Ordinanza collegiale 24 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00257/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01306/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2021, proposto da -OMISSIS- (Deceduto), -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Restivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di EF, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Muffoletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’Ordinanza n. -OMISSIS- del 28 Maggio 2021 del Responsabile del Settore Edilizia del Comune di EF, Arch. -OMISSIS-, notificata a mani in data 03 Giugno 2021, con la quale il Comune di EF ha ingiunto ai ricorrenti “ la messa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione di tutte quelle opere edili (chiusura con parete in muratura della preesistente loggia, chiusura con strutture precarie in alluminio e vetro della preesistente loggia, magazzino), dettagliatamente descritte nella relazione di accertamento tecnico ... ai punti A), B), e C), ...,, realizzate nell'appartamento distinto al Catasto Fabbricati di EF nel foglio di mappa n° -OMISSIS- particella -OMISSIS-, sub -OMISSIS- (Cat. A/4 di 4,5 vani, superficie catastale mq. 78 escluse aree scoperte), perché le stesse opere sono state poste in essere in assenza dei preventivi provvedimenti autorizzativi previsti per legge (Permesso di Costruire, parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e Ufficio del Genio Civile di Palermo) entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica …, con espresso avviso che non ottemperando … si procederà secondo le vigenti norme in materia di edilizio-urbanistica … ”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di EF;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 il dott. IO PU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 6 luglio 2021 e depositato il 12 luglio successivo, parte ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 28 maggio 2021 del Responsabile del Settore Edilizia del Comune di EF, notificata a mani in data 03 Giugno 2021.
Con tale atto il Comune di EF ha ingiunto ai ricorrenti “ la messa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la demolizione di tutte quelle opere edili (chiusura con parete in muratura della preesistente loggia, chiusura con strutture precarie in alluminio e vetro della preesistente loggia, magazzino), dettagliatamente descritte nella relazione di accertamento tecnico ... ai punti A), B), e C), ...,, realizzate nell'appartamento distinto al Catasto Fabbricati di EF nel foglio di mappa n° -OMISSIS- particella -OMISSIS-, sub -OMISSIS- (Cat. A/4 di 4,5 vani, superficie catastale mq. 78 escluse aree scoperte), perchè le stesse opere sono state poste in essere in assenza dei preventivi provvedimenti autorizzativi previsti per legge (Permesso di Costruire, parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo e Ufficio del Genio Civile di Palermo) entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica …, con espresso avviso che non ottemperando … si procederà secondo le vigenti norme in materia di edilizio-urbanistica.”.
2. Parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
(la prima) violazione di legge e/o eccesso di potere in relazione all'art. 21 octies legge 241/90: in quanto l’Amministrazione resistente avrebbe emesso il provvedimento impugnato solo sulla base del sopralluogo effettuato in data 23/04/2021, al quale però non sarebbe seguita alcuna comunicazione agli odierni ricorrenti circa l'apertura di un procedimento sanzionatorio;
(la seconda) mancata realizzazione delle opere di cui ai punti b) e c), e comunque regolarità delle stesse: in quanto le opere in questione sarebbero state realizzate prima dell'01/09/1967 e quindi non sarebbero soggette ad alcuna sanatoria;
(la terza) eccesso di potere per erroneità dei presupposti: parte ricorrente ha dedotto che il servizio igienico realizzato all’interno dell’appartamento costituirebbe una violazione edilizia facilmente sanabile;
(la quarta) eccesso di potere per carenza dell'interesse pubblico; nella parte in cui il lungo tempo trascorso avrebbe affievolito l’interesse pubblico concreto e attuale all’adozione del provvedimento impugnato.
Nella memoria depositata da parte ricorrente in data 28 ottobre 2025 viene evidenziato che nelle more del presente giudizio la ricorrente si è attivata per eliminare le irregolarità relative alle opere, cercando di definire bonariamente la vicenda con il Comune di EF.
In merito si evidenzia che:
- quanto all’opera di cui al capo (A) dell’ordinanza impugnata: è cessata la materia del contendere, in quanto la ricorrente ha provveduto a rimuovere l’abuso;
- in merito alle opere di cui ai capi (B) e (C): la ricorrente insiste nelle domande e difese formulate, rappresentando altresì che vi sono trattative in corso per l’acquisto dell’area in questione.
3. Con Ordinanza collegiale n. 184 del 24 gennaio 2025 il processo è stato interrotto per decesso di uno dei ricorrenti.
4. Successivamente è stata presentata istanza di fissazione udienza depositata dall’erede – Sig.ra -OMISSIS-, già ricorrente – in data 19.2.2025.
5. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Preliminarmente deve darsi atto che non sussistono i presupposti per il rinvio della causa, diversamente da quanto richiesto dal difensore di parte ricorrente.
Non si ravvisano infatti i casi eccezionali di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., in quanto l’impossibilità assoluta di stabilire un collegamento internet da EF non è stata dimostrata e comunque non è ragione sufficiente per rinviare una causa.
7. Il ricorso è in parte da dichiarare cessato quanto alla materia del contendere, in parte risulta fondato e per il resto va respinto, alla stregua delle considerazioni che seguono.
8. Occorre anzitutto evidenziare che le opere contestate sono le seguenti: (A) chiusura con parete in muratura della preesistente loggia, già delimitata da tre lati dalle pareti del fabbricato, con conseguente realizzazione di un servizio igienico, avente una superficie coperta di circa mq 3 ed un volume di circa mc 9; (B) chiusura con strutture precarie in alluminio e vetro della preesistente loggia prospiciente la Via -OMISSIS-, avente una superficie di circa mq 7; (C) realizzazione di magazzino in aderenza al fabbricato preesistente, su due lati, mediante la messa in opera di una base in conglomerato cementizio, struttura in profilati di ferro scatolare e due pareti in alluminio e pannelli laminati e con copertura in pannelli metallici coibentati.
8.1. Con riguardo all’opera di cui al capo (A) dell’Ordinanza impugnata, secondo quanto sostenuto da parte ricorrente senza contestazione dell’Amministrazione, è cessata la materia del contendere in quanto la ricorrente nel mese di febbraio del 2025, ha provveduto ad eliminare l’abuso mediante l’abbattimento della parete in muratura della preesistente loggia.
8.2. Per ciò che concerne l’opera di cui al capo (B) dell’Ordinanza impugnata, parte ricorrente deduce che la veranda in argomento, anche ai sensi del vigente art. 20 Legge Regionale n. 17/2003, non viola alcuna norma urbanistica ed edilizia, in primo luogo in quanto facilmente sanabile.
Ma ancor prima perché detta veranda è stata realizzata prima dell’01/09/1967, come si evincerebbe dai documenti della ricorrente (perizia giurata redatta dal Geom. -OMISSIS- con i relativi allegati, tra cui anche una missiva dell’ex GESCAL dell’anno 1966), dai vetri degli infissi (lavorati in forme geometriche che impediscono qualsiasi veduta), che sono tipici della fine degli anni ‘50 e gli inizi degli anni ’60 (questi tipi di vetri, infatti, già nell’anno 1967 non si producevano più).
Al riguardo, ritiene il Collegio che i documenti e le deduzioni presenti agli atti di causa consentano di ritenere provato che l’opera è stata realizzata antecedentemente all’anno 1967.
Difatti, a fronte di una perizia giurata e di argomentazioni razionali, coerenti e verosimili, l’Amministrazione non ha opposto nulla di concreto, limitandosi ad invocare il mancato assolvimento dell’onere della prova.
Pertanto, posto che nella presente sede, non può che farsi riferimento al criterio probabilistico ed al principio della mancata contestazione specifica dei fatti di cui all’art. 64 c.p.a., in presenza di elementi gravi precisi e concordanti addotti da una delle parti, e dell’inefficace controdeduzione dell’altra parte, non può che ritenersi sussistente la fondatezza del motivo di ricorso che esponga, con le forme e le modalità di cui si è detto, la circostanza decisiva in parola.
La realizzazione dell’opera ante 1967, difatti, rende la stessa potenzialmente sanabile, e denota quindi una carenza di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati ( cfr., i.a., C.G.A.R.S. 3 giugno 2025, n. 421).
8.3. Venendo all’opera sub (B), il magazzino in questione, avente una superficie coperta di circa mq 10 ed un volume di circa mc. 27, risulta realizzato nel terreno di proprietà del Demanio Regionale, ed è accessibile sia dal restante terreno di pertinenza dell'edificio condominiale, sia dall'appartamento in questione attraverso un vano porta realizzato abusivamente mediante la trasformazione della preesistente finestra della cucina in porta, con conseguente modifica del prospetto. Inoltre, sulla scorta di quanto precede, appare evidente che l’opera sia stata realizzata su terreno demaniale. Pertanto non risultano sussistenti i presupposti per la relativa sanabilità.
9. Per le ragioni che precedono, dunque:
- in relazione alle opere sopra indicate nel provvedimento sub (A) deve dichiararsi la cessata materia del contendere;
- per le opere indicate nel provvedimento sub (B) deve dichiararsi fondato il ricorso, in parte qua , quanto al motivo secondo (con assorbimento del primo di carattere formale);
- per le opere indicate nel provvedimento sub (C) il ricorso deve essere respinto.
10. In ragione della parziale reciproca soccombenza le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere, in parte lo accoglie, nei limiti e termini di cui in motivazione, e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO TE, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
IO PU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO PU | NO TE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.