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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 20/05/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 07/08/2023
DA
Parte_1
Con l'Avv. COLUSSI MARTINA
RICORRENTE
CONTRO
1) CP_1
Con l'Avv. CP_1
2) CP_2
Con l'Avv. CP_2
3) AVV. AVV. Controparte_3 CP_1 CP_2
[...]
RESISTENTI
Causa discussa e decisa all'udienza del 20/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
In via preliminare: dichiarare la decadenza dei resistenti dalle produzioni documentali e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità dei documenti depositati dalle controparti tutte e l'inutilizzabilità degli stessi ai fini della decisione.
Nel merito in via principale: dichiarare la nullità del licenziamento intimato da Controparte_3
associato avv. avv. , P.IVA , corrente in RO (VE) Corso CP_1 CP_2 P.IVA_1
Martiri della Libertà n. 156 in persona dei legali rappresentanti avv. (C.F. CP_1 C.F._1
e all'avv. (C.F. perché discriminatorio a norma dell'articolo dell'art. 54 del CP_2 C.F._2
D. Lgs. n. 151/01 e dell'art 95 in quanto intimato in periodo di gravidanza della Parte_2
lavoratrice, e, per l'effetto, ordinare al datore di lavoro, Avv. C.F. nato a CP_1 C.F._1
RO (VE) in data 23.03.1971 e con Studio in RO (VE) Corso Martiri della Libertà n. 156, Avv.
, C.F. nata a [...] il [...] e con Studio in RO (VE) CP_2 C.F._2
Corso Martiri della Libertà n. 156, e Padova Via Degli Zabarella n. 57, Padova (PD) e Controparte_3
associato avv. avv. , P.IVA , corrente in RO (VE)
[...] CP_1 CP_2 P.IVA_1
Corso Martiri della Libertà n. 156 in persona dei legali rappresentanti avv. (C.F. CP_1
e all'avv. (C.F. , ordinare la reintegrazione della C.F._1 CP_2 C.F._2
lavoratrice nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
Condannare altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento di cui è stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 23/2015. Condannare altresì il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Condannare, ulteriormente, le resistenti, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta delle resistenti, in euro 1.000,00, con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
Nel merito in via subordinata: dichiarare la nullità del licenziamento intimato da Controparte_3
associato avv. avv. , P.IVA , corrente in RO (VE)
[...] CP_1 CP_2 P.IVA_1
Corso Martiri della Libertà n. 156 in persona dei legali rappresentanti avv. (C.F. CP_1
e all'avv. (C.F. perché discriminatorio a norma C.F._1 CP_2 C.F._2 dell'articolo dell'art. 54 del D. Lgs. n. 151/01 e dell'art 95 in quanto intimato in Pt_2 Parte_2 periodo di gravidanza della lavoratrice e, nell'ipotesi in cui la lavoratrice non voglia essere reintegrata, dichiarare risolto il rapporto di lavoro e condannare ai sensi dell'art. 18, l. n. 300/1970, e dell'art. 2, comma
3, del d.lgs. 23/2015 i resistenti, a corrispondere l'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione, non assoggettata a contribuzione previdenziale, nonché condannare altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui è stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 23/2015.
Condannare altresì il datore di lavoro, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Condannare, ulteriormente, le resistenti, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta delle resistenti, in euro 1.000,00, con rivalutazione ed interessi al soddisfo.
Nel merito in via ulteriormente subordinata: accertata l'insussistenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condannare la resistente al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura massima di 36 mensilità, ovvero nella misura anche inferiore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 23/2015; Condannare, ulteriormente, le resistenti, al risarcimento del danno non patrimoniale equitativamente determinato, dalla condotta delle resistenti, in euro 1.000,00, con rivalutazione ed interessi al soddisfo;
-
Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite;
PER IL RESISTENTE CP_1
Voglia il Tribunale di Pordenone Sezione Lavoro, contrariis reiectis, 25.1. in via preliminare principale, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del Ricorso per omessa specificazione del destinatario della notifica 07.09.2023, non essendo specificato nella relazione di notificazione se la stessa sia stata effettuata a in proprio (professionista individuale) o quale legale rappresentante di Controparte_4 [...]
AVV. AVV. (P.IVA ), Controparte_3 CP_1 CP_2 P.IVA_1
precisandosi che la convenzione in giudizio è stata articolata dalla Ricorrente nei confronti dell'Avv.
quale persona fisica attesa l'indicazione del C.F. e non quale libero CP_1 C.F._1
professionista per omessa indicazione della P.IVA, conseguendone anche sotto questo profilo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del Ricorso;
25.2. in via preliminare subordinata, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del Ricorso per difetto di legittimazione passiva di
[...]
