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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/05/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 41/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 12/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 41 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Bruno Gulino Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
e
(C.F. CP_1 C.F._2
-resistente-contumace
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 8/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/01/2025 ha chiamato in giudizio Parte_2 [...]
, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Tempio Pausnia il 5/4/2007 CP_1
(atto trascritto ai registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 6, parte 1, anno 2007),
1 deducendo: di aver optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dal matrimonio non sono nati figli;
che da parecchi anni i coniugi vivono separati e che la ricorrente medesima aveva creato altra famiglia;
che era interesse della ricorrente regolarizzare la sua posizione nei confronti del CP_1
che i coniugi non avevano più ripreso la convivenza;
che, pertanto, vi era interesse alla pronuncia di sentenza di separazione e, successivamente, alla sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzando gli stessi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno, anche se di fatto ognuno già vive per conto suo.
2. Decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in data 05.04.2007 in Tempio Pausania (OT), ivi trascritto all'Ufficio dello Stato Civile al
n. 6/ pt. 1/ anno 2007.
4. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tempio
Pausania, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
non si è costituito in giudizio, mostrando in tal modo chiaro disinteresse CP_1
alla procedura.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
All'udienza del 8/5/2025 la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle indicate domande chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con contestuale rinuncia ai termini di legge per le memorie conclusionali.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
La domanda formulata da può trovare accoglimento. Parte_1
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso
2 intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Stante il disinteresse, anche processuale, mostrato dal resistente la ricorrente CP_1 Pt_1
ha interesse a chiedere la separazione legale nonché, sussistenti i presupposti di legge, a
[...]
formulare contestuale domanda di scioglimento del matrimonio civile.
La ricorrente non ha posto condizione alcuna alla separazione coniugale, limitandosi a chiedere di
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli Parte_1 CP_1
stessi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno, anche se di fatto ognuno già vive per conto suo”.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Deve, infine, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_3 [...]
, alle condizioni di seguito indicate: CP_1
““
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando Parte_1 CP_1
gli stessi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno, anche se di fatto ognuno già vive per conto suo”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta dalla ricorrente con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 10/12/2025, ore 9.00, in presenza.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 12/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 41/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. ssa Micol Menconi Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 12/5/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 41 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Bruno Gulino Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
e
(C.F. CP_1 C.F._2
-resistente-contumace
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: il procuratore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da verbale dell'udienza del 8/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/01/2025 ha chiamato in giudizio Parte_2 [...]
, con il quale aveva contratto matrimonio concordatario in Tempio Pausnia il 5/4/2007 CP_1
(atto trascritto ai registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 6, parte 1, anno 2007),
1 deducendo: di aver optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dal matrimonio non sono nati figli;
che da parecchi anni i coniugi vivono separati e che la ricorrente medesima aveva creato altra famiglia;
che era interesse della ricorrente regolarizzare la sua posizione nei confronti del CP_1
che i coniugi non avevano più ripreso la convivenza;
che, pertanto, vi era interesse alla pronuncia di sentenza di separazione e, successivamente, alla sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzando gli stessi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno, anche se di fatto ognuno già vive per conto suo.
2. Decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi in data 05.04.2007 in Tempio Pausania (OT), ivi trascritto all'Ufficio dello Stato Civile al
n. 6/ pt. 1/ anno 2007.
4. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tempio
Pausania, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
non si è costituito in giudizio, mostrando in tal modo chiaro disinteresse CP_1
alla procedura.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
All'udienza del 8/5/2025 la ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle indicate domande chiedendo che la causa fosse trattenuta in decisione, con contestuale rinuncia ai termini di legge per le memorie conclusionali.
Il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al
Collegio.
***
La domanda formulata da può trovare accoglimento. Parte_1
Nel merito, risulta dagli atti la celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale della separazione dei beni, la trascrizione dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonché la circostanza che tra i coniugi già da tempo anteriore alla proposizione della domanda di separazione sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso
2 intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tale circostanza, di per sé stessa ed in difetto di ulteriori elementi di segno contrario, evidenzia che i coniugi si siano tra loro allontanati per l'intollerabilità della convivenza sicché deve pronunciarsi la separazione.
Stante il disinteresse, anche processuale, mostrato dal resistente la ricorrente CP_1 Pt_1
ha interesse a chiedere la separazione legale nonché, sussistenti i presupposti di legge, a
[...]
formulare contestuale domanda di scioglimento del matrimonio civile.
La ricorrente non ha posto condizione alcuna alla separazione coniugale, limitandosi a chiedere di
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando gli Parte_1 CP_1
stessi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno, anche se di fatto ognuno già vive per conto suo”.
La sentenza dovrà essere annotata a cura dell'Ufficiale di Stato Civile territorialmente competente nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 69 d.p.r. 369/2000.
Deve, infine, essere disposta la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio al fine di trattare e definire, laddove si verificherà la sussistenza dei relativi presupposti richiesti dalla legge, la contestuale domanda di divorzio proposta dalle parti sin dal ricorso introduttivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
DICHIARA di omologare la separazione personale dei coniugi e Parte_3 [...]
, alle condizioni di seguito indicate: CP_1
““
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e , autorizzando Parte_1 CP_1
gli stessi a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno, anche se di fatto ognuno già vive per conto suo”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
DISPONE, ai fini della trattazione e decisione della domanda di scioglimento del matrimonio civile proposta dalla ricorrente con ricorso introduttivo, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 10/12/2025, ore 9.00, in presenza.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 12/5/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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