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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 27/05/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3824/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/12/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]80 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. FORNASARO PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3 33020 ENEMONZO ITALIA con l'Avv. FORNASARO PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Muggia il giorno 29/04/2022 (atto n. 213, P.2 S. C, anno 2022). In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonomo. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i signori e si separano per mutuo consenso e vivranno separati nel Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto;
2) il sig. in accordo con la moglie, lascerà la casa coniugale entro 30 giorni dalla Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso ed asporterà contestualmente dalla casa stessa tutti i beni di sua proprietà esclusiva e gli effetti personali;
3) il sig. , nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali familiari, si obbliga Parte_2
a corrispondere alla moglie l'importo mensile di € 1.200,00.- a partire dal mese di Parte_1 dicembre 2024, entro il giorno 15 di ogni mese - importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
- sul c/c bancario personale della sig.ra , il cui iban è noto al marito, ed a provvedere Parte_1 integralmente al pagamento delle spese mediche necessarie in favore della medesima (non riconosciute dal
Servizio Sanitario Nazionale) per terapie, controlli, cure e quant'altro;
4) il sig. si obbliga, inoltre, a provvedere a contribuire al mantenimento del figlio con Parte_2 Per_1
l'importo mensile di € 250,00.- rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, su c/c intestato a Per_1
noto al padre, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre a provvedere al pagamento delle spese mediche
[...] necessarie (non riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale) per terapie, controlli, cure e quant'altro;
5) i coniugi si riservano di definire eventuali ulteriori pendenze economiche in sede di divorzio, ove non risolte separatamente;
6) le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Muggia il 29/04/2022;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 23 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11/12/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]80 34100 TRIESTE ITALIA con l'Avv. FORNASARO PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]3 33020 ENEMONZO ITALIA con l'Avv. FORNASARO PAOLA presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Muggia il giorno 29/04/2022 (atto n. 213, P.2 S. C, anno 2022). In separazione dei beni.
Con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...], maggiorenne non economicamente autonomo. Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) i signori e si separano per mutuo consenso e vivranno separati nel Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto;
2) il sig. in accordo con la moglie, lascerà la casa coniugale entro 30 giorni dalla Parte_2 sottoscrizione del presente ricorso ed asporterà contestualmente dalla casa stessa tutti i beni di sua proprietà esclusiva e gli effetti personali;
3) il sig. , nella regolamentazione dei rapporti economici e patrimoniali familiari, si obbliga Parte_2
a corrispondere alla moglie l'importo mensile di € 1.200,00.- a partire dal mese di Parte_1 dicembre 2024, entro il giorno 15 di ogni mese - importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
- sul c/c bancario personale della sig.ra , il cui iban è noto al marito, ed a provvedere Parte_1 integralmente al pagamento delle spese mediche necessarie in favore della medesima (non riconosciute dal
Servizio Sanitario Nazionale) per terapie, controlli, cure e quant'altro;
4) il sig. si obbliga, inoltre, a provvedere a contribuire al mantenimento del figlio con Parte_2 Per_1
l'importo mensile di € 250,00.- rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, su c/c intestato a Per_1
noto al padre, entro il giorno 15 di ogni mese, oltre a provvedere al pagamento delle spese mediche
[...] necessarie (non riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale) per terapie, controlli, cure e quant'altro;
5) i coniugi si riservano di definire eventuali ulteriori pendenze economiche in sede di divorzio, ove non risolte separatamente;
6) le spese del presente procedimento sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Muggia il 29/04/2022;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Muggia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il 23 maggio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli