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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.652/2022 R.G. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Ninfosì. Parte_1
- APPELLANTE - contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Manuela Macaluso.
-APPELLATO -
Oggetto: retribuzione.
All'udienza del 13.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
In Fatto e in Diritto
Con ricorso depositato il 07.08.2018 presso la Cancelleria del Tribunale G.L. di
Agrigento, , premesso di aver lavorato per il Comune di Parte_2 [...]
dal 16 dicembre 1995 al 31 dicembre 2017 e di aver svolto dal 28 aprile 2016 CP_1 al 31 ottobre 2016, senza alcuna retribuzione, lavoro notturno per effettuare la disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale per 116 ore complessive senza essere retribuito, chiedeva la corresponsione degli emolumenti spettatigli, giusta applicazione del CCNL di riferimento, per un ammontare complessivo di euro 1498,72.
L'adito magistrato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.453/2022, pubblicata il
5.5.2022, rigettava il ricorso ritenendo che l'istruttoria espletata non avesse confermato l'entità dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualizzato per i mesi indicati in ricorso, in quanto dalle testimonianze raccolte, pur risultando dimostrato che il ricorrente era tra i soggetti addetti a tale servizio, non era stata raggiunta la prova né circa il periodo di espletamento di tale attività, né circa l'orario effettivamente svolto. Stigmatizzava inoltre la rilevanza di alcuni fogli firma allegati al fascicolo del ricorrente, perché inconferenti rispetto all'obbligo di certificare la presenza al lavoro mediante badge, perché mancante (il foglio 2) della sottoscrizione del Capo Settore U.T.C. ovvero perché riportanti i restanti fogli “delle correzioni e delle scritture non di chiara evidenza” a fronte di un monte ore indicato non corrispondente alle ore trascritte.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato l'8.06.2022, , dolendosi dell'erronea valutazione del materiale Parte_2 istruttorio, laddove, “al contrario di quanto sostiene il Tribunale”, i capi servizio CP_3
e , avevano “attestato l'avvenuta esecuzione della prestazione e la quantità di Persona_1 ore svolte dal sig. non solo avendo vistato i fogli di presenza, ma ribadendo Pt_2
l'effettivo lavoro svolto e il monte ore attraverso le loro testimonianze”.
Deduceva altresì che il lavoro straordinario notturno era stato previamente autorizzato
“anche se oralmente dal dirigente del settore tecnico” e che i fogli di presenza dimostravano la quantificazione dell'impegno lavorativo.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 21.07.2021, il , Controparte_1 deducendo l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt.342 e 348 bis c.p.c.,
l'assenza di una preventiva autorizzazione scritta all'espletamento di lavoro straordinario e l'inosservanza da parte del dipendente alle disposizioni impartitegli circa l'obbligo di provvedere alla timbratura elettronica ad inizio e fine turno di servizio.
Indi all'udienza del 6.02.2024, in assenza di attività istruttoria, la causa, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, adeguatamente ravvisandosi, piuttosto, da una complessiva lettura del ricorso introduttivo del gravame sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado (in tema di erronea valutazione del materiale istruttorio esaminato dal Tribunale territoriale), sia le violazioni di legge denunciate (in particolare l'inottemperanza al disposto dell'art.1362 c.c., dell'art.38 CCNL di comparto del 14.09.2000, degli artt.115 e 416 c.p.c.) e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata (in termini di decisiva rilevanza ai fini della prova dei presupposti giustificativi delle rivendicate differenze retributive).
Passando al merito della vertenza, l'appello merita accoglimento nei limiti di cui in seguito.
Come è noto, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cass. Sez.
L, n.4076/2018): “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso”.
Onere probatorio, a parere di questo Collegio, adeguatamente osservato da Parte_2
.
[...]
I testi escussi hanno infatti confermato che ogni anno, nel periodo indicato in ricorso, nel Comune di si provvedeva ad un'intensa opera di Controparte_1 disinfestazione e che alla stessa partecipava l'appellante:
- , assessore comunale alla sanità dal marzo 2015 all'agosto 2016, Testimone_1
“Noi organizzavamo il servizio di disinfestazione con disposizione dell'ingegnere capo che stabiliva chi doveva farlo. Penso che ci fosse anche il ricorrente perché erano poche le persone che potevano farlo, non erano tante”;
- , ex dipendente comunale, “ho lavorato con il ricorrente mi occupavo di Persona_2 verde pubblico, ma facevo anche derattizzazione … solo io e lui potevamo fare la disinfestazione notturna, per la derattizzazione lui a volte partecipava a volte no;
il ciclo della derattizzazione si faceva ogni mese da aprile ad ottobre ... facevamo questo lavoro sulla base delle direttive date dall'ingegnere capo … Veniva fatta ciclicamente una determina prima dell'inizio del lavoro e qualche mese dopo ne veniva fatta un'altra … solo io e il ricorrente potevamo fare questo lavoro , io perché ho il patentino sanitario e il ricorrente ha il patentino agricolo ... ricordo che in quel periodo c'erano dei disguidi nel sistema di timbratura elettronico, è successo in quel periodo ed anche l'anno successivo , poi hanno cambiato il sistema”;
- , “conosco il ricorrente perché lavoravo all'ufficio tecnico del Testimone_2 comune cui era addetto anche il , il quale faceva l'operaio , si occupava di Pt_2 verde pubblico;
occasionalmente si occupava anche di disinfestazione e derattizzazione. La disinfestazione doveva essere fatta di notte, non ricordo i periodi
… preciso che anche nel 2016 si sono resi necessari questi lavori. Preciso che questi lavori venivano effettuati quando sorgevano necessità a seguito delle condizioni climatiche”.
Una volta riscontrata la partecipazione del all'attività di disinfestazione, Pt_2 pacificamente svoltasi in orario notturno, assumono rilievo, al fine di una corretta quantificazione dell'impegno lavorativo, i fogli di firma allegati alla produzione di prime cure del lavoratore, dai quali emerge l'espletamento di lavoro notturno per 30 ore al mese
(per aprile, giugno e settembre 2016).
Fogli mai disconosciuti dall'ente appellato (in capo a ciascuno foglio compare il logo
“ ) e Parte_3 confermati nella loro riconducibilità all'amministrazione locale dal teste al quale CP_3 sono stati esibiti durante l'escussione testimoniale (“La firma è dell'ingegnare
[...]
che mi sostituiva durante la mia assenza e che ha preso il mio posto come Per_1 dirigente”). Deduce, piuttosto, parte appellata l'inconferenza di tali fogli sussistendo all'epoca l'obbligo di utilizzare sempre il badge elettronico ad inizio e fine turno, come formalmente sollecitato dal segretario comunale.
Asserzione che, però, non ha trovato conforto probatorio, sia perché l'amministrazione comunale non ha prodotto nessun estratto informatico certificante l'utilizzazione di sistemi elettronici di rilevazione della presenza al lavoro degli altri dipendenti (oltre il
) impegnati nell'attività di disinfestazione, sia perché il teste ha riferito in Pt_2 Per_2 merito ad alcuni “disguidi nel sistema di timbratura elettronico …in quel periodo ed anche l'anno successivo” e sia perché la richiamata nota del Segretario comunale [“La liquidazione del lavoro straordinario di tutti gli emolumenti accessori (reperibilità, disagio etc.) richiede che tali ore siano debitamente autorizzate e timbrate nei modi e termini di legge e di contratto … La mancanza di tale rilevazione elettronica dello svolgimento di tali attività ne impedisce il relativo pagamento”] reca la data del
27.02.2017, evidentemente successiva all'epoca di svolgimento dei fatti processualmente rilevanti (da aprile a settembre 2016).
Deve essere del pari disatteso l'assunto difensivo dell'ente debitore circa la mancanza di una preventiva autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario.
Invero la riscontrata necessità dell'avvio nella primavera/estate di ogni anno di una campagna di disinfestazione in tutto il territorio comunale, l'accertata idoneità di pochi dipendenti (fra i quali l'appellante) a espletare tale incombenza perché in possesso di adeguata competenza ed esperienza, la tempestiva ed esaustiva conoscenza dell'impegno lavorativo del ricorrente come attestato dai fogli di presenza periodicamente vidimanti dal responsabile del servizio, l'assenza all'epoca di qualsiasi ulteriore determinazione comunale volta a diversamente regolamentare e certificare lo svolgimento dell'attività in parola, appaiono tutti elementi univocamente preordinati ad attestare la sostanziale sussistenza della prescritta autorizzazione legittimante il diritto del al pagamento Pt_2 dell'indennità per lavoro notturno.
Per quanto riguarda la determinazione del rivendicato credito, non contestando il il parametro utilizzato per la quantificazione Controparte_1 economica della singola ora di lavoro notturno e tenuto conto del ridimensionamento delle ore retribuibili (90) come accertate dalla documentazione in atti rispetto a quelle domandate in ricorso (116), può essere liquidata in favore dell'appellante, all'esito di una mera proporzione matematica, la complessiva somma di €1.162,80 oltre interessi legali dal 6 novembre 2017 (data di notifica del primo atto di messa in mora) al soddisfo.
Le spese di lite del doppio grado del giudizio, liquidate e distratte come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.435/2022, emessa in data 5 maggio 2022 dal Tribunale di Agrigento, condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_2 somma di €1.162,80 oltre interessi legali dal 6 novembre 2017 al soddisfo. Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, per il primo grado, in €780,00 e per l'appello in €962,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione ex art.93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo il 6 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Maria G. Di Marco