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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 24/11/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 932/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 932/2025, promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Borgognoni;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Parte_2 C.F._2
Giannini;
C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Giannini;
Parte_3 C.F._3
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
20.11.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 1.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta disporsi, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 61/11 R.G. n. 4217/09, emessa dal Tribunale di
Grosseto in data 18.11.2010, la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente alla Parte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento di Euro 200,00 mensili in favore del figlio Pt_3
e del 50% delle spese straordinarie, dichiarandolo non più tenuto a corrispondere al figlio
[...]
pagina 1 di 2 alcuna altra somma;
il tutto confermando integralmente le altre statuizioni di cui alla sentenza Pt_3
n. 4217/09 e con compensazione delle spese di lite.
Hanno dedotto, in sintesi, l'intervenuto mutamento delle condizioni personali ed economiche delle parti, dando concordemente atto che, successivamente alla sentenza di cui sopra, (i) il figlio Pt_3 ha compiuto 28 anni e oltre ad aver concluso ogni percorso formativo e di studio, ha avviato
[...] una propria attività lavorativa autonoma che oggi lo rende economicamente autosufficiente;
(ii) lo stesso è titolare di una impresa individuale, artigiana, corrente in Marina di Grosseto (GR), via delle dune n. 48, P.I.V.A avente ad oggetto (quale attività prevalente) la riparazione e la P.IVA_1 manutenzione di prodotti in metallo (Codice ATECO 33.11.09- Codice NACE 33.11) iscritta presso la
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, con Numero REA GR-214502, dal 10.03.2020
(cfr. doc. 5); (iii) entrambi i genitori, così come anche il figlio che ormai non coabita Parte_3 più con la madre, convengono sulla sussistenza dei presupposti che legittimano la revoca del contributo al mantenimento e dell'obbligo del Sig. di rimborsare le spese straordinarie. Parte_1
Nelle proprie note di trattazione scritta, le parti hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 15.10.2025).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, e, per l'effetto, dispone la revoca dell'obbligo, a carico del Sig. alla corresponsione di un assegno di mantenimento di Euro 200,00 Parte_1 mensili in favore del figlio e del 50% delle spese straordinarie, ferme restando le Parte_3 altre statuizioni di cui alla sentenza n. 61/11 R.G. n. 4217/09 del Tribunale di Grosseto;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 932/2025, promosso da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Borgognoni;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Serena Parte_2 C.F._2
Giannini;
C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Giannini;
Parte_3 C.F._3
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
20.11.2025, celebrata in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., dichiarando di confermare la volontà di regolamentare di comune accordo i loro rapporti secondo quanto previsto nel ricorso.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 1.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto in via congiunta disporsi, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 61/11 R.G. n. 4217/09, emessa dal Tribunale di
Grosseto in data 18.11.2010, la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente alla Parte_1 corresponsione di un assegno di mantenimento di Euro 200,00 mensili in favore del figlio Pt_3
e del 50% delle spese straordinarie, dichiarandolo non più tenuto a corrispondere al figlio
[...]
pagina 1 di 2 alcuna altra somma;
il tutto confermando integralmente le altre statuizioni di cui alla sentenza Pt_3
n. 4217/09 e con compensazione delle spese di lite.
Hanno dedotto, in sintesi, l'intervenuto mutamento delle condizioni personali ed economiche delle parti, dando concordemente atto che, successivamente alla sentenza di cui sopra, (i) il figlio Pt_3 ha compiuto 28 anni e oltre ad aver concluso ogni percorso formativo e di studio, ha avviato
[...] una propria attività lavorativa autonoma che oggi lo rende economicamente autosufficiente;
(ii) lo stesso è titolare di una impresa individuale, artigiana, corrente in Marina di Grosseto (GR), via delle dune n. 48, P.I.V.A avente ad oggetto (quale attività prevalente) la riparazione e la P.IVA_1 manutenzione di prodotti in metallo (Codice ATECO 33.11.09- Codice NACE 33.11) iscritta presso la
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, con Numero REA GR-214502, dal 10.03.2020
(cfr. doc. 5); (iii) entrambi i genitori, così come anche il figlio che ormai non coabita Parte_3 più con la madre, convengono sulla sussistenza dei presupposti che legittimano la revoca del contributo al mantenimento e dell'obbligo del Sig. di rimborsare le spese straordinarie. Parte_1
Nelle proprie note di trattazione scritta, le parti hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate (cfr. note di trattazione scritta depositate in data 15.10.2025).
Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, dell'assenza di rilievi da parte del
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, e, per l'effetto, dispone la revoca dell'obbligo, a carico del Sig. alla corresponsione di un assegno di mantenimento di Euro 200,00 Parte_1 mensili in favore del figlio e del 50% delle spese straordinarie, ferme restando le Parte_3 altre statuizioni di cui alla sentenza n. 61/11 R.G. n. 4217/09 del Tribunale di Grosseto;
2) dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 20.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini pagina 2 di 2