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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/12/2024, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5364 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Battiante, giusta procura in atti,
Ricorrente
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Monaco, giusta procura in atti,
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 09.11.2023, - premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con era nati i figli (in data 16.03.2017) e (in Controparte_1 Per_1 Per_2 data 29.12.2022) chiedeva al Tribunale di affidare i minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre a cui assegnare anche la casa familiare e regolamentando il diritto di visita paterno, nonché di porre a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somme mensile complessiva pari a €
500,00 (€ 250,00 a figlio) e partecipando nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
Deduceva la ricorrente: che la coppia aveva convissuto unitamente ai figli nell'appartamento del sito in Vico del Gargano alla Via della Fontanella 7; che la relazione cessava per CP_1 incompatibilità caratteriali ed incomprensioni dopo otto anni;
di essere casalinga e disoccupata, mentre il lavorava come cameriere stagionale. CP_1
Si costituiva in giudizio, in data 05.01.2024, il resistente , chiedendo al Controparte_1
Tribunale: di affidare i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolando il diritto di visita paterno;
di porre a suo carico l'obbligo di versare un assegno mensile di importo complessivo pari ad € 250,00, quale contributo per il mantenimento dei figli minori.
Deduceva il resistente: di aver acconsentito a che la ricorrente percepisse per intero l'assegno unico universale erogato dall'INPS nell'interesse dei minori;
di lavorare saltuariamente come cameriere;
di dover provvedere al mantenimento di un altro figlio, di diciannove anni, nato da una precedente relazione;
di essere gravato dal pagamento di alcuni debiti verso l'Erario.
All'esito della prima udienza – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – il Giudice istruttore, con ordinanza del 06.02.2024, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “• affida i figli minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa Per_1
2 intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo Per_2 tra le parti, in ragione della tenerissima età di (che ha poco più di un anno) i tempi e le modalità Per_2 degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17.00 alle ore 21.00; b) la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 14.00 alle ore 21.00; c) nel periodo delle vacanze natalizie il 25 dicembre o il 1° Gennaio dalle ore 12.00 alle ore 21.00; il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 12.00 alle ore 21.00.
Successivamente al compimento dei 3 anni di età del minore, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle 21:00; la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal
24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. • assegna a la casa familiare perché continui ad abitarla insieme ai figli;
• Parte_1 pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico di (tenuto conto del dovere dei genitori Controparte_1 di mantenere i figli in proporzione alle proprie sostanze e tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione all'età)
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando a , entro il 5 di ogni Parte_1 mese, la somma complessiva di € 350,00 (di cui € 175,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il
Tribunale di Foggia); • riconosce alla ricorrente, genitore collocatario prevalente, pur in regime di affido condiviso, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti”.
Con la medesima ordinanza, sul rilievo che non risultavano avanzate istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la decisione assegnando i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Con memoria depositata il 10.09.2024, parte ricorrente precisava le conclusioni avanzando anche istanza di ammonimento ex art. 473 bis.39 c.p.c., lamentando il mancato rispetto da parte degli orari di visita stabiliti con l'ordinanza provvisoria. CP_1
3 All'udienza dell'11.11.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
******
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né tantomeno sono stati allegati, profili di inidoneità genitoriale.
Per tali ragioni, va disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, confermando, sul punto, l'ordinanza provvisoria del 06.02.2024, che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, nonché della concorde richiesta delle parti, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento dei figli minori e presso la Per_1 Per_2 madre, con cui hanno sempre vissuto dopo la fine della relazione sentimentale tra le parti.
4 Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita paterno, si ritiene conforme all'interesse dei minori il regime di frequentazione prescritto dell'ordinanza provvisoria, che, pertanto, merita conferma sul punto. In particolare, per quanto concerne la figlia di anni 7, il padre potrà Per_1 vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore
17:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Per quanto concerne, invece, il figlio , prossimo al compimento dei due anni, in Per_2 considerazione della sua tenerissima, il Collegio ritiene che risulta rispondente all'interesse del minore realizzare un approccio graduale con il genitore paterno, almeno fino ai 3 anni di età, restando tutelato il diritto-dovere del genitore ad incontrare il figlio, attraverso la regolamentazione di tale diritto-dovere nei seguenti termini, salvo diverso accordo tra le parti: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17.00 alle ore 21.00; b) la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 14.00 alle ore 21.00; c) nel periodo delle vacanze natalizie il 25 dicembre o il 1° Gennaio dalle ore 12.00 alle ore 21.00; il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 12.00 alle ore 21.00.
Successivamente al compimento dei 3 anni di età del minore, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle 21:00; la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Sull'assegnazione della casa familiare
Per quanto concerne la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla ricorrente, va rilevato che in tema di assegnazione della casa familiare, nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, valgono gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di separazione e divorzio. Ed infatti, costituisce principio pacifico, quello secondo cui “Il godimento
5 della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art.
337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'”habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio” (ex multis, Cass. civ. n. 32231/2018). Pertanto, dal momento che l'immobile sito in Vico del
Gargano alla Via della Fontanella 7 ha rappresentato per i figli l' “habitat” domestico in cui si è articolata la vita familiare, avendoci vissuto insieme ai propri genitori conviventi more uxorio, tale immobile va assegnato alla ricorrente in quanto genitore collocatario dei minori, consentendo, così, ai figli di continuare a vivere nel luogo che è stato per loro il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini familiari.
Sul mantenimento dei figli minori
Quanto alla misura della contribuzione al mantenimento dei figli minori, occorre rilevare quanto segue.
Dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso quanto segue.
Nello specifico, la ricorrente ha dichiarato di essere casalinga, disoccupata e di non aver percepito redditi propri per gli anni 2021, 2022 e 2023 (cfr. autocertificazione reddituale agli atti).
Il resistente, invece, ha rappresentato di svolgere saltuariamente il lavoro di cameriere e ha dichiarato per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, redditi complessivi, rispettivamente, pari a circa € 9.000,00, € 8.800,00; € 13.000,00, (cfr. dichiarazioni dei redditi agli atti). Lo stesso, inoltre, è proprietario dell'immobile sito in Vico del Gargano alla Via della Fontanella 7 e dagli estratti di conto corrente depositati si evince ha una capacità di spesa compatibile con i redditi dichiarati.
Alla luce di tali elementi e tenuto conto del dovere inderogabile gravante su entrambi i genitori di mantenere la prole ex art. 316 bis c.c. “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”, nonché dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente (che si traduce per la stessa in un risparmio di spesa) e delle esigenze dei figli in relazione all'età, il
Collegio ritiene congruo, confermare le statuizioni dell'ordinanza provvisoria del 06.02.2024, ponendo a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 versando a entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 350,00 Parte_1
6 (di cui € 175,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia).
Si ritiene, inoltre, equo riconoscere alla ricorrente, genitore collocatario prevalente, pur in regime di affido condiviso, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti.
Sull'istanza ex art. 473 bis.39 c.p.c.
Parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha formulato istanza di ammonimento ex art. 473 bis.39 c.p.c., lamentando il mancato rispetto da parte degli CP_1 orari di visita stabiliti con l'ordinanza provvisoria.
Parte resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, si è opposto contestando quanto affermato da controparte.
Il Collegio ritiene l'istanza non risulta meritevole di accoglimento, atteso che le asserite violazioni dell'ordinanza provvisoria in ordine al regime di frequentazione padre-figli, contestate da controparte, risultano prive di qualsiasi riscontro probatorio, né tantomeno appaiono sussistere i connotati della “gravi inadempienze”, richieste dalla legge, poiché, dalla stessa rappresentazione dei fatti fornita dalla ricorrente, non risulta emergere un grave pregiudizio ai minori o un grave ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento; invero, la ricorrente si è limitata a richiamare genericamente il mancato rispetto degli orari di visita paterna, senza rappresentare in concerto quali siano gli eventuali gravi pregiudizi sofferti dai minori o gli eventuali gravi ostacoli al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, per effetto delle asserite inadempienze.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, conclusosi con una sostanziale reciproca soccombenza delle parti in punto di quantum sul mantenimento per i figli e l'assenza di contrasto sulle altre questioni, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
7 - affida i figli minori e ad entrambi i genitori, prevedendo che restino Per_1 Per_2 collocati stabilmente presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre come da parte motiva;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- assegna a la casa familiare perché continui ad abitarla insieme ai figli;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 versando a entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 350,00 Parte_1
(di cui € 175,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia);
- riconosce alla ricorrente, genitore collocatario prevalente, pur in regime di affido condiviso, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti;
- rigetta l'istanza ex art. 473 bis.39 c.p.c. avanzata dalla ricorrente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, 03.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Concetta Potito Presidente
Alessio Marfè Giudice
Roberto Bianco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 5364 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Battiante, giusta procura in atti,
Ricorrente
Contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Monaco, giusta procura in atti,
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti. Il PM ha concluso come da nota in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
1 Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con ricorso depositato il 09.11.2023, - premesso che dalla relazione Parte_1 sentimentale con era nati i figli (in data 16.03.2017) e (in Controparte_1 Per_1 Per_2 data 29.12.2022) chiedeva al Tribunale di affidare i minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre a cui assegnare anche la casa familiare e regolamentando il diritto di visita paterno, nonché di porre a carico del l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli minori versando alla ricorrente la somme mensile complessiva pari a €
500,00 (€ 250,00 a figlio) e partecipando nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli.
Deduceva la ricorrente: che la coppia aveva convissuto unitamente ai figli nell'appartamento del sito in Vico del Gargano alla Via della Fontanella 7; che la relazione cessava per CP_1 incompatibilità caratteriali ed incomprensioni dopo otto anni;
di essere casalinga e disoccupata, mentre il lavorava come cameriere stagionale. CP_1
Si costituiva in giudizio, in data 05.01.2024, il resistente , chiedendo al Controparte_1
Tribunale: di affidare i figli ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolando il diritto di visita paterno;
di porre a suo carico l'obbligo di versare un assegno mensile di importo complessivo pari ad € 250,00, quale contributo per il mantenimento dei figli minori.
Deduceva il resistente: di aver acconsentito a che la ricorrente percepisse per intero l'assegno unico universale erogato dall'INPS nell'interesse dei minori;
di lavorare saltuariamente come cameriere;
di dover provvedere al mantenimento di un altro figlio, di diciannove anni, nato da una precedente relazione;
di essere gravato dal pagamento di alcuni debiti verso l'Erario.
All'esito della prima udienza – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – il Giudice istruttore, con ordinanza del 06.02.2024, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.: “• affida i figli minori e ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore previa Per_1
2 intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo Per_2 tra le parti, in ragione della tenerissima età di (che ha poco più di un anno) i tempi e le modalità Per_2 degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17.00 alle ore 21.00; b) la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 14.00 alle ore 21.00; c) nel periodo delle vacanze natalizie il 25 dicembre o il 1° Gennaio dalle ore 12.00 alle ore 21.00; il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 12.00 alle ore 21.00.
Successivamente al compimento dei 3 anni di età del minore, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle 21:00; la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal
24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. • assegna a la casa familiare perché continui ad abitarla insieme ai figli;
• Parte_1 pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico di (tenuto conto del dovere dei genitori Controparte_1 di mantenere i figli in proporzione alle proprie sostanze e tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione all'età)
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori versando a , entro il 5 di ogni Parte_1 mese, la somma complessiva di € 350,00 (di cui € 175,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il
Tribunale di Foggia); • riconosce alla ricorrente, genitore collocatario prevalente, pur in regime di affido condiviso, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti”.
Con la medesima ordinanza, sul rilievo che non risultavano avanzate istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la decisione assegnando i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
Con memoria depositata il 10.09.2024, parte ricorrente precisava le conclusioni avanzando anche istanza di ammonimento ex art. 473 bis.39 c.p.c., lamentando il mancato rispetto da parte degli orari di visita stabiliti con l'ordinanza provvisoria. CP_1
3 All'udienza dell'11.11.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
******
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori.
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi, né tantomeno sono stati allegati, profili di inidoneità genitoriale.
Per tali ragioni, va disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, confermando, sul punto, l'ordinanza provvisoria del 06.02.2024, che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, nonché della concorde richiesta delle parti, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento dei figli minori e presso la Per_1 Per_2 madre, con cui hanno sempre vissuto dopo la fine della relazione sentimentale tra le parti.
4 Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita paterno, si ritiene conforme all'interesse dei minori il regime di frequentazione prescritto dell'ordinanza provvisoria, che, pertanto, merita conferma sul punto. In particolare, per quanto concerne la figlia di anni 7, il padre potrà Per_1 vedere e tenere con sé la figlia minore previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore
17:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore
21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Per quanto concerne, invece, il figlio , prossimo al compimento dei due anni, in Per_2 considerazione della sua tenerissima, il Collegio ritiene che risulta rispondente all'interesse del minore realizzare un approccio graduale con il genitore paterno, almeno fino ai 3 anni di età, restando tutelato il diritto-dovere del genitore ad incontrare il figlio, attraverso la regolamentazione di tale diritto-dovere nei seguenti termini, salvo diverso accordo tra le parti: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17.00 alle ore 21.00; b) la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 14.00 alle ore 21.00; c) nel periodo delle vacanze natalizie il 25 dicembre o il 1° Gennaio dalle ore 12.00 alle ore 21.00; il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 12.00 alle ore 21.00.
Successivamente al compimento dei 3 anni di età del minore, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17:00 alle 21:00; la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
nel periodo delle festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Sull'assegnazione della casa familiare
Per quanto concerne la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla ricorrente, va rilevato che in tema di assegnazione della casa familiare, nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, valgono gli stessi principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di separazione e divorzio. Ed infatti, costituisce principio pacifico, quello secondo cui “Il godimento
5 della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art.
337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'”habitat” domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio” (ex multis, Cass. civ. n. 32231/2018). Pertanto, dal momento che l'immobile sito in Vico del
Gargano alla Via della Fontanella 7 ha rappresentato per i figli l' “habitat” domestico in cui si è articolata la vita familiare, avendoci vissuto insieme ai propri genitori conviventi more uxorio, tale immobile va assegnato alla ricorrente in quanto genitore collocatario dei minori, consentendo, così, ai figli di continuare a vivere nel luogo che è stato per loro il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini familiari.
Sul mantenimento dei figli minori
Quanto alla misura della contribuzione al mantenimento dei figli minori, occorre rilevare quanto segue.
Dalla documentazione in atti e da quanto rappresentato dalle parti è emerso quanto segue.
Nello specifico, la ricorrente ha dichiarato di essere casalinga, disoccupata e di non aver percepito redditi propri per gli anni 2021, 2022 e 2023 (cfr. autocertificazione reddituale agli atti).
Il resistente, invece, ha rappresentato di svolgere saltuariamente il lavoro di cameriere e ha dichiarato per gli anni di imposta 2020, 2021 e 2022, redditi complessivi, rispettivamente, pari a circa € 9.000,00, € 8.800,00; € 13.000,00, (cfr. dichiarazioni dei redditi agli atti). Lo stesso, inoltre, è proprietario dell'immobile sito in Vico del Gargano alla Via della Fontanella 7 e dagli estratti di conto corrente depositati si evince ha una capacità di spesa compatibile con i redditi dichiarati.
Alla luce di tali elementi e tenuto conto del dovere inderogabile gravante su entrambi i genitori di mantenere la prole ex art. 316 bis c.c. “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”, nonché dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente (che si traduce per la stessa in un risparmio di spesa) e delle esigenze dei figli in relazione all'età, il
Collegio ritiene congruo, confermare le statuizioni dell'ordinanza provvisoria del 06.02.2024, ponendo a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 versando a entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 350,00 Parte_1
6 (di cui € 175,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia).
Si ritiene, inoltre, equo riconoscere alla ricorrente, genitore collocatario prevalente, pur in regime di affido condiviso, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti.
Sull'istanza ex art. 473 bis.39 c.p.c.
Parte ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, ha formulato istanza di ammonimento ex art. 473 bis.39 c.p.c., lamentando il mancato rispetto da parte degli CP_1 orari di visita stabiliti con l'ordinanza provvisoria.
Parte resistente, in sede di precisazione delle conclusioni, si è opposto contestando quanto affermato da controparte.
Il Collegio ritiene l'istanza non risulta meritevole di accoglimento, atteso che le asserite violazioni dell'ordinanza provvisoria in ordine al regime di frequentazione padre-figli, contestate da controparte, risultano prive di qualsiasi riscontro probatorio, né tantomeno appaiono sussistere i connotati della “gravi inadempienze”, richieste dalla legge, poiché, dalla stessa rappresentazione dei fatti fornita dalla ricorrente, non risulta emergere un grave pregiudizio ai minori o un grave ostacolo al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento; invero, la ricorrente si è limitata a richiamare genericamente il mancato rispetto degli orari di visita paterna, senza rappresentare in concerto quali siano gli eventuali gravi pregiudizi sofferti dai minori o gli eventuali gravi ostacoli al corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, per effetto delle asserite inadempienze.
Sulle spese di lite
Tenuto conto dell'esito del giudizio, conclusosi con una sostanziale reciproca soccombenza delle parti in punto di quantum sul mantenimento per i figli e l'assenza di contrasto sulle altre questioni, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
7 - affida i figli minori e ad entrambi i genitori, prevedendo che restino Per_1 Per_2 collocati stabilmente presso la madre e con regolamentazione del diritto di visita del padre come da parte motiva;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
autorizza ciascuno dei genitori all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
- assegna a la casa familiare perché continui ad abitarla insieme ai figli;
Parte_1
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Controparte_1 versando a entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 350,00 Parte_1
(di cui € 175,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia);
- riconosce alla ricorrente, genitore collocatario prevalente, pur in regime di affido condiviso, il diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti;
- rigetta l'istanza ex art. 473 bis.39 c.p.c. avanzata dalla ricorrente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, 03.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Concetta Potito
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