Articolo 56 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 55
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14 febbraio 1979
Art. 56.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 14 febbraio 1979