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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 2744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2744 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3371/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3371/2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. TAGLIOLI ZZ Controparte_1 C.F._1 BENEDETTA, dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE e dell'avv. BERGAMASCHI MARIA CATERINA;
elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N. 35 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. TAGLIOLI ZZ BENEDETTA
ATTORE/I contro
( ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CASTRENZE GRAZIELLA, elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE 76 00192 ROMA presso il difensore avv. CASTRENZE GRAZIELLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023, contestava impugnando Controparte_1 l'intimazione di pagamento n. 02020229003117638000, notificata in data 12.07.2022, e i ruoli sottesi alle cartelle di pagamento indicate nell'atto di citazione, che per praticità, si intendono espressamente richiamate.
A tal fine l'attore contestava: a) la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
b) l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle;
c) l'inesigibilità dei ruoli con debito inferiore a €.300,00; d) l'applicazione del saldo e stralcio per cartelle con importi inferiori a €.1.000,00.
Si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_3 chiedendone il rigetto. In via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione e/o incompetenza per materia del Tribunale adito, sostenendo che alcune cartelle rientrassero nella competenza del Giudice di Pace, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e della Sezione Lavoro del Tribunale. In ogni caso la della domanda attorea inammissibile, dovendo essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre entro 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, termine non rispettato dal ricorrente.
pagina 1 di 3 Nel merito deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che i termini prescrizionali sono stati interrotti da atti successivi e che la normativa emergenziale legata al Covid-19 ha sospeso i termini di prescrizione.
Inoltre la normativa sull'inesigibilità dei ruoli con debito inferiore a €.300,00 e sul saldo e stralcio delle cartelle con importi inferiori a €.1.000,00 sarebbe inapplicabile nella fattispecie.
All'esito dell'udienza della prima udienza di trattazione, il Giudice riteneva non manifestamente infondate le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla parte convenuta e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, concedendo termini per il deposito di note conclusive.
In sede di udienza di discussione, l'attore ribadiva che l'azione proposta non riguardi la contestazione dei tributi sottesi alle cartelle, ma solo i vizi formali delle cartelle stesse. Ha inoltre sostenuto che l'azione non può essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poiché non vi è un'azione esecutiva in corso.
Il convenuto ha contestato le deduzioni di controparte, insistendo nelle eccezioni preliminari e pregiudiziali già sollevate.
* * *
La domanda di va respinta sulla base dell'eccezione posta in via preliminare da Controparte_1
, ritenuto assorbito ogni altro profilo. Controparte_4
L'azione proposta dall'attore, che contesta la regolarità formale delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento, deve essere correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non come azione di accertamento negativo del debito: in tal senso le eccezioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo devono essere proposte entro il termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie, l'attore ha notificato la citazione in data 27 febbraio 2023, ben oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 12 luglio 2022. Pertanto, la domanda è inammissibile perché posta irritualmente in quanto tardiva.
L'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, decadenza ex rt. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999), infatti deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza per cui, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, che nella specie non è stato rispettato.
In tal senso a conferma della corretta qualificazione dei suindicati vizi come motivi di opposizione agli atti esecutivi - da far valere nel termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. - si è pronunciata copiosa giurisprudenza di legittimità e merito (Cass. n. 11338/10; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 2006 n. 15275; Cass. 5111/2007; Cass., sez. VI, del 4.4.2018, n. 8402, Cass. del 25.2.2016, n. 3707; Cass. del 19.10.2015, n. 21080; Cass. 586/1999; Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile Ordinanza 24548 del 18.11.2014 Tribunale Reggio Calabria sez. I, 25/02/2020, n.265).
Per completezza, in via meramente incidentale, devi rilevarsi come la normativa vigente (D.L. n. 146/2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021) stabilisca che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento possono, infatti, essere impugnati pagina 2 di 3 direttamente solo nei casi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, come la partecipazione a una procedura di appalto o la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato alcun pregiudizio concreto, effettivo e attuale derivante dall'iscrizione a ruolo, rendendo inammissibile l'impugnazione proposta.
Nemmeno l'eccezione di prescrizione appare fondata. L ha Controparte_3 documentato la notifica di tutti i titoli esecutivi oggetto dell'impugnazione, dimostrando l'interruzione dei termini di prescrizione mediante atti successivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenendo conto della limitata attività svolta nonché della decisione assunta su questioni pregiudiziali nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda proposta dal Sig. perché infondata per le ragioni di cui in Controparte_1 parte motiva;
- condanna altresì il si. a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in €. 1.000,00 omnia, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali da distrarsi in favore del difensore antistatario della parte convenuta.
Bologna, 27 ottobre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Piergiorgio Donati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3371/2023 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. TAGLIOLI ZZ Controparte_1 C.F._1 BENEDETTA, dell'avv. BERGAMASCHI GIUSEPPE e dell'avv. BERGAMASCHI MARIA CATERINA;
elettivamente domiciliato in CORSO ITALIA N. 35 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO presso il difensore avv. TAGLIOLI ZZ BENEDETTA
ATTORE/I contro
( ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CASTRENZE GRAZIELLA, elettivamente domiciliato in VIALE DELLE MILIZIE 76 00192 ROMA presso il difensore avv. CASTRENZE GRAZIELLA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023, contestava impugnando Controparte_1 l'intimazione di pagamento n. 02020229003117638000, notificata in data 12.07.2022, e i ruoli sottesi alle cartelle di pagamento indicate nell'atto di citazione, che per praticità, si intendono espressamente richiamate.
A tal fine l'attore contestava: a) la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
b) l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle;
c) l'inesigibilità dei ruoli con debito inferiore a €.300,00; d) l'applicazione del saldo e stralcio per cartelle con importi inferiori a €.1.000,00.
Si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso e Controparte_3 chiedendone il rigetto. In via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione e/o incompetenza per materia del Tribunale adito, sostenendo che alcune cartelle rientrassero nella competenza del Giudice di Pace, della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e della Sezione Lavoro del Tribunale. In ogni caso la della domanda attorea inammissibile, dovendo essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporre entro 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento, termine non rispettato dal ricorrente.
pagina 1 di 3 Nel merito deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, rilevando che i termini prescrizionali sono stati interrotti da atti successivi e che la normativa emergenziale legata al Covid-19 ha sospeso i termini di prescrizione.
Inoltre la normativa sull'inesigibilità dei ruoli con debito inferiore a €.300,00 e sul saldo e stralcio delle cartelle con importi inferiori a €.1.000,00 sarebbe inapplicabile nella fattispecie.
All'esito dell'udienza della prima udienza di trattazione, il Giudice riteneva non manifestamente infondate le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla parte convenuta e ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, concedendo termini per il deposito di note conclusive.
In sede di udienza di discussione, l'attore ribadiva che l'azione proposta non riguardi la contestazione dei tributi sottesi alle cartelle, ma solo i vizi formali delle cartelle stesse. Ha inoltre sostenuto che l'azione non può essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., poiché non vi è un'azione esecutiva in corso.
Il convenuto ha contestato le deduzioni di controparte, insistendo nelle eccezioni preliminari e pregiudiziali già sollevate.
* * *
La domanda di va respinta sulla base dell'eccezione posta in via preliminare da Controparte_1
, ritenuto assorbito ogni altro profilo. Controparte_4
L'azione proposta dall'attore, che contesta la regolarità formale delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento, deve essere correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e non come azione di accertamento negativo del debito: in tal senso le eccezioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo devono essere proposte entro il termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Nel caso di specie, l'attore ha notificato la citazione in data 27 febbraio 2023, ben oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 12 luglio 2022. Pertanto, la domanda è inammissibile perché posta irritualmente in quanto tardiva.
L'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, decadenza ex rt. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999), infatti deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza per cui, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, che nella specie non è stato rispettato.
In tal senso a conferma della corretta qualificazione dei suindicati vizi come motivi di opposizione agli atti esecutivi - da far valere nel termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. - si è pronunciata copiosa giurisprudenza di legittimità e merito (Cass. n. 11338/10; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 2006 n. 15275; Cass. 5111/2007; Cass., sez. VI, del 4.4.2018, n. 8402, Cass. del 25.2.2016, n. 3707; Cass. del 19.10.2015, n. 21080; Cass. 586/1999; Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile Ordinanza 24548 del 18.11.2014 Tribunale Reggio Calabria sez. I, 25/02/2020, n.265).
Per completezza, in via meramente incidentale, devi rilevarsi come la normativa vigente (D.L. n. 146/2021, art.
3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021) stabilisca che l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento possono, infatti, essere impugnati pagina 2 di 3 direttamente solo nei casi in cui il debitore dimostri un concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, come la partecipazione a una procedura di appalto o la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato alcun pregiudizio concreto, effettivo e attuale derivante dall'iscrizione a ruolo, rendendo inammissibile l'impugnazione proposta.
Nemmeno l'eccezione di prescrizione appare fondata. L ha Controparte_3 documentato la notifica di tutti i titoli esecutivi oggetto dell'impugnazione, dimostrando l'interruzione dei termini di prescrizione mediante atti successivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenendo conto della limitata attività svolta nonché della decisione assunta su questioni pregiudiziali nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta la domanda proposta dal Sig. perché infondata per le ragioni di cui in Controparte_1 parte motiva;
- condanna altresì il si. a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in €. 1.000,00 omnia, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali da distrarsi in favore del difensore antistatario della parte convenuta.
Bologna, 27 ottobre 2025
Il GOP
dott. Piergiorgio Donati
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