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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4056 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2410 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 16/04/2025, vertente
TRA
( ), difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RONCHIETTO CLAUDIO,
APPELLANTE
E
(c.f. ), domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA DEI PORTOGHESI, 12 - 00186 ROMA, presso la AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato ed assistito per legge,
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'Ordinanza ex art.702 bis cpc RG 52854/2019 del Tribunale di Roma pubblicata il 22.3.2022 (repert. n.5311/2022), non notificata, Conclusioni dell'appellante: “accertare e dichiarare il diritto dell'attore a percepire il pagamento per la custodia dei veicoli di cui r.g. n. 1 all'elenco allegato al suddetto Decreto di Liquidazione, emesso dalla Commissione Ministeriale ex L. 311/2004 del 18.5.2007, nella misura di cui in premessa, a mente del DM n.265/2006, e, per l'effetto, condannare il Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro- tempore, a corrispondere alla ditta , tenuto conto Parte_1 delle somme in acconto percepite, la complessiva somma di €. 329.474,59, oltre IVA come per legge, oltre interessi legali e maggior danno, a decorrere dalla data del suddetto decreto di liquidazione sino al soddisfo. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio, da liquidarsi in applicazione dei parametri medi del DM 55/2004 e da distrarre in favore del procuratore antistatario” Conclusioni per l'appellata: “rigettare l'appello, in quanto infondato”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: « […]la Commissione istituita ex L.
311/04 presso il Tribunale di Roma emanava in data 20.09.2006 un provvedimento con cui portava a termine l'alienazione di un cospicuo numero di veicoli, come corrispettivo del lavoro svolto dalla depositeria
cessando così qualsiasi pretesa da parte dell'acquirente Parte_1
in ordine a spese di custodia future. In favore del la Parte_1
Commissione provvedeva, con decreto di liquidazione del 18.05.2007, a liquidare (ex art. 318 L. 311/04), la somma di € 485.412,66 oltre iva, a titolo di custodia e trasporto dei veicoli, inclusi i compensi maturati dalla data di affidamento sino al perfezionamento dell'alienazione. Pt_1
dichiarava di accettare con riserva l'importo liquidato in acconto della maggior somma vantata, non riconoscendo legittima la normativa di riferimento. Nei confronti del provvedimento di liquidazione non veniva interposta opposizione dal ricorrente.
Nel 2017, la Corte Costituzionale con sentenza n. 267 ravvisava il contrasto con l'art. 3 Cost., del disposto di cui all'art. 1 commi da 318 a
321 della legge 30 dicembre 2004 n.311. La Corte di legittimità riteneva che detta normativa, prevedendo che, nei confronti dei custodi di veicoli
r.g. n. 2 sequestrati dall'autorità giudiziaria dovesse essere liquidato un “importo complessivo forfettario” da calcolarsi secondo i nuovi parametri introdotti dalla legge citata, in deroga alle tariffe previste dagli artt. 59 e 276 del
T.U. 115/02, con efficacia retroattiva, compromettesse gli interessi dei custodi in favore della controparte pubblica.
La depositeria proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al fine di Pt_1
ottenere la condanna del a corrispondere la Controparte_1
complessiva somma di € 329.474,59, oltre iva, come per legge, oltre interessi legali e maggior danno, a decorrere dalla data del decreto di alienazione sino al soddisfo, invocando l'applicazione retroattiva della citata sentenza della Corte costituzionale. La ditta riteneva ancora Pt_1
pendente il rapporto obbligatorio originario con il Ministero della
Giustizia, sulla base della riserva espressa in sede di notifica dei decreti di liquidazione”.
Con ordinanza del 21.03.2022 il Tribunale di Roma respingeva la domanda del ritenendo che quest'ultimo non potesse giovarsi degli effetti Pt_1
retroattivi della richiamata sentenza della Corte Costituzionale. Riteneva infatti che il custode, la suddetta ditta OZ, avrebbe infatti dovuto impugnare il provvedimento della Commissione nel termine decadenziale, allora in vigore, di 20 giorni dalla sua notifica, non essendo sufficiente la mera “accettazione con riserva” della liquidazione operata.
All'esito del giudizio il Tribunale ha infatti cosi' statuito […] “1) respinge la domanda;
2) compensa per intero le spese di lite tra le parti”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: «[…]nel caso in esame, quindi, il custode avrebbe dovuto impugnare il provvedimento della Commissione nel termine decadenziale, allora in vigore, di 20 giorni dalla sua notificazione, non essendo sufficiente la mera accettazione con riserva della operata liquidazione. La circostanza pacifica della mancata opposizione avverso il provvedimento
r.g. n. 3 liquidatorio della Commissione comporta l'esaurimento del rapporto obbligatorio tra le parti, e quindi la inammissibilità della presente opposizione».
ha proposto appello. Parte_1
Il ha resistito al gravame. Controparte_1
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16/04/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello contiene unico motivo: con esso la ditta appellante avverso l'ordinanza in oggetto chiede la dichiarazione di nullità dell'ordinanza per illegittima applicazione della normativa decadenziale pre-esistente, poiché venuta meno a seguito della declaratoria di incostituzionalità della stessa, che ha effetto retroattivo anche ai rapporti anteriori, non trattandosi di rapporti definiti, come nella specie, in cui la liquidazione operata dalla amministrazione non era stata accettata;
e con accertamento del suo diritto a percepire il pagamento per la custodia dei veicoli nella misura portata dalla nuova normativa, e contestuale condanna del al pagamento della Controparte_1
somma complessiva di € 329.474, 59 oltre iva, come per legge, oltre interessi legali e maggior danno a decorrere dalla data del decreto di alienazione sino al soddisfo.
L'appello è manifestamente infondato.
Va infatti evidenziato che il provvedimento di liquidazione risale al maggio
2007 e la declaratoria di incostituzionalità discende dalla sentenza della
Corte Costituzionale del 14 dicembre 2017, n 267.
Il giudice di prime cure ha affermato : “non avendo l'odierna ricorrente proposto opposizione nel termine decadenziale di venti giorni, di cui al citato art. 170 Dpr 115/2002 (nel testo da applicare “ratione temporis”),
r.g. n. 4 decorrente dalla notificazione del decreto di liquidazione, e non essendo a tal fine sufficiente la mera accettazione con riserva delle somme liquidate,
è di tutta evidenza che l'ammontare della liquidazione si è 'cristallizzato' nella somma riconosciuta dalla commissione e poi liquidata;
che il rapporto obbligatorio fra le parti si è definitivamente esaurito, al momento del decorso del termine per l'impugnazione decorrente dalla data di notificazione del decreto di liquidazione (18/5/2007) e che pertanto la ricorrente non può 'usufruire' degli invocati effetti retroattivi della citata sentenza della Corte Costituzionale. La riserva manifestata valeva ad escludere l'acquiescenza alla liquidazione ed al relativo “quantum”, ma di certo non esonerava l'odierna appellata dal proporre tempestiva opposizione ex art. 170 Dpr 115/2002, vecchio testo”
Con la sentenza 5595/2016 la Corte di Cassazione ha infatti statuito: “il provvedimento con il quale la commissione per l'alienazione dei veicoli sequestrati liquida, ex art. 1, commi da 312 a 321, della l. n. 311 del 2004, il compenso in favore del depositario-acquirente incide su un diritto soggettivo del beneficiario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario mediante
'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.”
Osserva questo Collegio che la clausola di riserva è divenuta inefficace, in quanto, comunque, l'appellante avrebbe dovuto, per avvalersene, azionare tempestivamente la procedura di cui all'art 170 T.U.115/2002, una volta emesso il decreto di liquidazione del 1.6.2007, per evitare la stabilizzazione degli effetti della liquidazione.
Ciò rende il rapporto esaurito ed insuscettibile di riesame per effetto della declaratoria di incostituzionalità “de qua” per effetto della sentenza della
Corte Costituzionale 267 del 14.12.2007.
Né è condivisibile l'assunto dell'appellante per il quale l'impugnazione ex art 170 T.U.115/2002 costituirebbe uno strumento impugnatorio facoltativo e alternativo a quello ordinario – come peraltro non condivisibilmente r.g. n. 5 affermato da altra sezione di questa Corte. (III SEZIONE, Martinelli pres.te
N.2143/20, in allegato alle note dell'appellante).
Difatti la “ratio” dell'art 170 T.U. 115/2002, laddove applicabile, come indubbiamente nel caso in esame, alla stregua delle richiamate pronunzie della Corte di Cassazione, è proprio quella di definire sollecitamente i rapporti endoprocessuali con i terzi, per una rapida stabilizzazione nei confronti dell'Erario o dei soggetti parti del giudizio cui dette spese devono essere poste poi a carico, al momento della definizione dello stesso.
E' del tutto illogico affermare che tale rimedio impugnatorio, una volta affermatane l'applicabilità, possa di fatto essere meramente facoltativo.
L'appello è dunque infondato.
Come le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale – eliminano la norma con effetto “ex tunc”, con la conseguenza che questa non è più applicabile, prescindendo dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore o successiva alla pubblicazione della pronuncia, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con il precetto costituzionale. Pertanto, non è possibile distinguere tra applicazione diretta, cioè riferita ad atti formati successivamente alla norma dichiarata illegittima, e applicazione indiretta, cioè riferita ad atti formati prima della pubblicazione della pronuncia d'incostituzionalità, perché anche in tale ultimo caso il giudice non può ritenere legittima un'attività svoltasi in conformità di una norma poi dichiarata incostituzionale. Infatti, in materia vige il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti (e solo a quelli) ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (v. tra le tante, Cass n.10783/2014,
r.g. n. 6 Cass. n.9329/2010, Cass. n.113/2004)
Per tutte le considerazioni sopra esposte, la parte ricorrente in primo grado non potrebbe giovarsi degli effetti retroattivi della richiamata sentenza della
Corte Costituzionale, con conseguente correttezza del rigetto della domanda proposta in tale sede, in quanto divenuta inammissibile per tardività la opposizione alla liquidazione operata dalla CP_2
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo,
PER QUESTI MOTIVI
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
nei confronti di avverso la Controparte_1
ordinanza resa tra le parti dal Tribunale di Roma di cui in epigrafe, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna parte appellante al rimborso, in favore della amministrazione appellata delle spese di lite del giudizio del grado, che si liquidano in euro 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002,
n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 25/06/2025. il Consigliere Estensore il Presidente dott. Enrico Colognesi dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 7