AVV. (P.IVA per Controparte_3 CP_1 CP_4 CP_2 P.IVA_1 intervenuta cancellazione della associazione professionale in data 23.01.2023, eccependosi in ogni caso e comunque l'omessa notifica del Ricorso e del pedissequo decreto a Controparte_3
AVV. AVV. (P.IVA ), conseguendone anche sotto
[...] CP_1 CP_2 P.IVA_1 questo profilo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del Ricorso;
25.3. in via preliminare ulteriormente subordinata, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del Ricorso per tardività nel deposito, avvenuto in data 07.08.2023, il termine ultimo scadendo il 05.08.2023, escludendosi l'applicabilità dell'art. 155 c.p.c.; 25.4. in via preliminare ulteriormente subordinata, previo accertamento della legittimità del licenziamento di e della natura non discriminatoria dello stesso, dichiarare l'inammissibilità Parte_1
e/o l'improcedibilità del Ricorso per indeterminatezza della domanda per impossibilità dell'oggetto non CP_ [... essendo stata formulata la domanda di reintegrazione in via alternativa ma in via solidale tra
CP_
AVV. AVV. , Avv. e CP_3 Controparte_3 CP_1 CP_2 CP_1
CP_ CP_ CP_
Avv. , previo accertamento che Avv. e Avv. non sono stati datori CP_2 CP_1 CP_2
di lavoro della Ricorrente;
25.5 in via preliminare ulteriormente subordinata, previo accertamento della legittimità del licenziamento di e della natura non discriminatoria dello stesso, dichiarare Parte_1
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del Ricorso per indeterminatezza della domanda per impossibilità dell'oggetto non essendo stata formulata la domanda di condanna al risarcimento del danno in via alternativa ma in via solidale tra AVV. AVV. Controparte_3 CP_1
CP_ CP_
, Avv. e Avv. , previo accertamento che e CP_2 CP_1 CP_2 CP_4 CP_1
CP_
Avv. non sono stati datori di lavoro della Ricorrente;
25.6. in via preliminare, CP_2
conseguentemente alle conclusioni sopra articolate, dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziale e assistenziali per indeterminatezza della domanda per impossibilità dell'oggetto non essendo stata formulata la domanda in via alternativa ma in via CP_ solidale tra AVV. LIUT AVV. , Controparte_3 CP_1 CP_2
CP_ CP_ Avv. e Avv. , previo accertamento che LIUT Avv. e Avv. non CP_1 CP_2 CP_1 CP_2
sono stati datori di lavoro della Ricorrente;
25.7. in via preliminare, conseguentemente alle conclusioni sopra articolate, dichiarare inammissibile e comunque infondata la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale per indeterminatezza della domanda per impossibilità dell'oggetto non essendo stata formulata la domanda in via alternativa ma in via solidale tra Controparte_3
CP_ CP_
AVV. LIUT AVV. , Avv. e Avv. ,
[...] CP_1 CP_2 CP_1 CP_2
CP_ previo accertamento che LIUT Avv. e Avv. non sono stati datori di lavoro della CP_1 CP_2
Ricorrente; 25.8. quanto alla conclusione articolata in Ricorso nel merito in via subordinata, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del Ricorso per indeterminatezza della domanda per impossibilità dell'oggetto non essendo stata formulata la domanda di accertamento della risoluzione del rapporto di lavoro, la domanda di condanna a corrispondere l'indennità del danno, la domanda di condanna al risarcimento del danno, la domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziale e assistenziali, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, e ogni altra domanda —comunque da dichiararsi tutte infondate e per l'effetto da rigettarsi integralmente— in via alternativa ma in via solidale tra
[...]
AVV. AVV. , LIUT Avv. e Controparte_3 CP_1 CP_2 CP_1
CP_ CP_ CP_
Avv. , previo accertamento che Avv. e Avv. non sono stati datori CP_2 CP_1 CP_2
di lavoro della Ricorrente;
25.9. quanto alla conclusione articolata in Ricorso nel merito in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del Ricorso per indeterminatezza della domanda per impossibilità dell'oggetto essendo stata formulata la domanda di accertamento dell'insussistenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la domanda di dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento, la domanda di condanna al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura massima di 36 mensilità, nei confronti di soggetto non determinato, leggendosi in Ricorso “la resistente”; 25.10. quanto alla conclusione articolata in Ricorso nel merito in via ulteriormente subordinata, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del Ricorso per indeterminatezza della domanda per impossibilità dell'oggetto non essendo stata formulata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in via alternativa ma in via solidale tra AVV. AVV. Controparte_3 CP_1
CP_ CP_ CP_
, Avv. e Avv. , previo accertamento che Avv. e CP_2 CP_1 CP_2 CP_1
CP_
Avv. non sono stati datori di lavoro della Ricorrente;
25.11. quanto alla conclusione CP_2 articolata in Ricorso nel merito in via ulteriormente subordinata, così come rispetto a tutte le domande a qualsiasi titolo proposte dalla Ricorrente sia in atti che a verbale, compresa la domanda di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, nessuna esclusa, dichiarare le domande tutte proposte a qualsiasi titolo dalla Ricorrente infondate, e per l'effetto respingerle integralmente, senza Parte_1
eccezioni; 25.12. con adozione di ogni conseguente provvedimento ex lege ritenuto opportuno e necessario CP_ per la tutela dei diritti del Resistente Avv. ; 25.13. quanto alle spese di lite, con vittoria delle CP_1 spese di lite.
PER LA RESISTENTE CP_2
In via preliminare di rito
Dichiarare inammissibile il ricorso per la tardività del deposito dello stesso Dichiarare la nullità della notifica per indeterminatezza del destinatario Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Avv. in CP_2
veste di legale rappresentante di Associato Avv. Avv. Controparte_3 CP_1 CP_2
, quale soggetto giuridico non più in esistenza.
[...]
Nel merito All'esito della valutazione dell'assetto argomentativo di parte ricorrente in diritto, e vieppiù alla luce dell'istruttoria svolta che ha visto categoricamente smentite le allegazioni istruttorie di parte ricorrente ad opera di entrambi i testi escussi (da ritenersi certamente attendibili, perché estranei, competenti, coerenti e mai caduti in contraddizione né con se stessi né tra loro), ma significativamente ad opera della teste intimata a prova diretta dalla ricorrente stessa, dichiarare infondata l'impugnazione del licenziamento proposta, tanto sotto il profilo dell'asserita discriminatorietà quanto sotto il profilo dell'insussistenza del giustificato motivo oggettivo. Conseguentemente, respingersi la domanda di reintegra ed ogni altra alla stessa connessa.
Respingersi la domanda risarcitoria in quanto infondata e non provata.
Con vittoria delle spese del giudizio,
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/08/2023 la signora – nel premettere di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze dello avv. avv. Controparte_3 CP_1
con decorrenza dal 30/05/2018 e sino al 05/10/2022 on contratto a tempo indeterminato full CP_2
time, inquadramento al 4° livello CCNL Studi Professionali e mansioni di impiegata – ha inteso invocare in via principale la nullità del licenziamento intimatole dal predetto Studio legale con nota d.d. 30/09/2022 per intervenuta cessazione dell'attività adducendo l'interessata la natura discriminatoria del medesimo
(con ogni conseguente statuizione di carattere reintegratorio e risarcitorio) a mente dell'art. 54 D.Lvo n°
151/01 e art. 95 CCNL Studi Professionali in quanto adottato in periodo di gravidanza della lavoratrice.
Vanno innanzitutto accertate in via preliminare:
• il difetto di legittimazione passiva del convenuto Controparte_5
Avv. Avv. , trattandosi di soggetto in sé non più giuridicamente CP_1 CP_2
esistente al momento dell'intervenuto atto di recesso e a maggior ragione al momento dell'intrapresa iniziativa giudiziale;
• l'infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dalle parti – inclusa dunque quella di tardività sia del deposito dell'atto introduttivo sia della documentazione dimessa dai convenuti CP_ Avv.ti e a corredo delle rispettive comparse di risposta – richiamandosi in tal CP_2
senso il giudicante a quanto dedotto nelle varie memorie di replica ad opera delle singole parti destinatarie delle censure avversarie;
• l'inammissibilità per tardività ed evidente lesione del contraddittorio di tutte le ulteriori produzioni documentali depositate a corredo delle note conclusive.
Nel merito ritiene l'adito Tribunale innanzitutto opportuno richiamare la normativa volta a disciplinare la fattispecie oggetto di causa, segnatamente l'art. 54 D.Lvo n° 151/01 a mente del quale “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del periodo di interruzione dal lavoro”. A propria volta l'art. 95 CCNL Studi professionali pone analogo divieto di licenziamento facendo salve particolari eccezioni espressamente previste dalla legge, tra le quali rientra LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
DELL'AZIENDA.
Orbene nel caso di specie – esclusa all'esito della svolta istruttoria orale una condotta connotata da discriminatorietà posta in essere dai Legali Avv.ti e ai danni della lavoratrice CP_1 CP_2
– l'intervenuto atto di recesso deve essere qualificato giuridicamente come ipotesi di giustificato Pt_1
motivo oggettivo per cessazione dell'attività Studio Legale associato Avv. Avv. CP_5 CP_1
. Segnatamente: CP_2
A) E' indiscutibile che il menzionato Studio Legale RISULTA EFFETTIVAMENTE CESSATO SE
INTESO IN QUELLA PECULIARE FORMA GIURIDICA AVENTE IN SÉ UNA PROPRIA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA, FORMA E STRUTTURA CHE, TUTTAVIA, NON SONO PIÙ STATE
MANTENUTE NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO ALL'AVVENUTA RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO DI LAVORO.
B) Nondimeno reputa l'adito Tribunale di aderire all'orientamento interpretativo assunto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 06/06/2018 n° 14515, Cass. civ. sez. lav. ordinanza
20/05/2021 n° 13861) secondo cui la deroga al divieto di licenziamento valida dall'inizio della gravidanza al compimento dell'età di un anno del bambino SOLO IN CASO DI Per_1
CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE, la quale per come intesa dalla Suprema
Corte non ammette deroghe per qualsiasi forma di continuazione dell'attività.
C) Nel caso di specie è indubbio che lo Studio Professionale ha CONTINUATO AD ESERCITARE
MUTANDO SEMPLICEMENTE FORMA GIURIDICA, atteso che:
1) Soci di “ Associato Avv. Avv. , Controparte_5 CP_1 CP_2
erano l'Avv. Avv. , ovvero gli stessi soggetti giuridici che CP_1 CP_2
attualmente continuano ad esercitare le attività dello Studio legale in forma individuale ovvero di associazione di fatto;
2) La stessa dipendente , sentita quale teste, ha inteso precisare in proposito CP_6
che “IL MANDATO CONFERITO DAI CLIENTI IN PENDENZA dell'associazione professionale è PROSEGUITO ANCHE DOPO LO SCIOGLIMENTO CON I SINGOLI
AVVOCATI in base al mandato;
molte pratiche facenti capo anche all'avv.to CP_2 durante l'associazione professionale sono state da quest'ultima successivamente rinunciate venendo mantenuti i mandati inerenti il diritto di famiglia dove è rimasto il mandato congiunto.
Con la rinuncia dell'avv.to ad alcune pratiche è rimasto sempre vigente ed CP_2
CP_ attuale il mandato all'avv.to .
In buona sostanza è convincimento dell'adito Tribunale che nel caso oggetto di disamina vi sia stata una RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE CON INTERVENUTO MUTAMENTO DELLA FORMA GIURIDICA
SENZA CHE, TUTTAVIA, UN TANTO ABBIA COMPORTATO LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ, IN REALTÀ
PROSEGUITA DAI MENZIONATI DUE LEGALI nonostante lo scioglimento dell'associazione professionale.
Alla luce delle considerazioni che precedono va pertanto dichiarata non la nullità ma la semplice illegittimità dell'intimato licenziamento, stante L'INSUSSISTENZA DEL GIUSTIFICATO MOTIVO
OGGETTIVO.
In punto conseguenze sanzionatorie – esclusa in sé l'invocata reintegra del tutto irrealizzabile e incompatibile a fronte della mutata configurazione giuridica del soggetto datoriale – va dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro e, in forza dell'applicabile tutela obbligatoria, i convenuti Avv.t e condannati in solido -rispondendo personalmente della obbligazione CP_1 CP_2 anche ai sensi dell'art. 38 c.c. – al pagamento di un'indennità risarcitoria ritenuta congrua nel complessivo importo di 6 mensilità commisurate all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR corrispondente ad € 1.672,00.
Non sussistono per converso i presupposti, in difetto di puntuali riscontri probatori, per l'accoglimento della formulata domanda di risarcimento per danno non patrimoniale.
Si ravvisano nondimeno giusti motivi, attese le complessive ragioni della decisione e la natura delle questioni trattate, per porre a carico in via solidale degli odierni convenuti soltanto un terzo delle spese di lite, che in tal misura si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accertato in via preliminare il difetto di legittimazione passiva di parte convenuta Controparte_3
Avv. Avv. e disattese tutte le ulteriori eccezioni sollevate dalle
[...] CP_1 CP_2
parti.
1) Dichiara l'invalidità del licenziamento – escluso ogni profilo discriminatorio e la fattispecie di cui all'art. 54 D.Lvo n° 151/01 – intimato con nota d.d. 30/09/2022 per insussistenza del giustificato motivo oggettivo e per l'effetto, previa estinzione del rapporto di lavoro in capo all'odierna ricorrente.
2) Condanna in solido i convenuti Avv.ti e a corrispondere alla CP_1 CP_2
ricorrente a titolo di indennità, non assoggettata a contribuzione Parte_1
previdenziale, un importo pari a 6 mensilità commisurata all'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR corrispondente ad € 1.672,00.
3) Respinge l'ulteriore domanda di risarcimento per danno non patrimoniale.
4) Condanna in solido i convenuti Avv.ti e a rifondere a parte CP_1 CP_2
ricorrente un terzo delle spese di lite, in tal misura liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge compensandosi la differenza.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 20/02/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci