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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 349/2023 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentato e difeso in atti dall'avv. Marco Folieri ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
, rappresentata e difesa in atti dall'avv. Maria Grazia Fini ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio;
– appellata –
Oggetto: appello in materia di divisione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 04.03.2025.
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 29.1.2016, conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Foggia, il germano onde sentir dichiarare lo scioglimento della Parte_1 comunione ereditaria appartenente al genitore deceduto in data 21.5.2014, previa CP_2 dichiarazione di apertura della relativa successione.
L'attrice spiegava, altresì, domanda di rendiconto dei frutti civili e naturali riscossi dal convenuto per l'attività di gestione esclusiva del patrimonio ereditario, chiedendo la restituzione dei frutti percepiti in forza del contratto di affitto dell'immobile sito in Cagnano Varano, alla Via Aquila
(ingresso Via Freddo), identificato in Catasto fabbricati al fg. 72, p.lla 365, sub. 2, cat. A/6, classe
2°, stipulato dal convenuto, che percepiva in via esclusiva il relativo canone.
Con comparsa depositata il 06.4.2016, si costituiva il quale non si opponeva Parte_1 allo scioglimento della comunione ereditaria e spiegava domanda riconvenzionale per il pagina 1 di 8 pagamento della metà delle spese anticipate per il funerale del padre, pari ad € 1.100,00, oltre interessi dal giorno della messa in mora (a mezzo lettera a/r del 02.03.2015) sino all'effettivo soddisfo.
Rigettate le richieste di prova orale ed istruita la causa tramite una consulenza tecnica, la dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 Pt_1
c.p.c.; la rinuncia veniva accettata dal convenuto con nota del 14.6.2022, tramite la quale il rappresentava, però, di avere interesse alla pronuncia sulla domanda riconvenzionale.
Con sentenza n. 2337/2022, pubblicata in data 30.09.2022, il Tribunale di Foggia, previo riconoscimento della qualità di eredi di entrambe le parti, dichiarava l'estinzione del giudizio con riguardo alla domanda principale formulata dall'attrice e rigettava, perché infondata, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
Quanto alle spese, ravvisava giusti ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio, ovvero l'infondatezza della domanda riconvenzionale e l'intervenuta rinuncia della parte attrice alla domanda principale.
Avverso detta pronuncia, interponeva appello , il quale chiedeva la riforma della Parte_1 decisione nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda riconvenzionale e compensato integralmente le spese di lite.
A tale proposito, esponeva che – pur essendo corretta la premessa per cui anche la sorella aveva accettato tacitamente l'eredità – il tribunale non aveva tratto le dovute CP_1 conseguenze in punto di obbligo di quest'ultima a rimborsargli le spese funerarie, che aveva documentato tramite una fattura regolarmente quietanzata, nonché tramite la prova dell'impossidenza del de cuius, che non aveva lasciato alcuna somma di denaro.
Ed invero, dalla produzione degli estratti del conto corrente intestato al de cuius e rilasciati dalla
, filiale di Cagnano Varano, relativi al periodo marzo-giugno 2014, era emersa la CP_3 prova che il de cuius percepiva l'irrisoria somma di € 712,00 mensili a titolo di pensione, e non aveva alcuna disponibilità economica per accumulare risparmi da donare al figlio (per Pt_1 pagare le spese funerarie).
Avendo, pertanto, l'attrice rinunciato agli atti del giudizio ed essendo fondata la domanda di condanna della sorella al pagamento pro-quota delle spese funerarie, la disposta compensazione delle spese di lite appariva lesiva dei principi della soccombenza, posto che il primo giudice avrebbe dovuto, quantomeno, operare una compensazione parziale, con accollo delle spese di
CTU alla parte che aveva agito per la divisione (cui poi, evidentemente conscia delle preclusioni e delle decadenze in cui era incorsa, aveva rinunciato).
Si costituiva in grado di appello la quale resisteva esponendo che il giudice Controparte_1 aveva correttamente respinto la domanda riconvenzionale, non essendovi prova alcuna che avesse corrisposto tali somme con il proprio patrimonio personale.
pagina 2 di 8 Ne derivava che il primo giudice aveva correttamente valutato la rinuncia agli atti del giudizio e la soccombenza del convenuto rispetto alla domanda riconvenzionale, optando per la compensazione delle spese in base all'esito della lite e per il pagamento pro quota delle spese di
CTU (come diretta conseguenza della compensazione).
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.3.2025, in cui è stata decisa nei modi di legge.
Diritto.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado relativa al rigetto della domanda riconvenzionale da esso spiegata, avente ad oggetto il rimborso richiesto all'altra coerede per il pagamento pro quota delle spese funerarie, ammontanti in totale ad € 2.200,00.
