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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/11/2025, n. 3258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3258 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa IV LE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 574 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 12/11/2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BORTONE ANTONELLA
ATTORE
e
, in persona del l.r. p.t. CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. CENTONZE FRANCESCO - CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12/11/2025 e memorie ex art. 189 c.p.c..
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che il 20 gennaio 2020 è stato ricoverato presso Parte_1 il reparto di chirurgia generale dell' di per sottoporsi a un Controparte_2 CP_1 intervento di ernia inguinale destra a doppia componente diretta con protesi in propilene. Alcuni giorni dopo la dimissione, avvenuta il 21/01/2020, l'attore ha iniziato ad accusare dolore urente associato a parestesie in regione inguinale e crurale destra, ricevendo dal medico rassicurazioni.
Il 04/12/2020 ha eseguito un controllo ecografico della regione Parte_1 inguinale destra, che ha evidenziato la presenza di un piccolo difetto della parete addominale di circa 9 mm nel cui contesto si impegna tessuto adiposo properitoneale.
L'attore ha lamentato che il 22 gennaio 2021, sante il persistere dei dolori, si è sottoposto a un nuovo controllo ecografico presso un diverso medico ecografista, che ha accertato alterazione strutturale, disomogenea, che misura circa 1 cm di diametro traverso, compatibile con esiti cicatriziali.
L'attore ha lamentato di accusare persistente fastidio durante la normale deambulazione e costante sensazione di spina inguinale e ha dunque ritenuto di aver subito, in conseguenza dell'intervento, un danno biologico del 5%, oltre il danno da inabilità temporanea, il danno morale ed esistenziale per l'impossibilità di utilizzare la moto come in passato, nonché un maggiore aggravio nello svolgimento dell'attività di avvocato e nella spesa quotidiana.
Esposto quanto sopra, l'attore ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno patito.
si è costituita con propria comparsa, eccependo in via preliminare la CP_1 genericità delle avverse allegazioni e sostenendo, nel merito, che quanto lamentato dalla controparte è legato alla reattività tissutale individuale del paziente e non ad errori di esecuzione dell'intervento chirurgico.
Dopo aver contestato an e quantum dell'avversa pretesa, la convenuta ne ha chiesto il rigetto.
2 La causa è stata istruita con c.t.u. ed è stata poi trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche ex art. 189
c.p.c..
***
Come premesso, la controversia in esame trae origine dall'intervento di ernia inguinale destra cui è stato sottoposto il 20.01.2020 presso Parte_1
l'Ospedale di CP_2 CP_1
a) La responsabilità da colpa medica – profili generali.
Poiché la controversia in esame trae origine da allegata colpa professionale medica, occorre in via preliminare chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la .S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al
3 momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite)” (Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
In tempi recenti è stato tuttavia specificato che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia, sul rilievo che la Mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta, escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura)” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del
26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta
4 alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era Mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la
CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo)” (Cass. Civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi recenti, Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10050 del 29/03/2022, ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica,
5 anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
Sulla questione è intervenuta la l. n. 24/2017 (legge ), che all'art. 7 ha CP_3 previsto quanto segue:
“1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
La giurisprudenza è intervenuta ribadendo che “In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto
6 alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che, procedendo a un'autonoma valutazione delle circostanze di fatto prese in considerazione dalla c.t.u., aveva ritenuto provato, in termini di preponderanza dell'evidenza, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente, valorizzando in tal senso l'insussistenza di eventi intermedi - tali da costituire di per sé causa efficiente dell'arresto circolatorio - diversi dalla cardiopatia insorta nel corso ed a causa del travagliato iter operatorio)” (Cass.
Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024; conforme
Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024).
b) Storia clinica del paziente
Dalla documentazione in atti è possibile ricostruire la storia clinica del paziente.
- Verbale di intervento chirurgico eseguito il 20/01/2020 dalle ore 16:45 alle ore 17:15, così descritto:
“Incisione inguinale destra. Sezione dell'aponeurosi del muscolo obliquo esterno ed accesso al canale inguinale con riscontro di ernia obliqua esterna con piccola componente diretta. Isolamento del sacco e sua riduzione in addome. Duplicazione della fascia trasversalis. Plastica con posizionamento di protesi in propilene fissata al tubercolo pubico e distalmente al funicolo. Sintesi della fascia muscolare con duplice emicontinua. Sottocute a punti staccati. Cute con Agraphes metalliche.
Medicazione compressiva”. Alla dimissione del 21 gennaio 2020 veniva prescritto controllo ambulatoriale per il giorno 27 gennaio 2020.
- 04/12/2020, Referto eco inguinale destra:
“presenza di un piccolo difetto della parete addominale di circa 9 mm nel cui contesto si impegna tessuto adiposo poperitoneale. Non sono evidenti variazioni dopo
” Pt_2
- 22/01/2021, Referto Ecografia Regione inguinale destra:
7 “L'esame, eseguito in paziente sottoposto ad intervento per ernia inguinale destra nel gennaio 2020 non evidenzia recidive erniarie, raccolte, né adenopatie con caratteri sospetti in sede inguinale destra. In corrispondenza della zona dolente, in adiacenza al tratto medio della rete, lateralmente ad essa, si rileva area di alterazione strutturale, disomogenea che misura circa 1 cm di diametro trasverso, compatibile con esiti cicatriziali.”
