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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14196/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Lorenzo Cirri che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv CP_1
Elisabetta Zeni che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente presso cui la figlia continuerà a vivere;
avrà libertà di accesso Per_1 CP_1 alla casa coniugale per intrattenersi con le figlie, salvo un minimo preavviso;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie per come da linee guida del CNF Per_1 2017, che non siano coperte dall'importo dell'assegno unico interamente percepito dalla madre;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.12.2024, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile il 24.6.2000 a Scandicci (FI) con , dalla cui unione erano nate le figlie CP_1
Per_ e , rispettivamente il 29.7.2001 ed il 3.6.2005- Ha esposto che il rapporto Per_1
coniugale era entrato in crisi a causa di incompatibilità caratteriali dei coniugi che hanno deteriorato la relazione matrimoniale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione,
l'assegnazione della casa familiare per continuare a viverci insieme alle figlie (immobile sito in Firenze, via Di Peretola n. 119), la collocazione della figlia presso la madre, Per_1
stante la disabilità certificata, la previsione di un contributo al mantenimento a carico del
Per_ padre pari a € 500,00 mensili per la figlia e ad € 350,00 mensili per la figlia Per_1
oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva ha contestato la ricostruzione dei fatti rappresentata CP_1
da controparte, pur senza negare la fine del rapporto coniugale. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione a carico del resistente di un contributo di € 100,00 mensili per la figlia e di € 200,00 mensili per Per_1
Per_ la figlia oltre il 50% delle spese straordinarie, ovvero l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e la previsione del mantenimento diretto delle figlie a carico di entrambi i genitori, fermo restando la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 12.3.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi poi modificate, a seguito di rimessione della causa sul ruolo, all'udienza del
2.4.25, come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in pagina 2 di 4 esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della figlia , Per_1 ventenne ma portatrice di disabilità e percettrice dell'importo di € 730,00 mensili da parte dell' a titolo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento. Alla stessa, CP_2
infatti, viene garantita la permanenza nell'abitazione già coniugale, di proprietà della nonna paterna, che viene assegnata alla madre, con la quale la ragazza continuerà ad abitare insieme anche alla sorella ventiquattrenne. I genitori peraltro provvederanno quanto prima alla richiesta di nomina di un amministratore di sostegno per al fine di gestirne le Per_1
sostanze economiche. Nel frattempo, il padre, che presenta una fragilità per dipendenza da alcool, proseguirà il percorso già in essere presso il centro di alcologia e reperirà una nuova soluzione abitativa.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
3.8.1978, e , nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il CP_1
24.6.2000 a Scandicci (FI) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scandicci
(FI) al n. 64, parte 2, serie A, anno 2000);
assegna la casa coniugale a presso la quale continuerà ad abitare la figlia Parte_1
, portatrice di disabilità; Per_1
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie per , come da Linee Per_1
Guida CNF 2017, che non siano coperte dall'importo dell'assegno unico percepito dalla madre;
pagina 3 di 4 compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 2 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 14196/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Lorenzo Cirri che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv CP_1
Elisabetta Zeni che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 4 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente presso cui la figlia continuerà a vivere;
avrà libertà di accesso Per_1 CP_1 alla casa coniugale per intrattenersi con le figlie, salvo un minimo preavviso;
porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie per come da linee guida del CNF Per_1 2017, che non siano coperte dall'importo dell'assegno unico interamente percepito dalla madre;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.12.2024, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1
civile il 24.6.2000 a Scandicci (FI) con , dalla cui unione erano nate le figlie CP_1
Per_ e , rispettivamente il 29.7.2001 ed il 3.6.2005- Ha esposto che il rapporto Per_1
coniugale era entrato in crisi a causa di incompatibilità caratteriali dei coniugi che hanno deteriorato la relazione matrimoniale. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione,
l'assegnazione della casa familiare per continuare a viverci insieme alle figlie (immobile sito in Firenze, via Di Peretola n. 119), la collocazione della figlia presso la madre, Per_1
stante la disabilità certificata, la previsione di un contributo al mantenimento a carico del
Per_ padre pari a € 500,00 mensili per la figlia e ad € 350,00 mensili per la figlia Per_1
oltre il 50 % delle spese straordinarie.
Con comparsa costitutiva ha contestato la ricostruzione dei fatti rappresentata CP_1
da controparte, pur senza negare la fine del rapporto coniugale. Ha chiesto, dunque, la pronuncia della separazione, l'assegnazione della casa coniugale, la previsione a carico del resistente di un contributo di € 100,00 mensili per la figlia e di € 200,00 mensili per Per_1
Per_ la figlia oltre il 50% delle spese straordinarie, ovvero l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e la previsione del mantenimento diretto delle figlie a carico di entrambi i genitori, fermo restando la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 12.3.2025, all'esito del tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione e i procuratori hanno rassegnato conclusioni conformi poi modificate, a seguito di rimessione della causa sul ruolo, all'udienza del
2.4.25, come in epigrafe indicato.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in pagina 2 di 4 esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del prosieguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento dell'unica domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della figlia , Per_1 ventenne ma portatrice di disabilità e percettrice dell'importo di € 730,00 mensili da parte dell' a titolo di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento. Alla stessa, CP_2
infatti, viene garantita la permanenza nell'abitazione già coniugale, di proprietà della nonna paterna, che viene assegnata alla madre, con la quale la ragazza continuerà ad abitare insieme anche alla sorella ventiquattrenne. I genitori peraltro provvederanno quanto prima alla richiesta di nomina di un amministratore di sostegno per al fine di gestirne le Per_1
sostanze economiche. Nel frattempo, il padre, che presenta una fragilità per dipendenza da alcool, proseguirà il percorso già in essere presso il centro di alcologia e reperirà una nuova soluzione abitativa.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
3.8.1978, e , nato a [...] il [...] (matrimonio contratto il CP_1
24.6.2000 a Scandicci (FI) trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scandicci
(FI) al n. 64, parte 2, serie A, anno 2000);
assegna la casa coniugale a presso la quale continuerà ad abitare la figlia Parte_1
, portatrice di disabilità; Per_1
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie per , come da Linee Per_1
Guida CNF 2017, che non siano coperte dall'importo dell'assegno unico percepito dalla madre;
pagina 3 di 4 compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 2 aprile 2025.
Il Giudice La Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4