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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Rg 1099/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO ConIGliere dott.ssa ISABELLA CALIA ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1099 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Ferrarese e Vitomarino Verzillo
-Appellante-
e
Controparte_1 contumace
-Appellata- nonché
CP_2 rappr. e dif. dall'avv. Carmelina La Gatta
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.09.2019 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, l'odierna appellante conveniva in giudizio la società CP_ indicata in epigrafe e l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. condannare la (P.Iva: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a provvedere a regolarizzare la posizione contributiva della IG.ra , mediante versamento dei contributi previdenziali ad Parte_1 oggi mancanti presso la competente sede Controparte_3
;
[...]
2. in subordine, nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo, condannare la (P.Iva: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in forma generica del danno arrecato alla IG.ra in conseguenza all'omissione Parte_1 contributiva verificata;
3. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo, accertare la responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2116 c.c. della (P.Iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in forma generica del danno arrecato alla IG.ra in conseguenza Parte_1 all'omissione nella regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare che si riterrà di giustizia;
4. in ogni caso, condannare l' Controparte_4
a provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della regolarizzazione della
[...] posizione contributiva della IG.ra , in particolare, mediante gli Parte_1 atti necessari alla ricezione dei contributi ad oggi risultanti mancanti”.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva: 1) di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta in virtù di contratto di lavoro a progetto a far data dal 15.01.2013 e sino al 30.04.2013, con qualifica di impiegata e mansione di addetta alle vendite;
2) di aver riscontrato, attraverso l'esame del proprio estratto conto previdenziale, la omessa formalizzazione del rapporto lavorativo presso i competenti
Istituti e, dunque, il mancato versamento dei prescritti contributi previdenziali da parte della datrice di lavoro;
3) di aver in data 19.01.2018, a seguito del tentativo di conciliazione innanzi alla I.T.L. di Bari tenutosi in data 21.09.2016 per integrazione delle buste paga già emesse, proposto ricorso all' affinché si attivasse onde CP_2 ottenere la ricezione dei contributi mancanti, senza, tuttavia, conseguire il risultato auspicato;
4) di aver, quindi, con comunicazione p.e.c. del 28.02.2018 a firma dei propri legali di fiducia, diffidato formalmente la società a provvedere all'immediato versamento dei contributi previdenziali omessi, ma di non aver ottenuto riscontro alcuno;
5) di avere diritto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva ad opera dell'azienda resistente ovvero, in subordine, al risarcimento in forma
2 generica, o, in caso di prescrizione di parte del credito contributivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2116, comma 2, c.c., del danno dalla medesima subito a seguito dell'omissione contributiva. CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla lavoratrice ai sensi dell'art 3, commi 9 e 10, Legge n. 335/1995, non essendo pervenuti all'Istituto atti interruttivi del relativo termine quinquennale in epoca antecedente alla notifica del ricorso introduttivo.
La società datrice, seppur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
Con sentenza n. 939/2023 pubblicata in data 28.03.2023 il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo: 1) maturata la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali rivendicati dalla istante, afferendo gli stessi a un rapporto di lavoro intercorso dal 15.01.2013 al 30.04.2013 e non constando alcun atto interruttivo, né potendo la conciliazione intervenuta innanzi all'I.T.L. di Bari essere qualificata come riconoscimento di debito, attesa la mancata partecipazione ad essa dell'Istituto previdenziale titolare del credito contributivo;
2) conseguentemente destituita di fondamento la richiesta di condanna della società datrice alla regolarizzazione contributiva, potendo detta forma di tutela essere accordata sono in epoca antecedente al compimento della prescrizione dell'obbligo contributivo;
3) non meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116, comma 2, c.c. formulata nei confronti della datrice di lavoro, essendo essa esperibile solo una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, nella specie insussistenti;
4) infondata la domanda CP_ risarcitoria azionata nei confronti dell' non avendo la ricorrente dedotto né provato la sussistenza di una causa ostativa all'ottenimento della rendita vitalizia di cui all'art. 13 Legge n. 1338/1962, in verità neppure domandata, e alla proposizione, anche in futuro, dell'azione di risarcimento del danno nei confronti della datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2116, comma 2, c.c.
Avverso detta pronuncia ha interposto appello la lavoratrice, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la società sia condannata alla regolarizzazione della sua posizione contributiva mediante versamento dei contributi previdenziali omessi, e CP_ l' sia condannato al compimento di tutti gli adempimenti necessari alla loro ricezione.
3 CP_ L' ha resistito al gravame, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
La datrice di lavoro è rimasta contumace anche in appello.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 27.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
Con un unico motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'errore compiuto dal Tribunale nel ritenere carente un idoneo atto interruttivo della prescrizione, deducendo sia di aver inoltrato alla società in data 28.02.2018 un'apposita richiesta CP_ di accredito della contribuzione dovuta e non versata, sia di aver denunciato all' in data 19.01.2018, dunque entro i cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'omissione contributiva riscontrata;
in proposito, evidenzia che detta denuncia estende il termine di prescrizione da cinque a dieci anni e fa sorgere in capo all' l'obbligo di attivarsi per richiedere alla datrice di lavoro il versamento dei CP_3 contributi.
Così riassunta la censura esposta nel gravame, ritiene la Corte che essa non consenta di sovvertire la statuizione di rigetto della domanda attorea.
Giova premettere che nel nostro ordinamento l'obbligo assicurativo trova la sua fonte nell'art. 2115 c.c., il quale dispone che il datore di lavoro e il prestatore sono tenuti a contribuire alle istituzioni di previdenza e assistenza a tutela del lavoratore nei casi di incapacità lavorativa derivante da infortuni, malattia, disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, così come disposto dal dettato costituzionale.
Tale obbligo, automatico all'insorgenza del rapporto di lavoro, così come precisato dall'art. 2116, comma 1, c.c., che statuisce che il lavoratore dipendente ha diritto a vedersi riconosciute le prestazioni derivanti dal verificarsi del rischio assicurato, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al regolare versamento dei contributi obbligatori, coinvolge il datore di lavoro e l'
[...]
, il quale in caso di inadempimento del primo è tenuto ad assicurare CP_5
l'integrità della posizione assicurativa del lavoratore.
Tuttavia, il diritto alla prestazione, garantito dal summenzionato principio di automaticità delle prestazioni, incontra un limite legale, in quanto la contribuzione
4 dovuta è soggetta a un termine di prescrizione, decorso il quale non può più essere né richiesta né versata.
La relativa disciplina è contenuta nell'art. 3, comma 9, della Legge n.
335/1995, secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali si verifica in dieci anni per i contributi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, termine che a decorrere dal 01 gennaio
1996 è stato ridotto a cinque anni, con l'effetto di limitare allo stesso ambito temporale la protezione della posizione contributiva assicurata dalla summenzionata garanzia dell'automaticità, che opera nei limiti della contribuzione non prescritta e assicura al lavoratore le prestazioni previdenziali cui ha diritto ai sensi dell'art. 2114
c.c. anche quando la parte datoriale abbia omesso il pagamento dei contributi, pur non comportandone alcun accredito automatico, sempre se reclamate dal lavoratore con motivata istanza rivolta all' . Controparte_6
La norma contempla un'eccezione alla suddetta riduzione del termine di prescrizione dei contributi previdenziali, facendo salva l'ipotesi di denuncia dell'omissione contributiva da parte del lavoratore o dei suoi superstiti, la quale amplia la suddetta garanzia di automaticità per il diritto ai contributi fino a dieci anni e, dunque, consente all'ente creditore di fruire per la propria azione di riscossione di un periodo ulteriore che - a prescindere da quello già trascorso - sarà sempre pari, come minimo, a cinque anni.
La denuncia non va confusa con l'interruzione della prescrizione, potestà che è unanimemente disconosciuta in capo al lavoratore non essendo egli creditore della contribuzione, trattandosi di un istituto diverso che non ha l'effetto di dare inizio a un nuovo termine di prescrizione - come appunto fa l'atto interruttivo - ma determina unicamente un raddoppio ab origine del termine di prescrizione da 5 a 10 anni, suscettibile a sua volta di ulteriori atti interruttivi.
Ebbene, la tesi dell'odierna appellante, secondo cui la denuncia di omissione CP_ contributiva da lei presentata all' il 19.01.2018 sortirebbe l'effetto della trasformazione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale, confligge con la condivisibile interpretazione giurisprudenziale che attribuisce alla disposizione in esame il carattere di norma transitoria, destinata a regolare il passaggio dal previgente regime a quello attuale, come tale applicabile solo ai contributi maturati prima del 01.01.1996.
La questione è stata affrontata ex professo da Cass. sez. lav. sent. n. 5820 del
03.03.2021, le cui ampie argomentazioni si ritiene opportuno qui testualmente
5 riportare: “La questione dedotta in causa è relativa alla efficacia, transitoria o a regime, della disposizione contenuta nel comma 9, art. 3 l. n. 335 del 1995. In altri termini, occorre interpretare (quanto all'inciso salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti) contenuto nel comma 9 lett. a) cit., secondo il quale contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria >.
7. L'opzione interpretativa sostenuta dal ricorrente si risolve nel prediligere una lettura della disposizione che condurrebbe a ritenere che la denuncia del lavoratore valga, in via ordinaria, al di là della regolamentazione della disciplina della prescrizione nel periodo transitorio, a determinare il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione che la nuova legge ha previsto per i contributi maturati dal 1.1.1996.
8. Sul punto, nonostante talune opinioni emerse in dottrina così come sul versante amministrativo (vd. circolare n. 31 del 2 marzo 2012 ed il messaggio CP_2 CP_ n. 844 del 16 maggio 2012), questa Corte di legittimità non si è ancora pronunciata, funditus, in ipotesi in cui la questione dedotta in causa fosse rilevante per essere la denuncia di irregolarità contributiva intervenuta con riferimento a contributi maturati in epoca successiva al primo gennaio 1996.
9. L'avviso del ricorrente non è condivisibile, come emerge indirettamente ma chiaramente dalla lettura che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha dato dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 nel corso di un intero decennio.
10. E' opportuno ricordare, a sintesi del complesso percorso compiuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'interpretazione dei commi citati, l'apporto di Cass. SS.UU. 15296 del 2014, riguardo a fattispecie di omissioni contributive relative ad anni precedenti al 1996. Tale pronuncia ha confermato la ricostruzione delle due disposizioni in termini di "netta cesura tra vecchio e nuovo" con "effetti
6 estintivi automatici sugli interessi contrapposti considerati dalla norma" ("da una lato quello dell'ente creditore alla riscossione dei contributi, dall'altro quello del lavoratore assicurato alla tutela della propria posizione previdenziale") e con la decorrenza dall'1-1-1996 della introduzione del nuovo termine ridotto, con "effetto annuncio" idoneo a salvaguardare gli interessi sia dell'istituto previdenziale sia del lavoratore, integrando una disciplina speciale transitoria, compiuta e coerente, prevalente sulla regola generale di cui all'art. 252 disp. att. c.c., escludendone l'applicazione per il principio di specialità.
