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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 09/10/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 666 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Roma, piazza Antonio Mancini n.4 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. FRANCESCA MASTROIANNI, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Civitavecchia, via Sofia De Filippi Mariani S.N.C., presso l'Avv. MARCO
RE che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28 marzo 2023, premesso di aver già Parte_1 ottenuto il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 3% conseguente dall'infortunio sul lavoro avvenuto in data 18/05/2021, allorquando nello svolgere le proprie mansioni di gastronoma alle dipendenze della si procurava accidentalmente una ferita da taglio alla mano Controparte_2 sinistra, chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare che la ricorrente in data 18.05.2021 subiva un infortunio lavorativo;
- accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio e a far data dallo stesso, presenta un grado di inabilità pari al 7%; TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- per l'effetto condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo nella misura pari ad CP_1
€6.857,20, oltre interessi legali;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi.
2. L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto;
riteneva, infatti, corretta la quantificazione del grado complessivo di invalidità già effettuata in sede amministrativa nella misura del 3%.
La causa, istruita documentalmente e previo espletamento di CTU medico legale, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
3.Come noto il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui (art. 4) per gli infortuni (art.2) e la malattia professionale (art 3).
In particolare, l'assicurazione contro gli infortuni “comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Una volta accertata l'esistenza del nesso di causalità tra l'infortunio e la causa violenta avvenuta in occasione del lavoro, è necessario quantificare il danno biologico risarcibile.
A tal fine viene in rilievo l'art.13 del D.L.vo 23/02/2000 n.38 che definisce il danno biologico come “la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. Il secondo comma dello stesso art.13 dispone che le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al primo comma sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
4. Nel caso di specie non è in contestazione tra le parti che la ricorrente abbia subito un infortunio sul lavoro in data 18.05.2021 e che, in conseguenza dello stesso, abbia riportato postumi di invalidità permanente.
Le contestazioni attoree oggetto del presente giudizio vertono unicamente sulla quantificazione di tali postumi (riconosciuti da nella misura del 3% e pretesi dalla ricorrente CP_1 nella misura del 7%).
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. È stata, pertanto, disposta CTU medico legale al fine di accertare l'effettiva entità dello stato invalidante.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed analizzato la documentazione sanitaria in atti, con relazione depositata in data 17.11.2024, ha concluso che le conseguenze patologiche derivanti dall'infortunio del 18.05.2021 sono costituite da
“esiti di ferita da taglio su mano sinistra con deficit sensitivi, documentati da elettromiografia, al nervo mediano, ridotta estensione del IV dito in estensione e flessione dell'articolazione interfalangea prossimale (lesione a bouttoniere), atteggiamento in flessione del III raggio”.
Quanto ai postumi di invalidità permanente, il Ctu ha accertato un danno valutabile in 6 punti percentuali, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 e facendo riferimento, in via analogica, alla voce tabellare “163. Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità”.
In risposta alle note critiche di parte resistente, il consulente ha sottolineato che “il danno a livello del tendine superficiale del III dito è compatibile con il risultato della EMG, che denota un danno sensitivo al nervo mediano, in quanto il tendine superficiale è di pertinenza del territorio di innervazione del nervo mediano stesso”, evidenziando altresì che “il danno riportato al III dito ha avuto ripercussioni anche sul IV dito della stessa mano, in esiti a possibili fenomeni aderenziali. È per tale motivo che si è ritenuta congrua la valutazione complessiva del 6%”.
6. Tali conclusioni, alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, devono essere integralmente recepite.
Va, dunque, dichiarato che a seguito dell'infortunio sul lavoro del 18.05.2021 la ricorrente ha subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, nel 6%.
Di conseguenza va resa conforme condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo. CP_1
7. L'accoglimento parziale della domanda (il ricorrente chiedeva l'accertamento di una menomazione pari al 7%) rende equa la compensazione tra le parti della metà delle spese di lite;
la restante metà segue come di norma la soccombenza di nei confronti di parte ricorrente e va CP_1 distratta in favore del procuratore antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto sono poste a carico di atteso l'esito CP_1 del giudizio.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che a seguito dall'infortunio sul Parte_1 lavoro del 18/05/2021, ha subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica che va quantificata, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, nel 6%.
