marzo 2020 e n. 1/640 del 30 Novembre 2020 sino all'effettivo soddisfo e le spese del procedimento monitorio. Ciò a titolo di saldo di tali tre documenti contabili, rilasciati nei rispettivi riguardi a seguito della fornitura del materiale edile ivi meglio descritto. All'uopo l'opponente affermava di non essere debitore degli importi ingiunti, non avendo mai ricevuto,
o commissionato alla società opposta la quantità di ferro indicata nella terza delle suddette fatture. Esponendo che, subito dopo averlo ricevuto, con nota inviata alla convenuta a ministero del proprio legale aveva disconosciuto tale documento contabile. Sul piano del diritto eccepiva l'assenza di un contratto stipulato con controparte avente a oggetto la fornitura di merce.
3 Obiettando che, il materiale in questione non gli era mai stato consegnato. L'attore denunciava,
poi, la nullità della cennata ingiunzione di pagamento, perché nella fase sommaria CP_1 non aveva prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all'art. 634 c.p.c.
[...]
autenticati da un Notaio, legittimanti la rispettiva emissione. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria, in via preliminare, di dichiarare nullo il menzionato decreto ingiuntivo per carenza della prova scritta prevista dalla enunciata norma codicistica, revocandolo. Nel merito, di dichiarare non dovuto da esso istante alla opposta l'ammontare di € 17.264,22, ingiunto in forza della fattura n. 1/640 del 30 Novembre 2021, stante l'assenza del contratto per la fornitura di merce controverso, ovvero di qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare la sussistenza di un rapporto negoziale inter partes, o la mancata consegna della stessa.
L in persona dell'amministratore unico OR , si Controparte_1 Controparte_2
costituiva nel presente giudizio depositando il 26 Luglio 2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo prendeva posizione relativamente ai motivi dedotti dal OR per giustificarne la instaurazione. Sulla base delle ragioni ivi Parte_1
articolate domandava al Tribunale di Agrigento, in linea preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione del nominato provvedimento monitorio. Nel merito, di rigettare la ricordata opposizione, confermando quest'ultimo, oltre a interessi e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto fino al saldo.
Nel corso dell'udienza di prima comparizione del 2 Novembre 2021, da un lato, il procuratore dell'opponente disconosceva formalmente la sottoscrizione del cliente apposta sul preventivo del 21 Febbraio 2020, N. documento 1866, integrante l'allegato n. 2) del fascicolo della prefata società; dall'altro, il legale di quest'ultima formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. In conseguenza di ciò, con provvedimento adottato in seno al verbale della richiamata seduta il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite riteneva opportuno disporre una C.T.U. grafologica. Ragion per cui, nominava come perito la Dott.ssa Per_3
per verificare se la firma in dibattito era, o meno autentica, e assegnava alle parti termine
[...]
per depositare in cancelleria le scritture di comparazione. Il predetto C.T.U., dopo avere accettato il conferimento dell'incarico, depositava la relazione tecnica debitamente predisposta il 18 Novembre 2022. Mediante ordinanza emessa il 9 Aprile 2024 a norma del III comma dell'art. 127ter c.p.c. l'adita autorità giudiziaria dava atto che, l'attore e la convenuta avevano precisato le conclusioni come in epigrafe riportandosi a quelle formulate nelle note scritte
4 depositate il 6 e l'8 Aprile 2024. Indi, durante l'udienza odierna dell'1 Aprile 2025 i loro difensori discutono oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Giudice la assume in decisione e, uscito dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirato, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in assenza dei medesimi.
2.- In diritto. L'opposizione proposta con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo, volta ad ottenere, fra l'altro, la revoca del decreto ingiuntivo n. 207/2021, emesso dal
Tribunale di Agrigento nelle date dei 25 Febbraio 2021/2 Marzo 2021 contro l'opponente su istanza della società opposta è giuridicamente legittima e fondata soltanto con riguardo a una delle argomentazioni sviluppate per supportarla, comportante la riduzione dell'importo ingiunto. Sicché, merita di essere accolta nei limiti di seguito illustrati.