11. Si è, in particolare e per quanto ora maggiormente interessa, reso evidente che la norma, nell'abbreviare i termini di prescrizione, detta anche una speciale disciplina transitoria, che intende garantire i lavoratori, corrispondendo, nel contempo, anche ad un'eIGenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, e che trova espressione altresì nell'indisponibilità negoziale della materia, sancita dall'art. 2115 c.c., comma 3, la quale vieta al contribuente di rinunciare alla prescrizione ed all'ente di ricevere i contributi prescritti, potendo la prescrizione del credito contributivo essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del processo.
12. Il disposto normativo dei due commi è stato letto in modo necessariamente congiunto, giacché, entrando in vigore il 17-8-1995, il medesimo ha disposto, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, che il termine di prescrizione è di dieci anni ed
"è ridotto a cinque anni" "a decorrere dal 10 gennaio 1996" "salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti". Inoltre, i "termini di prescrizione di cui al comma 9" "si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente".
13. Che la denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti) abbia rilievo specifico in tema di prescrizione dell'obbligo contributivo solo all'interno del meccanismo regolatorio stabilito in via di disciplina transitoria dai commi in commento, lo si ricava anche e soprattutto dalla considerazione, di tipo sistematico, che muove dal rapporto di netta autonomia che esiste tra il rapporto contributivo (che lega il datore di lavoro e l' ) ed il rapporto previdenziale (che lega il lavoratore Controparte_6 al medesimo ), così come autonomo rispetto a tali rapporti è il rapporto di CP_3 lavoro che lega il lavoratore al datore di lavoro.
14. Per tale ragione, come affermato da SS.UU. n. 15296 del 2014 in commento, <[...] la denuncia, [...] non è atto interruttivo non solo perché non
7 proviene dal creditore, ma anche perché il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2944 c.c., ma in sostanza di raddoppiare fin dall'inizio il termine da cinque a dieci anni. Peraltro, come è stato evidenziato già da
Cass. n. 4153/ 2006, "la ratio della disposizione è quella di ovviare ad uno degli inconvenienti che la legge comporta;
ed infatti, per quanto riguarda le gestioni pensionistiche, la riduzione del termine prescrizionale per la riscossione dei contributi comprime la possibilità al lavoratore dipendente di acquisire l'anzianità assicurativa, ai fini del diritto a pensione, secondo le regole dell'automaticità delle prestazioni previdenziali di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 40, perché dette regole valgono, come è noto, solo per i periodi non ancora caduti in prescrizione".
15. Pertanto, posto che non si tratta di atto interruttivo della prescrizione
(contrariamente a quanto aveva invece ritenuto Cass. n. 23237 del 2013) ma di un atto cui la espressa volontà di legge riconnette l'effetto di mantenere il termine decennale al fine di correggere effetti negativi derivanti dalla repentina transizione dal regime della prescrizione decennale a quella quinquennale, non può darsi seguito a Cassazione n. 12362 del 2017 che attraverso un obiter dictum ha affermato, il contrario di quanto qui si sostiene.
16. Invero, per quanto sopra detto sulla portata dell'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata, la tesi di una interpretazione del comma 9 lett. a) dell'art. 3 cit. del tutto scissa dal comma 10, non è convincente in quanto la denuncia del lavoratore, soggetto estraneo al rapporto contributivo, determinerebbe, ex se ed in via ordinaria, il raddoppio del termine ordinario di prescrizione dei contributi;
ciò, diversamente dalla ipotesi dell'atto interruttivo riconducibile alle parti del medesimo rapporto che, come è noto, non modifica la durata quinquennale del termine determinandone una nuova decorrenza.
17. Tale effetto non avrebbe alcuna razionale giustificazione sul versante sistematico stante l'assetto dei rapporti rilevanti nella materia previdenziale sopra chiariti;
l'attribuzione al lavoratore, soggetto estraneo al rapporto contributivo, del potere di determinare in concreto la durata del termine di prescrizione dell'obbligo contributivo opererebbe in via automatica e senza che il debitore dell'obbligazione ne abbia effettiva conoscenza (vd. Cass. n. 5320 del 2009; n. 5811 del 2010; 24946 del
2015 secondo le quali non è necessario che la denuncia sia pure comunicata al datore di lavoro).
18. L'ultimo consolidato orientamento, invece, si giustifica proprio riconoscendo alle disposizioni in commento la finalità di assicurare al lavoratore, che
8 abbia vigilato sulla propria posizione assicurativa, la contribuzione che sarebbe stata sacrificata dalla prescrizione bruscamente dimezzata dall'art. 3 comma 9 cit. Fermi restando, naturalmente, i rimedi dell'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., e della rendita ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; in tale funzione, il vantaggio riconosciuto al lavoratore attraverso la denuncia si pone in razionale equilibrio rispetto all'indubbio vantaggio che la riduzione del termine di prescrizione dell'obbligo contributivo comportò per il datore di lavoro e, quindi, ben si comprende che l'interesse del lavoratore sia stato ritenuto prevalente sull'affidamento del datore di lavoro debitore nel termine di prescrizione e, in particolare, sul suo interesse alla conoscenza delle cause che prolunghino l'assoggettamento al vincolo obbligatorio.
19. La tesi qui sostenuta, che nega alla denuncia del lavoratore prevista dal comma 9 dell'art. 3 cit. la idoneità ad esercitare effetti in via ordinaria e diretta sul decorso della prescrizione dell'obbligo contributivo, non pare smentita dal disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289. Tale legge, con l'art. 38, comma 7, ha disposto che di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995 è sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003>.
20. Questa Corte di legittimità ha interpretato tale disposizione nel senso che la sospensione della prescrizione ivi prevista opera limitatamente ai contributi dovuti per l'anno 1998, quali risultanti dall'estratto contributivo inviato a ogni assicurato ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 6, e concerne solo il termine connesso alla denuncia che il lavoratore destinatario dell'estratto può presentare allo scopo di raddoppiare i termini prescrizionali di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, essendo stata introdotta per ovviare agli inconvenienti derivanti dai ritardi nell'accredito della contribuzione per l'anno 1998, a seguito dell'istituzione dell'obbligo di presentazione, per opera del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 4 della CP_ dichiarazione unica modello 770 anche ai fini dei contributi dovuti all' e dei premi dovuti all' (Cass. n. 21058 del 11/09/2017). CP_7
20. Anche in questa occasione, il legislatore, utilizzando la tecnica della sospensione, per 18 mesi a decorrere dal primo gennaio 2003, del decorso della prescrizione per i contributi relativi all'anno 1998 solo a favore del lavoratore che abbia denunciato l'irregolarità contributiva, attribuisce con specifica previsione a tale
9 evento l'effetto di allungare il termine di legge. La denuncia del lavoratore assume, anche in questo caso, la funzione di strumento di razionale correzione (a tutela della posizione assicurativa del lavoratore che avrebbe dovuto ricevere il corretto estratto contributivo previsto dalla legge) degli effetti negativi derivanti dal ritardo nell'accredito della contribuzione dovuta nell'anno 1998. Dalla natura affatto specifica della previsione in commento, necessariamente, deve trarsi argomento per negare che la denuncia del lavoratore possa in via ordinaria produrre analoghi effetti”.
Posta tale ricostruzione dell'istituto in esame, ribadita anche dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n. 21871 del 2022; n. 2498 del 2025), va dunque negato alla denuncia presentata dall'odierna appellante l'effetto del raddoppio del termine di prescrizione, essendo essa riferita a contribuzione maturata nel 2013.
Applicandosi l'ordinario termine quinquennale, vanno condivise le considerazioni espresse dal Tribunale circa l'assenza di atti interruttivi compiuti CP_ dall' nei confronti della società datrice, con conseguente compimento della prescrizione.
Invero, in coerenza con la struttura bilaterale dell'obbligazione contributiva,
l'atto interruttivo della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria dev'essere posto in essere dall'Istituto titolare del diritto alla loro riscossione (esso può consistere nella richiesta, attivata in sede amministrativa o giudiziaria, formulata dall'ente al debitore, nella notifica del verbale di ispezione o comunque in qualsiasi atto che metta in mora l'obbligato) oppure dalla parte datoriale con qualsiasi atto di autodenuncia o di riconoscimento del proprio debito contributivo, mentre nessuna efficacia interruttiva produce l'atto compiuto dal lavoratore, instaurandosi il rapporto contributivo tra datore di lavoro ed Ente previdenziale, seppur a beneficio del lavoratore, che ne rimane estraneo (Cass., Sez. Lav., 31 agosto 2020 n. 18140; Cass.
07.02.2019 n. 3661; Cass. n. 7104/1992).
Nel caso di specie, non può riconoscersi efficacia interruttiva al verbale di conciliazione del 21.09.2016, nell'ambito del quale la società ha assunto l'obbligo di versare la contribuzione omessa, in quanto, come correttamente evidenziato dal primo giudice, detto accordo è intervenuto unicamente fra la lavoratrice e la società, CP_ sicché non configura alcun riconoscimento del debito nei confronti dell' rimastovi estraneo.
10 Del pari, non costituisce atto interruttivo la diffida del 28.02.2018 inviata dalla lavoratrice alla società, trattandosi di atto che non proviene dall'Ente titolare del diritto alla riscossione dei contributi.
Va dunque ribadita la statuizione del Tribunale circa la prescrizione, poiché la domanda di regolarizzazione proposta con il ricorso di primo grado è stata azionata quando i contributi erano ormai prescritti.
E' appena il caso di rilevare che in questa sede di gravame la lavoratrice non ha riproposto la domanda risarcitoria né ha formulato censure avverso le argomentazioni esposte dal primo giudice a sostegno del rigetto di detta domanda.
Per mera completezza può comunque osservarsi che la decisione impugnata merita conferma anche nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti che avrebbero legittimato la lavoratrice a richiedere il risarcimento del danno alla parte CP_ datoriale o all' non avendo ella raggiunto l'età pensionabile e non avendo allegato alcuna ragione ostativa alla possibilità di ricorrere alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338/1962, che in verità avrebbe costituito l'unico rimedio esperibile e tuttavia non risulta essere mai stata richiesta.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione in contestazione tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio fra CP_ l'appellante e l' ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale, vista la complessità della questione controversa
(tutela della posizione assicurativa) e la sua progressiva ricostruzione da parte della giurisprudenza di legittimità, nonché considerata la originaria difformità di orientamenti in materia di effetti della denuncia del lavoratore sul raddoppio del termine di prescrizione.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti della società, rimasta contumace.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 28.09.2023 da
[...]
nei confronti della e dell' avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2 sentenza n. 939/2023 resa dal Tribunale di Bari in data 28.03.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa le spese del presente grado di giudizio nei confronti dell' ; CP_2
- nulla per le spese del presente grado di giudizio nei confronti della
Controparte_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 27.03.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il ConIGliere estensore dott.ssa Isabella Calia
12
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO ConIGliere dott.ssa ISABELLA CALIA ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1099 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Ferrarese e Vitomarino Verzillo
-Appellante-
e
Controparte_1 contumace
-Appellata- nonché
CP_2 rappr. e dif. dall'avv. Carmelina La Gatta
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.09.2019 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, l'odierna appellante conveniva in giudizio la società CP_ indicata in epigrafe e l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. condannare la (P.Iva: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, a provvedere a regolarizzare la posizione contributiva della IG.ra , mediante versamento dei contributi previdenziali ad Parte_1 oggi mancanti presso la competente sede Controparte_3
;
[...]
2. in subordine, nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo, condannare la (P.Iva: in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in forma generica del danno arrecato alla IG.ra in conseguenza all'omissione Parte_1 contributiva verificata;
3. in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di prescrizione di parte del predetto credito contributivo, accertare la responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2116 c.c. della (P.Iva: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in forma generica del danno arrecato alla IG.ra in conseguenza Parte_1 all'omissione nella regolarizzazione contributiva, pari all'ammontare che si riterrà di giustizia;
4. in ogni caso, condannare l' Controparte_4
a provvedere a tutti gli atti necessari ai fini della regolarizzazione della
[...] posizione contributiva della IG.ra , in particolare, mediante gli Parte_1 atti necessari alla ricezione dei contributi ad oggi risultanti mancanti”.
A fondamento della domanda la ricorrente deduceva: 1) di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta in virtù di contratto di lavoro a progetto a far data dal 15.01.2013 e sino al 30.04.2013, con qualifica di impiegata e mansione di addetta alle vendite;
2) di aver riscontrato, attraverso l'esame del proprio estratto conto previdenziale, la omessa formalizzazione del rapporto lavorativo presso i competenti
Istituti e, dunque, il mancato versamento dei prescritti contributi previdenziali da parte della datrice di lavoro;
3) di aver in data 19.01.2018, a seguito del tentativo di conciliazione innanzi alla I.T.L. di Bari tenutosi in data 21.09.2016 per integrazione delle buste paga già emesse, proposto ricorso all' affinché si attivasse onde CP_2 ottenere la ricezione dei contributi mancanti, senza, tuttavia, conseguire il risultato auspicato;
4) di aver, quindi, con comunicazione p.e.c. del 28.02.2018 a firma dei propri legali di fiducia, diffidato formalmente la società a provvedere all'immediato versamento dei contributi previdenziali omessi, ma di non aver ottenuto riscontro alcuno;
5) di avere diritto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva ad opera dell'azienda resistente ovvero, in subordine, al risarcimento in forma
2 generica, o, in caso di prescrizione di parte del credito contributivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2116, comma 2, c.c., del danno dalla medesima subito a seguito dell'omissione contributiva. CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dalla lavoratrice ai sensi dell'art 3, commi 9 e 10, Legge n. 335/1995, non essendo pervenuti all'Istituto atti interruttivi del relativo termine quinquennale in epoca antecedente alla notifica del ricorso introduttivo.
La società datrice, seppur ritualmente evocata in giudizio, rimaneva contumace.
Con sentenza n. 939/2023 pubblicata in data 28.03.2023 il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo: 1) maturata la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali rivendicati dalla istante, afferendo gli stessi a un rapporto di lavoro intercorso dal 15.01.2013 al 30.04.2013 e non constando alcun atto interruttivo, né potendo la conciliazione intervenuta innanzi all'I.T.L. di Bari essere qualificata come riconoscimento di debito, attesa la mancata partecipazione ad essa dell'Istituto previdenziale titolare del credito contributivo;
2) conseguentemente destituita di fondamento la richiesta di condanna della società datrice alla regolarizzazione contributiva, potendo detta forma di tutela essere accordata sono in epoca antecedente al compimento della prescrizione dell'obbligo contributivo;
3) non meritevole di accoglimento la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2116, comma 2, c.c. formulata nei confronti della datrice di lavoro, essendo essa esperibile solo una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, nella specie insussistenti;
4) infondata la domanda CP_ risarcitoria azionata nei confronti dell' non avendo la ricorrente dedotto né provato la sussistenza di una causa ostativa all'ottenimento della rendita vitalizia di cui all'art. 13 Legge n. 1338/1962, in verità neppure domandata, e alla proposizione, anche in futuro, dell'azione di risarcimento del danno nei confronti della datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2116, comma 2, c.c.
Avverso detta pronuncia ha interposto appello la lavoratrice, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la società sia condannata alla regolarizzazione della sua posizione contributiva mediante versamento dei contributi previdenziali omessi, e CP_ l' sia condannato al compimento di tutti gli adempimenti necessari alla loro ricezione.
3 CP_ L' ha resistito al gravame, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
La datrice di lavoro è rimasta contumace anche in appello.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 27.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, dovendosi confermare la sentenza impugnata.
Con un unico motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'errore compiuto dal Tribunale nel ritenere carente un idoneo atto interruttivo della prescrizione, deducendo sia di aver inoltrato alla società in data 28.02.2018 un'apposita richiesta CP_ di accredito della contribuzione dovuta e non versata, sia di aver denunciato all' in data 19.01.2018, dunque entro i cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, l'omissione contributiva riscontrata;
in proposito, evidenzia che detta denuncia estende il termine di prescrizione da cinque a dieci anni e fa sorgere in capo all' l'obbligo di attivarsi per richiedere alla datrice di lavoro il versamento dei CP_3 contributi.
Così riassunta la censura esposta nel gravame, ritiene la Corte che essa non consenta di sovvertire la statuizione di rigetto della domanda attorea.
Giova premettere che nel nostro ordinamento l'obbligo assicurativo trova la sua fonte nell'art. 2115 c.c., il quale dispone che il datore di lavoro e il prestatore sono tenuti a contribuire alle istituzioni di previdenza e assistenza a tutela del lavoratore nei casi di incapacità lavorativa derivante da infortuni, malattia, disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, così come disposto dal dettato costituzionale.
Tale obbligo, automatico all'insorgenza del rapporto di lavoro, così come precisato dall'art. 2116, comma 1, c.c., che statuisce che il lavoratore dipendente ha diritto a vedersi riconosciute le prestazioni derivanti dal verificarsi del rischio assicurato, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto al regolare versamento dei contributi obbligatori, coinvolge il datore di lavoro e l'
[...]
, il quale in caso di inadempimento del primo è tenuto ad assicurare CP_5
l'integrità della posizione assicurativa del lavoratore.
Tuttavia, il diritto alla prestazione, garantito dal summenzionato principio di automaticità delle prestazioni, incontra un limite legale, in quanto la contribuzione
4 dovuta è soggetta a un termine di prescrizione, decorso il quale non può più essere né richiesta né versata.
La relativa disciplina è contenuta nell'art. 3, comma 9, della Legge n.
335/1995, secondo cui la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali si verifica in dieci anni per i contributi del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, termine che a decorrere dal 01 gennaio
1996 è stato ridotto a cinque anni, con l'effetto di limitare allo stesso ambito temporale la protezione della posizione contributiva assicurata dalla summenzionata garanzia dell'automaticità, che opera nei limiti della contribuzione non prescritta e assicura al lavoratore le prestazioni previdenziali cui ha diritto ai sensi dell'art. 2114
c.c. anche quando la parte datoriale abbia omesso il pagamento dei contributi, pur non comportandone alcun accredito automatico, sempre se reclamate dal lavoratore con motivata istanza rivolta all' . Controparte_6
La norma contempla un'eccezione alla suddetta riduzione del termine di prescrizione dei contributi previdenziali, facendo salva l'ipotesi di denuncia dell'omissione contributiva da parte del lavoratore o dei suoi superstiti, la quale amplia la suddetta garanzia di automaticità per il diritto ai contributi fino a dieci anni e, dunque, consente all'ente creditore di fruire per la propria azione di riscossione di un periodo ulteriore che - a prescindere da quello già trascorso - sarà sempre pari, come minimo, a cinque anni.
La denuncia non va confusa con l'interruzione della prescrizione, potestà che è unanimemente disconosciuta in capo al lavoratore non essendo egli creditore della contribuzione, trattandosi di un istituto diverso che non ha l'effetto di dare inizio a un nuovo termine di prescrizione - come appunto fa l'atto interruttivo - ma determina unicamente un raddoppio ab origine del termine di prescrizione da 5 a 10 anni, suscettibile a sua volta di ulteriori atti interruttivi.
Ebbene, la tesi dell'odierna appellante, secondo cui la denuncia di omissione CP_ contributiva da lei presentata all' il 19.01.2018 sortirebbe l'effetto della trasformazione del termine di prescrizione da quinquennale a decennale, confligge con la condivisibile interpretazione giurisprudenziale che attribuisce alla disposizione in esame il carattere di norma transitoria, destinata a regolare il passaggio dal previgente regime a quello attuale, come tale applicabile solo ai contributi maturati prima del 01.01.1996.
La questione è stata affrontata ex professo da Cass. sez. lav. sent. n. 5820 del
03.03.2021, le cui ampie argomentazioni si ritiene opportuno qui testualmente
5 riportare: “La questione dedotta in causa è relativa alla efficacia, transitoria o a regime, della disposizione contenuta nel comma 9, art. 3 l. n. 335 del 1995. In altri termini, occorre interpretare (quanto all'inciso salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti) contenuto nel comma 9 lett. a) cit., secondo il quale contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n.166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria >.
7. L'opzione interpretativa sostenuta dal ricorrente si risolve nel prediligere una lettura della disposizione che condurrebbe a ritenere che la denuncia del lavoratore valga, in via ordinaria, al di là della regolamentazione della disciplina della prescrizione nel periodo transitorio, a determinare il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione che la nuova legge ha previsto per i contributi maturati dal 1.1.1996.
8. Sul punto, nonostante talune opinioni emerse in dottrina così come sul versante amministrativo (vd. circolare n. 31 del 2 marzo 2012 ed il messaggio CP_2 CP_ n. 844 del 16 maggio 2012), questa Corte di legittimità non si è ancora pronunciata, funditus, in ipotesi in cui la questione dedotta in causa fosse rilevante per essere la denuncia di irregolarità contributiva intervenuta con riferimento a contributi maturati in epoca successiva al primo gennaio 1996.
9. L'avviso del ricorrente non è condivisibile, come emerge indirettamente ma chiaramente dalla lettura che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha dato dei commi 9 e 10 dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 nel corso di un intero decennio.
10. E' opportuno ricordare, a sintesi del complesso percorso compiuto dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'interpretazione dei commi citati, l'apporto di Cass. SS.UU. 15296 del 2014, riguardo a fattispecie di omissioni contributive relative ad anni precedenti al 1996. Tale pronuncia ha confermato la ricostruzione delle due disposizioni in termini di "netta cesura tra vecchio e nuovo" con "effetti
6 estintivi automatici sugli interessi contrapposti considerati dalla norma" ("da una lato quello dell'ente creditore alla riscossione dei contributi, dall'altro quello del lavoratore assicurato alla tutela della propria posizione previdenziale") e con la decorrenza dall'1-1-1996 della introduzione del nuovo termine ridotto, con "effetto annuncio" idoneo a salvaguardare gli interessi sia dell'istituto previdenziale sia del lavoratore, integrando una disciplina speciale transitoria, compiuta e coerente, prevalente sulla regola generale di cui all'art. 252 disp. att. c.c., escludendone l'applicazione per il principio di specialità.
