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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 06/08/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 146 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott. Fabrizio Pasquale Giudice
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 146/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PRACILIO Parte_1 C.F._1
WALTER, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ROLANDO PAOLA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate per l'udienza del 10.7.2025.
Pag. 1 a 5 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/02/2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Romania nel comune di CR in data 20.3.1993, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a CR (Romania) in data 20/03/1993 successivamente registrato presso gli atti di matrimonio del Comune di AS (come evidente dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio n°24 Parte II Serie C Anno 1993 degli atti di matrimonio del Comune di AS rilasciato in data 12/02/2025 dai Sevizi demografici del Comune di AS, che al presente ricorso si fornisce in allegato, ordinando agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di AS e di
CR, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo: a. la casa coniugale (la quale rappresenta l'unico bene in comproprietà tra moglie e marito per quote pari al 50% cadauna) sita in Cupello (CH) alla Via
Aragona n°10 (Rif immobile rip al NCEU del Comune di Cupello al Foglio 1, part 22, sub 1, cat
A/4, cl. 1, 2 vani, sup catast 51 mq escluso aree scoperte, RC €50,61) viene integralmente intestata al SI mediante il versamento della somma di euro 1.000,00 a favore Parte_1 della SI.ra , che accetta, per l'acquisto della quota-parte dell'immobile Controparte_1 in quanto la stessa non è interessata a conservarla;
b. la SInora Controparte_1 trasferisce, previo versamento della somma di euro 1.000,00 da pagarsi entro e non oltre 10 giorni prima della data della fissanda udienza, e assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto
e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso al marito Sig che accetta, la Parte_1 propria quota di comproprietà del seguente bene immobile sito nel Comune di Cupello: quota pari al 50% di immobile facente parte di fabbricato sito nel Comune di Cupello alla Via Aragona
n°10 e precisamente abitazione composta da due vani catastali posta su due piani tra loro collegati da una gradinata interna confinante con detta Via, proprietà eredi Per_1 [...]
e proprietà , censito al NCEU di detto Comune al Foglio 1, part 22, sub CP_2 Persona_2
1, cat A/6, cl. 3, vani 2, RC €46,48. L'immobile è dotato di certificato di abitabilità. Quanto
Pag. 2 a 5 trasferito è meglio individuato dalla planimetria che al presente atto si allega (All.F). A tal fine i coniugi dichiarano che la planimetria depositata in catasto è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente verbale. I coniugi dichiarano che, quanto trasferito, è pervenuto alla Sig.ra in forza del seguente atto: atto di compravendita Controparte_1 stipulato tra i SIg.ri e (acquirenti al 50% cadauno Controparte_1 Parte_1 della piena proprietà dell'immobile su descritto) da un lato, e, dall'altro lato i SIg.i Per_1
(parte venditrice) a mezzo di rogito redatto dal Notaio Repertorio n°47226, Persona_3
Raccolta n°9895 del 05/03/2002, Registrato presso l'Ufficio del Registro di AS in data
27/11/2002 al n°15481 serie 1T, e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Chieti in data 06/12/2006 ai numeri n° pres 110 = Reg Gen 32000 = Reg Part 21432 nota presentata con modello unico (All.L). I coniugi dichiarano infine che la quota di immobile oggetto di trasferimento è pervenuto alla SI.ra in forza di atto di compravendita e che CP_1 sullo stesso non gravano ipoteche o mutui;
c. le parti si danno reciprocamente atto che il mobilio presente nell'abitazione, sia quello acquistato congiuntamente sia quello acquistato dalla SInora , rimane in possesso ed esclusiva proprietà del;
invero la SInora CP_1 Parte_1
rinuncia ad ogni pretesa sui mobili e/o beni presenti nella già casa coniugale;
d. le spese CP_1 di trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Chieti nonché altre spese necessarie per il trasferimento della quota dell'immobile al , le spese Parte_1 maturate a carico dell'immobile nonché per la voltura di eventuali utenze ancora cointestate, sono da ritenersi poste integralmente a carico di quest'ultimo; Le spese legali sono da ritenersi integralmente compensate tra le parti”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, svolta in modalità telematica su istanza delle parti, rilevata la mancata produzione integrale della documentazione richiesta dal giudicante ai fini del chiesto trasferimento immobiliare, è stato disposto differimento di udienza al fine di provvedere all'incombente.
Con note scritte di udienza depositate il 7.7.2025 le parti si sono riportate alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo allegando le dichiarazioni e la documentazione necessarie per il valido trasferimento immobiliare.
Pag. 3 a 5 Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale con pronuncia del Tribunale di AS n.3148/2022 del 21.7.2022.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale, anche alla luce delle dichiarazioni sopra riportate e della documentazione depositata dalle parti ai fini del valido trasferimento degli immobili, dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico, alle disposizioni di legge.
Pertanto, le condizioni di divorzio, ivi compresi i trasferimenti immobiliari concordati dai coniugi, restano regolati in base al ricorso sottoscritto dalle parti e all'allegato atto di trasferimento immobiliare (All.F – deposito del 7.7.2025), che costituisce titolo per la trascrizione e per tutti gli altri adempimenti di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in
Romania nel comune di CR il 20.3.1993 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di AS (atto numero 24 parte II serie C anno 1993) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
Pag. 4 a 5 3) ORDINA alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare, dichiarando l'atto contenente l'accordo di divorzio titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2657 c.c.;
4) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in AS, nella camera di conSIlio del 06/08/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott. Fabrizio Pasquale Giudice
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 146/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. PRACILIO Parte_1 C.F._1
WALTER, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
ROLANDO PAOLA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate per l'udienza del 10.7.2025.
Pag. 1 a 5 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/02/2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Romania nel comune di CR in data 20.3.1993, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a CR (Romania) in data 20/03/1993 successivamente registrato presso gli atti di matrimonio del Comune di AS (come evidente dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio n°24 Parte II Serie C Anno 1993 degli atti di matrimonio del Comune di AS rilasciato in data 12/02/2025 dai Sevizi demografici del Comune di AS, che al presente ricorso si fornisce in allegato, ordinando agli Ufficiali di Stato Civile del Comune di AS e di
CR, a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Modificare le condizioni dell'omologa di separazione consensuale nel seguente modo: a. la casa coniugale (la quale rappresenta l'unico bene in comproprietà tra moglie e marito per quote pari al 50% cadauna) sita in Cupello (CH) alla Via
Aragona n°10 (Rif immobile rip al NCEU del Comune di Cupello al Foglio 1, part 22, sub 1, cat
A/4, cl. 1, 2 vani, sup catast 51 mq escluso aree scoperte, RC €50,61) viene integralmente intestata al SI mediante il versamento della somma di euro 1.000,00 a favore Parte_1 della SI.ra , che accetta, per l'acquisto della quota-parte dell'immobile Controparte_1 in quanto la stessa non è interessata a conservarla;
b. la SInora Controparte_1 trasferisce, previo versamento della somma di euro 1.000,00 da pagarsi entro e non oltre 10 giorni prima della data della fissanda udienza, e assegna in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto
e diritto in cui si trova, ben noto alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso al marito Sig che accetta, la Parte_1 propria quota di comproprietà del seguente bene immobile sito nel Comune di Cupello: quota pari al 50% di immobile facente parte di fabbricato sito nel Comune di Cupello alla Via Aragona
n°10 e precisamente abitazione composta da due vani catastali posta su due piani tra loro collegati da una gradinata interna confinante con detta Via, proprietà eredi Per_1 [...]
e proprietà , censito al NCEU di detto Comune al Foglio 1, part 22, sub CP_2 Persona_2
1, cat A/6, cl. 3, vani 2, RC €46,48. L'immobile è dotato di certificato di abitabilità. Quanto
Pag. 2 a 5 trasferito è meglio individuato dalla planimetria che al presente atto si allega (All.F). A tal fine i coniugi dichiarano che la planimetria depositata in catasto è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente verbale. I coniugi dichiarano che, quanto trasferito, è pervenuto alla Sig.ra in forza del seguente atto: atto di compravendita Controparte_1 stipulato tra i SIg.ri e (acquirenti al 50% cadauno Controparte_1 Parte_1 della piena proprietà dell'immobile su descritto) da un lato, e, dall'altro lato i SIg.i Per_1
(parte venditrice) a mezzo di rogito redatto dal Notaio Repertorio n°47226, Persona_3
Raccolta n°9895 del 05/03/2002, Registrato presso l'Ufficio del Registro di AS in data
27/11/2002 al n°15481 serie 1T, e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Chieti in data 06/12/2006 ai numeri n° pres 110 = Reg Gen 32000 = Reg Part 21432 nota presentata con modello unico (All.L). I coniugi dichiarano infine che la quota di immobile oggetto di trasferimento è pervenuto alla SI.ra in forza di atto di compravendita e che CP_1 sullo stesso non gravano ipoteche o mutui;
c. le parti si danno reciprocamente atto che il mobilio presente nell'abitazione, sia quello acquistato congiuntamente sia quello acquistato dalla SInora , rimane in possesso ed esclusiva proprietà del;
invero la SInora CP_1 Parte_1
rinuncia ad ogni pretesa sui mobili e/o beni presenti nella già casa coniugale;
d. le spese CP_1 di trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Chieti nonché altre spese necessarie per il trasferimento della quota dell'immobile al , le spese Parte_1 maturate a carico dell'immobile nonché per la voltura di eventuali utenze ancora cointestate, sono da ritenersi poste integralmente a carico di quest'ultimo; Le spese legali sono da ritenersi integralmente compensate tra le parti”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, svolta in modalità telematica su istanza delle parti, rilevata la mancata produzione integrale della documentazione richiesta dal giudicante ai fini del chiesto trasferimento immobiliare, è stato disposto differimento di udienza al fine di provvedere all'incombente.
Con note scritte di udienza depositate il 7.7.2025 le parti si sono riportate alle conclusioni di cui al ricorso introduttivo allegando le dichiarazioni e la documentazione necessarie per il valido trasferimento immobiliare.
Pag. 3 a 5 Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale con pronuncia del Tribunale di AS n.3148/2022 del 21.7.2022.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale, anche alla luce delle dichiarazioni sopra riportate e della documentazione depositata dalle parti ai fini del valido trasferimento degli immobili, dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico, alle disposizioni di legge.
Pertanto, le condizioni di divorzio, ivi compresi i trasferimenti immobiliari concordati dai coniugi, restano regolati in base al ricorso sottoscritto dalle parti e all'allegato atto di trasferimento immobiliare (All.F – deposito del 7.7.2025), che costituisce titolo per la trascrizione e per tutti gli altri adempimenti di legge.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti in
Romania nel comune di CR il 20.3.1993 iscritto nel registro dei matrimoni del comune di AS (atto numero 24 parte II serie C anno 1993) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
Pag. 4 a 5 3) ORDINA alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione dell'atto di trasferimento immobiliare, dichiarando l'atto contenente l'accordo di divorzio titolo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2657 c.c.;
4) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in AS, nella camera di conSIlio del 06/08/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
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