Per il primo Giudice, la prova del pagamento delle spese funerarie non poteva essere rappresentata dalla fattura prodotta, poiché essa non era né quietanzata (difettando la sottoscrizione della fattura), né era emersa la prova che il avesse ottemperato al Pt_1 pagamento attingendo il denaro dal proprio patrimonio, nonostante la contestazione di controparte, che aveva eccepito - nella prima memoria - che il de cuius aveva lasciato al figlio del denaro per affrontare tutte le spese successive;
inoltre, la circostanza che il conto corrente del de cuius fosse incapiente al momento della sua morte non valeva ad escludere che il padre avesse lasciato denaro in vita al figlio in vista della sua morte.
Il motivo, a parere della Corte, è infondato.
L'attore in riconvenzionale ha invero prodotto agli atti fattura n. 93 del 2.2.2014, rilasciata dalle onoranze funebri che reca quale destinatario per l'importo di € Parte_2 Parte_1
2.200,00.
Com'è noto, la fattura costituisce un documento proveniente da terzo estraneo al giudizio, che non ha valore di prova ove non corroborato da ulteriori elementi probatori, atti a farne esprimere un giudizio di veridicità; è vero che il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicchè essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore in ottemperanza alle norme fiscali e risultare da qualsiasi, non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione "pagato" o altra equivalente, apposta sulla fattura, che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento
è avvenuto, ma semprechè tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata,
a norma dell'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, 26-5-1993 n. 5919; Cass. Sez. 3, 31-7-2006 n. 17454).
Sul punto, anche di recente la Suprema Corte (v. Cass. 19034/2024) ha impartito il principio per cui la quietanza, il cui rilascio non è soggetto all'osservanza di forme particolari perché non previste dalla legge, ben può essere contenuta in una qualsiasi scrittura ed essere resa manifesta da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, che riveli sia l'ammontare della somma pagata sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto.
pagina 3 di 8 Ma, perché tale dichiarazione possa avere sul piano probatorio il significato proprio della quietanza, ovvero di confessione stragiudiziale di uno specifico pagamento, occorre che essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, la quale soltanto può fare acquistare al documento l'efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata, sancita dall'art. 2702 c.c.
Nella specie, pur recando la fattura l'annotazione “pagato”, scritta con carattere a stampa, essa non reca alcuna sottoscrizione né sigla del creditore, sicchè il primo giudice ha correttamente escluso l'efficacia probatoria di quietanza al documento prodotto dall'odierno appellante al fine di dimostrare il pagamento delle spese funerarie.
Se è vero che non si richiede affatto che la dichiarazione di quietanza annotata sulla fattura sia autografa, sicchè la stessa può essere costituita, come nella specie, anche da un timbro dattiloscritto con la dicitura "pagato", è altresì vero che, nella specie, manca qualsivoglia timbro e non vi è alcuna sottoscrizione.
Tanto premesso, è principio consolidato che le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. sez. un. n. 15169 del 2010; conf. Cass. 23155 del 2014;
Cass. 76 del 2010; Cass. n. 19354 del 2005).
Nel concreto, se può concordarsi con l'appellante che la circostanza che il denaro sia stato fornito in vita dal padre costituisce una mera asserzione, che avrebbe dovuto essere adeguatamente comprovata dalla appellata (tanto più che è stata fornita prova documentale che il conto corrente del de cuius non conteneva alcuna somma, a riprova dell'impossidenza del de cuius), non può concordarsi sul fatto che la fattura, di per sè sola, priva della quietanza, costituisca un elemento probante per ritenere che il abbia da solo sostenuto tale spesa, anche perché non è Pt_1 stato fornito alcun altro elemento comprovante la spesa sostenuta (assegno, bonifico, prelevamento dal conto, etc.) che è stata da controparte contestata.
Né è stata chiesta l'escussione testimoniale del titolare delle pompe funebri.
Il rigetto del motivo assorbe la questione relativa alla eccezione di compensazione proposta dall'appellante nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale relativa al pagamento pro-quota delle spese funerarie.
Venendo adesso al motivo di appello afferente il fatto che il primo Giudice avrebbe erroneamente compensato le spese, posto che i giudizi erano due e distinti e che il giudice avrebbe dovuto
(quantomeno e in via gradata) operare una compensazione parziale, con accollo delle spese di
CTU anche alla parte che aveva agito per la divisione, reputa la Corte che il motivo di appello sia fondato, per le ragioni che seguono.
pagina 4 di 8 Va premesso che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, "il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per rinuncia di una di esse agli atti, liquida le spese del giudizio in caso di mancato accordo delle parti, attesa
l'espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7; viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquida le spese ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una di esse, esorbitando dalla fattispecie prevista dall'art. 306 c.p.c., comma 4, non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita "actio nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo grado)"
(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21707 del 10/10/2006, Rv. 592481 - 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n.
26210 del 14/12/2009, Rv. 610533 - 01).
Nella specie, il tribunale, con il provvedimento impugnato, pur separando implicitamente il giudizio proposto da (da essa rinunciato con correlativa accettazione del Controparte_1 germano) dalla domanda riconvenzionale proposta da anzichè dichiarare Parte_1 conseguentemente l'estinzione parziale del giudizio, con prosecuzione per l'esame della domanda riconvenzionale, ha dichiarato l'estinzione del giudizio principale, rigettato la domanda riconvenzionale e compensato le spese dell'intero giudizio alla stregua dell'esito complessivo della lite, ponendo le spese di CTU a carico di ciascuna parte pro quota (50%).
Così facendo, però, ha obliterato il principio secondo cui la rinuncia agli atti da parte dell'attore comporta l'obbligo di porre le spese a carico del rinunciante, indipendentemente dalla fondatezza della domanda (v. Cass. 21933/06).
In caso di estinzione dipendente dalla rinuncia agli atti del giudizio, infatti, le spese sono poste dal giudice a carico del rinunciante qualora non risulti raggiunto un diverso accordo delle parti in merito e sono liquidate dal giudice istruttore con ordinanza (art 306 quarto comma c.c.) espressamente dichiarata non impugnabile, avverso la quale è dato, per l'appunto, soltanto - anche quando riguardi l'erronea affermazione dell'esistenza o meno di un accordo tra le parti sulla ripartizione delle spese - il ricorso straordinario contemplato dall'articolo 111 della Cost.
Secondo i principi di diritto impartiti dalla Suprema Corte (v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21707 del 10/10/2006; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 26210 del 14/12/2009), i commi 3 e 4 dell'art. 306
c.p.c. attribuiscono infatti al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte (e accettata dall'altra) e la liquidazione delle spese (che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti).
Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza, mentre conserva la sua natura di ordinanza reclamabile, ai sensi dell'articolo 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle pagina 5 di 8 cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto (cfr. Cassazione 8092/04).
Nella ordinanza n. 21707/06 della Suprema Corte, si evidenzia altresì che il provvedimento di liquidazione delle spese è dichiarato espressamente inimpugnabile dal medesimo art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c. e che, quindi, la parte che intenda contestarne la legittimità o il contenuto può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'articolo 111, comma
7, della Costituzione (cfr., in proposito, Cass. n. 9066/02).
Il primo giudice, dunque, una volta pervenuto alla declaratoria di estinzione (parziale) della causa in virtù della regolare rinuncia agli atti del giudizio e dell'accettazione della controparte, era tenuto a limitarsi all'adozione di un provvedimento di mera liquidazione delle spese, il cui onere di accollo in capo al rinunciante è previsto ex ante dallo stesso legislatore (il quale fa salva solo l'eventualità che siano le stesse parti a raggiungere un criterio di ripartizione diverso da quello normativamente predeterminato).
In altri termini, l'articolo 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., conferisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso e in deroga alla previsione contenuta nell'articolo 91, comma 1, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da ritenere soccombente e a carico della quale porre il relativo onere di esborso, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 92 c.p.c., che regolamentano la facoltà - rispettivamente - di ridurre o compensare le spese in virtù di una valutazione discrezionale correlata all'utilità delle stesse e al livello della responsabilità del soccombente nell'instaurare il giudizio o nel resistervi.
Ne deriva che, a parere della Corte, il primo Giudice ha errato nell'aver compensato le spese in virtù di una valutazione discrezionale correlata all'esito complessivo della lite, posto che si sarebbe dovuto limitare (avendo di fatto e implicitamente operato un'estinzione parziale del giudizio), nella medesima sentenza - ovvero con ordinanza a parte, ex art. 306 quarto comma c.p.c. - a liquidare le spese del giudizio rinunciato all'altra parte, proseguendo con l'esame della domanda riconvenzionale da regolare, quanto alle spese, con una distinta statuizione.
Ora, va premesso che il provvedimento con il quale il giudice (pronunziando ex art. 306 c.p.c. a seguito di rinunzia agli atti d'una delle parti ed accettazione dell'altra), invece di limitarsi, in caso di mancato accordo tra le stesse, a liquidare le spese, decida, invece, sul merito della debenza o meno delle spese e - come nella specie - ne disponga la compensazione, non è riconducibile alla fattispecie prevista e regolata dall'art. 306 c.p.c., comma 4, secondo periodo (fattispecie in ordine alla quale, e solo ad essa, la norma prescrive l'inoppugnabilità del provvedimento).