11. Si è, in particolare e per quanto ora maggiormente interessa, reso evidente che la norma, nell'abbreviare i termini di prescrizione, detta anche una speciale disciplina transitoria, che intende garantire i lavoratori, corrispondendo, nel contempo, anche ad un'eIGenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, e che trova espressione altresì nell'indisponibilità negoziale della materia, sancita dall'art. 2115 c.c., comma 3, la quale vieta al contribuente di rinunciare alla prescrizione ed all'ente di ricevere i contributi prescritti, potendo la prescrizione del credito contributivo essere rilevata dal giudice in ogni stato e grado del processo.
12. Il disposto normativo dei due commi è stato letto in modo necessariamente congiunto, giacché, entrando in vigore il 17-8-1995, il medesimo ha disposto, per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, che il termine di prescrizione è di dieci anni ed
"è ridotto a cinque anni" "a decorrere dal 10 gennaio 1996" "salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti". Inoltre, i "termini di prescrizione di cui al comma 9" "si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente".
13. Che la denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti) abbia rilievo specifico in tema di prescrizione dell'obbligo contributivo solo all'interno del meccanismo regolatorio stabilito in via di disciplina transitoria dai commi in commento, lo si ricava anche e soprattutto dalla considerazione, di tipo sistematico, che muove dal rapporto di netta autonomia che esiste tra il rapporto contributivo (che lega il datore di lavoro e l' ) ed il rapporto previdenziale (che lega il lavoratore Controparte_6 al medesimo ), così come autonomo rispetto a tali rapporti è il rapporto di CP_3 lavoro che lega il lavoratore al datore di lavoro.
14. Per tale ragione, come affermato da SS.UU. n. 15296 del 2014 in commento, <[...] la denuncia, [...] non è atto interruttivo non solo perché non
7 proviene dal creditore, ma anche perché il suo effetto non è quello di fare iniziare un nuovo periodo di prescrizione ex art. 2944 c.c., ma in sostanza di raddoppiare fin dall'inizio il termine da cinque a dieci anni. Peraltro, come è stato evidenziato già da
Cass. n. 4153/ 2006, "la ratio della disposizione è quella di ovviare ad uno degli inconvenienti che la legge comporta;
ed infatti, per quanto riguarda le gestioni pensionistiche, la riduzione del termine prescrizionale per la riscossione dei contributi comprime la possibilità al lavoratore dipendente di acquisire l'anzianità assicurativa, ai fini del diritto a pensione, secondo le regole dell'automaticità delle prestazioni previdenziali di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 40, perché dette regole valgono, come è noto, solo per i periodi non ancora caduti in prescrizione".
15. Pertanto, posto che non si tratta di atto interruttivo della prescrizione
(contrariamente a quanto aveva invece ritenuto Cass. n. 23237 del 2013) ma di un atto cui la espressa volontà di legge riconnette l'effetto di mantenere il termine decennale al fine di correggere effetti negativi derivanti dalla repentina transizione dal regime della prescrizione decennale a quella quinquennale, non può darsi seguito a Cassazione n. 12362 del 2017 che attraverso un obiter dictum ha affermato, il contrario di quanto qui si sostiene.
16. Invero, per quanto sopra detto sulla portata dell'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata, la tesi di una interpretazione del comma 9 lett. a) dell'art. 3 cit. del tutto scissa dal comma 10, non è convincente in quanto la denuncia del lavoratore, soggetto estraneo al rapporto contributivo, determinerebbe, ex se ed in via ordinaria, il raddoppio del termine ordinario di prescrizione dei contributi;
ciò, diversamente dalla ipotesi dell'atto interruttivo riconducibile alle parti del medesimo rapporto che, come è noto, non modifica la durata quinquennale del termine determinandone una nuova decorrenza.
17. Tale effetto non avrebbe alcuna razionale giustificazione sul versante sistematico stante l'assetto dei rapporti rilevanti nella materia previdenziale sopra chiariti;
l'attribuzione al lavoratore, soggetto estraneo al rapporto contributivo, del potere di determinare in concreto la durata del termine di prescrizione dell'obbligo contributivo opererebbe in via automatica e senza che il debitore dell'obbligazione ne abbia effettiva conoscenza (vd. Cass. n. 5320 del 2009; n. 5811 del 2010; 24946 del
2015 secondo le quali non è necessario che la denuncia sia pure comunicata al datore di lavoro).
18. L'ultimo consolidato orientamento, invece, si giustifica proprio riconoscendo alle disposizioni in commento la finalità di assicurare al lavoratore, che
8 abbia vigilato sulla propria posizione assicurativa, la contribuzione che sarebbe stata sacrificata dalla prescrizione bruscamente dimezzata dall'art. 3 comma 9 cit. Fermi restando, naturalmente, i rimedi dell'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., e della rendita ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338; in tale funzione, il vantaggio riconosciuto al lavoratore attraverso la denuncia si pone in razionale equilibrio rispetto all'indubbio vantaggio che la riduzione del termine di prescrizione dell'obbligo contributivo comportò per il datore di lavoro e, quindi, ben si comprende che l'interesse del lavoratore sia stato ritenuto prevalente sull'affidamento del datore di lavoro debitore nel termine di prescrizione e, in particolare, sul suo interesse alla conoscenza delle cause che prolunghino l'assoggettamento al vincolo obbligatorio.
19. La tesi qui sostenuta, che nega alla denuncia del lavoratore prevista dal comma 9 dell'art. 3 cit. la idoneità ad esercitare effetti in via ordinaria e diretta sul decorso della prescrizione dell'obbligo contributivo, non pare smentita dal disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289. Tale legge, con l'art. 38, comma 7, ha disposto che di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relativi all'anno 1998, il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), secondo periodo, della citata legge n. 335 del 1995 è sospeso per un periodo di 18 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2003>.
20. Questa Corte di legittimità ha interpretato tale disposizione nel senso che la sospensione della prescrizione ivi prevista opera limitatamente ai contributi dovuti per l'anno 1998, quali risultanti dall'estratto contributivo inviato a ogni assicurato ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 6, e concerne solo il termine connesso alla denuncia che il lavoratore destinatario dell'estratto può presentare allo scopo di raddoppiare i termini prescrizionali di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, essendo stata introdotta per ovviare agli inconvenienti derivanti dai ritardi nell'accredito della contribuzione per l'anno 1998, a seguito dell'istituzione dell'obbligo di presentazione, per opera del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 4 della CP_ dichiarazione unica modello 770 anche ai fini dei contributi dovuti all' e dei premi dovuti all' (Cass. n. 21058 del 11/09/2017). CP_7
20. Anche in questa occasione, il legislatore, utilizzando la tecnica della sospensione, per 18 mesi a decorrere dal primo gennaio 2003, del decorso della prescrizione per i contributi relativi all'anno 1998 solo a favore del lavoratore che abbia denunciato l'irregolarità contributiva, attribuisce con specifica previsione a tale
9 evento l'effetto di allungare il termine di legge. La denuncia del lavoratore assume, anche in questo caso, la funzione di strumento di razionale correzione (a tutela della posizione assicurativa del lavoratore che avrebbe dovuto ricevere il corretto estratto contributivo previsto dalla legge) degli effetti negativi derivanti dal ritardo nell'accredito della contribuzione dovuta nell'anno 1998. Dalla natura affatto specifica della previsione in commento, necessariamente, deve trarsi argomento per negare che la denuncia del lavoratore possa in via ordinaria produrre analoghi effetti”.
Posta tale ricostruzione dell'istituto in esame, ribadita anche dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n. 21871 del 2022; n. 2498 del 2025), va dunque negato alla denuncia presentata dall'odierna appellante l'effetto del raddoppio del termine di prescrizione, essendo essa riferita a contribuzione maturata nel 2013.
Applicandosi l'ordinario termine quinquennale, vanno condivise le considerazioni espresse dal Tribunale circa l'assenza di atti interruttivi compiuti CP_ dall' nei confronti della società datrice, con conseguente compimento della prescrizione.
Invero, in coerenza con la struttura bilaterale dell'obbligazione contributiva,
l'atto interruttivo della prescrizione dei contributi di assicurazione obbligatoria dev'essere posto in essere dall'Istituto titolare del diritto alla loro riscossione (esso può consistere nella richiesta, attivata in sede amministrativa o giudiziaria, formulata dall'ente al debitore, nella notifica del verbale di ispezione o comunque in qualsiasi atto che metta in mora l'obbligato) oppure dalla parte datoriale con qualsiasi atto di autodenuncia o di riconoscimento del proprio debito contributivo, mentre nessuna efficacia interruttiva produce l'atto compiuto dal lavoratore, instaurandosi il rapporto contributivo tra datore di lavoro ed Ente previdenziale, seppur a beneficio del lavoratore, che ne rimane estraneo (Cass., Sez. Lav., 31 agosto 2020 n. 18140; Cass.
07.02.2019 n. 3661; Cass. n. 7104/1992).
Nel caso di specie, non può riconoscersi efficacia interruttiva al verbale di conciliazione del 21.09.2016, nell'ambito del quale la società ha assunto l'obbligo di versare la contribuzione omessa, in quanto, come correttamente evidenziato dal primo giudice, detto accordo è intervenuto unicamente fra la lavoratrice e la società, CP_ sicché non configura alcun riconoscimento del debito nei confronti dell' rimastovi estraneo.
10 Del pari, non costituisce atto interruttivo la diffida del 28.02.2018 inviata dalla lavoratrice alla società, trattandosi di atto che non proviene dall'Ente titolare del diritto alla riscossione dei contributi.
Va dunque ribadita la statuizione del Tribunale circa la prescrizione, poiché la domanda di regolarizzazione proposta con il ricorso di primo grado è stata azionata quando i contributi erano ormai prescritti.
E' appena il caso di rilevare che in questa sede di gravame la lavoratrice non ha riproposto la domanda risarcitoria né ha formulato censure avverso le argomentazioni esposte dal primo giudice a sostegno del rigetto di detta domanda.
Per mera completezza può comunque osservarsi che la decisione impugnata merita conferma anche nella parte in cui ha escluso la sussistenza dei presupposti che avrebbero legittimato la lavoratrice a richiedere il risarcimento del danno alla parte CP_ datoriale o all' non avendo ella raggiunto l'età pensionabile e non avendo allegato alcuna ragione ostativa alla possibilità di ricorrere alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338/1962, che in verità avrebbe costituito l'unico rimedio esperibile e tuttavia non risulta essere mai stata richiesta.
Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Resta assorbita ogni altra questione in contestazione tra le parti.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio fra CP_ l'appellante e l' ritiene la Corte che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione integrale, vista la complessità della questione controversa
(tutela della posizione assicurativa) e la sua progressiva ricostruzione da parte della giurisprudenza di legittimità, nonché considerata la originaria difformità di orientamenti in materia di effetti della denuncia del lavoratore sul raddoppio del termine di prescrizione.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali del presente grado di giudizio nei confronti della società, rimasta contumace.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
11 La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 28.09.2023 da
[...]
nei confronti della e dell' avverso la Parte_1 Controparte_1 CP_2 sentenza n. 939/2023 resa dal Tribunale di Bari in data 28.03.2023, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa le spese del presente grado di giudizio nei confronti dell' ; CP_2
- nulla per le spese del presente grado di giudizio nei confronti della
Controparte_1
- dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 27.03.2025
Il Presidente dott. Pietro Mastrorilli
Il ConIGliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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