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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 609/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2605/2024, estensore dott. Lombardi, discussa all'udienza collegiale del 23/1/2025, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA C. FREGUGLIA 1 20122 presso il difensore Pt_2
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONGARZONE Controparte_1 C.F._1 ANTONIO ROSARIO e dell'avv. ZINZI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA SIRACUSA, 5 03036 ISOLA DEL LIRI presso i difensori APPELLATO
Controparte_2
[...] APPELLATI - CONTROINTERESSATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
- in accoglimento dell'appello, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
- sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata “Respingere l'appello. Con vittoria di spese e compensi professionali da CP_1 distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con la sentenza n. 2605/2024, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto da con il CP_1 quale domandava, previa disapplicazione del DM 50/2021, l'attribuzione di 6 punti per il servizio di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove è attualmente inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, con condanna dell'Amministrazione a riconoscergli il punteggio complessivo di 13,67 quale Assistente Amministrativo e Collaboratore scolastico. Secondo il primo giudice l'art. 569, co. 3 d.lgs. 297/94 nello statuire che il periodo di servizio di leva è valido a tutti gli effetti ai fini della carriera, non opera alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno. Il DM 50/21 differenzia il punteggio a seconda che il servizio militare sia stato svolto in costanza di rapporto o in precedenza (in questo caso equiparandolo al servizio reso presso altre amministrazioni). Avendo svolto il servizio di leva obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'art. 2050 ord. CP_1 mil., tale periodo è da considerarsi quale svolto in pendenza del rapporto di lavoro. Il DM 50/21 deve quindi essere disapplicato in quanto in contrasto con fonte normativa di rango primario.
Ha proposto appello il con un unico motivo, lamentando il travisamento di un fatto decisivo Parte_1 per il giudizio. L'art. 2050 laddove stabilisce che “i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici”, risulta pienamente rispettato dal dm 50/21 e dal dm 430/2000, in base ai quali il servizio di leva reso non in costanza di rapporto è valutato come rapporto di lavoro alle dipendenze di altre amministrazioni statali. I precedenti di legittimità richiamati dal Tribunale attenevano a fattispecie diverse, in quanto la norma disapplicata era il dm 44/2011 che non attribuiva alcun punteggio al servizio militare svolto prima dell'assunzione nell'amministrazione scolastica.
Ha resistito , difendendo la sentenza, richiamando la recente pronuncia della Cassazione n. CP_1
15965/24, resa dopo la sentenza di questa Corte n. 10/24, che ha ritenuto corretta la disapplicazione del d.m. 44/2011.
Rinnovata la notifica del gravame nei confronti del controinteressato all'udienza del 23 CP_2 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è meritevole di accoglimento.
La questione oggetto di causa è già stata trattata da questa Corte territoriale con le sentenze n. 10/24 e 179/24 le cui motivazioni sono integralmente condivise dal Collegio e vengono richiamate ex art. 118 Disp. Att. c.p.c.
In diritto, la lettera A dell'Allegato A del D.M. n. 50 del 2021, applicabile alla fattispecie in esame, in quanto relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio di validità 2021/24 dispone che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."
2 Il successivo Allegato A/1, contenente la tabella di valutazione dei titoli, attribuisce per il servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali, 6 punti annuali e, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,6 punti annuali. Il D.M. compara, quindi, il servizio civile volontario, così come il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali. Tali disposizioni appaiono conformi sia alle norme in vigore, che all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte invocato da parte appellante. In base all'art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 294 del 1994 (TU Scuola), "il periodo di servizio militare di leva
o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici. Al primo comma stabilisce che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e al secondo comma che: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva
o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". In un primo tempo, il MINISTERO aveva interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina e in forza di tale interpretazione era stato emanato il D.M. n. 42 del 2009 che all'art. 3, co. 5, prevedeva che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6 del successivo D.M. n. 44 del 2011. La CORTE di CASSAZIONE con l'ordinanza n. 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co. 2, in forza della quale deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. Ebbene, con il D.M. n. 50 del 2021 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della CORTE di CASSAZIONE e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti D.M. Le previsioni del D.M. n. 50 del 2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo stesso appellato, là dove la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM (Codice dell'Ordinamento Militare, D. Lgs. n. 66 del 2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D. Lgs. n. 66 del 2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 297 del 1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 D.P.R. n. 237 del 1964, quale introdotto dall'art. 22 L. n. 958 del 1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009 ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto" (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre). Ed invero, il D.M. n. 50 del 2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo, da un lato, che il servizio di leva sia sempre valutato, seppure con punteggi differenti a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto, e, dall'altro lato, che in questa seconda ipotesi sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (soltanto nel
3 caso di servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, ha previsto un punteggio maggiore, ossia quello di 6 punti). Il TRIBUNALE ha accolto la domanda del ricorrente (il quale pacificamente ha prestato il servizio militare non in costanza di nomina) di vedersi attribuire 6 punti ritenendo erroneamente che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, debba essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti annui. Ed invero risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva non in costanza di nomina, alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Per le motivazioni sopraesposte l'appello merita accoglimento con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
La novità della questione trattata anche in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto di causa costituiscono elementi che consentono di compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra il e Parte_1 CP_1
Nulla per le spese nei confronti dei controinteressati, dichiarati contumaci.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 2605/2024 del Tribunale di Milano, rigetta le domande proposte da
[...]
con il ricorso di primo grado. CP_1
Spese del doppio grado di giudizio interamente compensate nei rapporti processuali con il;
Parte_1 nulla per le spese nei confronti dei controinteressati rimasti contumaci.
Milano, 23/1/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2605/2024, estensore dott. Lombardi, discussa all'udienza collegiale del 23/1/2025, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO,
[...] P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA C. FREGUGLIA 1 20122 presso il difensore Pt_2
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONGARZONE Controparte_1 C.F._1 ANTONIO ROSARIO e dell'avv. ZINZI PAOLO, elettivamente domiciliato in VIA SIRACUSA, 5 03036 ISOLA DEL LIRI presso i difensori APPELLATO
Controparte_2
[...] APPELLATI - CONTROINTERESSATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
- in accoglimento dell'appello, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
- sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata “Respingere l'appello. Con vittoria di spese e compensi professionali da CP_1 distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario per anticipo fattone.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
Con la sentenza n. 2605/2024, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto da con il CP_1 quale domandava, previa disapplicazione del DM 50/2021, l'attribuzione di 6 punti per il servizio di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove è attualmente inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA, con condanna dell'Amministrazione a riconoscergli il punteggio complessivo di 13,67 quale Assistente Amministrativo e Collaboratore scolastico. Secondo il primo giudice l'art. 569, co. 3 d.lgs. 297/94 nello statuire che il periodo di servizio di leva è valido a tutti gli effetti ai fini della carriera, non opera alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno. Il DM 50/21 differenzia il punteggio a seconda che il servizio militare sia stato svolto in costanza di rapporto o in precedenza (in questo caso equiparandolo al servizio reso presso altre amministrazioni). Avendo svolto il servizio di leva obbligatorio, ai sensi del secondo comma dell'art. 2050 ord. CP_1 mil., tale periodo è da considerarsi quale svolto in pendenza del rapporto di lavoro. Il DM 50/21 deve quindi essere disapplicato in quanto in contrasto con fonte normativa di rango primario.
Ha proposto appello il con un unico motivo, lamentando il travisamento di un fatto decisivo Parte_1 per il giudizio. L'art. 2050 laddove stabilisce che “i periodi di effettivo servizio militare prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici”, risulta pienamente rispettato dal dm 50/21 e dal dm 430/2000, in base ai quali il servizio di leva reso non in costanza di rapporto è valutato come rapporto di lavoro alle dipendenze di altre amministrazioni statali. I precedenti di legittimità richiamati dal Tribunale attenevano a fattispecie diverse, in quanto la norma disapplicata era il dm 44/2011 che non attribuiva alcun punteggio al servizio militare svolto prima dell'assunzione nell'amministrazione scolastica.
Ha resistito , difendendo la sentenza, richiamando la recente pronuncia della Cassazione n. CP_1
15965/24, resa dopo la sentenza di questa Corte n. 10/24, che ha ritenuto corretta la disapplicazione del d.m. 44/2011.
