Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12892-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 marzo 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 12892/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Luca
Troia, in sostituzione degli avv.ti Papa e Pagano, per EL AR e l'avv.
Emanuele Maria AR, in sostituzione degli Avv.ti Zurlo e Ornati, per
Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Troia rileva la irritualità dele note conclusive depositate da con-
troparte in data 3 marzo 2025 tenuto conto che i rinvii del 22 ottobre
2024 e 4 novembre sono rinvii di distribuzione senza assegnazione di ul-
teriori termini per note e chiede che non vengano tenute in considerazio-
ne.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:45, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12892/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
AR EL ( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti C.F._1
Maria Pia Pagano ( e Anna Papa Email_1
( per procura in calce all'atto di cita- Email_2
zione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele
Zurlo ( ed Andrea Ornati ( Email_3 Email_4
per procura generale alle liti dell'11 ottobre 2021 (Rep. n. 12.175; Racc.
n. 5.624) ai rogiti del Dott. Notaio in La Spe- Persona_1
zia, allegata al fascicolo monitorio;
- opposta -
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Sezione Terza Civile
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da AR EL e revoca il decreto ingiuntivo n. 3436/22 del Tribunale di Palermo depositato il 10
agosto 2022;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da AR EL avverso il decre-
to ingiuntivo n. 3436/22 di questo Tribunale (depositato il 10 agosto
2022 e notificato il 25 settembre 2022), con cui si è ingiunto alla predetta il pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
11.367,45 a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di finanziamen-
to stipulato con il giorno 1 luglio 2008 (poi ceduto in data Controparte_2
17 giugno 2021, all'odierna opposta), oltre interessi e spese del procedi-
mento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione parte op-
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posta].
Sempre in via preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità – e la con-
seguente inutilizzabilità ai fini del decidere – delle note conclusive deposi-
tate da parte opposta in data 3 marzo 2025, atteso che all'udienza del 5
dicembre 2023 è stato assegnato termine per il deposito delle note con-
clusive fino al 10 ottobre 2024 e tale termine non è stato mai prorogato o modificato.
Pertanto, le dette note devono ritenersi inammissibile (e, pertanto, non devono essere considerate ai fini della decisione), pena – altrimenti – la violazione del principio del contraddittorio.
Ancora preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da parte opponente di difetto legittimazione attiva di Controparte_1
per mancanza di prova della presunta cessione del credito ingiunto.
Sul punto occorre premettere che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che l'opposta non ha forni-
to alcuna prova in ordine alla (presunta) cessione del credito da parte di
(creditore originario), limitandosi ad allegare, al fine di Controparte_2
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provare la propria legittimazione attiva, l'estratto della Gazzetta Ufficiale
contenenti l'avviso della cessione di crediti da quest'ultima all'odierna op-
posta intervenuta in forza di un contratto di cessione stipulato ex art. 58
T.U.B. [cfr. produzione parte opposta].
Orbene, com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia
dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma, pertanto, è volta ad agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la Banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il me-
desimo effetto di pubblicità (Cass. civ. n. 13954/2006).
Ora, a fronte dell'indirizzo che reputa sufficiente ai fini della prova del-
la cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, si reputa preferire il più recente orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzio-
ne, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264
c.c. (Cass. civ., Ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il
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ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Ne consegue quindi che, in caso di cessione crediti in blocco ex art 58
T.U.B., la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale
in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostra-
re documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (Cass. Civ. n. 24551/2020).
Ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di ces-
sione e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019).
D'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico cre-
dito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, atteso che non è in alcun modo possibile desumere se il credito oggetto del pre-
sente giudizio risponda a quei crediti genericamente individuati (“tutti i
crediti elencati nel suddetto contratto di cessione”) dalla Gazzetta Ufficiale
allegata.
Per questo - si ripete - la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legit-
timazione sostanziale (Cass. Civ., VI, 5/11/2020, n. 24798).
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Attesa quindi la limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblica-
zione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "mini-
ma" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei cre-
diti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
La prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va, dun-
que, fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di ces-
sione (completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati)
quale unico documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso. Ne consegue che l'onere della prova non può ritenersi soddisfatto quando il contratto di cessione abbia un oggetto indetermina-
to.
Invero, non provano la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel
“blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del con-
tratto ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.
Nella fattispecie, non si può, pertanto, ritenere validamente provato che il credito dell'odierna opponente sia ricompreso nella detta cessione dal momento che la stessa ha omesso la produzione in giudizio del con-
tratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. (e quindi il relativo allegato contenente l'elenco dei crediti ceduti), unico documento idoneo
“… a provare, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la titolarità
del credito del cessionario … pena la revoca del titolo” (Trib. Milano, Sez.
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VI, 16/9/2021, n. 7350).
L'onere probatorio gravante sull'opposta non può ancora dirsi assolto dalla produzione dell'elenco omissato del credito ceduto [cfr. produzione oppo-
sta] in quanto atto di formazione unilaterale dal quale non è possibile de-
sumere alcuna prova in ordine alla presunta intervenuta cessione.
Né ancora la prova dell'inclusione del credito ingiunto nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B. può dirsi raggiunta mediante il de-
posito della comunicazione alla debitrice della detta cessione atteso che
“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della
relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessio-
ne, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficia-
le ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un
accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la
citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario …” (Cass.
civ., n. 3405/2024, cit.).
Da ultimo, nessun rilievo può attribuirsi alla certificazione notarile
(doc. n. 4, fascicolo monitorio) prodotta da parte opponente dalla quale risulta soltanto che “a) la prima e ultima pagina della proposta di contratto
di cessione di crediti sottoscritta in data 17 giugno 2021 dalla TE;
b)
la prima e ultima pagina dell'accettazione alla proposta di contratto di ces-
sione di crediti sottoscritto in data 17 giugno 2021 dalla SI;
c) le
rispettive ricevute di consegna e accettazione dell'invio mediante Posta
Elettronica Certificata della proposta e accettazione del contratto di cessio-
ne di crediti di cui sopra, inviate, rispettivamente, dalla società TE e
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dalla società SI” risultano appartenere “all'operazione di trasfe-
rimento di crediti perfezionatasi in data 21 giugno 2021, in forza del paga-
mento del relativo prezzo di cessione, tra la società TE CP
… [e la] SI … cosi come ripor-
[...] Controparte_1
tata mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Parte II n. 78 del
03/07/2021 - codice redazionale TX21AAB7503”.
Invero, va rilevato che la detta certificazione non fornisce alcun ele-
mento utile per l'esatta identificazione del credito oggetto di cessione e la sua corrispondenza con quello azionato.
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non Controparte_1
ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla documentazione prodotta l'insufficienza probatoria dell'intervenuta cessione del credito in suo favore da parte della cedente Controparte_2
(originaria titolare del credito de quo) e la consequenziale successione nel-
la titolarità del rapporto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal Controparte_1
momento che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fon-
damento del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da AR EL.
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Il decreto ingiuntivo n. 3436/22 del Tribunale di Palermo, quindi, deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 18 marzo 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto
delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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