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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EN LO NT, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 893/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001249604000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001249604000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001249604000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001249604000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2 aprile 2024 all'GE delle Entrate RI e depositato il successivo 26 luglio presso questa Corte, il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...]
, il Data, ivi residente alla Indirizzo_1 elettivamente domiciliata in Indirizzo_2, presso lo studio dell' Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n.13320249001249604000, relativa alle cartelle n. 133 2016
0005165357000 e n. 133 2018 0005771338000, riguardanti tasse auto.
Allegava il ricorrente l'inesistenza e nullità della notificazione, l'inesistenza e nullità della motivazione,
l'insussistenza – indeterminatezza del credito e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'GE delle Entrate-RI con sede legale in Roma, Indirizzo_3, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_2 ed elettivamente domiciliata in Luogo alla Indirizzo_4, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso;
proseguiva la resistente contestando tutti i motivi di impugnazione e concludeva per l'inammissibilità/rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Con successiva memoria parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso
All'esito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente;
dispone, infatti, l'art 44 del dlgs 546/92:
“ il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. …..”
Nel caso in esame, per l'efficacia della rinuncia non occorreva l'accettazione della resistente, non avendo la stessa alcun interesse alla prosecuzione della controversia;
ciò perché la rinuncia al ricorso comporta il consolidamento dell'atto impugnato.
Infine le spese: queste in mancanza di diverso accordo delle parti, vanno liquidate a carico del ricorrente e e in favore dell' GE Delle Entrate-RI , con distrazione al difensore se richiesta, in
€.150,00, per compenso professionale, oltre Iva, se dovuta, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell' GE Delle Entrate-RI , con distrazione al difensore se richiesta, in €.150,00, per compenso professionale, oltre Iva, se dovuta, cpa e accessori. Così deciso in RO il 13 febbraio 2026
Il Giudice Dott.Angelo Antonio Genise
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EN LO NT, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 893/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - RO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001249604000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001249604000 BOLLO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001249604000 BOLLO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13320249001249604000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 82/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2 aprile 2024 all'GE delle Entrate RI e depositato il successivo 26 luglio presso questa Corte, il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...]
, il Data, ivi residente alla Indirizzo_1 elettivamente domiciliata in Indirizzo_2, presso lo studio dell' Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava l'intimazione di pagamento n.13320249001249604000, relativa alle cartelle n. 133 2016
0005165357000 e n. 133 2018 0005771338000, riguardanti tasse auto.
Allegava il ricorrente l'inesistenza e nullità della notificazione, l'inesistenza e nullità della motivazione,
l'insussistenza – indeterminatezza del credito e la prescrizione delle pretese e concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l'GE delle Entrate-RI con sede legale in Roma, Indirizzo_3, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_2 ed elettivamente domiciliata in Luogo alla Indirizzo_4, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso;
proseguiva la resistente contestando tutti i motivi di impugnazione e concludeva per l'inammissibilità/rigetto della stessa, con vittoria di spese.
Con successiva memoria parte ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso
All'esito dell'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva decisa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per rinuncia al ricorso da parte del ricorrente;
dispone, infatti, l'art 44 del dlgs 546/92:
“ il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.
3. La rinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.
5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. …..”
Nel caso in esame, per l'efficacia della rinuncia non occorreva l'accettazione della resistente, non avendo la stessa alcun interesse alla prosecuzione della controversia;
ciò perché la rinuncia al ricorso comporta il consolidamento dell'atto impugnato.
Infine le spese: queste in mancanza di diverso accordo delle parti, vanno liquidate a carico del ricorrente e e in favore dell' GE Delle Entrate-RI , con distrazione al difensore se richiesta, in
€.150,00, per compenso professionale, oltre Iva, se dovuta, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore dell' GE Delle Entrate-RI , con distrazione al difensore se richiesta, in €.150,00, per compenso professionale, oltre Iva, se dovuta, cpa e accessori. Così deciso in RO il 13 febbraio 2026
Il Giudice Dott.Angelo Antonio Genise