Articolo 4 bis della Legge 5 dicembre 1978, n. 787
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 aprile 1979
Art. 4-bis. ((Il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato per il credito e il risparmio, una volta approvati i piani di risanamento ai sensi del precedente articolo 4, puo' convocare gli istituti di credito a medio e lungo termine che esercitano il credito industriale e le aziende di credito, i quali risultino essere creditori dell'impresa il cui piano di risanamento e' stato approvato affinche' deliberino sulla costituzione di una societa' consortile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, destinata al risanamento dell'impresa medesima.
La costituzione della societa' consortile deve essere approvata dalla maggioranza degli, istituti ed aziende votanti la quale rappresenti tre quarti della totalita' dei crediti, degli istituti ed aziende convocati per la deliberazione.
La partecipazione alla societa' consortile, la cui costituzione e' approvata a norma del comma precedente, e' vincolante per tutti gli istituti ed aziende convocati per la deliberazione, i quali sono obbligati a partecipare alla societa' consortile in misura proporzionale ai rispettivi crediti nei confronti della impresa da risanare, fermi restando i limiti previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge.
E' tuttavia consentito agli istituti od aziende dissenzienti o che non abbiano partecipato alla votazione di rinunciare a partecipare alla societa' consortile negando la propria adesione con comunicazione al Ministro del tesoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione. In tal caso le quote di partecipazione dei creditori che abbiano negato la propria adesione saranno ripartite fra gli istituti e le aziende partecipanti in misura proporzionale alle rispettive quote, sempre nel rispetto dei limiti previsti dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della presente legge.
Dalla data dell'invio dell'avviso di convocazione di cui al primo comma e per i due anni successivi, gli istituti e le aziende che hanno negato la propria adesione non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio della impresa per il cui risanamento e' stata costituita la societa' consortile ne' possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto agli istituti ed aziende di credito che hanno partecipato alla societa' consortile medesima.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano))
Entrata in vigore il 5 aprile 1979
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