- 03/08/2021, Certificato di visita chirurgica Dott. : Per_1
“Esiti di plastica inguinale destra con protesi di polipropilene. Residua sintomatologia dolorosa con parestesie. Non segni di recidiva erniaria. Testicoli in ordine. Non c'è lesione. Sospetta lesione – imbrigliamento del nervo ileo inguinale. Si prescrive elettroneurografia”
- 24/09/2021, Referto Elettroneurografia P.O. Brindisi:
“I reperti elettrofisiologici attuali sono nei limiti della norma”
- 24/03/2023, Referto Ecografia regione inguinale destra:
“In sede inguinale destra, inferiormente alla ferita chirurgica, a mm 8.8 di profondità dalla superficie cutanea e sede di reazione nevralgica al contatto, si rileva una formazione nodulare ovalare ipoecogena con spot iperecogeno nella porzione centrale di mm 7.6x3.8”
- 26/04/2023, Referto Ecografia regione inguinale destra e scrotale:
“…In corrispondenza della zona dolente si conferma la presenza di piccola area di alterazione strutturale di 8.3 mm di diametro trasverso, disomogeneamente ipoecogena, compatibile con esiti cicatriziali. …”
- 07/06/2023, Referto Ecografia regione inguinale destra:
“…in corrispondenza della zona dolente, lungo la cicatrice chirurgica si riscontra al confine tra la porzione profonda del sottocute e la fascia muscolare, area di alterazione strutturale, ipoecogena che misura 9 mm di diametro trasverso da porre verosimilmente in relazione agli esiti cicatriziali dell'intervento subito”.
Contr c) Sulla responsabilità della
Al fine di esaminare le contestazioni oggetto di causa, si procede in primo luogo all'esame della CTU medico-legale a firma della dr.ssa depositata Persona_2
8 in data 10.04.2025, le cui conclusioni sono nella presente sede pienamente condivise, per le ragioni che saranno di seguito esplicitate.
La CTU ha concluso come di seguito:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Al di là dei toni, il caso, che senz'altro pone significative riflessioni, merita una accurata analisi e ricostruzione, dalla quale emergerebbe che:
➢ in data 20.01.2020 il Sig. – affetto da ernia inguinale destra – previa Per_3
acquisizione di consenso informato, fu sottoposto presso la UO di Chirurgia Generale del P.O. V. Fazzi di ad intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra CP_1 con protesi in polipropilene.
➢ Il suddetto intervento chirurgico eseguito il 20/01/2020 dalle ore 16:45 alle ore
17:15, risulta così descritto: “Incisione inguinale destra. Sezione dell'aponeurosi del muscolo obliquo esterno ed accesso al canale inguinale con riscontro di ernia obliqua esterna con piccola componente diretta. Isolamento del sacco e sua riduzione in addome. Duplicazione della fascia trasversalis. Plastica con posizionamento di protesi in propilene fissata al tubercolo pubico e distalmente al funicolo. Sintesi della fascia muscolare con duplice emicontinua. Sottocute a punti staccati. Cute con
Agraphes metalliche. Medicazione compressiva”.
➢ Alla dimissione del 21 gennaio 2020 veniva prescritto controllo ambulatoriale per il giorno 27 gennaio 2020, che non risulta in atti.
➢ Dopo un vuoto documentale di circa 11 mesi, in data 4/12/2020, ad una eco inguinale destra fu descritta “presenza di un piccolo difetto della parete addominale di circa 9 mm nel cui contesto si impegna tessuto adiposo properitoneale. Non sono evidenti variazioni dopo ” Pt_2
➢ Furono eseguite ulteriori ecografie della regione inguinale destra che descrissero, in corrispondenza della zona dolente, in adiacenza al tratto medio della rete, lateralmente ad essa, un'area di alterazione strutturale, disomogenea del diametro trasverso massimo di 1 cm, compatibile con esiti cicatriziali.
➢ In data 03/08/2021, è presente in atti visita chirurgica da parte del Dott. , Per_1
che, per sospetta lesione – imbrigliamento del nervo ileo inguinale, prescrisse una elettroneurografia, effettuata in data 24.09.2021, con reperti nella norma”
9 ... Risposta al quesito n.1: al Sig. era stata correttamente diagnosticata Pt_1 un'ernia inguinale destra sintomatica per il cui trattamento fu posta indicazione di eseguire un intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra con protesi in polipropilene.
Risposta al quesito n. 2: preventivamente al suddetto intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra con protesi in polipropilene, risulta allegata in cartella clinica dichiarazione di avvenuta informazione e di espressione del consenso all'atto medico. In particolare, l'attore fu informato sia delle complicanze generali sia di quelle locali, di queste ultime sono annoverate le più frequenti: infezioni cutanee, sieromi, ematomi, nevralgie inguinocrurali, orchite, infezioni o migrazione della protesi, recidiva erniaria. In merito al trattamento dell'ernia inguinale, ricordiamo che non esistono terapie medico-farmacologiche in quanto trattasi della conseguenza di un difetto anatomico che deve essere corretto chirurgicamente, al fine di evitare complicazioni quali l'incarceramento e lo strozzamento.
Le indicazioni all'intervento, quindi, comprendono:
• intervento programmato, finalizzato alla prevenzione di complicanze acute in pazienti asintomatici ovvero al trattamento dell'ernia sintomatica, che crea quindi fastidio o sintomi al paziente (come quella di cui era affetto il Sig. ), Pt_1
• intervento d'urgenza in caso di complicanze acute, quali l'intasamento / incarceramento / strozzamento. L'intervento chirurgico programmato può essere effettuato a cielo aperto o in laparoscopia, in relazione al tipo di ernia, alla complessità della situazione e alle condizioni generali del paziente. La durata dell'intervento è in genere breve, potendo però variare da 30' a oltre un'ora: la variabile tempo è strettamente correlata all'entità del problema e dal quadro anatomico che il chirurgico si ritrova ad affrontare.
Le possibili complicazioni post-chirurgiche che più frequentemente potrebbero ricorrere – come peraltro contenute nell'informazione allegata alla cartella clinica del caso de quo - comprendono:
• accumulo di sangue (ematoma) nella zona dell'intervento: è generalmente un problema transitorio a risoluzione spontanea nel giro di qualche giorno, anche se in una piccola percentuale dei casi l'emorragia non si arresta e ciò richiede un re- intervento per arrestare il sanguinamento;
• infezione della ferita chirurgica;
10 • recidiva erniaria;
• sindrome da dolore cronico post-operatorio, della durata superiore a tre mesi, dovuto generalmente a lesioni o intrappolamento di strutture nervose. Detti interventi chirurgici infatti (in una modesta percentuale di casi), possono comportare il rischio che uno dei tre nervi sentivi dell'inguine (ileo-ipograstrico, ileo-inguinale e genito- femorale) possano entrare in contatto ed in conflitto con la rete o con i suoi punti di fissaggio. Vi sono anche casi dove più di uno dei tre nervi siano coinvolti in tali conflitti neuro-protesici.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene di poter affermare che la scelta dell'intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra con protesi in polipropilene, può ritenersi concretamente adeguata rispetto alla diagnosi correttamente formulata di ernia inguinale destra sintomatica;
inoltre, tenuto conto di quanto descritto nel verbale operatorio, il predetto intervento, effettuato a cielo aperto con tecnica tradizionale, ebbe una durata nei limiti previsti (dalle ore 16:45 alle ore 17:15 del 20.1.2020) o meglio nel tempo minimo previsto, a significare che non intervennero complicanze intraoperatorie e/o substrati anatomici particolari tali da giustificare un prolungamento dei tempi operatori.
Ecco allora come dall'esame del predetto verbale non emergono criticità né in ordine alla durata né tantomeno in ordine all' attuazione della tecnica chirurgica. La natura dell'attività posta in essere dai sanitari della UO di Chirurgia del P.O. V. Fazzi di non presentava problemi di particolare difficoltà o dispendio di attività CP_1 superiori alla media in quanto trattavasi di intervento chirurgico che potremmo definire routinario, indicato e corretto. Si trattò di un intervento chirurgico che – con criterio ex post e sulla base della documentazione medica versata in atti – fu correttamente eseguito e privo di profili tecnici di particolare difficoltà che richiedessero interventi di carattere eccezionale.
Risposta al quesito n.3: come già riportato nella risposta al quesito n. 2, si ribadisce che:
-l'intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra con protesi in polipropilene fu attuato il 20.1.2020 dopo acquisizione di un adeguato consenso e completa informazione della diagnosi, del tipo di intervento chirurgico e delle eventuali complicanze.
11 - l'intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra con protesi in polipropilene, attuato il 20.01.2020 dai chirurghi del P.O. V. Fazzi di può essere considerato CP_1 corretto nella scelta della tecnica e nella modalità esecutiva per il trattamento dell'ernia inguinale sintomatica con la conseguenziale risoluzione della stessa, che peraltro non recidivò;
- l'operato dei chirurghi del P.O. di , nonostante la corretta indicazione CP_1 terapeutica, per tempistica e modalità operativa, fu accompagnato dalla successiva formazione di un esito cicatriziale del diametro trasverso massimo di 1 cm ecograficamente individuato in adiacenza al tratto medio della rete, lateralmente ad essa.
Risposta ai quesiti n. 4 e n. 5: Nel caso esaminato, risulta occorsa una reazione tissutale secondaria al rimaneggiamento dei tessuti rappresentata dalla formazione di una piccola cicatrice posta al terzo medio e lateralmente alla rete, tra piano sottocutaneo e fascia muscolare. Non vi è stata documentazione attestante una lesione e/o imbrigliamento del nervo ileo inguinale, come solo dedotto da parte attorea. In conclusione, si ritiene che il minuto esito cicatriziale residuato all'intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra con protesi in polipropilene, effettuato il 20.1.2020, rappresenti una reazione tissutale individuale, non prevenibile, come tale non imputabile ad un difetto di tecnica chirurgica adottata dall'operatore e, quindi, non attribuibile – in assenza di elementi contrari precisi e circostanziati, ad una condotta professionale del chirurgo non conforme alle c.d. leges artis. Pur tuttavia, trattandosi di una condizione anatomo-patologica responsabile di un riferito dolore urente alla palpazione della zona pericicatriziale ed alla flessione dell'anca sul bacino, questa potrebbe essere ristorata, stimando i suddetti esiti sintomatici nella misura dell'1%.”.
L'attore ha contestato la c.t.u., ritenendo che la dott.ssa si sia appiattita Per_2
Contr sulle allegazioni difensive della che aveva parlato di una reazione tissutale individuale. Sulla base di ciò, richiamando le proprie consulenze di parte, l'attore ha chiesto il rinnovo della c.t.u. o un intervento del giudice, quale peritus peritorum.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi, in primo luogo, che la circostanza che il c.t.u. Contr sia giunto alle stesse conclusioni della non comporta l'adesione piatta alle tesi della convenuta: il c.t.u. ha infatti reso giustificazione tecnica delle conclusioni cui
12 è giunto, riconoscendo il corretto operato dei medici e l'esistenza di un dolore determinato dalla cicatrice, connessa alla reazione personale del paziente.
Il c.t.u. ha evidenziato di non aver ravvisato segni di imbrigliamento del nervo ileo- inguinale e l'attore ha contestato la consulenza anche sotto tale profilo, rilevando di aver egli stesso escluso che si sia verificato un imbrigliamento.
Tale passaggio assume rilievo centrale: entrambi i consulenti nominati dall'attore, infatti, hanno riconosciuto un danno biologico del 5% proprio con riferimento a tale imbrigliamento, come evidentemente evincibile dalle conclusioni rassegnate.
Esclusa l'esistenza dell'imbrigliamento, vengono esclusi anche i punti di inabilità riconosciuti dai consulenti di parte, con la conseguenza che l'intero impianto difensivo dell'attore viene meno.
In particolare, la prima cc.tt.pp., a firma dei dr. (chirurgo Persona_4
Generale) e (medico legale), ha concluso: “La censurabile condotta Persona_5 terapeutica ha comportato un prolungamento dello stato di malattia calcolabile in giorni venti a totale seguiti da giorni venti al 50% e da giorni venti al 25% oltre i quali la malattia può considerarsi stabilizzata. Residua altresì, un danno biologico permanente calcolabile nella misura del cinque per cento della totale.” Il danno biologico è stato riconosciuto, nella prima c.t.p., sulla base di una complicanza legata verosimile all'imbrigliamento del nervo ileo inguinale nel materiale di sutura o in quello protesico;
si è affermato che, per emendare la situazione, il paziente deve essere sottoposto a nuovo intervento chirurgico molto difficile da prevedere e sulla base di ciò si giunge al danno biologico del 5%. Si legge infatti nella CTP: “Tale intervento non ha sortito i risultati sperati anzi è stato aggravato da importante complicanza legata, a nostro parere, ad inadeguata condotta medica, con una situazione caratterizzata da dolore e parestesie da verosimile imbrigliamento (o altra lesione) del nervo ileo-inguinale nel materiale di futuro in quello protesico”.
Anche il dr. ha ritenuto sussistente un imbrigliamento, poi non riconosciuto Per_6 dall'attore: “La presenza di un'area di alterazione strutturale, disomogenea, nodulare, che misura circa 9 mm di diametro traverso, verosimilmente imputabile a lesione- imbrigliamento del nervo ileo inguinale. La sintomatologia è infatti del tutto compatibile con una sofferenza nervosa e costituisce un danno biologico, conseguente all'intervento chirurgico e più probabilmente alla fase di sutura della ferita chirurgica, equamente valutabile nella misura del 5%”.
13 Lo stesso attore, tuttavia, ha escluso l'esistenza dell'imbrigliamento, come precisato nella memoria di replica: “Errori di sutura che portano a complicanze rappresentate dalla scrivente difesa che - a differenza di quanto asserito da parte avversa - aveva già escluso l'imbrigliamento del nervo, ma che aveva rappresentato tutte quelle limitazioni funzionali residuate a causa del predetto esito cicatriziale, per il quale il paziente ha diritto al risarcimento anche se l'intervento era tecnicamente corretto”.
Come già evidenziato, entrambi i cc.tt.pp. avevano ritenuto che il dolore lamentato dal paziente fosse dovuto a un verosimile imbrigliamento o altra lesione del nervo, mentre non hanno fatto riferimento a errori nel tipo di materiale utilizzato o Contr nell'esecuzione della sutura. Solo dopo la costituzione della l'attore ha invocato errori nella tecnica chirurgica e nella chiusura della ferita, richiamando considerazioni non solo nuove, ma neppure coerenti con le perizie di parte già depositate.
L'attore, peraltro, ha omesso di depositare osservazioni alla c.t.u. e di formulare contestazioni tecniche, con la conseguenza che allo stato le citate lamentele restano allegazioni difensive del difensore, non riscontrate dal c.t.u..
In ragione di quanto sopra, si condividono le conclusioni cui è giunta la dr.ssa la quale ha riconosciuto che il dolore percepito dall'attore è dovuto a una Per_2 reazione dei tessuti e non a errori nella tecnica di esecuzione dell'intervento (tecnica nella quale deve ritenersi compresa anche la sutura).
L'1% è stato indicato dalla c.t.u. come limitazione funzionale permanente dell'attore, ma non è stato causalmente ricondotto a errori o omissioni nella condotta del medico.
In ragione di quanto sopra, la domanda è rigettata.
d) Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della semplicità dell'istruttoria.
Le spese di c.t.u. sono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 574/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) Pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte attrice.
Lecce, 14/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa IV LE
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dr.ssa IV LE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 574 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 12/11/2025, tenuta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente tra
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BORTONE ANTONELLA
ATTORE
e
, in persona del l.r. p.t. CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. CENTONZE FRANCESCO - CP_1
CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12/11/2025 e memorie ex art. 189 c.p.c..
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che il 20 gennaio 2020 è stato ricoverato presso Parte_1 il reparto di chirurgia generale dell' di per sottoporsi a un Controparte_2 CP_1 intervento di ernia inguinale destra a doppia componente diretta con protesi in propilene. Alcuni giorni dopo la dimissione, avvenuta il 21/01/2020, l'attore ha iniziato ad accusare dolore urente associato a parestesie in regione inguinale e crurale destra, ricevendo dal medico rassicurazioni.
Il 04/12/2020 ha eseguito un controllo ecografico della regione Parte_1 inguinale destra, che ha evidenziato la presenza di un piccolo difetto della parete addominale di circa 9 mm nel cui contesto si impegna tessuto adiposo properitoneale.
L'attore ha lamentato che il 22 gennaio 2021, sante il persistere dei dolori, si è sottoposto a un nuovo controllo ecografico presso un diverso medico ecografista, che ha accertato alterazione strutturale, disomogenea, che misura circa 1 cm di diametro traverso, compatibile con esiti cicatriziali.