Nel caso di specie è necessario iniziare l'analisi dei motivi formulati dal OR Parte_1
titolare della ditta individuale Edil La Verde di La Verde Andrea, per contrastare il
[...]
cennato provvedimento monitorio da quello articolato come secondo. Il che si spiega in ragione del fatto che, concerne direttamente la documentazione che in persona Controparte_1 dell'amministratore unico OR , ha allegato nel fascicolo che ha prodotto Controparte_2 nella fase sommaria al fine di chiedere e ottenere l'emissione della menzionata ingiunzione di pagamento. Per il suo tramite l'opponente eccepisce che, quest'ultima è nulla perché nel procedimento monitorio in dibattito, distinto dal N. R.G. 269/2021, L on ha Controparte_1 prodotto gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all'art. 634 c.p.c. autenticati da un
Notaio. Or dunque, consultando il fascicolo telematico della enunciata fase, visionabile attraverso il programma Consolle del Magistrato, si constata agevolmente che, in realtà la doglianza appena esposta è destituita di verità. In effetti, nel fascicolo che ha depositato il 28
Gennaio 2021, allorché ha iscritto a ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo datato 23 Gennaio
2021, la prefata società ha allegato l'estratto del registro delle vendite dell'anno 2020
regolarmente tenuto, ove sono annotate le tre fatture elettroniche sulla cui base il provvedimento monitorio controverso è stato emesso, autenticato dal Notaio Dott.ssa . Persona_4
Quindi, da questo peculiare punto di vista la opposta ha assolto all'onere probatorio che le incombeva nel nominato procedimento, producendo le scritture contabili contemplate dal ricordato art. 634 c.p.c.
3.- Al contrario, corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'ammissibilità
si palesa la prima argomentazione dedotta dall'attore per giustificare l'instaurazione del presente giudizio. Con essa obietta, innanzitutto, che tra egli e la convenuta non è intercorso
5 alcun contratto avente a oggetto la fornitura di merce. In secondo luogo che, non ha mai sottoscritto nessun ordine, o qualsivoglia commissione di materiale nei confronti di
Denunciando che, tale società non gli ha mai consegnato della merce. Controparte_1
L'odierno istante evidenzia, poi, che a seguito delle proprie contestazioni, a sostegno della rispettiva pretesa creditoria la opposta le ha inviato un documento di trasporto privo di ogni firma prevista ex lege. Osservando che, in caso di avvenuta consegna del richiamato materiale l'anzidetto documento avrebbe dovuto recare la sottoscrizione sia dal vettore, che lo ha trasportato;
sia del cliente, che lo ha ricevuto e accettato. Di conseguenza, secondo il OR
[...]
la richiesta di pagamento della somma ingiunta con il cennato decreto ingiuntivo Parte_1
è da rigettare. Allo scopo di corroborare la decisione di accogliere il motivo di opposizione testé
opposto è necessario rilevare dei significativi ed emblematici aspetti. Invero, dalla lettura delle considerazioni sviluppate in punto di fatto dall'opponente nel menzionato atto di citazione emerge chiaramente che, il motivo di opposizione su sintetizzato concerne esclusivamente una delle tre fatture elettroniche poste a fondamento della richiesta di emissione della ingiunzione di pagamento per cui è contesa. Segnatamente, quella n. 1/640 del 30 Novembre 2020 dell'importo di € 17.264,22, comprensivo di IVA calcolata al 22%. Invece, rispetto agli altri due documenti contabili n. 1/115 del 29 Febbraio 2020 di € 298,58 e n. 1/177 del 21 Marzo
2020 di € 1.082,37, indicati nell'enunciato ricorso per decreto ingiuntivo, l'attore non ha contestato alcunché. Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi genere di obiezione afferente sia all'an, che al quantum debeatur, il complessivo ammontare portato da tali fatture, pari a €
1.380,95 (€ 298,58 + € 1.082,37), inclusa l'IVA computata al 22%, è indubbiamente dovuto dall'istante.
Prendendo le mosse dalla superiore imprescindibile delucidazione, è possibile sottoporre a disamina l'eccezione sopra riportata. In merito, bisogna, in primis, stabilire quale valore istruttorio assume nell'ambito della vertenza processuale che ci occupa la nominata fattura n.
1/640 del 30 Novembre 2020. In proposito risulta indispensabile fare riferimento all'insegnamento, ormai pacifico e consolidato, elaborato in merito dalla Suprema Corte di
Cassazione, alla cui stregua si riconosce che: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già
costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di
6 prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio” (cfr.: Cass., Sez. II, 12/01/2016 n.
299; conformi: Cass., Sez. III, 28/06/2010 n. 15383; Cass., Sez. II, 28/04/2004 n. 8126).
Peraltro, con specifico riferimento all'onere probatorio incombente sul creditore/opposto nell'ipotesi, identica a quella sottoposta a disamina, che il debitore/opponente contesta la sussistenza e l'entità in termini monetari del credito controverso, la giurisprudenza di legittimità segue un indirizzo che si attaglia alla fattispecie. Affermando che: “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le
norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di
onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi
probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto
ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire
la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la
difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento
al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza
e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (……)” (cfr.: Cass., Sez. III, 17/11/2003 n. 17371). Applicando tali principi di matrice giurisprudenziale è agevole appurare che, nell'ambito del procedimento ordinario de quo è attribuibile tanto alla citata fattura elettronica n. 1/640 del 30 Novembre
2020; quanto all'estratto del registro delle vendite anno 2020 ove è annotata, autenticato dal
Notaio, prodotti nella fase monitoria dalla società convenuta, una valenza istruttoria meramente indiziaria. E' altrettanto innegabile che, dopo averlo ricevuto, il OR per il Parte_1
tramite del proprio legale, ha espressamente contestato il ricordato documento contabile con la nota datata 18 Dicembre 2020, recante in calce anche la sua firma. Mediante essa, trasmessa a controparte a mezzo pec, versata agli atti di causa, l'opponente ha affermato di non avere mai ordinato, stipulando apposito contratto di fornitura con né ricevuto il Controparte_1 materiale e il ferro indicati in quest'ultimo. Tant'è che, in seno alla missiva in commento si è chiesto alla richiamata società di emettere in favore dell'attore una nota di credito dell'importo della suddetta fattura. A fronte di questa esplicita negazione della sussistenza di un rapporto negoziale fra le parti avente a oggetto la somministrazione della merce in parola, sostenuta
7 dall'attore, la opposta ha allegato nel presente giudizio di opposizione, oltre ai tre cennati documenti contabili e al menzionato estratto del registro vendite anno 2020 munito di autentica notarile, già prodotti nella fase sommaria, soltanto un nuovo documento. Si tratta, nello specifico, del preventivo del 21 Febbraio 2020 n. 1866. In seno a quest'ultimo, che non indica alcun dato idoneo a identificare il soggetto che lo ha predisposto e, quindi, ad attribuirne la paternità alla convenuta, essendo ivi inseriti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo del destinatario, che si identifica con l'istante, non risulta nemmeno riportata la descrizione della merce che ne è stata oggetto. In effetti, alla voce “Descrizione” del documento in argomento è
inserito il richiamo al conteggio netto e a due acconti, quantificati sotto le diciture “Prezzo
unitario” e “Totale”, rispettivamente, in € 17.158,00, in € 2.384,00 e in € 624,00. Mentre,
l'ammontare complessivo del preventivo qui analizzato, detratte queste ultime somme, è pari a
€ 14.150,00. In calce allo stesso, nell'apposito spazio contemplato in basso a sinistra, campeggia, accanto alla data del 21 Febbraio 2020, la firma di Con riguardo Parte_1
a tale sottoscrizione è opportuno evidenziare che, a seguito del disconoscimento della stessa operato dall'avvocato dell'opponente nel corso dell'udienza di prima comparizione, celebrata il 2 Novembre 2021, e della conseguente istanza di verificazione avanzata in tale sede dal difensore di codesto Giudice ha disposto una C.T.U. grafologica per Controparte_1 verificarne l'autenticità, affidando il relativo incarico peritale alla Dott.ssa . Persona_3
Ebbene, nelle considerazioni conclusive elaborate da tale perito in seno alla relazione tecnica d'ufficio depositata il 18 Novembre 2022 si riconosce che, la firma apposta sull'enunciato preventivo è riconducibile alla grafia dell'attore (cfr.: pag. 22). Tale valutazione è stata confermata dal prefato C.T.U. anche nelle brevi repliche, che ha redatto per riscontrare le osservazioni sollevate dal C.T.P. dell'attore (cfr.: pagg. 23, 24 e 25 della nominata perizia). Or dunque, la circostanza che la ricordata sottoscrizione appartiene all'odierno istante è sufficiente a fare presumere soltanto che, apponendola egli ha accettato il citato preventivo, nonché che fra le parti in lite è intercorso un rapporto negoziale che ha avuto a oggetto del materiale, non meglio identificato, il cui prezzo totale netto è stato calcolato in € 14.150,00. Però, l'esame del documento del 21 Febbraio 2020 n. 1866 smentisce in maniera incontrovertibile la tesi asserita dalla richiamata società nella propria comparsa di costituzione e risposta per giustificare l'emissione della fattura n. 1/640 del 30 Novembre 2020 in dibattito. Segnatamente, innanzitutto, che nel corso dell'anno 2019 il OR nella spiegata qualità, ha Parte_1
prelevato presso di essa diverso materiale edile per la complessiva somma di € 17.158,00,
8 corrispondendole gli acconti di € 2.384,00 e di € 624,00 di cui sopra. In secondo luogo che, per il residuo importo ancora dovuto, pari a € 14.150,00, al netto di IVA, l'opponente ha sottoscritto il 21 Febbraio 2020 il predetto documento n. 1866, che, sebbene definito preventivo, in realtà
costituisce un riconoscimento di debito. In terz'ordine che, in conseguenza del rifiuto dell'attore di corrispondere tale ammontare è stata costretta a rilasciare il cennato documento contabile,
inviandogliene una copia a mezzo pec. E' abbastanza agevole appurare che, l'affermazione della opposta, secondo cui la merce descritta nella fattura in discorso è stata prelevata nell'anno
2019, contrasta apertamente con la circostanza che, la data di predisposizione e di sottoscrizione da parte dell'istante del menzionato preventivo è il 21 Febbraio 2020. Inoltre, non è
assolutamente possibile interpretare quest'ultimo alla stregua di una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., così come pretende Nessuna delle indicazioni riportate Controparte_1 all'interno dell'enunciato documento induce ad attribuirgli una simile valenza. Al contrario, i dati ivi inseriti e, soprattutto, la locuzione “Il pagamento deve avvenire entro 30 gg dalla data di consegna pertanto se entro tale data non verrà contabilizzato verranno bloccate le successive forniture”, che figura in grassetto in calce al medesimo, sopra la nominata firma, consentono di escludere che, il ricordato preventivo integra il riconoscimento a opera di
[...]
