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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 28/11/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. ON AS, all'esito dell'udienza del
28/11/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1412/2022 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
, elettivamente domiciliato, ai fini del presente ricorso, in LO via Ferrara C.F._1
n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici- disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 22/04/2022, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
- Che il ricorrente, svolge da tempo l'attività di bracciante agricola e, come tale, il medesimo è regolarmente iscritto negli appositi elenchi anagrafici dei lavoratori di cui alla L. n. 1949/1940.
- Che l'odierno ricorrente, per l'anno 2018, ha prestato la propria attività alle dipendenze della ditta di S.EL di LO – con sede in S.EL di LO via Scarapullì n. 22-… Controparte_2
P.IVA - per un totale di giornate lavorative pari a 102 e circa sette ore al giorno P.IVA_1
(6.50) con la mansione di bracciante agricola ed attività connesse, ricevendo la relativa retribuzione.
- Che, per il suddetto periodo, il ricorrente ha percepito la legittima retribuzione prevista dalla legge e il rapporto lavorativo veniva regolarmente confermato tanto che la ricorrente risultava iscritta negli appositi elenchi agricoli del Comune di residenza.
- Che la parte istante ha svolto diligentemente il proprio lavoro di bracciante agricolo consistito principalmente nella ripulitura e coltivazione dei fondi e nella cernita e raccolta delle nocciole;
- Che l'istante, al pari degli altri lavoratori, si recavano sui fondi - siti nel Comune di Roccella
AL, S. NI IT e S. EL di LO - con mezzi propri e talvolta venivano accompagnati anche dal datore di lavoro. - Che il ricorrente per l'anno 2018, relativamente al rapporto di lavoro con l'azienda
[...]
, ha regolarmente presentato domanda, ai sensi dell'art.6 comma 29. Del D.L. n. 536/87, CP_2 convertito nella Legge 29.2.1988, n.48, per come modificato dall'art. 7, comma 4 del D.L.
9.10.1989, n. 338, convertito con modificazioni in legge 389/89, entro il 31 marzo dell'anno successivo, per ottenere il pagamento della indennità di disoccupazione agricola, avendone i requisiti di legge ovvero il biennio assicurativo e contributivo minimo;
- Che, tuttavia, nonostante la regolarità del rapporto di lavoro a tempo determinato l' – a CP_1 seguito di accertamento ispettivo - ha proceduto arbitrariamente alla mancata iscrizione e/o cancellazione ingiustificata ed arbitraria dagli EE AA del Comune di residenza nonchè delle giornate in agricoltura per l'anno suddetto comunicato a mezzo a/r allegata;
- Che tale provvedimento è stato adottato dall sulla scorta di valutazioni Controparte_3 unilaterali e senza effettuare alcun contraddittorio, né è stato basato su informazioni di sorta che, ove assunte, non avrebbero certamente indotto l' all'adozione del pregiudizievole ed CP_1 illegittimo provvedimento nei confronti del ricorrente.
- Che avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, chiedendo l'annullamento del provvedimento e l'immediata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che alla data odierna non ha sortito l'esito sperato.
-Chje il sig. ha diritto, dunque, ad essere iscritto/reiscritto negli elenchi agricoli del Parte_1
Comune di residenza per un totale di giornate lavorative per l'anno 2018 pari a 102 appalesandosi illegittima la cancellazione e/o la parziale cancellazione delle giornate in agricoltura e ha parimenti diritto al pagamento delle relative indennità.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio veniva ammessa la prova testimoniale richiesta. CP_ Il procuratore dell' sia all'udienza del 05/11/2025, che all'odierna udienza del 28/11/2025, reiterava e rilevava che l'intimazione dei testi per l'udienza del 16/05/2025, è stata notificata in data
12/05/2025, ma che risulta dal timbro apposto sull'atto di intimazione in data 10/05/2025, e pertanto tardivamente, oltre i sette giorni previsti dalla legge come termine perentorio. Chiedeva la conferma del provvedimento di decadenza, e decidersi la causa con il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
Pertanto, la causa istruita documentalmente e matura per la decisione, per quanto sopra eccepito, CP_ all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte resistente veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Le domande proposte sono infondate e vanno rigettate.
Infatti, presupposto necessario, ai fini dell'ottenimento della disoccupazione agricola richiesta, è che la parte ricorrente dia prova di avere espletato attività lavorativa per gli anni e le giornate necessarie, (102 giornate nel biennio).
Orbene, parte ricorrente, pur essendo stata ammessa la prova testimoniale richiesta, a causa della CP_ mancata notifica dei testi nei termini di legge, sull'eccezione avanzata dall' e rilevabile d'ufficio, è stata dichiarata decaduta dalla prova.
Pertanto, non ha fornito alcuna prova utile, atta a confutare il verbale ispettivo prodotta in atti CP_ dall'
Infatti, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, per quanto sopra evidenziato, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate cancellate, necessarie al fine di ottenere la prestazione di disoccupazione agricola richiesta.
Pertanto, in mancanza di prova del rapporto lavorativo, ed a fronte del verbale ispettivo in atti, le domande vanno rigettate. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, avendo parte ricorrente impugnato anche il provvedimento di diniego della prestazione economica di disoccupazione agricola, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
CP_
contro
L' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 28/11/2025.
Il Giudice on.
ON AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. ON AS, all'esito dell'udienza del
28/11/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1412/2022 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...] e residente in [...]
, elettivamente domiciliato, ai fini del presente ricorso, in LO via Ferrara C.F._1
n. 99, presso lo studio dell'Avv. Stefania Rifici, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici- disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 22/04/2022, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
- Che il ricorrente, svolge da tempo l'attività di bracciante agricola e, come tale, il medesimo è regolarmente iscritto negli appositi elenchi anagrafici dei lavoratori di cui alla L. n. 1949/1940.
- Che l'odierno ricorrente, per l'anno 2018, ha prestato la propria attività alle dipendenze della ditta di S.EL di LO – con sede in S.EL di LO via Scarapullì n. 22-… Controparte_2
P.IVA - per un totale di giornate lavorative pari a 102 e circa sette ore al giorno P.IVA_1
(6.50) con la mansione di bracciante agricola ed attività connesse, ricevendo la relativa retribuzione.
- Che, per il suddetto periodo, il ricorrente ha percepito la legittima retribuzione prevista dalla legge e il rapporto lavorativo veniva regolarmente confermato tanto che la ricorrente risultava iscritta negli appositi elenchi agricoli del Comune di residenza.
- Che la parte istante ha svolto diligentemente il proprio lavoro di bracciante agricolo consistito principalmente nella ripulitura e coltivazione dei fondi e nella cernita e raccolta delle nocciole;
- Che l'istante, al pari degli altri lavoratori, si recavano sui fondi - siti nel Comune di Roccella
AL, S. NI IT e S. EL di LO - con mezzi propri e talvolta venivano accompagnati anche dal datore di lavoro. - Che il ricorrente per l'anno 2018, relativamente al rapporto di lavoro con l'azienda
[...]
, ha regolarmente presentato domanda, ai sensi dell'art.6 comma 29. Del D.L. n. 536/87, CP_2 convertito nella Legge 29.2.1988, n.48, per come modificato dall'art. 7, comma 4 del D.L.
9.10.1989, n. 338, convertito con modificazioni in legge 389/89, entro il 31 marzo dell'anno successivo, per ottenere il pagamento della indennità di disoccupazione agricola, avendone i requisiti di legge ovvero il biennio assicurativo e contributivo minimo;
- Che, tuttavia, nonostante la regolarità del rapporto di lavoro a tempo determinato l' – a CP_1 seguito di accertamento ispettivo - ha proceduto arbitrariamente alla mancata iscrizione e/o cancellazione ingiustificata ed arbitraria dagli EE AA del Comune di residenza nonchè delle giornate in agricoltura per l'anno suddetto comunicato a mezzo a/r allegata;
- Che tale provvedimento è stato adottato dall sulla scorta di valutazioni Controparte_3 unilaterali e senza effettuare alcun contraddittorio, né è stato basato su informazioni di sorta che, ove assunte, non avrebbero certamente indotto l' all'adozione del pregiudizievole ed CP_1 illegittimo provvedimento nei confronti del ricorrente.
- Che avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, chiedendo l'annullamento del provvedimento e l'immediata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che alla data odierna non ha sortito l'esito sperato.
-Chje il sig. ha diritto, dunque, ad essere iscritto/reiscritto negli elenchi agricoli del Parte_1
Comune di residenza per un totale di giornate lavorative per l'anno 2018 pari a 102 appalesandosi illegittima la cancellazione e/o la parziale cancellazione delle giornate in agricoltura e ha parimenti diritto al pagamento delle relative indennità.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ L' si costituiva, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio veniva ammessa la prova testimoniale richiesta. CP_ Il procuratore dell' sia all'udienza del 05/11/2025, che all'odierna udienza del 28/11/2025, reiterava e rilevava che l'intimazione dei testi per l'udienza del 16/05/2025, è stata notificata in data
12/05/2025, ma che risulta dal timbro apposto sull'atto di intimazione in data 10/05/2025, e pertanto tardivamente, oltre i sette giorni previsti dalla legge come termine perentorio. Chiedeva la conferma del provvedimento di decadenza, e decidersi la causa con il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
Pertanto, la causa istruita documentalmente e matura per la decisione, per quanto sopra eccepito, CP_ all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte resistente veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Le domande proposte sono infondate e vanno rigettate.
Infatti, presupposto necessario, ai fini dell'ottenimento della disoccupazione agricola richiesta, è che la parte ricorrente dia prova di avere espletato attività lavorativa per gli anni e le giornate necessarie, (102 giornate nel biennio).
Orbene, parte ricorrente, pur essendo stata ammessa la prova testimoniale richiesta, a causa della CP_ mancata notifica dei testi nei termini di legge, sull'eccezione avanzata dall' e rilevabile d'ufficio, è stata dichiarata decaduta dalla prova.
Pertanto, non ha fornito alcuna prova utile, atta a confutare il verbale ispettivo prodotta in atti CP_ dall'
Infatti, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, per quanto sopra evidenziato, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate cancellate, necessarie al fine di ottenere la prestazione di disoccupazione agricola richiesta.
Pertanto, in mancanza di prova del rapporto lavorativo, ed a fronte del verbale ispettivo in atti, le domande vanno rigettate. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, avendo parte ricorrente impugnato anche il provvedimento di diniego della prestazione economica di disoccupazione agricola, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
CP_
contro
L' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 28/11/2025.
Il Giudice on.
ON AS