Condanna l' al pagamento del relativo indennizzo. CP_1
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese giudizio CP_1 che liquida per l'intero in complessivi € 2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa tra le parti la restante metà delle spese.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 09/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
4 di 4
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 666 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Roma, piazza Antonio Mancini n.4 presso lo Parte_1 studio dell'Avv. FRANCESCA MASTROIANNI, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Civitavecchia, via Sofia De Filippi Mariani S.N.C., presso l'Avv. MARCO
RE che lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28 marzo 2023, premesso di aver già Parte_1 ottenuto il riconoscimento dell'invalidità nella misura del 3% conseguente dall'infortunio sul lavoro avvenuto in data 18/05/2021, allorquando nello svolgere le proprie mansioni di gastronoma alle dipendenze della si procurava accidentalmente una ferita da taglio alla mano Controparte_2 sinistra, chiedeva al Tribunale di:
- accertare e dichiarare che la ricorrente in data 18.05.2021 subiva un infortunio lavorativo;
- accertare e dichiarare che la ricorrente, a causa del predetto infortunio e a far data dallo stesso, presenta un grado di inabilità pari al 7%; TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- per l'effetto condannare l' alla corresponsione dell'indennizzo nella misura pari ad CP_1
€6.857,20, oltre interessi legali;
- con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi.
2. L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1 fatto ed in diritto;
riteneva, infatti, corretta la quantificazione del grado complessivo di invalidità già effettuata in sede amministrativa nella misura del 3%.
La causa, istruita documentalmente e previo espletamento di CTU medico legale, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
3.Come noto il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui (art. 4) per gli infortuni (art.2) e la malattia professionale (art 3).
In particolare, l'assicurazione contro gli infortuni “comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Una volta accertata l'esistenza del nesso di causalità tra l'infortunio e la causa violenta avvenuta in occasione del lavoro, è necessario quantificare il danno biologico risarcibile.
A tal fine viene in rilievo l'art.13 del D.L.vo 23/02/2000 n.38 che definisce il danno biologico come “la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. Il secondo comma dello stesso art.13 dispone che le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al primo comma sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
4. Nel caso di specie non è in contestazione tra le parti che la ricorrente abbia subito un infortunio sul lavoro in data 18.05.2021 e che, in conseguenza dello stesso, abbia riportato postumi di invalidità permanente.
Le contestazioni attoree oggetto del presente giudizio vertono unicamente sulla quantificazione di tali postumi (riconosciuti da nella misura del 3% e pretesi dalla ricorrente CP_1 nella misura del 7%).
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
5. È stata, pertanto, disposta CTU medico legale al fine di accertare l'effettiva entità dello stato invalidante.
Ebbene, il consulente tecnico d'ufficio, dopo aver sottoposto a visita la ricorrente ed analizzato la documentazione sanitaria in atti, con relazione depositata in data 17.11.2024, ha concluso che le conseguenze patologiche derivanti dall'infortunio del 18.05.2021 sono costituite da
“esiti di ferita da taglio su mano sinistra con deficit sensitivi, documentati da elettromiografia, al nervo mediano, ridotta estensione del IV dito in estensione e flessione dell'articolazione interfalangea prossimale (lesione a bouttoniere), atteggiamento in flessione del III raggio”.
Quanto ai postumi di invalidità permanente, il Ctu ha accertato un danno valutabile in 6 punti percentuali, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 e facendo riferimento, in via analogica, alla voce tabellare “163. Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità”.
In risposta alle note critiche di parte resistente, il consulente ha sottolineato che “il danno a livello del tendine superficiale del III dito è compatibile con il risultato della EMG, che denota un danno sensitivo al nervo mediano, in quanto il tendine superficiale è di pertinenza del territorio di innervazione del nervo mediano stesso”, evidenziando altresì che “il danno riportato al III dito ha avuto ripercussioni anche sul IV dito della stessa mano, in esiti a possibili fenomeni aderenziali. È per tale motivo che si è ritenuta congrua la valutazione complessiva del 6%”.
6. Tali conclusioni, alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, devono essere integralmente recepite.
Va, dunque, dichiarato che a seguito dell'infortunio sul lavoro del 18.05.2021 la ricorrente ha subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, nel 6%.
Di conseguenza va resa conforme condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo. CP_1
7. L'accoglimento parziale della domanda (il ricorrente chiedeva l'accertamento di una menomazione pari al 7%) rende equa la compensazione tra le parti della metà delle spese di lite;
la restante metà segue come di norma la soccombenza di nei confronti di parte ricorrente e va CP_1 distratta in favore del procuratore antistatario.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto sono poste a carico di atteso l'esito CP_1 del giudizio.
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che a seguito dall'infortunio sul Parte_1 lavoro del 18/05/2021, ha subito una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica che va quantificata, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, nel 6%.
Condanna l' al pagamento del relativo indennizzo. CP_1
Condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente della metà delle spese giudizio CP_1 che liquida per l'intero in complessivi € 2.144,75, di cui €1.865,00 per compensi e €279,75 per spese generali, oltre IVA e C.P.A., da distrarsi;
compensa tra le parti la restante metà delle spese.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 09/10/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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