Versione
30 giugno 1970
30 giugno 1970
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25 maggio 1978
25 maggio 1978
Art. 52. ((Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130.
Le facolta' riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonche' ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
Qualora abbiano luogo contemporaneamente piu' referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda))
In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.
Le facolta' riconosciute dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento nonche' ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.
Qualora abbiano luogo contemporaneamente piu' referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica domanda))
In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.
Commentari • 4
- 1. Assegnazione spazi di propaganda in caso di più ReferendumMartino Conforti · https://www.publika.it/ · 3 maggio 2022 · 10.573988
Con la circolare n. 37/2022 il Ministero dell'Interno ha richiamato i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale, in vista delle consultazioni del 12 giugno. Ci soffermiamo nello specifico su un dubbio che nasce spesso tra gli operatori riguardo alla assegnazione degli spazi di propaganda, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum. Ricordiamo che secondo quanto previsto dall'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum si applicano le norme generali sulla propaganda . . .
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Giurisprudenza • 9
- 1. Corte Cost., sentenza 11/06/2009, n. 174Provvedimento: […] L'art. 52 della legge n. 352 del 1970 avrebbe ad oggetto, infatti, i soli «spazi di propaganda», ovvero le tribune referendarie e i messaggi autogestiti, […]Leggi di più...
- referendum abrogativi in materia elettorale indetti per il 21 e 22 giugno 2009·
- trasmissioni della rai dedicate alla campagna referendaria·
- referendum·
- interpretazione priva di fondamento·
- evenienza smentita nei fatti dal calendario delle tribune referendarie approvato dalla rai·
- sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo·
- conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla doglianza·
- erroneo presupposto interpretativo·
- improcedibilità del ricorso per la parte relativa.·
- necessità di ritenere che i comitati non possano essere discriminati rispetto ai gruppi politici