Ed è per questa ragione che la tutela che possa, per l'appunto, garantire la parte che si sia vista illegittimamente privare, in virtù di un provvedimento giudiziale adottato in carenza di potere, del pagina 6 di 8 diritto al rimborso delle spese da parte del rinunciante (non ricorrendo, in concreto, l'ipotesi di un diverso accordo formalizzato dalle parti), è rappresentata dalla possibilità di proporre appello, ovvero di esperire l'azione di nullità (cosiddetta querela nullitatis), che consiste in una ordinaria azione di accertamento, fruibile dall'interessato senza limiti di tempo, per sentir dichiarare l'inefficacia di atti emanati dal giudice al di fuori della sfera delle sue attribuzioni e, perciò, in quanto tali, insuscettibili di divenire incontrovertibili per effetto del giudicato (v., sul punto, Cass.
32771/2021).
Ne deriva che la decisione di compensazione delle spese operata dal primo giudice è appellabile.
Ciò premesso, nel merito l'appello è fondato, posto che il giudice, anziché limitarsi a liquidare le spese in assenza di accordo e sulla base del valore della causa, è entrato nel merito della debenza o meno delle spese, ponendo dette spese in correlazione con la domanda riconvenzionale, che aveva (seppur implicitamente) separato.
Ciò posto, possono ora trarsi le dovute conseguenze.
Avendo la causa di divisione e di rendiconto proposta dalla un valore (stimato Controparte_1 dal CTU) di € 52.550,00, mentre la domanda riconvenzionale un valore di € 1.100,00 oltre interessi, il giudice avrebbe dovuto – previa separazione delle domande - prevedere due distinte statuizioni sulle spese, una prima dipendente ex lege dalla rinuncia ed accettazione e una seconda dipendente dall'esito della domanda riconvenzionale.
Così non ha fatto, e di conseguenza la statuizione è rimessa alla Corte.
Con riguardo al giudizio di divisione, le spese del giudizio principale (valore da € 52.000,00 ad €
260.000,00; parametri minimi, data la non complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase decisoria), debbono essere liquidate nella complessiva somma di € 4.925,00.
A tale liquidazione debbono aggiungersi le spese di CTU, nella misura liquidata dall'istruttore dell'epoca, avendo la rinunciato agli atti del giudizio. Pt_1
Quanto invece alle spese della domanda riconvenzionale, stante il rigetto in primo grado, confermato in secondo grado (valore di € 1.100,00), esse seguono la soccombenza e vengono liquidate nella complessiva somma (parametri minimi, data la non complessità delle questioni trattate, D.M. 55/2014 e succ. modifi.) di € 1.278,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge.
Venendo adesso alle spese del grado di appello, l'accoglimento in parte dell'appello costituisce motivo di compensazione integrale delle spese del giudizio di appello, in conformità al principio per cui, nel "caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può" - non deve - "compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2015, n. 19122, Rv. 636950-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, sent. 23 marzo 2016, n. 5820, Rv. 639353-01; v. anche Cass. SU
32061722 secondo cui "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda
pagina 7 di 8 articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non. consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza di altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2, c.p.c.
In definitiva, stante l'accoglimento del motivo sulla compensazione delle spese e il rigetto del motivo afferente la domanda riconvenzionale (rigettata in primo grado), le spese del giudizio di appello vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
nel giudizio avente nr. Rg. 349/23 così provvede: Controparte_1
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese del giudizio n. 695/2016, parzialmente estinto, in complessivi €
4.915,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, nella misura liquidata Controparte_1 dall'istruttore dell'epoca;
- rigetta l'appello spiegato da relativamente al rigetto della domanda Parte_1 riconvenzionale spiegata nel giudizio avente nr. rg. 695/16;
- per l'effetto, dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese relative, Parte_1 ammontanti complessivamente ad € 1.278,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 4 marzo 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato ex art. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 349/2023 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentato e difeso in atti dall'avv. Marco Folieri ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
, rappresentata e difesa in atti dall'avv. Maria Grazia Fini ed elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio;
– appellata –
Oggetto: appello in materia di divisione ereditaria.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 04.03.2025.
Fatto.
Con atto di citazione notificato in data 29.1.2016, conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Foggia, il germano onde sentir dichiarare lo scioglimento della Parte_1 comunione ereditaria appartenente al genitore deceduto in data 21.5.2014, previa CP_2 dichiarazione di apertura della relativa successione.
L'attrice spiegava, altresì, domanda di rendiconto dei frutti civili e naturali riscossi dal convenuto per l'attività di gestione esclusiva del patrimonio ereditario, chiedendo la restituzione dei frutti percepiti in forza del contratto di affitto dell'immobile sito in Cagnano Varano, alla Via Aquila
(ingresso Via Freddo), identificato in Catasto fabbricati al fg. 72, p.lla 365, sub. 2, cat. A/6, classe
2°, stipulato dal convenuto, che percepiva in via esclusiva il relativo canone.
Con comparsa depositata il 06.4.2016, si costituiva il quale non si opponeva Parte_1 allo scioglimento della comunione ereditaria e spiegava domanda riconvenzionale per il pagina 1 di 8 pagamento della metà delle spese anticipate per il funerale del padre, pari ad € 1.100,00, oltre interessi dal giorno della messa in mora (a mezzo lettera a/r del 02.03.2015) sino all'effettivo soddisfo.
Rigettate le richieste di prova orale ed istruita la causa tramite una consulenza tecnica, la dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 Pt_1
c.p.c.; la rinuncia veniva accettata dal convenuto con nota del 14.6.2022, tramite la quale il rappresentava, però, di avere interesse alla pronuncia sulla domanda riconvenzionale.
Con sentenza n. 2337/2022, pubblicata in data 30.09.2022, il Tribunale di Foggia, previo riconoscimento della qualità di eredi di entrambe le parti, dichiarava l'estinzione del giudizio con riguardo alla domanda principale formulata dall'attrice e rigettava, perché infondata, la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto.
Quanto alle spese, ravvisava giusti ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, considerato l'esito complessivo del giudizio, ovvero l'infondatezza della domanda riconvenzionale e l'intervenuta rinuncia della parte attrice alla domanda principale.
Avverso detta pronuncia, interponeva appello , il quale chiedeva la riforma della Parte_1 decisione nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda riconvenzionale e compensato integralmente le spese di lite.
A tale proposito, esponeva che – pur essendo corretta la premessa per cui anche la sorella aveva accettato tacitamente l'eredità – il tribunale non aveva tratto le dovute CP_1 conseguenze in punto di obbligo di quest'ultima a rimborsargli le spese funerarie, che aveva documentato tramite una fattura regolarmente quietanzata, nonché tramite la prova dell'impossidenza del de cuius, che non aveva lasciato alcuna somma di denaro.
Ed invero, dalla produzione degli estratti del conto corrente intestato al de cuius e rilasciati dalla
, filiale di Cagnano Varano, relativi al periodo marzo-giugno 2014, era emersa la CP_3 prova che il de cuius percepiva l'irrisoria somma di € 712,00 mensili a titolo di pensione, e non aveva alcuna disponibilità economica per accumulare risparmi da donare al figlio (per Pt_1 pagare le spese funerarie).
Avendo, pertanto, l'attrice rinunciato agli atti del giudizio ed essendo fondata la domanda di condanna della sorella al pagamento pro-quota delle spese funerarie, la disposta compensazione delle spese di lite appariva lesiva dei principi della soccombenza, posto che il primo giudice avrebbe dovuto, quantomeno, operare una compensazione parziale, con accollo delle spese di
CTU alla parte che aveva agito per la divisione (cui poi, evidentemente conscia delle preclusioni e delle decadenze in cui era incorsa, aveva rinunciato).
Si costituiva in grado di appello la quale resisteva esponendo che il giudice Controparte_1 aveva correttamente respinto la domanda riconvenzionale, non essendovi prova alcuna che avesse corrisposto tali somme con il proprio patrimonio personale.
pagina 2 di 8 Ne derivava che il primo giudice aveva correttamente valutato la rinuncia agli atti del giudizio e la soccombenza del convenuto rispetto alla domanda riconvenzionale, optando per la compensazione delle spese in base all'esito della lite e per il pagamento pro quota delle spese di
CTU (come diretta conseguenza della compensazione).
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 4.3.2025, in cui è stata decisa nei modi di legge.
Diritto.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado relativa al rigetto della domanda riconvenzionale da esso spiegata, avente ad oggetto il rimborso richiesto all'altra coerede per il pagamento pro quota delle spese funerarie, ammontanti in totale ad € 2.200,00.
Per il primo Giudice, la prova del pagamento delle spese funerarie non poteva essere rappresentata dalla fattura prodotta, poiché essa non era né quietanzata (difettando la sottoscrizione della fattura), né era emersa la prova che il avesse ottemperato al Pt_1 pagamento attingendo il denaro dal proprio patrimonio, nonostante la contestazione di controparte, che aveva eccepito - nella prima memoria - che il de cuius aveva lasciato al figlio del denaro per affrontare tutte le spese successive;
inoltre, la circostanza che il conto corrente del de cuius fosse incapiente al momento della sua morte non valeva ad escludere che il padre avesse lasciato denaro in vita al figlio in vista della sua morte.
Il motivo, a parere della Corte, è infondato.
L'attore in riconvenzionale ha invero prodotto agli atti fattura n. 93 del 2.2.2014, rilasciata dalle onoranze funebri che reca quale destinatario per l'importo di € Parte_2 Parte_1
2.200,00.
Com'è noto, la fattura costituisce un documento proveniente da terzo estraneo al giudizio, che non ha valore di prova ove non corroborato da ulteriori elementi probatori, atti a farne esprimere un giudizio di veridicità; è vero che il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, sicchè essa può essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore in ottemperanza alle norme fiscali e risultare da qualsiasi, non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, come l'annotazione "pagato" o altra equivalente, apposta sulla fattura, che riveli sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento
è avvenuto, ma semprechè tale annotazione sia sottoscritta dal soggetto da cui essa proviene, solo in tal modo potendo rivestire l'efficacia probatoria privilegiata propria della scrittura privata,
a norma dell'art. 2702 c.c. (Cass. Sez. 2, 26-5-1993 n. 5919; Cass. Sez. 3, 31-7-2006 n. 17454).
Sul punto, anche di recente la Suprema Corte (v. Cass. 19034/2024) ha impartito il principio per cui la quietanza, il cui rilascio non è soggetto all'osservanza di forme particolari perché non previste dalla legge, ben può essere contenuta in una qualsiasi scrittura ed essere resa manifesta da qualsiasi non equivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, che riveli sia l'ammontare della somma pagata sia il titolo per il quale il pagamento è avvenuto.
pagina 3 di 8 Ma, perché tale dichiarazione possa avere sul piano probatorio il significato proprio della quietanza, ovvero di confessione stragiudiziale di uno specifico pagamento, occorre che essa provenga dal creditore che vi abbia apposto la sottoscrizione, la quale soltanto può fare acquistare al documento l'efficacia probatoria privilegiata della scrittura privata, sancita dall'art. 2702 c.c.
Nella specie, pur recando la fattura l'annotazione “pagato”, scritta con carattere a stampa, essa non reca alcuna sottoscrizione né sigla del creditore, sicchè il primo giudice ha correttamente escluso l'efficacia probatoria di quietanza al documento prodotto dall'odierno appellante al fine di dimostrare il pagamento delle spese funerarie.
Se è vero che non si richiede affatto che la dichiarazione di quietanza annotata sulla fattura sia autografa, sicchè la stessa può essere costituita, come nella specie, anche da un timbro dattiloscritto con la dicitura "pagato", è altresì vero che, nella specie, manca qualsivoglia timbro e non vi è alcuna sottoscrizione.
Tanto premesso, è principio consolidato che le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo (Cass. sez. un. n. 15169 del 2010; conf. Cass. 23155 del 2014;
Cass. 76 del 2010; Cass. n. 19354 del 2005).
Nel concreto, se può concordarsi con l'appellante che la circostanza che il denaro sia stato fornito in vita dal padre costituisce una mera asserzione, che avrebbe dovuto essere adeguatamente comprovata dalla appellata (tanto più che è stata fornita prova documentale che il conto corrente del de cuius non conteneva alcuna somma, a riprova dell'impossidenza del de cuius), non può concordarsi sul fatto che la fattura, di per sè sola, priva della quietanza, costituisca un elemento probante per ritenere che il abbia da solo sostenuto tale spesa, anche perché non è Pt_1 stato fornito alcun altro elemento comprovante la spesa sostenuta (assegno, bonifico, prelevamento dal conto, etc.) che è stata da controparte contestata.
Né è stata chiesta l'escussione testimoniale del titolare delle pompe funebri.
Il rigetto del motivo assorbe la questione relativa alla eccezione di compensazione proposta dall'appellante nell'ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale relativa al pagamento pro-quota delle spese funerarie.
Venendo adesso al motivo di appello afferente il fatto che il primo Giudice avrebbe erroneamente compensato le spese, posto che i giudizi erano due e distinti e che il giudice avrebbe dovuto
(quantomeno e in via gradata) operare una compensazione parziale, con accollo delle spese di
CTU anche alla parte che aveva agito per la divisione, reputa la Corte che il motivo di appello sia fondato, per le ragioni che seguono.
pagina 4 di 8 Va premesso che, secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, "il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., per rinuncia di una di esse agli atti, liquida le spese del giudizio in caso di mancato accordo delle parti, attesa
l'espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7; viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquida le spese ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una di esse, esorbitando dalla fattispecie prevista dall'art. 306 c.p.c., comma 4, non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita "actio nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo grado)"
(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21707 del 10/10/2006, Rv. 592481 - 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n.
26210 del 14/12/2009, Rv. 610533 - 01).
Nella specie, il tribunale, con il provvedimento impugnato, pur separando implicitamente il giudizio proposto da (da essa rinunciato con correlativa accettazione del Controparte_1 germano) dalla domanda riconvenzionale proposta da anzichè dichiarare Parte_1 conseguentemente l'estinzione parziale del giudizio, con prosecuzione per l'esame della domanda riconvenzionale, ha dichiarato l'estinzione del giudizio principale, rigettato la domanda riconvenzionale e compensato le spese dell'intero giudizio alla stregua dell'esito complessivo della lite, ponendo le spese di CTU a carico di ciascuna parte pro quota (50%).
Così facendo, però, ha obliterato il principio secondo cui la rinuncia agli atti da parte dell'attore comporta l'obbligo di porre le spese a carico del rinunciante, indipendentemente dalla fondatezza della domanda (v. Cass. 21933/06).
In caso di estinzione dipendente dalla rinuncia agli atti del giudizio, infatti, le spese sono poste dal giudice a carico del rinunciante qualora non risulti raggiunto un diverso accordo delle parti in merito e sono liquidate dal giudice istruttore con ordinanza (art 306 quarto comma c.c.) espressamente dichiarata non impugnabile, avverso la quale è dato, per l'appunto, soltanto - anche quando riguardi l'erronea affermazione dell'esistenza o meno di un accordo tra le parti sulla ripartizione delle spese - il ricorso straordinario contemplato dall'articolo 111 della Cost.
Secondo i principi di diritto impartiti dalla Suprema Corte (v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21707 del 10/10/2006; conf. Sez. 2, Ordinanza n. 26210 del 14/12/2009), i commi 3 e 4 dell'art. 306
c.p.c. attribuiscono infatti al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte (e accettata dall'altra) e la liquidazione delle spese (che la prima deve ex lege rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti).
Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza, mentre conserva la sua natura di ordinanza reclamabile, ai sensi dell'articolo 308, comma 1, c.p.c., se emanata dal giudice istruttore nelle pagina 5 di 8 cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto (cfr. Cassazione 8092/04).
Nella ordinanza n. 21707/06 della Suprema Corte, si evidenzia altresì che il provvedimento di liquidazione delle spese è dichiarato espressamente inimpugnabile dal medesimo art. 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c. e che, quindi, la parte che intenda contestarne la legittimità o il contenuto può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'articolo 111, comma
7, della Costituzione (cfr., in proposito, Cass. n. 9066/02).
Il primo giudice, dunque, una volta pervenuto alla declaratoria di estinzione (parziale) della causa in virtù della regolare rinuncia agli atti del giudizio e dell'accettazione della controparte, era tenuto a limitarsi all'adozione di un provvedimento di mera liquidazione delle spese, il cui onere di accollo in capo al rinunciante è previsto ex ante dallo stesso legislatore (il quale fa salva solo l'eventualità che siano le stesse parti a raggiungere un criterio di ripartizione diverso da quello normativamente predeterminato).
In altri termini, l'articolo 306, comma 4, secondo periodo, c.p.c., conferisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso e in deroga alla previsione contenuta nell'articolo 91, comma 1, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese, non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da ritenere soccombente e a carico della quale porre il relativo onere di esborso, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'articolo 92 c.p.c., che regolamentano la facoltà - rispettivamente - di ridurre o compensare le spese in virtù di una valutazione discrezionale correlata all'utilità delle stesse e al livello della responsabilità del soccombente nell'instaurare il giudizio o nel resistervi.
Ne deriva che, a parere della Corte, il primo Giudice ha errato nell'aver compensato le spese in virtù di una valutazione discrezionale correlata all'esito complessivo della lite, posto che si sarebbe dovuto limitare (avendo di fatto e implicitamente operato un'estinzione parziale del giudizio), nella medesima sentenza - ovvero con ordinanza a parte, ex art. 306 quarto comma c.p.c. - a liquidare le spese del giudizio rinunciato all'altra parte, proseguendo con l'esame della domanda riconvenzionale da regolare, quanto alle spese, con una distinta statuizione.
Ora, va premesso che il provvedimento con il quale il giudice (pronunziando ex art. 306 c.p.c. a seguito di rinunzia agli atti d'una delle parti ed accettazione dell'altra), invece di limitarsi, in caso di mancato accordo tra le stesse, a liquidare le spese, decida, invece, sul merito della debenza o meno delle spese e - come nella specie - ne disponga la compensazione, non è riconducibile alla fattispecie prevista e regolata dall'art. 306 c.p.c., comma 4, secondo periodo (fattispecie in ordine alla quale, e solo ad essa, la norma prescrive l'inoppugnabilità del provvedimento).
Ed è per questa ragione che la tutela che possa, per l'appunto, garantire la parte che si sia vista illegittimamente privare, in virtù di un provvedimento giudiziale adottato in carenza di potere, del pagina 6 di 8 diritto al rimborso delle spese da parte del rinunciante (non ricorrendo, in concreto, l'ipotesi di un diverso accordo formalizzato dalle parti), è rappresentata dalla possibilità di proporre appello, ovvero di esperire l'azione di nullità (cosiddetta querela nullitatis), che consiste in una ordinaria azione di accertamento, fruibile dall'interessato senza limiti di tempo, per sentir dichiarare l'inefficacia di atti emanati dal giudice al di fuori della sfera delle sue attribuzioni e, perciò, in quanto tali, insuscettibili di divenire incontrovertibili per effetto del giudicato (v., sul punto, Cass.
32771/2021).
Ne deriva che la decisione di compensazione delle spese operata dal primo giudice è appellabile.
Ciò premesso, nel merito l'appello è fondato, posto che il giudice, anziché limitarsi a liquidare le spese in assenza di accordo e sulla base del valore della causa, è entrato nel merito della debenza o meno delle spese, ponendo dette spese in correlazione con la domanda riconvenzionale, che aveva (seppur implicitamente) separato.
Ciò posto, possono ora trarsi le dovute conseguenze.
Avendo la causa di divisione e di rendiconto proposta dalla un valore (stimato Controparte_1 dal CTU) di € 52.550,00, mentre la domanda riconvenzionale un valore di € 1.100,00 oltre interessi, il giudice avrebbe dovuto – previa separazione delle domande - prevedere due distinte statuizioni sulle spese, una prima dipendente ex lege dalla rinuncia ed accettazione e una seconda dipendente dall'esito della domanda riconvenzionale.
Così non ha fatto, e di conseguenza la statuizione è rimessa alla Corte.
Con riguardo al giudizio di divisione, le spese del giudizio principale (valore da € 52.000,00 ad €
260.000,00; parametri minimi, data la non complessità delle questioni trattate e con esclusione della fase decisoria), debbono essere liquidate nella complessiva somma di € 4.925,00.
A tale liquidazione debbono aggiungersi le spese di CTU, nella misura liquidata dall'istruttore dell'epoca, avendo la rinunciato agli atti del giudizio. Pt_1
Quanto invece alle spese della domanda riconvenzionale, stante il rigetto in primo grado, confermato in secondo grado (valore di € 1.100,00), esse seguono la soccombenza e vengono liquidate nella complessiva somma (parametri minimi, data la non complessità delle questioni trattate, D.M. 55/2014 e succ. modifi.) di € 1.278,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge.
Venendo adesso alle spese del grado di appello, l'accoglimento in parte dell'appello costituisce motivo di compensazione integrale delle spese del giudizio di appello, in conformità al principio per cui, nel "caso di accoglimento parziale del gravame, il giudice di appello può" - non deve - "compensare, in tutto o in parte, le spese, ma non anche porle, per il residuo, a carico della parte risultata comunque vittoriosa, sebbene in misura inferiore a quella stabilita in primo grado, posto che il principio della soccombenza va applicato tenendo conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 28 settembre 2015, n. 19122, Rv. 636950-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, sent. 23 marzo 2016, n. 5820, Rv. 639353-01; v. anche Cass. SU
32061722 secondo cui "l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda
pagina 7 di 8 articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non. consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza di altri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2, c.p.c.
In definitiva, stante l'accoglimento del motivo sulla compensazione delle spese e il rigetto del motivo afferente la domanda riconvenzionale (rigettata in primo grado), le spese del giudizio di appello vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
nel giudizio avente nr. Rg. 349/23 così provvede: Controparte_1
- accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese del giudizio n. 695/2016, parzialmente estinto, in complessivi €
4.915,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, nella misura liquidata Controparte_1 dall'istruttore dell'epoca;
- rigetta l'appello spiegato da relativamente al rigetto della domanda Parte_1 riconvenzionale spiegata nel giudizio avente nr. rg. 695/16;
- per l'effetto, dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese relative, Parte_1 ammontanti complessivamente ad € 1.278,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello;
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 4 marzo 2025.
Il Cons. est.
Dott. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
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