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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1946/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 1946/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio, proposta da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Primo Maggio n.11, presso lo studio dell'avv. Raffaele Francese che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2 hanno premesso che con sentenza non definitiva n. 333/2019 pubblicata il 25.01.2019, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto e, con sentenza n. 1511/2021 pubblicata il 06.05.2021, il Tribunale di Salerno ha disposto l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a la somma di € 100,00 no Parte_2 divorzile. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la modifica delle suddette condizioni con la revoca del suddetto obbligo a carico del ricorrente in ragione di un peggioramento delle sue condizioni economiche. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioe suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Orbene, nella fattispecie concreta, il raggiunto accordo tra le parti, così come riportato in ricorso, legittima la modifica di quanto in precedenza statuito, avendo entrambe dato atto di un sostanziale mutamento della rispettiva condizione economica;
pertanto, il Tribunale ratifica quanto richiesto dalle stesse, disponendo, a parziale modifica della sentenza n. 1511/2021 del Tribunale di Salerno, la revoca dell'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1
la somma mensile di € 10 ssegno divorzile. Parte_2 lle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 1511/2021 pubblicata il 06.05.2021 emessa dal Tribunale di Salerno, dispone, in conformita all'accordo delle parti, la revoca dell'obbligo a carico di di corrispondere a la somma mensile Parte_1 Parte_2 di di assegno divorzi
- nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura camerale iscritta al n. 1946/2025 R.V.G., avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio, proposta da
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
[...] bi elettivamente domiciliati in Battipaglia (SA), alla via Primo Maggio n.11, presso lo studio dell'avv. Raffaele Francese che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2 hanno premesso che con sentenza non definitiva n. 333/2019 pubblicata il 25.01.2019, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto e, con sentenza n. 1511/2021 pubblicata il 06.05.2021, il Tribunale di Salerno ha disposto l'obbligo di di Parte_1 corrispondere a la somma di € 100,00 no Parte_2 divorzile. Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la modifica delle suddette condizioni con la revoca del suddetto obbligo a carico del ricorrente in ragione di un peggioramento delle sue condizioni economiche. 2. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Il Tribunale osserva che la sentenza di divorzio passa in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo cioe suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Orbene, nella fattispecie concreta, il raggiunto accordo tra le parti, così come riportato in ricorso, legittima la modifica di quanto in precedenza statuito, avendo entrambe dato atto di un sostanziale mutamento della rispettiva condizione economica;
pertanto, il Tribunale ratifica quanto richiesto dalle stesse, disponendo, a parziale modifica della sentenza n. 1511/2021 del Tribunale di Salerno, la revoca dell'obbligo a carico di di corrispondere a Parte_1
la somma mensile di € 10 ssegno divorzile. Parte_2 lle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della sentenza n. 1511/2021 pubblicata il 06.05.2021 emessa dal Tribunale di Salerno, dispone, in conformita all'accordo delle parti, la revoca dell'obbligo a carico di di corrispondere a la somma mensile Parte_1 Parte_2 di di assegno divorzi
- nulla dispone sulle spese di lite. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi