Art. 56.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.