della posizione debitoria di € 14.150,00, coincidente con l'ammontare della Parte_1
fattura n. 1/640 del 30 Novembre 2020 senza l'IVA computata al 22%, assunta nei confronti della richiamata società. Relativamente all'ulteriore obiezione dedotta dall'opponente nell'anzidetta nota del 18 Dicembre 2020, reiterata nell'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo per opporre il provvedimento monitorio impugnato, ossia che, comunque,
non ha mai ricevuto la merce descritta nel cennato documento contabile, la opposta non ha fornito in corso di causa delle prove in grado di sconfessarla e di destituirla di legittimità. A ben guardare, il documento di trasporto n. 1234 del 20 Novembre 2020, allegato nel fascicolo dell'attore, a cui è stato inviato dalla convenuta, non ha alcun valido valore istruttorio. Ciò in quanto, non reca negli appositi spazi inseriti nel proprio ambito la sottoscrizione del vettore,
che avrebbe consegnato il materiale edile ivi indicato, e quella per accettazione del destinatario, individuato nell'istante, al quale sarebbe stato recapitato. Peraltro, nell'ambito del menzionato documento non si rinviene nessun esplicito richiamo alla fattura n. 1/640 del 30 Novembre
2020. In forza delle considerazioni che precedono, non avendo fornito altre prove scritte, e/o orali, al di là della documentazione superiormente esaminata, la convenuta non ha affatto dimostrato, innanzitutto, di avere affidato la merce in discussione a un vettore perché la
9 consegnasse al OR quale destinatario. In secondo luogo, e per quel che Parte_1
qui interessa maggiormente, che, quest'ultimo la ha di fatto ricevuta. Sicché, tenuto conto di tale carenza probatoria, nonché delle contraddizioni e delle incongruenze su constatate nell'analizzare i riscontri istruttori a disposizione, si giunge alla conclusione che, l'opponente non è tenuto a pagare a la somma di € 17.264,22 portata dall'enunciato Controparte_1
documento contabile. Ciò significa, ovviamente, per un verso, che il decreto ingiuntivo impugnato va revocato;
per un altro che, in considerazione delle argomentazioni già in precedenza illustrate, l'attore deve corrispondere alla opposta soltanto gli importi in relazione ai quali sono state emesse le fatture elettroniche n. 1/115 del 29 Febbraio 2020 e n. 1/177 del
21 Marzo 2020, pari a complessivi € 1.380,95, inclusa l'IVA calcolata al 22%, oltre gli interessi maturati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
4.- In ultima battuta, in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione sottoposta a disamina, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Infine, poiché il disconoscimento della propria firma compiuto dall'istante si è rivelato infondato, risultando la medesima autografa, si devono porre definitivamente a suo carico le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18 Novembre 2022, liquidate con decreto emesso il 28 Marzo 2025 in complessivi € 1.700,00, oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- revoca, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il decreto ingiuntivo n. 207/2021,
emesso nei confronti del OR titolare della ditta individuale Edil La Verde Parte_1
di La Verde Andrea, nelle date dei 25 Febbraio 2021/2 Marzo 2021 su istanza di CP_1
in persona dell'amministratore unico OR , notificato a mani il
[...] Controparte_2
successivo 10 Marzo 2021;
- condanna, per le argomentazioni su articolate, l'opponente, nella spiegata qualità, a pagare alla società opposta, come sopra rappresentata, la somma di € 1.380,95, comprensiva di
IVA calcolata al 22%, oltre gli interessi maturati dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
10 - compensa interamente e integralmente fra le parti in causa le spese del procedimento de quo;
- infine, pone definitivamente a carico dell'attore le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 18 Novembre 2022, liquidate con decreto emesso il 28 Marzo 2025 in complessivi
€ 1.700,00, oltre I.V.A. e C.P., se dovute, come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 1 Aprile 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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