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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/12/2025, n. 9455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9455 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 18 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 20693/2024
RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DI SARRO CARMELA Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MONDA GIUSEPPE MARIA
Resistente
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1 che, assunto in data 15.07.1981 con la qualifica di impiegato, mansione di coordinatore par. 210, aveva sempre percepito, a titolo di indennità sostitutiva, la somma di euro 6,00 mensili, identificata in busta paga con la dicitura “Tr Sost97”; che tale importo era da ritenersi di gran lunga inferiore a quanto disciplinato dall'art. 4 bis dell'Accordo Nazionale del 12.03.1980, che aveva unificato l'incentivo e il premio di operosità previsti dall'art. 12 del CCNL del 23.07.1976; che, a seguito di formale diffida inviata in data 29.11.2023 e rimasta priva di riscontro, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive maturate a far data dal luglio
2013, quantificate sulla base di un calcolo che applicava le aliquote del 23% e del 22% alla retribuzione maggiorata degli scatti di anzianità. 2
Ciò premesso concludeva per “1. Accertare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva così come sopra ricostruita in fatto ed in diritto;
2. Per l'effetto, condannare la Società resistente a corrispondere al sig. la somma Parte_1 pari ad euro 4.635,43 (quattromilaseicentotrentacinque/quarantatre) così come riportato in tabella, o maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo per la mancata corresponsione delle indennità sostitutive come in atto ricostruiti, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria a far data dall'insorgenza del credito e sino all'effettivo soddisfo. 3.
Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione”.
Si costituiva la che eccepiva in via pregiudiziale e Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.; la prescrizione quinquennale.
Nel merito evidenziava che il sig. era stato assunto in data 15/07/1981 con il profilo Pt_1 professionale di Operaio Qualificato e non già di coordinatore par. 210, qualifica, quest'ultima, raggiunta solo in data 01/10/2006; che l'indennità sostitutiva di euro 6,00 (pari a lire 11.916) era stata correttamente commisurata alla qualifica posseduta all'atto dell'assunzione, come previsto dalla contrattazione collettiva per il personale assunto successivamente al 1.1.1980; che i successivi accordi collettivi, ed in particolare l'art. 3 del CCNL del 27.11.2000, avevano
“cristallizzato” detto trattamento, trasformandolo in una cifra fissa e non rivalutabile erogata ad personam, svincolata da ogni successiva progressione di carriera.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso in quanto nullo, inammissibile, improcedibile con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti era decisa come da sentenza.
L'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. è infondata e deve essere rigettata. Sebbene l'esposizione dei fatti possa apparire sintetica, il ricorso introduttivo contiene una determinazione sufficientemente chiara dell'oggetto della domanda (petitum) e l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi) che la sorreggono, avendo consentito alla convenuta di approntare una compiuta difesa, come ampiamente dimostrato dalla dettagliata e articolata memoria di costituzione depositata.
Nel merito, il ricorso è infondato.
L'intera costruzione argomentativa del ricorrente si fonda su un presupposto di fatto essenziale che
è risultato smentito dalla documentazione prodotta dalla società resistente: l'inquadramento iniziale.
Il sig. ha allegato di essere stato assunto con la qualifica di “coordinatore par. 210”. La Pt_1 3
società convenuta ha, di contro, documentato una diversa e progressiva carriera del lavoratore, il quale risulta assunto in data 15/07/1981 con il profilo professionale di Operaio Qualificato, per poi essere inquadrato come Macchinista e, solo in data 01/10/2006, assumere la qualifica di
Coordinatore par. 210. A fronte della specifica contestazione e della produzione documentale della resistente, il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria, venendo meno all'onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.
L'erroneità di tale presupposto inficia alla radice la fondatezza della pretesa economica, i cui calcoli sono basati su parametri retributivi non spettanti all'epoca della maturazione del diritto. Come correttamente argomentato dalla difesa della società, la disciplina dei “trattamenti sostitutivi” di cui all'art.
4-bis dell'Accordo Nazionale del 12.03.1980, estesa anche agli agenti assunti successivamente al 31.03.1980, prevedeva che l'importo fosse commisurato alla qualifica posseduta all'atto dell'assunzione. Per la qualifica di Operaio Qualificato, tale importo era pari a lire 11.916, corrispondenti agli odierni € 6,00 mensili, ossia esattamente la somma che il ricorrente ammette di aver sempre percepito.
L'elemento dirimente della controversia risiede, tuttavia, nella successiva evoluzione della contrattazione collettiva. L'art. 3, lettera h), del CCNL del 27 novembre 2000 ha modificato la natura stessa dei trattamenti in questione, stabilendo che: “i trattamenti sostitutivi, già ex nuovi terzi elementi salariali, ivi compresi i trattamenti ad personam ad essi connessi, restano attribuiti ai lavoratori... nei valori agli stessi spettanti il giorno precedente la data di applicazione della nuova classificazione... Tali trattamenti sono determinati in cifra fissa e non rivalutabili”. Tale disposizione ha operato una “cristallizzazione” dell'emolumento, trasformandolo in un assegno ad personam, slegato dalla qualifica e non più soggetto ad adeguamenti futuri legati alla progressione di carriera o ad altri fattori.
Pertanto, quando il sig. , nel 2006, ha raggiunto la qualifica di Coordinatore par. 210, il Pt_1 trattamento sostitutivo era già da tempo consolidato nel suo valore fisso e non rivalutabile di € 6,00, senza che la promozione potesse avere alcuna incidenza su di esso. La pretesa del ricorrente di ricalcolare tale voce sulla base della retribuzione e del parametro attuali si scontra, dunque, con la chiara e inequivocabile volontà espressa dalle parti sociali nel CCNL del 2000. Ne consegue che l'operato della società datrice di lavoro risulta del tutto corretto e conforme alla disciplina contrattuale applicabile.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Napoli
4
Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 18 dicembre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 20693/2024
RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DI SARRO CARMELA Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. MONDA GIUSEPPE MARIA
Resistente
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il sig. esponeva: Parte_1 che, assunto in data 15.07.1981 con la qualifica di impiegato, mansione di coordinatore par. 210, aveva sempre percepito, a titolo di indennità sostitutiva, la somma di euro 6,00 mensili, identificata in busta paga con la dicitura “Tr Sost97”; che tale importo era da ritenersi di gran lunga inferiore a quanto disciplinato dall'art. 4 bis dell'Accordo Nazionale del 12.03.1980, che aveva unificato l'incentivo e il premio di operosità previsti dall'art. 12 del CCNL del 23.07.1976; che, a seguito di formale diffida inviata in data 29.11.2023 e rimasta priva di riscontro, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive maturate a far data dal luglio
2013, quantificate sulla base di un calcolo che applicava le aliquote del 23% e del 22% alla retribuzione maggiorata degli scatti di anzianità. 2
Ciò premesso concludeva per “1. Accertare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva così come sopra ricostruita in fatto ed in diritto;
2. Per l'effetto, condannare la Società resistente a corrispondere al sig. la somma Parte_1 pari ad euro 4.635,43 (quattromilaseicentotrentacinque/quarantatre) così come riportato in tabella, o maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo per la mancata corresponsione delle indennità sostitutive come in atto ricostruiti, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria a far data dall'insorgenza del credito e sino all'effettivo soddisfo. 3.
Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione”.
Si costituiva la che eccepiva in via pregiudiziale e Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.; la prescrizione quinquennale.
Nel merito evidenziava che il sig. era stato assunto in data 15/07/1981 con il profilo Pt_1 professionale di Operaio Qualificato e non già di coordinatore par. 210, qualifica, quest'ultima, raggiunta solo in data 01/10/2006; che l'indennità sostitutiva di euro 6,00 (pari a lire 11.916) era stata correttamente commisurata alla qualifica posseduta all'atto dell'assunzione, come previsto dalla contrattazione collettiva per il personale assunto successivamente al 1.1.1980; che i successivi accordi collettivi, ed in particolare l'art. 3 del CCNL del 27.11.2000, avevano
“cristallizzato” detto trattamento, trasformandolo in una cifra fissa e non rivalutabile erogata ad personam, svincolata da ogni successiva progressione di carriera.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso in quanto nullo, inammissibile, improcedibile con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti era decisa come da sentenza.
L'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. è infondata e deve essere rigettata. Sebbene l'esposizione dei fatti possa apparire sintetica, il ricorso introduttivo contiene una determinazione sufficientemente chiara dell'oggetto della domanda (petitum) e l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi) che la sorreggono, avendo consentito alla convenuta di approntare una compiuta difesa, come ampiamente dimostrato dalla dettagliata e articolata memoria di costituzione depositata.
Nel merito, il ricorso è infondato.
L'intera costruzione argomentativa del ricorrente si fonda su un presupposto di fatto essenziale che
è risultato smentito dalla documentazione prodotta dalla società resistente: l'inquadramento iniziale.
Il sig. ha allegato di essere stato assunto con la qualifica di “coordinatore par. 210”. La Pt_1 3
società convenuta ha, di contro, documentato una diversa e progressiva carriera del lavoratore, il quale risulta assunto in data 15/07/1981 con il profilo professionale di Operaio Qualificato, per poi essere inquadrato come Macchinista e, solo in data 01/10/2006, assumere la qualifica di
Coordinatore par. 210. A fronte della specifica contestazione e della produzione documentale della resistente, il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria, venendo meno all'onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c.
L'erroneità di tale presupposto inficia alla radice la fondatezza della pretesa economica, i cui calcoli sono basati su parametri retributivi non spettanti all'epoca della maturazione del diritto. Come correttamente argomentato dalla difesa della società, la disciplina dei “trattamenti sostitutivi” di cui all'art.
4-bis dell'Accordo Nazionale del 12.03.1980, estesa anche agli agenti assunti successivamente al 31.03.1980, prevedeva che l'importo fosse commisurato alla qualifica posseduta all'atto dell'assunzione. Per la qualifica di Operaio Qualificato, tale importo era pari a lire 11.916, corrispondenti agli odierni € 6,00 mensili, ossia esattamente la somma che il ricorrente ammette di aver sempre percepito.
L'elemento dirimente della controversia risiede, tuttavia, nella successiva evoluzione della contrattazione collettiva. L'art. 3, lettera h), del CCNL del 27 novembre 2000 ha modificato la natura stessa dei trattamenti in questione, stabilendo che: “i trattamenti sostitutivi, già ex nuovi terzi elementi salariali, ivi compresi i trattamenti ad personam ad essi connessi, restano attribuiti ai lavoratori... nei valori agli stessi spettanti il giorno precedente la data di applicazione della nuova classificazione... Tali trattamenti sono determinati in cifra fissa e non rivalutabili”. Tale disposizione ha operato una “cristallizzazione” dell'emolumento, trasformandolo in un assegno ad personam, slegato dalla qualifica e non più soggetto ad adeguamenti futuri legati alla progressione di carriera o ad altri fattori.
Pertanto, quando il sig. , nel 2006, ha raggiunto la qualifica di Coordinatore par. 210, il Pt_1 trattamento sostitutivo era già da tempo consolidato nel suo valore fisso e non rivalutabile di € 6,00, senza che la promozione potesse avere alcuna incidenza su di esso. La pretesa del ricorrente di ricalcolare tale voce sulla base della retribuzione e del parametro attuali si scontra, dunque, con la chiara e inequivocabile volontà espressa dalle parti sociali nel CCNL del 2000. Ne consegue che l'operato della società datrice di lavoro risulta del tutto corretto e conforme alla disciplina contrattuale applicabile.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 92 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Napoli
4
Il Giudice
Dott. Ciro Cardellicchio