L'attore ha lamentato di accusare persistente fastidio durante la normale deambulazione e costante sensazione di spina inguinale e ha dunque ritenuto di aver subito, in conseguenza dell'intervento, un danno biologico del 5%, oltre il danno da inabilità temporanea, il danno morale ed esistenziale per l'impossibilità di utilizzare la moto come in passato, nonché un maggiore aggravio nello svolgimento dell'attività di avvocato e nella spesa quotidiana.
Esposto quanto sopra, l'attore ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno patito.
si è costituita con propria comparsa, eccependo in via preliminare la CP_1 genericità delle avverse allegazioni e sostenendo, nel merito, che quanto lamentato dalla controparte è legato alla reattività tissutale individuale del paziente e non ad errori di esecuzione dell'intervento chirurgico.
Dopo aver contestato an e quantum dell'avversa pretesa, la convenuta ne ha chiesto il rigetto.
2 La causa è stata istruita con c.t.u. ed è stata poi trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche ex art. 189
c.p.c..
***
Come premesso, la controversia in esame trae origine dall'intervento di ernia inguinale destra cui è stato sottoposto il 20.01.2020 presso Parte_1
l'Ospedale di CP_2 CP_1
a) La responsabilità da colpa medica – profili generali.
Poiché la controversia in esame trae origine da allegata colpa professionale medica, occorre in via preliminare chiarire alcuni aspetti generali in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Come noto, l'ampio dibattito sviluppatosi nel corso degli anni ha portato pacificamente la giurisprudenza prima e il legislatore poi a ritenere che la responsabilità della struttura ospedaliera nei confronti del paziente sia di tipo contrattuale.
Si sono tuttavia registrati nel corso degli anni diversi orientamenti in merito alla ripartizione dell'onere probatorio.
La Cassazione ha precisato a Sezioni Unite che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (nella specie la .S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al
3 momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite)” (Cass. civ., SU, n. 577 dell'11.1.2008).
Anche la giurisprudenza successiva, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, ha chiarito che “Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente ad attività medico chirurgica, l'attore danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e di allegare l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, restando, invece, a carico del medico e/o della struttura sanitaria la dimostrazione che tale inadempimento non si sia verificato, ovvero che esso non sia stato causa del danno. Ne consegue che qualora, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale fra condotta del medico e danno, questa ricade sul debitore” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 30/09/2014).
In tempi recenti è stato tuttavia specificato che “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla vedova di un paziente deceduto, per arresto cardiaco, in seguito ad un intervento chirurgico di asportazione della prostata cui era seguita un'emorragia, sul rilievo che la Mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, della riconducibilità eziologica dell'arresto cardiaco all'intervento chirurgico e all'emorragia insorta, escludeva in radice la configurabilità di un onere probatorio in capo alla struttura)” (Cass. Civ., Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del
26/07/2017).
Tale indirizzo è stato confermato dalla giurisprudenza successiva: “In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta
4 alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dalla paziente e dai suoi stretti congiunti, in relazione a un ictus cerebrale che aveva colpito la prima a seguito di un esame angiografico, sul rilievo che era Mancata la prova, da parte degli attori, della riconducibilità eziologica della patologia insorta alla condotta dei sanitari, ed anzi la
CTU espletata aveva evidenziato l'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla suddetta condotta, che avevano verosimilmente favorito l'evento lesivo)” (Cass. Civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018).
In ogni caso, l'accertamento dell'esistenza del nesso causale deve essere compiuto secondo il criterio del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza
n. 16123 del 08/07/2010).
Anche in tempi recenti, Cass. Civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 10050 del 29/03/2022, ha ribadito che occorre accertare il nesso causale secondo la regola del “più probabile che non”: “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica,
5 anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente”.
Sulla questione è intervenuta la l. n. 24/2017 (legge ), che all'art. 7 ha CP_3 previsto quanto segue:
“1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590 sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
La giurisprudenza è intervenuta ribadendo che “In tema di inadempimento delle obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato), sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto
6 alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che, procedendo a un'autonoma valutazione delle circostanze di fatto prese in considerazione dalla c.t.u., aveva ritenuto provato, in termini di preponderanza dell'evidenza, il nesso causale tra la condotta dei sanitari e la morte del paziente, valorizzando in tal senso l'insussistenza di eventi intermedi - tali da costituire di per sé causa efficiente dell'arresto circolatorio - diversi dalla cardiopatia insorta nel corso ed a causa del travagliato iter operatorio)” (Cass.
Civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 27142 del 21/10/2024; conforme
Sez. 3 - , Ordinanza n. 21511 del 31/07/2024).
b) Storia clinica del paziente
Dalla documentazione in atti è possibile ricostruire la storia clinica del paziente.
- Verbale di intervento chirurgico eseguito il 20/01/2020 dalle ore 16:45 alle ore 17:15, così descritto:
“Incisione inguinale destra. Sezione dell'aponeurosi del muscolo obliquo esterno ed accesso al canale inguinale con riscontro di ernia obliqua esterna con piccola componente diretta. Isolamento del sacco e sua riduzione in addome. Duplicazione della fascia trasversalis. Plastica con posizionamento di protesi in propilene fissata al tubercolo pubico e distalmente al funicolo. Sintesi della fascia muscolare con duplice emicontinua. Sottocute a punti staccati. Cute con Agraphes metalliche.
Medicazione compressiva”. Alla dimissione del 21 gennaio 2020 veniva prescritto controllo ambulatoriale per il giorno 27 gennaio 2020.
- 04/12/2020, Referto eco inguinale destra:
“presenza di un piccolo difetto della parete addominale di circa 9 mm nel cui contesto si impegna tessuto adiposo poperitoneale. Non sono evidenti variazioni dopo
” Pt_2
- 22/01/2021, Referto Ecografia Regione inguinale destra:
7 “L'esame, eseguito in paziente sottoposto ad intervento per ernia inguinale destra nel gennaio 2020 non evidenzia recidive erniarie, raccolte, né adenopatie con caratteri sospetti in sede inguinale destra. In corrispondenza della zona dolente, in adiacenza al tratto medio della rete, lateralmente ad essa, si rileva area di alterazione strutturale, disomogenea che misura circa 1 cm di diametro trasverso, compatibile con esiti cicatriziali.”
- 03/08/2021, Certificato di visita chirurgica Dott. : Per_1
“Esiti di plastica inguinale destra con protesi di polipropilene. Residua sintomatologia dolorosa con parestesie. Non segni di recidiva erniaria. Testicoli in ordine. Non c'è lesione. Sospetta lesione – imbrigliamento del nervo ileo inguinale. Si prescrive elettroneurografia”
- 24/09/2021, Referto Elettroneurografia P.O. Brindisi:
“I reperti elettrofisiologici attuali sono nei limiti della norma”
- 24/03/2023, Referto Ecografia regione inguinale destra:
“In sede inguinale destra, inferiormente alla ferita chirurgica, a mm 8.8 di profondità dalla superficie cutanea e sede di reazione nevralgica al contatto, si rileva una formazione nodulare ovalare ipoecogena con spot iperecogeno nella porzione centrale di mm 7.6x3.8”
- 26/04/2023, Referto Ecografia regione inguinale destra e scrotale:
“…In corrispondenza della zona dolente si conferma la presenza di piccola area di alterazione strutturale di 8.3 mm di diametro trasverso, disomogeneamente ipoecogena, compatibile con esiti cicatriziali. …”
- 07/06/2023, Referto Ecografia regione inguinale destra:
“…in corrispondenza della zona dolente, lungo la cicatrice chirurgica si riscontra al confine tra la porzione profonda del sottocute e la fascia muscolare, area di alterazione strutturale, ipoecogena che misura 9 mm di diametro trasverso da porre verosimilmente in relazione agli esiti cicatriziali dell'intervento subito”.
Contr c) Sulla responsabilità della
Al fine di esaminare le contestazioni oggetto di causa, si procede in primo luogo all'esame della CTU medico-legale a firma della dr.ssa depositata Persona_2
8 in data 10.04.2025, le cui conclusioni sono nella presente sede pienamente condivise, per le ragioni che saranno di seguito esplicitate.
La CTU ha concluso come di seguito:
“CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Al di là dei toni, il caso, che senz'altro pone significative riflessioni, merita una accurata analisi e ricostruzione, dalla quale emergerebbe che:
➢ in data 20.01.2020 il Sig. – affetto da ernia inguinale destra – previa Per_3
acquisizione di consenso informato, fu sottoposto presso la UO di Chirurgia Generale del P.O. V. Fazzi di ad intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra CP_1 con protesi in polipropilene.
➢ Il suddetto intervento chirurgico eseguito il 20/01/2020 dalle ore 16:45 alle ore
17:15, risulta così descritto: “Incisione inguinale destra. Sezione dell'aponeurosi del muscolo obliquo esterno ed accesso al canale inguinale con riscontro di ernia obliqua esterna con piccola componente diretta. Isolamento del sacco e sua riduzione in addome. Duplicazione della fascia trasversalis. Plastica con posizionamento di protesi in propilene fissata al tubercolo pubico e distalmente al funicolo. Sintesi della fascia muscolare con duplice emicontinua. Sottocute a punti staccati. Cute con
Agraphes metalliche. Medicazione compressiva”.
➢ Alla dimissione del 21 gennaio 2020 veniva prescritto controllo ambulatoriale per il giorno 27 gennaio 2020, che non risulta in atti.
➢ Dopo un vuoto documentale di circa 11 mesi, in data 4/12/2020, ad una eco inguinale destra fu descritta “presenza di un piccolo difetto della parete addominale di circa 9 mm nel cui contesto si impegna tessuto adiposo properitoneale. Non sono evidenti variazioni dopo ” Pt_2
➢ Furono eseguite ulteriori ecografie della regione inguinale destra che descrissero, in corrispondenza della zona dolente, in adiacenza al tratto medio della rete, lateralmente ad essa, un'area di alterazione strutturale, disomogenea del diametro trasverso massimo di 1 cm, compatibile con esiti cicatriziali.
➢ In data 03/08/2021, è presente in atti visita chirurgica da parte del Dott. , Per_1
che, per sospetta lesione – imbrigliamento del nervo ileo inguinale, prescrisse una elettroneurografia, effettuata in data 24.09.2021, con reperti nella norma”
9 ... Risposta al quesito n.1: al Sig. era stata correttamente diagnosticata Pt_1 un'ernia inguinale destra sintomatica per il cui trattamento fu posta indicazione di eseguire un intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra con protesi in polipropilene.
Risposta al quesito n. 2: preventivamente al suddetto intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra con protesi in polipropilene, risulta allegata in cartella clinica dichiarazione di avvenuta informazione e di espressione del consenso all'atto medico. In particolare, l'attore fu informato sia delle complicanze generali sia di quelle locali, di queste ultime sono annoverate le più frequenti: infezioni cutanee, sieromi, ematomi, nevralgie inguinocrurali, orchite, infezioni o migrazione della protesi, recidiva erniaria. In merito al trattamento dell'ernia inguinale, ricordiamo che non esistono terapie medico-farmacologiche in quanto trattasi della conseguenza di un difetto anatomico che deve essere corretto chirurgicamente, al fine di evitare complicazioni quali l'incarceramento e lo strozzamento.
Le indicazioni all'intervento, quindi, comprendono:
• intervento programmato, finalizzato alla prevenzione di complicanze acute in pazienti asintomatici ovvero al trattamento dell'ernia sintomatica, che crea quindi fastidio o sintomi al paziente (come quella di cui era affetto il Sig. ), Pt_1
• intervento d'urgenza in caso di complicanze acute, quali l'intasamento / incarceramento / strozzamento. L'intervento chirurgico programmato può essere effettuato a cielo aperto o in laparoscopia, in relazione al tipo di ernia, alla complessità della situazione e alle condizioni generali del paziente. La durata dell'intervento è in genere breve, potendo però variare da 30' a oltre un'ora: la variabile tempo è strettamente correlata all'entità del problema e dal quadro anatomico che il chirurgico si ritrova ad affrontare.
Le possibili complicazioni post-chirurgiche che più frequentemente potrebbero ricorrere – come peraltro contenute nell'informazione allegata alla cartella clinica del caso de quo - comprendono:
• accumulo di sangue (ematoma) nella zona dell'intervento: è generalmente un problema transitorio a risoluzione spontanea nel giro di qualche giorno, anche se in una piccola percentuale dei casi l'emorragia non si arresta e ciò richiede un re- intervento per arrestare il sanguinamento;
• infezione della ferita chirurgica;
10 • recidiva erniaria;
• sindrome da dolore cronico post-operatorio, della durata superiore a tre mesi, dovuto generalmente a lesioni o intrappolamento di strutture nervose. Detti interventi chirurgici infatti (in una modesta percentuale di casi), possono comportare il rischio che uno dei tre nervi sentivi dell'inguine (ileo-ipograstrico, ileo-inguinale e genito- femorale) possano entrare in contatto ed in conflitto con la rete o con i suoi punti di fissaggio. Vi sono anche casi dove più di uno dei tre nervi siano coinvolti in tali conflitti neuro-protesici.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene di poter affermare che la scelta dell'intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra con protesi in polipropilene, può ritenersi concretamente adeguata rispetto alla diagnosi correttamente formulata di ernia inguinale destra sintomatica;
inoltre, tenuto conto di quanto descritto nel verbale operatorio, il predetto intervento, effettuato a cielo aperto con tecnica tradizionale, ebbe una durata nei limiti previsti (dalle ore 16:45 alle ore 17:15 del 20.1.2020) o meglio nel tempo minimo previsto, a significare che non intervennero complicanze intraoperatorie e/o substrati anatomici particolari tali da giustificare un prolungamento dei tempi operatori.
Ecco allora come dall'esame del predetto verbale non emergono criticità né in ordine alla durata né tantomeno in ordine all' attuazione della tecnica chirurgica. La natura dell'attività posta in essere dai sanitari della UO di Chirurgia del P.O. V. Fazzi di non presentava problemi di particolare difficoltà o dispendio di attività CP_1 superiori alla media in quanto trattavasi di intervento chirurgico che potremmo definire routinario, indicato e corretto. Si trattò di un intervento chirurgico che – con criterio ex post e sulla base della documentazione medica versata in atti – fu correttamente eseguito e privo di profili tecnici di particolare difficoltà che richiedessero interventi di carattere eccezionale.
Risposta al quesito n.3: come già riportato nella risposta al quesito n. 2, si ribadisce che:
-l'intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra con protesi in polipropilene fu attuato il 20.1.2020 dopo acquisizione di un adeguato consenso e completa informazione della diagnosi, del tipo di intervento chirurgico e delle eventuali complicanze.
11 - l'intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra con protesi in polipropilene, attuato il 20.01.2020 dai chirurghi del P.O. V. Fazzi di può essere considerato CP_1 corretto nella scelta della tecnica e nella modalità esecutiva per il trattamento dell'ernia inguinale sintomatica con la conseguenziale risoluzione della stessa, che peraltro non recidivò;
- l'operato dei chirurghi del P.O. di , nonostante la corretta indicazione CP_1 terapeutica, per tempistica e modalità operativa, fu accompagnato dalla successiva formazione di un esito cicatriziale del diametro trasverso massimo di 1 cm ecograficamente individuato in adiacenza al tratto medio della rete, lateralmente ad essa.
Risposta ai quesiti n. 4 e n. 5: Nel caso esaminato, risulta occorsa una reazione tissutale secondaria al rimaneggiamento dei tessuti rappresentata dalla formazione di una piccola cicatrice posta al terzo medio e lateralmente alla rete, tra piano sottocutaneo e fascia muscolare. Non vi è stata documentazione attestante una lesione e/o imbrigliamento del nervo ileo inguinale, come solo dedotto da parte attorea. In conclusione, si ritiene che il minuto esito cicatriziale residuato all'intervento chirurgico di ernioplastica inguinale destra con protesi in polipropilene, effettuato il 20.1.2020, rappresenti una reazione tissutale individuale, non prevenibile, come tale non imputabile ad un difetto di tecnica chirurgica adottata dall'operatore e, quindi, non attribuibile – in assenza di elementi contrari precisi e circostanziati, ad una condotta professionale del chirurgo non conforme alle c.d. leges artis. Pur tuttavia, trattandosi di una condizione anatomo-patologica responsabile di un riferito dolore urente alla palpazione della zona pericicatriziale ed alla flessione dell'anca sul bacino, questa potrebbe essere ristorata, stimando i suddetti esiti sintomatici nella misura dell'1%.”.
L'attore ha contestato la c.t.u., ritenendo che la dott.ssa si sia appiattita Per_2
Contr sulle allegazioni difensive della che aveva parlato di una reazione tissutale individuale. Sulla base di ciò, richiamando le proprie consulenze di parte, l'attore ha chiesto il rinnovo della c.t.u. o un intervento del giudice, quale peritus peritorum.
Sotto tale profilo deve evidenziarsi, in primo luogo, che la circostanza che il c.t.u. Contr sia giunto alle stesse conclusioni della non comporta l'adesione piatta alle tesi della convenuta: il c.t.u. ha infatti reso giustificazione tecnica delle conclusioni cui
12 è giunto, riconoscendo il corretto operato dei medici e l'esistenza di un dolore determinato dalla cicatrice, connessa alla reazione personale del paziente.
Il c.t.u. ha evidenziato di non aver ravvisato segni di imbrigliamento del nervo ileo- inguinale e l'attore ha contestato la consulenza anche sotto tale profilo, rilevando di aver egli stesso escluso che si sia verificato un imbrigliamento.
Tale passaggio assume rilievo centrale: entrambi i consulenti nominati dall'attore, infatti, hanno riconosciuto un danno biologico del 5% proprio con riferimento a tale imbrigliamento, come evidentemente evincibile dalle conclusioni rassegnate.
Esclusa l'esistenza dell'imbrigliamento, vengono esclusi anche i punti di inabilità riconosciuti dai consulenti di parte, con la conseguenza che l'intero impianto difensivo dell'attore viene meno.
In particolare, la prima cc.tt.pp., a firma dei dr. (chirurgo Persona_4
Generale) e (medico legale), ha concluso: “La censurabile condotta Persona_5 terapeutica ha comportato un prolungamento dello stato di malattia calcolabile in giorni venti a totale seguiti da giorni venti al 50% e da giorni venti al 25% oltre i quali la malattia può considerarsi stabilizzata. Residua altresì, un danno biologico permanente calcolabile nella misura del cinque per cento della totale.” Il danno biologico è stato riconosciuto, nella prima c.t.p., sulla base di una complicanza legata verosimile all'imbrigliamento del nervo ileo inguinale nel materiale di sutura o in quello protesico;
si è affermato che, per emendare la situazione, il paziente deve essere sottoposto a nuovo intervento chirurgico molto difficile da prevedere e sulla base di ciò si giunge al danno biologico del 5%. Si legge infatti nella CTP: “Tale intervento non ha sortito i risultati sperati anzi è stato aggravato da importante complicanza legata, a nostro parere, ad inadeguata condotta medica, con una situazione caratterizzata da dolore e parestesie da verosimile imbrigliamento (o altra lesione) del nervo ileo-inguinale nel materiale di futuro in quello protesico”.
Anche il dr. ha ritenuto sussistente un imbrigliamento, poi non riconosciuto Per_6 dall'attore: “La presenza di un'area di alterazione strutturale, disomogenea, nodulare, che misura circa 9 mm di diametro traverso, verosimilmente imputabile a lesione- imbrigliamento del nervo ileo inguinale. La sintomatologia è infatti del tutto compatibile con una sofferenza nervosa e costituisce un danno biologico, conseguente all'intervento chirurgico e più probabilmente alla fase di sutura della ferita chirurgica, equamente valutabile nella misura del 5%”.
13 Lo stesso attore, tuttavia, ha escluso l'esistenza dell'imbrigliamento, come precisato nella memoria di replica: “Errori di sutura che portano a complicanze rappresentate dalla scrivente difesa che - a differenza di quanto asserito da parte avversa - aveva già escluso l'imbrigliamento del nervo, ma che aveva rappresentato tutte quelle limitazioni funzionali residuate a causa del predetto esito cicatriziale, per il quale il paziente ha diritto al risarcimento anche se l'intervento era tecnicamente corretto”.
Come già evidenziato, entrambi i cc.tt.pp. avevano ritenuto che il dolore lamentato dal paziente fosse dovuto a un verosimile imbrigliamento o altra lesione del nervo, mentre non hanno fatto riferimento a errori nel tipo di materiale utilizzato o Contr nell'esecuzione della sutura. Solo dopo la costituzione della l'attore ha invocato errori nella tecnica chirurgica e nella chiusura della ferita, richiamando considerazioni non solo nuove, ma neppure coerenti con le perizie di parte già depositate.
L'attore, peraltro, ha omesso di depositare osservazioni alla c.t.u. e di formulare contestazioni tecniche, con la conseguenza che allo stato le citate lamentele restano allegazioni difensive del difensore, non riscontrate dal c.t.u..
In ragione di quanto sopra, si condividono le conclusioni cui è giunta la dr.ssa la quale ha riconosciuto che il dolore percepito dall'attore è dovuto a una Per_2 reazione dei tessuti e non a errori nella tecnica di esecuzione dell'intervento (tecnica nella quale deve ritenersi compresa anche la sutura).
L'1% è stato indicato dalla c.t.u. come limitazione funzionale permanente dell'attore, ma non è stato causalmente ricondotto a errori o omissioni nella condotta del medico.
In ragione di quanto sopra, la domanda è rigettata.
d) Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della semplicità dell'istruttoria.
Le spese di c.t.u. sono poste in via definitiva a carico di parte attrice.
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N. 574/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda di parte attrice;
b) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
c) Pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico di parte attrice.
Lecce, 14/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa IV LE
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