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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/11/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1002/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli Avv. ti Paolo Galluccio e Giulia Stabile ed elett.te Parte_1 dom.to presso il loro studio legale sito in Aversa (CE) alla via Giotto, 87
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 co NO ed IM D'ES ed elettivamente domiciliata in alla via F. Palisciano, snc CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 16/02/2023, il ricorrente, in epigrafe indicato, dipendente dal
01.12.2004 dell' con la qualifica di infermiere Controparte_1 professionale, in servizio presso l'U.O.S di Emodialisi istituita presso la UOC di Nefrologia, inquadrato nel livello D, Fascia 3 del ccnl Sanità, deducendo di aver svolto anche mansioni inferiori di operatore socio sanitario per carenza di organico, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare che il ricorrente dal 12.12.2017 aveva svolto anche mansioni inferiori non rientranti tra quelle di inquadramento e, conseguentemente, chiedeva di condannare l' resistente ad assegnare il ricorrente esclusivamente alle mansioni corrispondenti alla categoria CP_2
D – inquadramento di appartenenza;
chiedeva, altresì, di condannare parte resistente al risarcimento del danno per il demansionamento patito nell'arco temporale dal 12.12.2017 a tutt'oggi, da calcolarsi, in via equitativa nell'ammontare di € 56.943,00 o nella somma maggiore o minore che l'adito Giudicante dovesse ritenere equa o di giustizia;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio l' si costituiva in Controparte_1 giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
1 ***************************
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Il ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto di essere dipendente dell' CP_2 resistente dal 01.12.2004 , con inquadramento nella cat. D, livello 3 del ccnl di categoria con profilo infermiere professionale, assegnato al reparto di Emodialisi in servizio presso l' U.O.C. di Nefrologia.
Ha, poi, dedotto, che dal 12.12.2017, per la mancanza di personale con la qualifica di operatore socio sanitario è stato costretto a svolgere quotidianamente compiti e mansioni di tale qualifica e livello inferiore, al fine di garantire e consentire il normale funzionamento del reparto e la necessaria ed indispensabile assistenza ai pazienti, non praticando la propria attività in maniera soddisfacente e confacente al proprio percorso professionale.
Ha, quindi, specificato di essere stato impegnato ad espletare i seguenti compiti: pulizia e cura igienica dei pazienti;
riordino dei letti;
trasporto degli ammalati, trasporto emoprelievi in laboratorio, mobilizzazione dei pazienti, clisteri, preparazioni per colonscopie.
Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato, in diritto, che la disciplina delle mansioni nel pubblico impiego è attualmente contenuta nell'art. 52 del D.Lgs. n.165/2001.
Tale disposizioni normativa, pur ponendo una regolamentazione in parte differente da quella rinvenibile nell'art. 2103 c.c. per il rapporto di lavoro privato (soprattutto in relazione alla fattispecie della assegnazione a mansioni superiori), stabilisce, tuttavia, anche nel rapporto di pubblico impiego il principio del divieto di mutatio in pejus delle mansioni del dipendente, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori.
Resta preclusa, infatti, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario.
L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza.
Tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare.
E', infatti, principio unanimemente riconosciuto in dottrina ed in giurisprudenza quello in base al quale
è legittima l'adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. 2 maggio 2003 n. 6714, Cass. 10 giugno 2004 n. 11045 e Cass. 7 agosto 2008 n.
17774; Cass.n21.02.2013 n. 4301).
2 In particolare, nella materia de qua, la Suprema Corte ha chiarito che “ Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (cfr. Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020)
In tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, al fine di accertare la legittimità o meno dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori, bisogna, pertanto, verificare se l'espletamento delle stesse incida o meno sullo svolgimento, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni di appartenenza.
Pertanto, affinché, possa ritenersi integrata un'ipotesi di svolgimento di mansioni inferiori vietato dalla legge, ossia una situazione giuridica tutelabile dalla legge in quanto concretante una fattispecie concreta posta in essere in violazione dell'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001 è, pertanto, necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione
Tanto chiarito, è evidente che non ci possa essere una prevalenza di attività demansionanti se queste ultime vengono fatte in aggiunta alle proprie mansioni senza che vi sia stato un significativo svuotamento delle stesse.
Preliminarmente, rileva il Tribunale, in adesione a quanto già argomentato dalla Corte di Appello di
Napoli, in analoga fattispecie, che “l'attività di soddisfazione di bisogni primari dei pazienti con interventi sia di aiuto alberghiero sia igienico sanitaria, propria degli operatori con qualifica OSS, costituisce la tipica attività di supporto dell'assistenza infermieristica. Deve, perciò escludersi che si abbia riguardo a compiti del tutto estranei alla professionalità degli infermieri” (cfr. Cda di Napoli sentenza n. 358/2022 relatrice Presidente Papa) .
In relazione all'aspetto relativo alla prevalenza delle mansioni, applicando i principi di diritto sopra richiamati alla fattispecie in esame, va rilevato che dall'esame delle risultanze dell'istruttoria, così come espletata in corso di causa, pur se emerso che il ricorrente abbia svolto mansioni di operatore socio sanitario, ha comunque continuato a svolgere, in modo prevalente ed assorbente, le mansioni di competenza del personale infermieristico.
Tale circostanza emerge, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa ovvero i Direttori susseguiti nel periodo oggetto del ricorso, soggetti, pertanto, particolarmente qualificati oltre che a conoscenza diretta dei fatti.
In particolare il Dott. ha escluso che il ricorrente abbia svolto dette mansioni inferiori ovvero Tes_1 che le stesse gli siano state formalmente assegnate ed ordinate;
la Dott.ssa ha affermato che il Tes_2
3 ricorrente ha svolto certamente mansioni rientranti nella qualifica dell'infermiere, ma non ha escluso l'espletamento di dette mansioni inferiori, se non in presenza di particolari condizioni
La teste ha, peraltro, precisato che alcune attività , come ad esempio quella di Testimone_3 mobilitazione del paziente nel reparto indicato, può essere qualificata come attività assistenziale
(trattandosi di pazienti allettati e fragili complessa che richiede una competenza infermieristica e medica, rientrando pertanto nelle mansioni di infermiere. Circostanza quest'ultimo confermata dal teste
Tes_1
Ha poi evidenziato che il trasporto dei pazienti, ad esempio , è avvenuto da parte degli infermieri (ed anche dei medici) in caso di urgenza
Il teste Primario del Reparto di Nefrologia e Dialisi, dal 1° gennaio 2023, sul punto, Testimone_4 ha precisato quanto segue: “Conosco e , erano infermieri del mio reparto Parte_1 Parte_2 all'epoca dei fatti di causa.
Nel periodo gennaio - febbraio 2023 (oggetto del presente procedimento) i ricorrenti hanno svolto tutte le mansioni infermieristiche prevalentemente in dialisi. Certamente hanno svolto anche dei turni notturni.
Erano presenti nel periodo indicato, ed attualmente anche, operatori socio sanitari. Sono presenti in tutti i turni tendenzialmente. Preciso che nel turno diurno in dialisi l'operatore socio - sanitario è sempre presente. Preciso che se
l'operatore socio sanitario non è presente ufficialmente in turno è prevista, se vi è necessità, la chiamata di un altro operatore socio sanitario di altro reparto. In relazione alle attività elencate in ricorso (pagine 3-4 -5-) , di cui il giudice mi ha dato lettura, molte di queste fanno parte dell'attività di assistenza infermieristica di assistenza fisica e di supporto psicologico al paziente e di assistenza all'espletamento delle operazioni sanitarie coordinate e supervisionate dal medico. In particolare la mobilizzazione del paziente, che è ad elevata fragilità, presuppone una competenza specifica dell'infermiere e rientra, pertanto, nelle sue mansioni. Il trattamento dialitico inoltre presuppone una serie di attività sanitarie di preparazione della strumentazione, di verifica e di assistenza che sono naturalmente specifici compiti sanitari del medico e dell'infermiere ( come la preparazione della macchina e la disinfezione , il prelievo di controllo ematici , conservazione e collocazione dei prelievi ematici ) Tali attività vengono necessariamente svolte durante il turno ed occupano un arco temporale del turno molto elevato anche di cinque ore, in un turno di sei ore” (cfr. verbale di udienza del
20.11.2024)
La teste , Dirigente Medico del Reparto di Nefrologia e Dialisi, dal 1° gennaio 2004, ha Testimone_3 riferito : “Conosco i ricorrenti e sono infermieri ed hanno lavorato nel mio Parte_1 Parte_2 reparto nel periodo dal 2017 al 2023. I ricorrenti hanno svolto le suddette attività
Preparazione del rene artificiale;
Somministrare e preparare le terapie farmacologiche;
Monitorare lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure;
Analizzare i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente;
Pianificare e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate;
Raccogliere campioni per le analisi mediche;
4 Educare il paziente sul corretto mantenimento delle terapie;
Svolgere attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i familiari;
Offrire sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari;
Organizzare il lavoro del personale ausiliario di supporto
In particolare tali mansioni sono effettuate nei turni diurni . Di notte l'attività è diversa perché le dialisi avvengono solo in regime di urgenze ed emergenza. Nel periodo 2017 – 2023 vi era sempre un operatore socio sanitario sia in dialisi che in nefrologia. Di notte vi era l'operatore socio sanitario dipartimentale che copriva tutti i reparti. Dal 2023 tuttavia è cambiata la situazione perché è stato inserito anche un operatore socio sanitario nel turno notturno della nefrologia. Nella dialisi no in quanto non sono svolti di notte trattamenti ordinari.
I ricorrenti hanno svolto anche le seguenti attività: riordino dei letti,
Mobilitazione del paziente da un letto ad un altro letto bilancia, essendoci molto pazienti allettati, mi è capitato di averlo fatto anche io perché il malato allettato è estremamente fragile. Tale mobilitazione, tuttavia, rientra in una attività assistenziale complessa che richiede una competenza infermieristica e medica
Rispondevano alle chiamate dei pazienti anche per aprire le bottiglie. Ma preciso che tenuto delle condizioni del paziente allettato con un braccio bloccato perché sottoposto a trattamento emodialitico, non si poteva fare diversamente. Anche io ho aperto le bottiglie dei pazienti.
E' capitato che hanno contattato la cucina per la sostituzione del vitto ed hanno aiutato i pazienti a mangiare
Non hanno mai affiancato il personale di cucina
E' capitato anche che hanno portato i prelievi in laboratorio ma solo in caso di estrema urgenza. Sempre l'operatore socio sanitario notturno girava i vari reparti per ritirare i campioni.
Hanno anche effettuato il lavaggio/circuito macchine dialisi, spegnere osmosi;
ma tali attività rientrano nelle mansioni ordinarie degli infermieri operanti nel reparto della dialisi. il trasporto dei pazienti è svolto dagli operatori socio - sanitari. In caso di urgenza preciso che quest'ultima attività è necessariamente svolta sia dall'infermiere che dal medico. Di notte, In caso di situazione drammatica si chiamava sempre
l'operatore socio sanitario, in altri casi operavamo noi. Se veniva contattato ed era libero l'operatore socio sanitario dipartimentale interveniva” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024).
Da tali dichiarazioni emerge dunque che il ricorrente ha effettuato in prevalenza mansioni infermieristiche e che alcune attività (come quella di mobilitazione di un paziente fragile) non può essere espletata sic et simpliciter dall'operatore socio sanitario ma necessitano di specifiche competenze infermieristiche e mediche.
Peraltro gli stessi testi di parte ricorrente hanno concordemente riferito che le mansioni di operatore sociosanitario (indicate in ricorso) erano espletate, dal ricorrente, in aggiunta a quelle di infermiere professionale.
Si riportano per esteso le dette testimonianze
La teste infermiera presso l' , ha riferito: "Sono dipendente dell' ed ho fatto causa Testimone_5 CP_1 CP_1 contro l'azienda per i medesimi motivi. ha testimoniato nel mio giudizio. Anche Parte_3 Parte_1 Pt_2
5 ha testimoniato nel mio giudizio” ed ha continuato “Sono infermiera alle dipendenze della resistente Parte_2 dal 2001, presso il reparto di nefrodialisi. Conosco e sono infermieri. Parte_1 Parte_2
Abbiamo certamente lavorato insieme dal 2017 al 2023.
I ricorrenti hanno sempre svolto suddette attività; Preparazione del rene artificiale;
Somministrare e preparare le terapie farmacologiche;
Monitorare lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure;
Analizzare i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente;
Pianificare e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate;
Raccogliere campioni per le analisi mediche;
Educare il paziente sul corretto mantenimento delle terapie;
Svolgere attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i familiari;
Offrire sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari;
Organizzare il lavoro del personale ausiliario di supporto.
Tali attività venivano svolte dagli infermieri compresi i ricorrenti tutti i giorni. Se vi erano urgenze le suddette attività venivano svolte lo stesso ovviamente in maniera più veloce. Tali attività infermieristiche erano svolte ( ed attualmente anche lo sono) per tutta la durata di un turno ed in maniera abbastanza continuativa. I ricorrenti anche avevano la reperibilità notturna e festiva in qualità di infermieri.
I ricorrenti hanno svolto anche le seguenti attività: riordino dei letti;
Trasporto dei pazienti;
Mobilitazione del paziente da un letto ad un altro letto bilancia;
attività inerenti le incombenze igieniche sui pazienti, cambio buste urine;
sostituzione dei pannolini;
riassettare i carrelli della biancheria sporca;
Rispondere in maniera continuativa alle chiamate verbali per far fronte alle esigenze personali come: alzare ed abbassare lo schienale del letto;
far fronte a tutte quante le normali esigenze preliminari alla terapia emodialitica (prendere una bottiglia;
farli bere;
far caricare telefono;
rimboccare le lenzuola, coperte, federe e cuscini.
Occuparsi del sistema del paziente facendo fronte a tutte le incombenze prima della somministrazione della terapia;
preoccuparsi di contattare la cucina per la sostituzione del vitto;
Affiancare il personale di cucina qualora vi fosse necessità;
Far mangiare i pazienti allettati;
Mobilizzare i pazienti ai tavoli;
Aprire porte agli addetti alle pulizie;
Trasportare pazienti con la sedia o la barella dalla nefrologia alla dialisi;
Prendere le consegne anche per OSS;
Consegnare i prelievi in laboratorio;
Provvedere al lavaggio/circuito macchine dialisi, spegnereosmosi;
Compiere le attività di mobilizzazione e sistemazione del paziente nel letto per la notte;
Supportare con attività materiali il personale medico in sala operatoria, spostare il paziente dalla barella al letto attività quest'ultima necessaria per iniziare la terapia.
Preoccuparsi della pulizia della saletta operatoria (lenzuolo, tovagliette) per eventuali altre urgenze.
In dialisi era presente un operatore socio sanitario la mattina e uno il pomeriggio. Dopo le 4 ore spesso andavano via perché erano esterni. Nei turni notturni e festivi non vi era nessun operatore
In Nefrologia vi era un operatore solo la mattina . Per il resto non vi era mai un operatore socio sanitario. Preciso che due della nefrologia erano ausiliari ed avevano delle limitazioni fisiche. Il personale suddetto si interscambiava tra nefrologia e dialisi. La notte si opera nel reparto solo in caso di urgenza. I casi tipici sono edema polmonare e iperpotassemia. In questi casi di urgenza non è necessario l'intervento dell'operatore socio sanitario ma dell'infermiere e del medico ovviamente.
6 In un mese gli infermieri fanno 5 turni notturni. Il trasporto pazienti di notte è poco frequente. E' frequente invece il riordino letti e cambio pannoloni. Di notte è capitato di consegnare i prelievi in laboratorio.
Per il resto le indicate attività di operatore socio sanitario di notte non venivano svolte.
Vi era un operatore socio sanitario dipartimentale in turno di notte. E' capitato di chiamarlo ma era occupato. Il 90 % delle volte non è venuto nel senso che diceva passo più tardi perché era impegnato in altre attività” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024).
La teste ha riferito “Sono dipendente della dal 1991 . Sono stata infermiera Parte_2 CP_1 per 33 anni ed ora per motivi di salute sono assistente amministrativo. Ho un contenzioso in corso avverso la parte resistente per le medesime ragioni del ricorrente” ed ha precisato “Ho lavorato nel reparto dialisi e nefrologia insieme al ricorrente dal 1991 al 2023 presso la di . CP_1 CP_1
Il ricorrente svolgeva le seguenti mansioni: •Preparazione del rene artificiale;
Somministrare e preparare le terapie farmacologiche;
•Monitorare lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure;
•Analizzare i bisogni fisici, psicologici
e sociali di ciascun paziente;
•Pianificare e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate;
•Raccogliere campioni per le analisi mediche;
•Educare il paziente sul corretto mantenimento delle terapie;
•Svolgere attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i familiari;
•Offrire sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari;
•Organizzare il lavoro del personale ausiliario di supporto.
Queste sono le mansioni tipiche dell'infermiere.
Il ricorrente si è occupato anche di altre mansioni: Il riordino dei letti;
Trasporto dei pazienti;
Mobilitazione del paziente da un letto ad un altro letto bilancia;
pulizia del paziente;
tutte le attività inerenti la incombenze igieniche sui pazienti;
di rispondere in maniera continuativa alle chiamate verbali dei pazienti per far fronte alle esigenze personali come: alzare ed abbassare lo schienale del letto;
far fronte a tutte quante le normali esigenze preliminari alla terapia emodialitica (prendere una bottiglia;
farli bere;
far caricare telefono;
rimboccare le lenzuola, coperte, federe e cuscini. Preoccuparsi di contattare la cucina per la sostituzione del vitto;
Far mangiare i pazienti allettati;
Mobilizzare i pazienti ai tavoli. Era presente un operatore socio sanitario nel turno di mattina e di pomeriggio e la notte uno solo per l'intero dipartimento ed ogni volta che veniva chiamato era sempre impegnato in altro reparto. Il sabato era presente l'operatore socio sanitario in reparto La domenica vi era solo quello Dipartimentale. Tale situazione è rimasta costante dal 2002 fino a quanto sono andata via per malattia. Non ricordo se gli ausiliari erano in aggiunta o meno agli operatori socio sanitari.
Nel reparto vi erano due ausiliari: se non sbaglio una aveva limitazioni, ma non ricordo bene se fosse operatrice socio sanitaria.
Facciamo sei turni notturni al mese. E dalle tre alle quattro domeniche al mese” (cfr. verbale di udienza del
14.05.2025).
E' emerso, pertanto, dall'istruttoria espletata la sussistenza di carenza di organico della figura professionale di operatore socio sanitario in particolare nei turni notturni festivi e prefestivi e che il ricorrente abbia svolto anche dette mansioni.
7 Tuttavia, dalle suddette deposizioni testimoniali, innanzi riportate, non può, però, ritenersi provato l'elemento da qualificarsi, ai sensi della giurisprudenza di legittimità sopra citata, determinante ed assorbente ai fini dell'accoglimento della domanda giudiziale e cioè che, effettivamente, tali mansioni inferiori, abbiano, determinato l'inadempimento dei compiti tipici del profilo infermieristico avendo, sostanzialmente, impedito al ricorrente di espletare, in maniera completa, le mansioni tipiche del profilo e qualifica rivestiti.
Inoltre non sono stati allegati nemmeno ordini di servizio con i quali si imponeva al personale infermieristico (ed al ricorrente) di espletare dette mansioni inferiori.
Anzi i testi di parte ricorrente hanno precisato che non vi erano ordini di servizio in tal senso.
Tuttavia , indipendentemente dalla sussistenza o meno degli ordini di servizio, va ribadito quanto prima chiarito in ordine alla mancata prova della circostanza, dirimente ai fini della definizione della presente controversia, che l'adibizione del ricorrente anche alle mansioni di cui sopra si è detto, in aggiunta alle proprie, si sia effettivamente tradotta in un sostanziale svuotamento di queste ultime e, pertanto nell'inadempimento dei compiti tipici del profilo infermieristico avendo, sostanzialmente, impedito al medesimo di espletare, in maniera completa, le mansioni tipiche del profilo e qualifica rivestiti.
Alla stregua dell'istruttoria così come espletata, non può, pertanto, concludersi nel senso dell'illegittimità dell'adibizione del ricorrente a mansioni inferiori, essendo stato, comunque, assicurato l'espletamento, in modo prevalente ed assorbente, di quelle concernenti la qualifica di appartenenza.
Perché vi sia illegittimità è, infatti, necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello di assunzione, circostanza, quest'ultima, rimasta, nella specie, del tutto sfornita di prova.
Inoltre, in ottemperanza ai principi della Suprema Corte, innanzi richiamati, (cfr. Corte di Cassazione
Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020) non può nemmeno ritenersi meritevole di accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna della resistente ad assegnare il ricorrente esclusivamente alle mansioni infermieristiche.
Inoltre, a prescindere dal suddetto profilo, già di per se assorbente ai fini della decisione della presente controversia, per mera completezza espositiva va, altresì, evidenziata la mancata allegazione e prova del danno da demansionamento di cui si chiede, in questa sede, il risarcimento.
In ordine a tale specifico profilo, occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento della
Corte di legittimità “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale
8 pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13484; Cassazione civile, sez. lav., 16/11/2017, n. 27209: “Il danno da demansionamento non è in re ipsa ma deve essere provato dal lavoratore mediante dati oggettivi”; Cassazione civile, sez. lav., 05/12/2017, n. 29047: In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, n. 15376: “Il lavoratore che richieda il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale (nella specie, danno da demansionamento) deve produrre specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio oggettivamente accertabile, posto che tale diritto non sorge automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.”; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2015, n. 1327; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2015, n.
23837; Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2010, n. 19785: “In tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Inoltre mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni. Ne discende che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di
9 cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”).
Le citate pronunce sono in linea con i principi affermati da Cassazione civile, sez. un., 24/03/2006, n.
6572, i quali meritano di essere richiamati (v. motivazione): “3. E' noto, poi, che dall'inadempimento datoriale può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale, che possono anche coesistere l'una con l'altra. Prima di scendere all'esame particolare, occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno. Non è, quindi, sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione e chiedere, genericamente, il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato e valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può, invece, mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099)”.
Tenuto conto di tale insegnamento, deve prendersi atto del fatto che nel proprio ricorso ex art. 414 cpc ciascun lavoratore ha nella sostanza omesso qualsiasi allegazione di profili di nocumento, indicati con la necessaria specificità, in rapporto di causalità diretta con il lamentato demansionamento.
Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, il ricorrente si è limitato ad invocare un asserito pregiudizio a diritti, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, come la professionalità, la dignità e l'immagine, tralasciando di dare concretezza a tali formule.
Nessun profilo di specificità è, infatti, rinvenibile, nella richiesta di risarcimento dei danni subiti in relazione ai quali ci si limita a citare precedenti giurisprudenziali senza indicare, con sufficiente precisione e concretezza, in che cosa si sia tradotto il danno di cui si chiede il risarcimento.
Ciò considerato in tema di allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, deve osservarsi che, non potendosi considerare scontato aprioristicamente il pregiudizio in concreto subito
10 dal lavoratore, il danno esistenziale (cioè, secondo la definizione delle SS.UU. nella citata pronuncia, “il danno non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost”) può essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo gli effettivi cambiamenti che il demansionamento illegittimo ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato.
Applicando detti criteri al caso di specie, si osserva che nel ricorso introduttivo si lamenta una lesione della professionalità e all'immagine professionale a seguito del demansionamento di ciascun dipendente nonché la lesione alla sua dignità, ma, in mancanza di specificazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale e alla professionalità, non è possibile neppure la liquidazione in forma equitativa, necessitando questa di parametri a cui ancorarsi.
In particolare, quanto al danno alla professionalità, che ha contenuto patrimoniale, non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio, dell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e della mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero della frustrazione di determinate aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, In assenza di detti elementi, da proporre necessariamente a cura dell'interessato, è difficile individuare un danno alla professionalità, perchè - fermo l'inadempimento -
l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore.
Anche quanto al danno non patrimoniale all'immagine professionale, ove si verifichi tale ipotesi deve ammettersi il risarcimento dello stesso qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato ( v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).
Anche in questo caso, pertanto, non può prescindersi dalle precise indicazioni sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'effettiva esistenza dello stesso.
Il danno alla dignità ed all'immagine professionali sono stati dedotti, al contrario, in modo assolutamente generico senza alcun riferimento a circostanze di fatto specifiche dalle quali desumere la lesione prospettata.
11 In altre parole, non è sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perchè questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è, poi, necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, abbia inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita.
Come rilevato dalle SS.UU. nella suddetta pronuncia del 24/03/2006, n. 6572: “Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi, cioè, conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva;
se è così sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e, quindi, non c'è nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi dalia Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994 per cui
"E' sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato".
Alla stregua delle argomentazioni sopra riportate il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della serialità del contenzioso e della natura degli interessi coinvolti, sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso,
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
12
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2025 e del deposito delle note sostitutive, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1002/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dagli Avv. ti Paolo Galluccio e Giulia Stabile ed elett.te Parte_1 dom.to presso il loro studio legale sito in Aversa (CE) alla via Giotto, 87
RICORRENTE E
, in persona del legale Controparte_1 co NO ed IM D'ES ed elettivamente domiciliata in alla via F. Palisciano, snc CP_1
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato, in data 16/02/2023, il ricorrente, in epigrafe indicato, dipendente dal
01.12.2004 dell' con la qualifica di infermiere Controparte_1 professionale, in servizio presso l'U.O.S di Emodialisi istituita presso la UOC di Nefrologia, inquadrato nel livello D, Fascia 3 del ccnl Sanità, deducendo di aver svolto anche mansioni inferiori di operatore socio sanitario per carenza di organico, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare che il ricorrente dal 12.12.2017 aveva svolto anche mansioni inferiori non rientranti tra quelle di inquadramento e, conseguentemente, chiedeva di condannare l' resistente ad assegnare il ricorrente esclusivamente alle mansioni corrispondenti alla categoria CP_2
D – inquadramento di appartenenza;
chiedeva, altresì, di condannare parte resistente al risarcimento del danno per il demansionamento patito nell'arco temporale dal 12.12.2017 a tutt'oggi, da calcolarsi, in via equitativa nell'ammontare di € 56.943,00 o nella somma maggiore o minore che l'adito Giudicante dovesse ritenere equa o di giustizia;
vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio l' si costituiva in Controparte_1 giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria, all'esito del deposito delle note sostitutive ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con il deposito della sentenza completa di motivazione.
1 ***************************
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Il ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto di essere dipendente dell' CP_2 resistente dal 01.12.2004 , con inquadramento nella cat. D, livello 3 del ccnl di categoria con profilo infermiere professionale, assegnato al reparto di Emodialisi in servizio presso l' U.O.C. di Nefrologia.
Ha, poi, dedotto, che dal 12.12.2017, per la mancanza di personale con la qualifica di operatore socio sanitario è stato costretto a svolgere quotidianamente compiti e mansioni di tale qualifica e livello inferiore, al fine di garantire e consentire il normale funzionamento del reparto e la necessaria ed indispensabile assistenza ai pazienti, non praticando la propria attività in maniera soddisfacente e confacente al proprio percorso professionale.
Ha, quindi, specificato di essere stato impegnato ad espletare i seguenti compiti: pulizia e cura igienica dei pazienti;
riordino dei letti;
trasporto degli ammalati, trasporto emoprelievi in laboratorio, mobilizzazione dei pazienti, clisteri, preparazioni per colonscopie.
Tanto premesso in punto di fatto, va rilevato, in diritto, che la disciplina delle mansioni nel pubblico impiego è attualmente contenuta nell'art. 52 del D.Lgs. n.165/2001.
Tale disposizioni normativa, pur ponendo una regolamentazione in parte differente da quella rinvenibile nell'art. 2103 c.c. per il rapporto di lavoro privato (soprattutto in relazione alla fattispecie della assegnazione a mansioni superiori), stabilisce, tuttavia, anche nel rapporto di pubblico impiego il principio del divieto di mutatio in pejus delle mansioni del dipendente, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori.
Resta preclusa, infatti, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario.
L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza.
Tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare.
E', infatti, principio unanimemente riconosciuto in dottrina ed in giurisprudenza quello in base al quale
è legittima l'adibizione a mansioni inferiori del dipendente per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente ed assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza (Cass. 2 maggio 2003 n. 6714, Cass. 10 giugno 2004 n. 11045 e Cass. 7 agosto 2008 n.
17774; Cass.n21.02.2013 n. 4301).
2 In particolare, nella materia de qua, la Suprema Corte ha chiarito che “ Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (cfr. Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020)
In tema di demansionamento e di dequalificazione professionale, al fine di accertare la legittimità o meno dell'adibizione del dipendente a mansioni inferiori, bisogna, pertanto, verificare se l'espletamento delle stesse incida o meno sullo svolgimento, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni di appartenenza.
Pertanto, affinché, possa ritenersi integrata un'ipotesi di svolgimento di mansioni inferiori vietato dalla legge, ossia una situazione giuridica tutelabile dalla legge in quanto concretante una fattispecie concreta posta in essere in violazione dell'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001 è, pertanto, necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione
Tanto chiarito, è evidente che non ci possa essere una prevalenza di attività demansionanti se queste ultime vengono fatte in aggiunta alle proprie mansioni senza che vi sia stato un significativo svuotamento delle stesse.
Preliminarmente, rileva il Tribunale, in adesione a quanto già argomentato dalla Corte di Appello di
Napoli, in analoga fattispecie, che “l'attività di soddisfazione di bisogni primari dei pazienti con interventi sia di aiuto alberghiero sia igienico sanitaria, propria degli operatori con qualifica OSS, costituisce la tipica attività di supporto dell'assistenza infermieristica. Deve, perciò escludersi che si abbia riguardo a compiti del tutto estranei alla professionalità degli infermieri” (cfr. Cda di Napoli sentenza n. 358/2022 relatrice Presidente Papa) .
In relazione all'aspetto relativo alla prevalenza delle mansioni, applicando i principi di diritto sopra richiamati alla fattispecie in esame, va rilevato che dall'esame delle risultanze dell'istruttoria, così come espletata in corso di causa, pur se emerso che il ricorrente abbia svolto mansioni di operatore socio sanitario, ha comunque continuato a svolgere, in modo prevalente ed assorbente, le mansioni di competenza del personale infermieristico.
Tale circostanza emerge, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa ovvero i Direttori susseguiti nel periodo oggetto del ricorso, soggetti, pertanto, particolarmente qualificati oltre che a conoscenza diretta dei fatti.
In particolare il Dott. ha escluso che il ricorrente abbia svolto dette mansioni inferiori ovvero Tes_1 che le stesse gli siano state formalmente assegnate ed ordinate;
la Dott.ssa ha affermato che il Tes_2
3 ricorrente ha svolto certamente mansioni rientranti nella qualifica dell'infermiere, ma non ha escluso l'espletamento di dette mansioni inferiori, se non in presenza di particolari condizioni
La teste ha, peraltro, precisato che alcune attività , come ad esempio quella di Testimone_3 mobilitazione del paziente nel reparto indicato, può essere qualificata come attività assistenziale
(trattandosi di pazienti allettati e fragili complessa che richiede una competenza infermieristica e medica, rientrando pertanto nelle mansioni di infermiere. Circostanza quest'ultimo confermata dal teste
Tes_1
Ha poi evidenziato che il trasporto dei pazienti, ad esempio , è avvenuto da parte degli infermieri (ed anche dei medici) in caso di urgenza
Il teste Primario del Reparto di Nefrologia e Dialisi, dal 1° gennaio 2023, sul punto, Testimone_4 ha precisato quanto segue: “Conosco e , erano infermieri del mio reparto Parte_1 Parte_2 all'epoca dei fatti di causa.
Nel periodo gennaio - febbraio 2023 (oggetto del presente procedimento) i ricorrenti hanno svolto tutte le mansioni infermieristiche prevalentemente in dialisi. Certamente hanno svolto anche dei turni notturni.
Erano presenti nel periodo indicato, ed attualmente anche, operatori socio sanitari. Sono presenti in tutti i turni tendenzialmente. Preciso che nel turno diurno in dialisi l'operatore socio - sanitario è sempre presente. Preciso che se
l'operatore socio sanitario non è presente ufficialmente in turno è prevista, se vi è necessità, la chiamata di un altro operatore socio sanitario di altro reparto. In relazione alle attività elencate in ricorso (pagine 3-4 -5-) , di cui il giudice mi ha dato lettura, molte di queste fanno parte dell'attività di assistenza infermieristica di assistenza fisica e di supporto psicologico al paziente e di assistenza all'espletamento delle operazioni sanitarie coordinate e supervisionate dal medico. In particolare la mobilizzazione del paziente, che è ad elevata fragilità, presuppone una competenza specifica dell'infermiere e rientra, pertanto, nelle sue mansioni. Il trattamento dialitico inoltre presuppone una serie di attività sanitarie di preparazione della strumentazione, di verifica e di assistenza che sono naturalmente specifici compiti sanitari del medico e dell'infermiere ( come la preparazione della macchina e la disinfezione , il prelievo di controllo ematici , conservazione e collocazione dei prelievi ematici ) Tali attività vengono necessariamente svolte durante il turno ed occupano un arco temporale del turno molto elevato anche di cinque ore, in un turno di sei ore” (cfr. verbale di udienza del
20.11.2024)
La teste , Dirigente Medico del Reparto di Nefrologia e Dialisi, dal 1° gennaio 2004, ha Testimone_3 riferito : “Conosco i ricorrenti e sono infermieri ed hanno lavorato nel mio Parte_1 Parte_2 reparto nel periodo dal 2017 al 2023. I ricorrenti hanno svolto le suddette attività
Preparazione del rene artificiale;
Somministrare e preparare le terapie farmacologiche;
Monitorare lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure;
Analizzare i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente;
Pianificare e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate;
Raccogliere campioni per le analisi mediche;
4 Educare il paziente sul corretto mantenimento delle terapie;
Svolgere attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i familiari;
Offrire sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari;
Organizzare il lavoro del personale ausiliario di supporto
In particolare tali mansioni sono effettuate nei turni diurni . Di notte l'attività è diversa perché le dialisi avvengono solo in regime di urgenze ed emergenza. Nel periodo 2017 – 2023 vi era sempre un operatore socio sanitario sia in dialisi che in nefrologia. Di notte vi era l'operatore socio sanitario dipartimentale che copriva tutti i reparti. Dal 2023 tuttavia è cambiata la situazione perché è stato inserito anche un operatore socio sanitario nel turno notturno della nefrologia. Nella dialisi no in quanto non sono svolti di notte trattamenti ordinari.
I ricorrenti hanno svolto anche le seguenti attività: riordino dei letti,
Mobilitazione del paziente da un letto ad un altro letto bilancia, essendoci molto pazienti allettati, mi è capitato di averlo fatto anche io perché il malato allettato è estremamente fragile. Tale mobilitazione, tuttavia, rientra in una attività assistenziale complessa che richiede una competenza infermieristica e medica
Rispondevano alle chiamate dei pazienti anche per aprire le bottiglie. Ma preciso che tenuto delle condizioni del paziente allettato con un braccio bloccato perché sottoposto a trattamento emodialitico, non si poteva fare diversamente. Anche io ho aperto le bottiglie dei pazienti.
E' capitato che hanno contattato la cucina per la sostituzione del vitto ed hanno aiutato i pazienti a mangiare
Non hanno mai affiancato il personale di cucina
E' capitato anche che hanno portato i prelievi in laboratorio ma solo in caso di estrema urgenza. Sempre l'operatore socio sanitario notturno girava i vari reparti per ritirare i campioni.
Hanno anche effettuato il lavaggio/circuito macchine dialisi, spegnere osmosi;
ma tali attività rientrano nelle mansioni ordinarie degli infermieri operanti nel reparto della dialisi. il trasporto dei pazienti è svolto dagli operatori socio - sanitari. In caso di urgenza preciso che quest'ultima attività è necessariamente svolta sia dall'infermiere che dal medico. Di notte, In caso di situazione drammatica si chiamava sempre
l'operatore socio sanitario, in altri casi operavamo noi. Se veniva contattato ed era libero l'operatore socio sanitario dipartimentale interveniva” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024).
Da tali dichiarazioni emerge dunque che il ricorrente ha effettuato in prevalenza mansioni infermieristiche e che alcune attività (come quella di mobilitazione di un paziente fragile) non può essere espletata sic et simpliciter dall'operatore socio sanitario ma necessitano di specifiche competenze infermieristiche e mediche.
Peraltro gli stessi testi di parte ricorrente hanno concordemente riferito che le mansioni di operatore sociosanitario (indicate in ricorso) erano espletate, dal ricorrente, in aggiunta a quelle di infermiere professionale.
Si riportano per esteso le dette testimonianze
La teste infermiera presso l' , ha riferito: "Sono dipendente dell' ed ho fatto causa Testimone_5 CP_1 CP_1 contro l'azienda per i medesimi motivi. ha testimoniato nel mio giudizio. Anche Parte_3 Parte_1 Pt_2
5 ha testimoniato nel mio giudizio” ed ha continuato “Sono infermiera alle dipendenze della resistente Parte_2 dal 2001, presso il reparto di nefrodialisi. Conosco e sono infermieri. Parte_1 Parte_2
Abbiamo certamente lavorato insieme dal 2017 al 2023.
I ricorrenti hanno sempre svolto suddette attività; Preparazione del rene artificiale;
Somministrare e preparare le terapie farmacologiche;
Monitorare lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure;
Analizzare i bisogni fisici, psicologici e sociali di ciascun paziente;
Pianificare e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate;
Raccogliere campioni per le analisi mediche;
Educare il paziente sul corretto mantenimento delle terapie;
Svolgere attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i familiari;
Offrire sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari;
Organizzare il lavoro del personale ausiliario di supporto.
Tali attività venivano svolte dagli infermieri compresi i ricorrenti tutti i giorni. Se vi erano urgenze le suddette attività venivano svolte lo stesso ovviamente in maniera più veloce. Tali attività infermieristiche erano svolte ( ed attualmente anche lo sono) per tutta la durata di un turno ed in maniera abbastanza continuativa. I ricorrenti anche avevano la reperibilità notturna e festiva in qualità di infermieri.
I ricorrenti hanno svolto anche le seguenti attività: riordino dei letti;
Trasporto dei pazienti;
Mobilitazione del paziente da un letto ad un altro letto bilancia;
attività inerenti le incombenze igieniche sui pazienti, cambio buste urine;
sostituzione dei pannolini;
riassettare i carrelli della biancheria sporca;
Rispondere in maniera continuativa alle chiamate verbali per far fronte alle esigenze personali come: alzare ed abbassare lo schienale del letto;
far fronte a tutte quante le normali esigenze preliminari alla terapia emodialitica (prendere una bottiglia;
farli bere;
far caricare telefono;
rimboccare le lenzuola, coperte, federe e cuscini.
Occuparsi del sistema del paziente facendo fronte a tutte le incombenze prima della somministrazione della terapia;
preoccuparsi di contattare la cucina per la sostituzione del vitto;
Affiancare il personale di cucina qualora vi fosse necessità;
Far mangiare i pazienti allettati;
Mobilizzare i pazienti ai tavoli;
Aprire porte agli addetti alle pulizie;
Trasportare pazienti con la sedia o la barella dalla nefrologia alla dialisi;
Prendere le consegne anche per OSS;
Consegnare i prelievi in laboratorio;
Provvedere al lavaggio/circuito macchine dialisi, spegnereosmosi;
Compiere le attività di mobilizzazione e sistemazione del paziente nel letto per la notte;
Supportare con attività materiali il personale medico in sala operatoria, spostare il paziente dalla barella al letto attività quest'ultima necessaria per iniziare la terapia.
Preoccuparsi della pulizia della saletta operatoria (lenzuolo, tovagliette) per eventuali altre urgenze.
In dialisi era presente un operatore socio sanitario la mattina e uno il pomeriggio. Dopo le 4 ore spesso andavano via perché erano esterni. Nei turni notturni e festivi non vi era nessun operatore
In Nefrologia vi era un operatore solo la mattina . Per il resto non vi era mai un operatore socio sanitario. Preciso che due della nefrologia erano ausiliari ed avevano delle limitazioni fisiche. Il personale suddetto si interscambiava tra nefrologia e dialisi. La notte si opera nel reparto solo in caso di urgenza. I casi tipici sono edema polmonare e iperpotassemia. In questi casi di urgenza non è necessario l'intervento dell'operatore socio sanitario ma dell'infermiere e del medico ovviamente.
6 In un mese gli infermieri fanno 5 turni notturni. Il trasporto pazienti di notte è poco frequente. E' frequente invece il riordino letti e cambio pannoloni. Di notte è capitato di consegnare i prelievi in laboratorio.
Per il resto le indicate attività di operatore socio sanitario di notte non venivano svolte.
Vi era un operatore socio sanitario dipartimentale in turno di notte. E' capitato di chiamarlo ma era occupato. Il 90 % delle volte non è venuto nel senso che diceva passo più tardi perché era impegnato in altre attività” (cfr. verbale di udienza del 20.11.2024).
La teste ha riferito “Sono dipendente della dal 1991 . Sono stata infermiera Parte_2 CP_1 per 33 anni ed ora per motivi di salute sono assistente amministrativo. Ho un contenzioso in corso avverso la parte resistente per le medesime ragioni del ricorrente” ed ha precisato “Ho lavorato nel reparto dialisi e nefrologia insieme al ricorrente dal 1991 al 2023 presso la di . CP_1 CP_1
Il ricorrente svolgeva le seguenti mansioni: •Preparazione del rene artificiale;
Somministrare e preparare le terapie farmacologiche;
•Monitorare lo stato di salute del paziente e l'andamento delle cure;
•Analizzare i bisogni fisici, psicologici
e sociali di ciascun paziente;
•Pianificare e gestire gli interventi di assistenza infermieristica in base alle esigenze rilevate;
•Raccogliere campioni per le analisi mediche;
•Educare il paziente sul corretto mantenimento delle terapie;
•Svolgere attività di mediazione tra il dottore, il paziente e i familiari;
•Offrire sostegno psicologico e informazioni alle persone in cura e ai loro familiari;
•Organizzare il lavoro del personale ausiliario di supporto.
Queste sono le mansioni tipiche dell'infermiere.
Il ricorrente si è occupato anche di altre mansioni: Il riordino dei letti;
Trasporto dei pazienti;
Mobilitazione del paziente da un letto ad un altro letto bilancia;
pulizia del paziente;
tutte le attività inerenti la incombenze igieniche sui pazienti;
di rispondere in maniera continuativa alle chiamate verbali dei pazienti per far fronte alle esigenze personali come: alzare ed abbassare lo schienale del letto;
far fronte a tutte quante le normali esigenze preliminari alla terapia emodialitica (prendere una bottiglia;
farli bere;
far caricare telefono;
rimboccare le lenzuola, coperte, federe e cuscini. Preoccuparsi di contattare la cucina per la sostituzione del vitto;
Far mangiare i pazienti allettati;
Mobilizzare i pazienti ai tavoli. Era presente un operatore socio sanitario nel turno di mattina e di pomeriggio e la notte uno solo per l'intero dipartimento ed ogni volta che veniva chiamato era sempre impegnato in altro reparto. Il sabato era presente l'operatore socio sanitario in reparto La domenica vi era solo quello Dipartimentale. Tale situazione è rimasta costante dal 2002 fino a quanto sono andata via per malattia. Non ricordo se gli ausiliari erano in aggiunta o meno agli operatori socio sanitari.
Nel reparto vi erano due ausiliari: se non sbaglio una aveva limitazioni, ma non ricordo bene se fosse operatrice socio sanitaria.
Facciamo sei turni notturni al mese. E dalle tre alle quattro domeniche al mese” (cfr. verbale di udienza del
14.05.2025).
E' emerso, pertanto, dall'istruttoria espletata la sussistenza di carenza di organico della figura professionale di operatore socio sanitario in particolare nei turni notturni festivi e prefestivi e che il ricorrente abbia svolto anche dette mansioni.
7 Tuttavia, dalle suddette deposizioni testimoniali, innanzi riportate, non può, però, ritenersi provato l'elemento da qualificarsi, ai sensi della giurisprudenza di legittimità sopra citata, determinante ed assorbente ai fini dell'accoglimento della domanda giudiziale e cioè che, effettivamente, tali mansioni inferiori, abbiano, determinato l'inadempimento dei compiti tipici del profilo infermieristico avendo, sostanzialmente, impedito al ricorrente di espletare, in maniera completa, le mansioni tipiche del profilo e qualifica rivestiti.
Inoltre non sono stati allegati nemmeno ordini di servizio con i quali si imponeva al personale infermieristico (ed al ricorrente) di espletare dette mansioni inferiori.
Anzi i testi di parte ricorrente hanno precisato che non vi erano ordini di servizio in tal senso.
Tuttavia , indipendentemente dalla sussistenza o meno degli ordini di servizio, va ribadito quanto prima chiarito in ordine alla mancata prova della circostanza, dirimente ai fini della definizione della presente controversia, che l'adibizione del ricorrente anche alle mansioni di cui sopra si è detto, in aggiunta alle proprie, si sia effettivamente tradotta in un sostanziale svuotamento di queste ultime e, pertanto nell'inadempimento dei compiti tipici del profilo infermieristico avendo, sostanzialmente, impedito al medesimo di espletare, in maniera completa, le mansioni tipiche del profilo e qualifica rivestiti.
Alla stregua dell'istruttoria così come espletata, non può, pertanto, concludersi nel senso dell'illegittimità dell'adibizione del ricorrente a mansioni inferiori, essendo stato, comunque, assicurato l'espletamento, in modo prevalente ed assorbente, di quelle concernenti la qualifica di appartenenza.
Perché vi sia illegittimità è, infatti, necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore rispetto a quello di assunzione, circostanza, quest'ultima, rimasta, nella specie, del tutto sfornita di prova.
Inoltre, in ottemperanza ai principi della Suprema Corte, innanzi richiamati, (cfr. Corte di Cassazione
Sez. L - , Ordinanza n. 19419 del 17/09/2020) non può nemmeno ritenersi meritevole di accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna della resistente ad assegnare il ricorrente esclusivamente alle mansioni infermieristiche.
Inoltre, a prescindere dal suddetto profilo, già di per se assorbente ai fini della decisione della presente controversia, per mera completezza espositiva va, altresì, evidenziata la mancata allegazione e prova del danno da demansionamento di cui si chiede, in questa sede, il risarcimento.
In ordine a tale specifico profilo, occorre premettere che, secondo un consolidato orientamento della
Corte di legittimità “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale
8 pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l'onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (Cassazione civile, sez. lav., 29/05/2018, n. 13484; Cassazione civile, sez. lav., 16/11/2017, n. 27209: “Il danno da demansionamento non è in re ipsa ma deve essere provato dal lavoratore mediante dati oggettivi”; Cassazione civile, sez. lav., 05/12/2017, n. 29047: In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale”; Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2017, n. 15376: “Il lavoratore che richieda il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale (nella specie, danno da demansionamento) deve produrre specifica allegazione dell'esistenza di un pregiudizio oggettivamente accertabile, posto che tale diritto non sorge automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.”; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2015, n. 1327; Cassazione civile, sez. lav., 23/11/2015, n.
23837; Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2010, n. 19785: “In tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Inoltre mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - deve essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni. Ne discende che il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di
9 cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunzi il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c.”).
Le citate pronunce sono in linea con i principi affermati da Cassazione civile, sez. un., 24/03/2006, n.
6572, i quali meritano di essere richiamati (v. motivazione): “3. E' noto, poi, che dall'inadempimento datoriale può nascere, astrattamente, una pluralità di conseguenze lesive per il lavoratore: danno professionale, danno all'integrità psico-fisica o danno biologico, danno all'immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale, che possono anche coesistere l'una con l'altra. Prima di scendere all'esame particolare, occorre sottolineare che proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno. Non è, quindi, sufficiente prospettare l'esistenza della dequalificazione e chiedere, genericamente, il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato e valendo il principio generale per cui il giudice - se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. - non può, invece, mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cass. sez. un. 3 febbraio 1998 n. 1099)”.
Tenuto conto di tale insegnamento, deve prendersi atto del fatto che nel proprio ricorso ex art. 414 cpc ciascun lavoratore ha nella sostanza omesso qualsiasi allegazione di profili di nocumento, indicati con la necessaria specificità, in rapporto di causalità diretta con il lamentato demansionamento.
Nell'atto introduttivo del giudizio, infatti, il ricorrente si è limitato ad invocare un asserito pregiudizio a diritti, costituzionalmente riconosciuti e garantiti, come la professionalità, la dignità e l'immagine, tralasciando di dare concretezza a tali formule.
Nessun profilo di specificità è, infatti, rinvenibile, nella richiesta di risarcimento dei danni subiti in relazione ai quali ci si limita a citare precedenti giurisprudenziali senza indicare, con sufficiente precisione e concretezza, in che cosa si sia tradotto il danno di cui si chiede il risarcimento.
Ciò considerato in tema di allegazioni e passando ad esaminare la questione della prova da fornire, deve osservarsi che, non potendosi considerare scontato aprioristicamente il pregiudizio in concreto subito
10 dal lavoratore, il danno esistenziale (cioè, secondo la definizione delle SS.UU. nella citata pronuncia, “il danno non patrimoniale all'identità professionale sul luogo di lavoro, all'immagine o alla vita di relazione o comunque alla lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 Cost”) può essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo gli effettivi cambiamenti che il demansionamento illegittimo ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato.
Applicando detti criteri al caso di specie, si osserva che nel ricorso introduttivo si lamenta una lesione della professionalità e all'immagine professionale a seguito del demansionamento di ciascun dipendente nonché la lesione alla sua dignità, ma, in mancanza di specificazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale e alla professionalità, non è possibile neppure la liquidazione in forma equitativa, necessitando questa di parametri a cui ancorarsi.
In particolare, quanto al danno alla professionalità, che ha contenuto patrimoniale, non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio, dell'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e della mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero della frustrazione di determinate aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, In assenza di detti elementi, da proporre necessariamente a cura dell'interessato, è difficile individuare un danno alla professionalità, perchè - fermo l'inadempimento -
l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore.
Anche quanto al danno non patrimoniale all'immagine professionale, ove si verifichi tale ipotesi deve ammettersi il risarcimento dello stesso qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato ( v. Cass., 8.2.2019, n. 3720 e precedenti conformi ivi richiamati).
Anche in questo caso, pertanto, non può prescindersi dalle precise indicazioni sull'oggetto e sul modo di operare dell'asserito pregiudizio, che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l'effettiva esistenza dello stesso.
Il danno alla dignità ed all'immagine professionali sono stati dedotti, al contrario, in modo assolutamente generico senza alcun riferimento a circostanze di fatto specifiche dalle quali desumere la lesione prospettata.
11 In altre parole, non è sufficiente la prova della dequalificazione, dell'isolamento, della forzata inoperosità, dell'assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perchè questi elementi integrano l'inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è, poi, necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, abbia inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l'equilibrio e le abitudini di vita.
Come rilevato dalle SS.UU. nella suddetta pronuncia del 24/03/2006, n. 6572: “Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi, cioè, conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l'interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva;
se è così sussiste l'inadempimento, ma non c'è pregiudizio e, quindi, non c'è nulla da risarcire, secondo i principi ribaditi dalia Corte Costituzionale con la sentenza n. 378 del 1994 per cui
"E' sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato".
Alla stregua delle argomentazioni sopra riportate il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite, tenuto conto della serialità del contenzioso e della natura degli interessi coinvolti, sono interamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso,
2) compensa le spese di lite.
Si comunichi
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere data di deposito
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
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