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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3642/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3642/2016 vertente
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Campagna Parte_1
APPELLANTE
e
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Annunziata Calfapietro
APPELLATA
nonché
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 17.12.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – La causa ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 162/15 Parte_1
con la quale il GdP di Monopoli ha rigettato, ritenendola “non provata”, la domanda, dallo stesso
1 spiegata, di risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il
16.6.2013 - alle ore 5:45 - circa sulla via Traiana in agro di Monopoli, allorché , Persona_1
conducente dell'autovettura (tg. CS603LZ) di proprietà di (manlevato CP_3 Pt_1
per la RCA dalla ), percorreva la suddetta via e, giunto all'altezza Controparte_1
del civico 125, nell'affrontare una curva destrorsa, si scontrava frontalmente con il veicolo FIAT
“SCUDO” (tg. DB563MT, garantito per la RCA dalla ) di Controparte_1
proprietà e condotto da il quale, proveniente nell'opposto senso di marcia, CP_2
“nell'abbordare a sua volta la curva sinistrorsa, usurpava la semicarreggiata opposta, quella
occupata dalla . CP_3
A seguito della collisione, “l'autovettura [di ndr] riportava danni di tale entità da Pt_1
ritenere antieconomica la stessa riparazione, sì che la stessa autovettura veniva demolita, giusto
certificato di “radiazione””.
L'entità dei danni riportati è stata quantificata in complessivi € 4.400,00, ridotti ad €
2.200,00 per il concorso di colpa nella causazione del sinistro.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto la mancata applicazione della presunzione di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c. dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Ha, quindi, concluso per la riforma della gravata sentenza.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'interposto appello poiché infondato in fatto e diritto.
sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, CP_2
all'udienza del 17.12.2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.12.2024 lo scrivente, frattanto subentrato ai precedenti giudici, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c, con concessione dei relativi termini.
2 – L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
Il GdP ha ritenuto la domanda attorea “infondata e non provata”, non avendo l'attore
“assolto all'onere probatorio su di lui incombente ex art. 2697/1 c.c.” e considerata l'assenza di
2 elementi di tenore contrario rispetto alla ricostruzione operata da parte convenuta che ha trovato conferma nel rapporto dei Carabinieri di Monopoli intervenuti nell'immediatezza dei fatti.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure meritano di essere condivise, in quanto rese all'esito di un adeguato e puntuale vaglio delle risultanze istruttorie, esplicitato con motivazione esaustiva avuto riguardo al thema decidendum.
Nella fattispecie in esame, pertanto, il giudice di prime cure ha compiutamente illustrato le motivazioni poste a fondamento della propria statuizione, in tal modo facendo buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., posto che, come ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla
attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie
risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di
indicare le ragioni del proprio convincimento” (Cass., n.5231/2001, in senso conforme Cass.,
n.11933/2003; Cass. n.16034/2002; Cass., n. 5964/2001).
Inoltre, dev'essere rammentato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare un fatto incombe su chi invoca quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit):
chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Ne consegue che il soggetto che vanta una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale deve provare la lesione del generale principio del "neminem laedere", tutelato dall'art. 2043 cc;
perciò, è necessaria la dimostrazione del fatto costitutivo del danno, dell'entità di quest'ultimo e, infine, dell'esistenza del nesso eziologico tra fatto e danno.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita da atteso che gli assunti attorei non Pt_1
hanno trovato conferma nelle emergenze documentali e istruttorie.
3 Orbene, dev'essere in primo luogo rimarcato che, nell'immediatezza dell'accaduto, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Monopoli, i quali - sulla base della posizione di quiete assunta dai veicoli a seguito della collisione, dei danni materiali dagli stessi riportati e delle tracce ambientali rinvenute in loco - hanno ricostruito nei seguenti termini la dinamica del sinistro: “il
conducente del veicolo “A” HYUNDAI targato CS603LZ percorreva la via Traiana con CP_3
direzione di marcia località capitolo, agro del Comune di Monopoli con direzione di marcia verso
il centro abitato di Monopoli quando giunto all'altezza del civico 125 nell'affrontare la curva
destrorsa ivi esistente, invadeva la corsia opposta di marcia impattando violentemente con la parte
anteriore contro il veicolo “B” FIAT “SCUDO” targato DB563MT che sopraggiungeva. Dopo il
violento urto il veicolo “A” finiva la sua corsa di traverso sulla stessa carreggiata di marcia
mentre il veicolo “B” finiva di traverso sull'isola spartitraffico presente nei pressi del civico 125
nel suo stesso senso di marcia”.
Essi hanno, inoltre, accertato i danni riportati dai veicoli coinvolti, consistiti, per il veicolo
“A”, in “accartocciamento di tutta la parte anteriore, con rottura parabrezza inflessione del tetto,
dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco di Putignano veniva rimosso il piantone centrale sinistro con
distacco di ambedue gli sportelli sinistri” e, per il veicolo “B”, in “accartocciamento parte
anteriore con prevalenza sul lato sx rottura parabrezza, rilevante ammaccatura fiancata sinistra
abitacolo anteriore deformato”.
Inoltre, va evidenziato che: - è stata prodotta in giudizio documentazione fotografica ritraente il luogo del sinistro e i veicoli incidentati a seguito della collisione, da cui è possibile individuare con precisione lo stato di quiete assunto da entrambi i veicoli, utile ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro;
- non vi sono testimoni oculari che possano confermare la versione prospettata da parte attrice.
Ebbene, deve considerarsi che la relazione redatta dai Carabinieri della Parte_2
assume senza dubbio rilievo ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e
[...]
dell'attribuzione delle responsabilità nella causazione dello stesso, atteso che, come anticipato, i CC
4 intervenuti, pur non avendo -s'intende- assistito al sinistro, hanno avuto contezza della posizione di quiete assunta dai veicoli a seguito della collisione, dei danno riportati dalle autovetture coinvolte e delle tracce ambientali rinvenute in loco.
Come noto, la relazione di incidente stradale redatta dai pubblici ufficiali all'esito degli accertamenti espletati fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr., ex multis, Cass. n.
38/2014).
Pertanto, dall'esame della richiamata relazione si evince chiaramente che il veicolo di proprietà dell'appellante, percorrendo la via Traiana con direzione di marcia verso il centro abitato di Monopoli, nell'effettuare la curva destrorsa, ha invaso l'opposta corsia di marcia, andando a impattare violentemente con il veicolo condotto da CP_2
Tale ricostruzione trova conferma, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, nei punti d'urto e nei danni riscontrati sui due veicoli coinvolti.
Infatti, il veicolo condotto da ha riportato danni in “prevalenza sul lato sinistro”. CP_2
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'originario attore, non vi sono elementi per affermare che la “Fiat Scudo” abbia invaso l'opposta corsia di marcia.
Né può assumere alcun rilievo probatorio (men che meno dirimente) il fatto che al conducente del veicolo “Hyundai” non sia stata contestata, da parte dei militari intervenuti, alcuna violazione delle norme del Codice della Strada, atteso che neanche VE (al quale l'istante ha,
invece, rimproverato la violazione dell'art. 143 CdS) è stato sanzionato, non risultando, in generale,
che i Carabinieri, in quell'occasione, abbiano elevato sanzioni nei confronti dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Donde l'irrilevanza, in un senso e nell'altro, di siffatta circostanza.
Ancora, prive di valore probatorio si mostrano le risultanze dell'interrogatorio formale di espletato in primo grado all'udienza del 6.5.2015. CP_2
5 Innanzitutto, si è presentato per rendere l'interrogatorio formale deferitogli e ha CP_2
risposto alle domande che gli sono state poste.
Sicché, non ricorre alcuna delle ipotesi di “mancata risposta” previste dall'art. 232 c.p.c.
Peraltro, è appena il caso di rammentare che l'inciso (contenuto nella norma poc'anzi citata)
“valutato ogni altro elemento di prova” impone di ritenere che alla mancata comparizione della parte cui sia stato deferito interrogarlo formale o alla mancata risposta l'articolo 232 c.p.c. non ricollega l'effetto automatico di una ficta confessio dei fatti capitolati, non imponendo, pertanto, al
Giudice di considerare tale comportamento come piena prova dei fatti dedotti, ma consente al
Giudice di valutare i fatti oggetto dell'interrogatorio unitamente ad altri elementi istruttori che ex se
non siano idonei a fornire piena prova dei fatti controversi (Corte di cassazione n. 6769 del 1982;
Corte di cassazione n. 4796 del 1988, Corte di cassazione n. 1805 del 1996 e Corte di cassazione n.
11233 del 1997).
Pertanto, anche qualora si fosse verificata una delle due ipotesi previste dall'art. 232 c.p.c. (e così, si ribadisce, non è nel caso di specie), comunque le emergenze dell'interrogatorio formale avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione da parte del giusdicente unitamente a tutte le altre componenti del compendio probatorio.
VE, inoltre, lungi dall'aver ammesso qualsivoglia forma di concorso nella causazione del sinistro per cui è causa, si è limitato a riferire di non ricordare la dinamica dell'incidente.
Il che è assolutamente credibile e verosimile alla luce dei traumi e delle lesioni dallo stesso riportati a causa della violenta collisione (debitamente comprovati dalla documentazione medico-
sanitaria versata in atti dall'impresa di assicurazione).
Infine, proprio perché la curva ove l'impatto si è verificato era, per esplicita ammissione dell'odierno appellante, “priva di visibilità”, ciò avrebbe richiesto di conformare la condotta di guida alle specifiche condizioni dei luoghi che sono stati teatro del sinistro e, dunque, in primo luogo, di moderare sensibilmente la velocità di marcia.
6 Alla luce delle suesposte argomentazioni, appare corretta la valutazione delle emergenze istruttorie effettuata dal primo giudice, che ha concluso per il rigetto della domanda proposta da
. Parte_1
Nella fattispecie in rassegna, il GdP -in maniera condivisibile- ha ritenuto non provato l'an
debeatur secondo le modalità descritte in citazione.
Sicché, correttamente, in ragione di tali non sanate lacune probatorie in punto di an
debeatur, non ha fatto applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c. e della regola – da esso sancita –
della presunzione di pari responsabilità.
D'altronde, “la voluntas legis (della previsione ex art. 2054 c.c.) è quella di introdurre un
criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di
accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di
stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento”
(Cass., sez. VI, ordinanza n. 28662, anno 2022).
Infatti, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro
(Cass. n. 7478/2020).
Tanto, si ribadisce, non è avvenuto nel caso di specie in quanto non sono emerse lacune probatorie tali da non consentire di accertare in modo concreto le rispettive responsabilità dei conducenti.
Del resto, la presunzione in parola risulta superata quando, dalla valutazione delle prove,
risulti individuato il comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti e derivi l'accertamento che l'altro conducente si sia comunque uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (in tal senso Cass. n. 12524 del 2000 e Cass. n. 21115 del 2005), come nel caso di specie.
7 Alla luce di quanto innanzi resta, pertanto, assorbita ogni ulteriore questione afferente al
quantum debeatur.
Dai suesposti rilievi discende l'integrale reiezione dell'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza, anche con riguardo alla statuizione relativa alle spese di lite, che il GdP ha correttamente posto a carico dell'attore, la cui domanda è stata integralmente rigettata in primo grado.
3 – La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio soggiace al criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della controversia (desumibile dalla domanda, integralmente rigettata), facendo applicazione degli onorari minimi (attesa la scarsa complessità delle questioni in fatto e diritto trattate).
Nulla è dovuto per la fase istruttoria poiché non tenutasi.
Nell'ambito del rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato contumace CP_2
non v'è pronuncia sulle spese, atteso che quest'ultimo, non essendosi costituito in giudizio,
[...]
non ha sopportato alcun esborso.
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della legge 24.12.2012 n. 228, va dato atto della presenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
162/15, del Giudice di Pace di Monopoli, ogni altra domanda, eccezione, deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
8 - condanna parte appellante alla refusione in favore di “ delle Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 850,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
- nulla per le spese di lite nell'ambito del rapporto processuale tra e Parte_1 CP_2
- si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012,
(inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
Così deciso in Bari il 4 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice unico dott. Gianluca Tarantino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3642/2016 vertente
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Campagna Parte_1
APPELLANTE
e
“ , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Annunziata Calfapietro
APPELLATA
nonché
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 17.12.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – La causa ha ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza n. 162/15 Parte_1
con la quale il GdP di Monopoli ha rigettato, ritenendola “non provata”, la domanda, dallo stesso
1 spiegata, di risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il
16.6.2013 - alle ore 5:45 - circa sulla via Traiana in agro di Monopoli, allorché , Persona_1
conducente dell'autovettura (tg. CS603LZ) di proprietà di (manlevato CP_3 Pt_1
per la RCA dalla ), percorreva la suddetta via e, giunto all'altezza Controparte_1
del civico 125, nell'affrontare una curva destrorsa, si scontrava frontalmente con il veicolo FIAT
“SCUDO” (tg. DB563MT, garantito per la RCA dalla ) di Controparte_1
proprietà e condotto da il quale, proveniente nell'opposto senso di marcia, CP_2
“nell'abbordare a sua volta la curva sinistrorsa, usurpava la semicarreggiata opposta, quella
occupata dalla . CP_3
A seguito della collisione, “l'autovettura [di ndr] riportava danni di tale entità da Pt_1
ritenere antieconomica la stessa riparazione, sì che la stessa autovettura veniva demolita, giusto
certificato di “radiazione””.
L'entità dei danni riportati è stata quantificata in complessivi € 4.400,00, ridotti ad €
2.200,00 per il concorso di colpa nella causazione del sinistro.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto la mancata applicazione della presunzione di colpa ex art. 2054 comma 2 c.c. dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Ha, quindi, concluso per la riforma della gravata sentenza.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la , Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'interposto appello poiché infondato in fatto e diritto.
sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio e, pertanto, CP_2
all'udienza del 17.12.2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 17.12.2024 lo scrivente, frattanto subentrato ai precedenti giudici, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c, con concessione dei relativi termini.
2 – L'appello è infondato e, pertanto, dev'essere rigettato.
Il GdP ha ritenuto la domanda attorea “infondata e non provata”, non avendo l'attore
“assolto all'onere probatorio su di lui incombente ex art. 2697/1 c.c.” e considerata l'assenza di
2 elementi di tenore contrario rispetto alla ricostruzione operata da parte convenuta che ha trovato conferma nel rapporto dei Carabinieri di Monopoli intervenuti nell'immediatezza dei fatti.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure meritano di essere condivise, in quanto rese all'esito di un adeguato e puntuale vaglio delle risultanze istruttorie, esplicitato con motivazione esaustiva avuto riguardo al thema decidendum.
Nella fattispecie in esame, pertanto, il giudice di prime cure ha compiutamente illustrato le motivazioni poste a fondamento della propria statuizione, in tal modo facendo buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., posto che, come ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sulla
attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie
risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria
decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite che quello di
indicare le ragioni del proprio convincimento” (Cass., n.5231/2001, in senso conforme Cass.,
n.11933/2003; Cass. n.16034/2002; Cass., n. 5964/2001).
Inoltre, dev'essere rammentato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare un fatto incombe su chi invoca quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit):
chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine. Ne consegue che il soggetto che vanta una pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale deve provare la lesione del generale principio del "neminem laedere", tutelato dall'art. 2043 cc;
perciò, è necessaria la dimostrazione del fatto costitutivo del danno, dell'entità di quest'ultimo e, infine, dell'esistenza del nesso eziologico tra fatto e danno.
Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita da atteso che gli assunti attorei non Pt_1
hanno trovato conferma nelle emergenze documentali e istruttorie.
3 Orbene, dev'essere in primo luogo rimarcato che, nell'immediatezza dell'accaduto, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Monopoli, i quali - sulla base della posizione di quiete assunta dai veicoli a seguito della collisione, dei danni materiali dagli stessi riportati e delle tracce ambientali rinvenute in loco - hanno ricostruito nei seguenti termini la dinamica del sinistro: “il
conducente del veicolo “A” HYUNDAI targato CS603LZ percorreva la via Traiana con CP_3
direzione di marcia località capitolo, agro del Comune di Monopoli con direzione di marcia verso
il centro abitato di Monopoli quando giunto all'altezza del civico 125 nell'affrontare la curva
destrorsa ivi esistente, invadeva la corsia opposta di marcia impattando violentemente con la parte
anteriore contro il veicolo “B” FIAT “SCUDO” targato DB563MT che sopraggiungeva. Dopo il
violento urto il veicolo “A” finiva la sua corsa di traverso sulla stessa carreggiata di marcia
mentre il veicolo “B” finiva di traverso sull'isola spartitraffico presente nei pressi del civico 125
nel suo stesso senso di marcia”.
Essi hanno, inoltre, accertato i danni riportati dai veicoli coinvolti, consistiti, per il veicolo
“A”, in “accartocciamento di tutta la parte anteriore, con rottura parabrezza inflessione del tetto,
dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco di Putignano veniva rimosso il piantone centrale sinistro con
distacco di ambedue gli sportelli sinistri” e, per il veicolo “B”, in “accartocciamento parte
anteriore con prevalenza sul lato sx rottura parabrezza, rilevante ammaccatura fiancata sinistra
abitacolo anteriore deformato”.
Inoltre, va evidenziato che: - è stata prodotta in giudizio documentazione fotografica ritraente il luogo del sinistro e i veicoli incidentati a seguito della collisione, da cui è possibile individuare con precisione lo stato di quiete assunto da entrambi i veicoli, utile ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro;
- non vi sono testimoni oculari che possano confermare la versione prospettata da parte attrice.
Ebbene, deve considerarsi che la relazione redatta dai Carabinieri della Parte_2
assume senza dubbio rilievo ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e
[...]
dell'attribuzione delle responsabilità nella causazione dello stesso, atteso che, come anticipato, i CC
4 intervenuti, pur non avendo -s'intende- assistito al sinistro, hanno avuto contezza della posizione di quiete assunta dai veicoli a seguito della collisione, dei danno riportati dalle autovetture coinvolte e delle tracce ambientali rinvenute in loco.
Come noto, la relazione di incidente stradale redatta dai pubblici ufficiali all'esito degli accertamenti espletati fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr., ex multis, Cass. n.
38/2014).
Pertanto, dall'esame della richiamata relazione si evince chiaramente che il veicolo di proprietà dell'appellante, percorrendo la via Traiana con direzione di marcia verso il centro abitato di Monopoli, nell'effettuare la curva destrorsa, ha invaso l'opposta corsia di marcia, andando a impattare violentemente con il veicolo condotto da CP_2
Tale ricostruzione trova conferma, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, nei punti d'urto e nei danni riscontrati sui due veicoli coinvolti.
Infatti, il veicolo condotto da ha riportato danni in “prevalenza sul lato sinistro”. CP_2
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'originario attore, non vi sono elementi per affermare che la “Fiat Scudo” abbia invaso l'opposta corsia di marcia.
Né può assumere alcun rilievo probatorio (men che meno dirimente) il fatto che al conducente del veicolo “Hyundai” non sia stata contestata, da parte dei militari intervenuti, alcuna violazione delle norme del Codice della Strada, atteso che neanche VE (al quale l'istante ha,
invece, rimproverato la violazione dell'art. 143 CdS) è stato sanzionato, non risultando, in generale,
che i Carabinieri, in quell'occasione, abbiano elevato sanzioni nei confronti dei conducenti dei veicoli coinvolti.
Donde l'irrilevanza, in un senso e nell'altro, di siffatta circostanza.
Ancora, prive di valore probatorio si mostrano le risultanze dell'interrogatorio formale di espletato in primo grado all'udienza del 6.5.2015. CP_2
5 Innanzitutto, si è presentato per rendere l'interrogatorio formale deferitogli e ha CP_2
risposto alle domande che gli sono state poste.
Sicché, non ricorre alcuna delle ipotesi di “mancata risposta” previste dall'art. 232 c.p.c.
Peraltro, è appena il caso di rammentare che l'inciso (contenuto nella norma poc'anzi citata)
“valutato ogni altro elemento di prova” impone di ritenere che alla mancata comparizione della parte cui sia stato deferito interrogarlo formale o alla mancata risposta l'articolo 232 c.p.c. non ricollega l'effetto automatico di una ficta confessio dei fatti capitolati, non imponendo, pertanto, al
Giudice di considerare tale comportamento come piena prova dei fatti dedotti, ma consente al
Giudice di valutare i fatti oggetto dell'interrogatorio unitamente ad altri elementi istruttori che ex se
non siano idonei a fornire piena prova dei fatti controversi (Corte di cassazione n. 6769 del 1982;
Corte di cassazione n. 4796 del 1988, Corte di cassazione n. 1805 del 1996 e Corte di cassazione n.
11233 del 1997).
Pertanto, anche qualora si fosse verificata una delle due ipotesi previste dall'art. 232 c.p.c. (e così, si ribadisce, non è nel caso di specie), comunque le emergenze dell'interrogatorio formale avrebbero dovuto costituire oggetto di valutazione da parte del giusdicente unitamente a tutte le altre componenti del compendio probatorio.
VE, inoltre, lungi dall'aver ammesso qualsivoglia forma di concorso nella causazione del sinistro per cui è causa, si è limitato a riferire di non ricordare la dinamica dell'incidente.
Il che è assolutamente credibile e verosimile alla luce dei traumi e delle lesioni dallo stesso riportati a causa della violenta collisione (debitamente comprovati dalla documentazione medico-
sanitaria versata in atti dall'impresa di assicurazione).
Infine, proprio perché la curva ove l'impatto si è verificato era, per esplicita ammissione dell'odierno appellante, “priva di visibilità”, ciò avrebbe richiesto di conformare la condotta di guida alle specifiche condizioni dei luoghi che sono stati teatro del sinistro e, dunque, in primo luogo, di moderare sensibilmente la velocità di marcia.
6 Alla luce delle suesposte argomentazioni, appare corretta la valutazione delle emergenze istruttorie effettuata dal primo giudice, che ha concluso per il rigetto della domanda proposta da
. Parte_1
Nella fattispecie in rassegna, il GdP -in maniera condivisibile- ha ritenuto non provato l'an
debeatur secondo le modalità descritte in citazione.
Sicché, correttamente, in ragione di tali non sanate lacune probatorie in punto di an
debeatur, non ha fatto applicazione dell'art. 2054 comma 2 c.c. e della regola – da esso sancita –
della presunzione di pari responsabilità.
D'altronde, “la voluntas legis (della previsione ex art. 2054 c.c.) è quella di introdurre un
criterio di distribuzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossibilità di
accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità, oppure di
stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento”
(Cass., sez. VI, ordinanza n. 28662, anno 2022).
Infatti, in tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro
(Cass. n. 7478/2020).
Tanto, si ribadisce, non è avvenuto nel caso di specie in quanto non sono emerse lacune probatorie tali da non consentire di accertare in modo concreto le rispettive responsabilità dei conducenti.
Del resto, la presunzione in parola risulta superata quando, dalla valutazione delle prove,
risulti individuato il comportamento esclusivo di uno solo dei conducenti e derivi l'accertamento che l'altro conducente si sia comunque uniformato alle norme della circolazione ed a quelle di comune prudenza (in tal senso Cass. n. 12524 del 2000 e Cass. n. 21115 del 2005), come nel caso di specie.
7 Alla luce di quanto innanzi resta, pertanto, assorbita ogni ulteriore questione afferente al
quantum debeatur.
Dai suesposti rilievi discende l'integrale reiezione dell'appello, con conseguente conferma della gravata sentenza, anche con riguardo alla statuizione relativa alle spese di lite, che il GdP ha correttamente posto a carico dell'attore, la cui domanda è stata integralmente rigettata in primo grado.
3 – La regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio soggiace al criterio della soccombenza.
Esse sono liquidate ai sensi del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n. 147/2022, in base al valore della controversia (desumibile dalla domanda, integralmente rigettata), facendo applicazione degli onorari minimi (attesa la scarsa complessità delle questioni in fatto e diritto trattate).
Nulla è dovuto per la fase istruttoria poiché non tenutasi.
Nell'ambito del rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato contumace CP_2
non v'è pronuncia sulle spese, atteso che quest'ultimo, non essendosi costituito in giudizio,
[...]
non ha sopportato alcun esborso.
In considerazione della data di instaurazione del presente gravame, successiva all'entrata in vigore della legge 24.12.2012 n. 228, va dato atto della presenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
162/15, del Giudice di Pace di Monopoli, ogni altra domanda, eccezione, deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
8 - condanna parte appellante alla refusione in favore di “ delle Controparte_1
spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 850,50, oltre oneri accessori, per compenso professionale;
- nulla per le spese di lite nell'ambito del rapporto processuale tra e Parte_1 CP_2
- si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012,
(inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per le stesse impugnazioni, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
Così deciso in Bari il 4 aprile 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
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