Rinnovata la notifica del gravame nei confronti del controinteressato all'udienza del 23 CP_2 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * * L'appello è meritevole di accoglimento.
La questione oggetto di causa è già stata trattata da questa Corte territoriale con le sentenze n. 10/24 e 179/24 le cui motivazioni sono integralmente condivise dal Collegio e vengono richiamate ex art. 118 Disp. Att. c.p.c.
In diritto, la lettera A dell'Allegato A del D.M. n. 50 del 2021, applicabile alla fattispecie in esame, in quanto relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio di validità 2021/24 dispone che "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva."
2 Il successivo Allegato A/1, contenente la tabella di valutazione dei titoli, attribuisce per il servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali, 6 punti annuali e, per il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici, 0,6 punti annuali. Il D.M. compara, quindi, il servizio civile volontario, così come il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, attribuendogli 0,6 punti annuali. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono invece considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica, con attribuzione di 6 punti annuali. Tali disposizioni appaiono conformi sia alle norme in vigore, che all'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte invocato da parte appellante. In base all'art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 294 del 1994 (TU Scuola), "il periodo di servizio militare di leva
o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". L'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici. Al primo comma stabilisce che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e al secondo comma che: "Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva
o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". In un primo tempo, il MINISTERO aveva interpretato la disposizione del comma 2 dell'art. 2050 nel senso che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina e in forza di tale interpretazione era stato emanato il D.M. n. 42 del 2009 che all'art. 3, co. 5, prevedeva che "il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina", disposizione che è stata riproposta identica all'art. 2, co. 6 del successivo D.M. n. 44 del 2011. La CORTE di CASSAZIONE con l'ordinanza n. 5679/20, seguita da numerose altre pronunce, ha fornito una diversa interpretazione dell'art. 2050, co. 2, in forza della quale deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali. Ebbene, con il D.M. n. 50 del 2021 l'Amministrazione scolastica si è adeguata all'orientamento della CORTE di CASSAZIONE e, nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti D.M. Le previsioni del D.M. n. 50 del 2021 risultano conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dallo stesso appellato, là dove la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM (Codice dell'Ordinamento Militare, D. Lgs. n. 66 del 2010) ed a quello successivo ad esso, tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. n. 230 del 1998 e, poi, art. 2103 D. Lgs. n. 66 del 2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, D. Lgs. n. 297 del 1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 D.P.R. n. 237 del 1964, quale introdotto dall'art. 22 L. n. 958 del 1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. n. 42 del 2009 ed il D.M. n. 44 del 2011, che nel tempo hanno diversamente disposto" (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre). Ed invero, il D.M. n. 50 del 2021 ha dato attuazione a tale principio, disponendo, da un lato, che il servizio di leva sia sempre valutato, seppure con punteggi differenti a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto, e, dall'altro lato, che in questa seconda ipotesi sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali (soltanto nel
3 caso di servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, ha previsto un punteggio maggiore, ossia quello di 6 punti). Il TRIBUNALE ha accolto la domanda del ricorrente (il quale pacificamente ha prestato il servizio militare non in costanza di nomina) di vedersi attribuire 6 punti ritenendo erroneamente che il servizio di leva, sebbene non prestato in costanza di rapporto, debba essere valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. n. 50 del 2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione scolastica, cosicché appare razionale attribuire alle due situazioni lo stesso minor punteggio di 0,60 punti annui. Ed invero risulterebbe irrazionale valutare l'anno del servizio di leva non in costanza di nomina, alla pari di 10 anni di servizio alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.
Per le motivazioni sopraesposte l'appello merita accoglimento con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.
La novità della questione trattata anche in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza di merito sulla questione oggetto di causa costituiscono elementi che consentono di compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio tra il e Parte_1 CP_1
Nulla per le spese nei confronti dei controinteressati, dichiarati contumaci.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 2605/2024 del Tribunale di Milano, rigetta le domande proposte da
[...]
con il ricorso di primo grado. CP_1
Spese del doppio grado di giudizio interamente compensate nei rapporti processuali con il;
Parte_1 nulla per le spese nei confronti dei controinteressati rimasti contumaci.
Milano, 23/1/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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