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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 7/1/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3618/2022 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. Francesco Quaglieri Parte_1 ricorrente
e
Controparte_1
, CP_2 Parte_2
, CP_3 resistenti contumaci
Fatto e diritto
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della
(oggi fallita) dal 21.9.2016 al. 25.11.2018 ed alle Parte_2 dipendenze della dal 19.11.2019 al 30.8.2021; di aver presentato Controparte_1 domanda per gli assegni per il nucleo famigliare in data 23.3.2021, comunicando i redditi percepiti da ciascuna delle società datrici e quelli inerenti la composizione del suo nucleo famigliare;
che le domande venivano accolte per il periodo dal 1.9.2016 al 30.6.2017 e dal 1.7.2017 al 30.6.2018 ma che le somme corrispondenti non sarebbero state pagate;
che, a seguito di fallimento della società Parte_2 egli ha presentato richiesta di pagamento diretto;
che sussistono i presupposti di cui alla legge n.153/88 per il pagamento delle somme spettanti a titolo di ANF anche per il periodo di lavoro alle dipendenze della in relazione al periodo lavorativo 19.11.2019 al 30.6.2020. Controparte_1 2. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire gli ANF per i periodi di lavoro alle dipendenze delle due società summenzionate, e la condanna rispettivamente CP_ CP_ dell' e della o in subordine dell' al pagamento in proprio favore delle somme Controparte_1 corrispondenti, quantificate inrelazione ai due summenzionati rapporti di lavoro rispettivamente in euro
3.712,50 e 962,50.
3. Le parti resistenti non si sono costituite e ne è quindi stata dichiarata la contumacia.
4. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
5. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini e per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Deve premettersi che, nei confronti del soggetto dichiarato fallito, la domanda è in ogni caso improcedibile a norma dell'art. 52 l. fall., a norma del quale sono devolute al tribunale fallimentare le domande di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 19271 del
20/08/2013, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5255 del 1/3/2017), con l'unica eccezione costituita dalla domanda di condanna al pagamento delle indennità sostitutive connessa alla domanda di nullità del licenziamento, che può essere pronunciata dal giudice del lavoro, trattandosi di spettanze economiche determinate ex lege e, quindi, di pronuncia meramente dichiarativa della sussistenza dei relativi presupposti (Sez. L, Sentenza n. 19308 del 29/9/2016).
7. Deve inoltre aggiungersi che, nel caso di domanda volta ad ottenere il pagamento delle somme CP_ spettanti a titolo di assegni per il nucleo famigliare, unico legittimato passivo è parte del rapporto bilaterale intercorrente con il lavoratore e titolare dell'obbligazione previdenziale, mentre il datore di lavoro è mero adiectus solutionis causa (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del
1982; Cass. n. 1973 del 1981).
8. Le domande proposte nei confronti delle due società datrici sono quindi rispettivamente improcedibile ed infondata. CP_
9. Nel merito delle domande proposte nei confronti di si osserva quanto segue.
10. L'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 della L. 153/1988 che al comma 6 stabilisce “Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.”. La misura dell'assegno è stabilita dalla legge in relazione al reddito del nucleo ed al numero dei componenti della famiglia del richiedente (comma 2 d.l. 69/88, conv. in L. n. 153/1988).
11. Il ricorrente ha allegato che alle dipendenze della ha percepito un reddito Parte_2 complessivo lordo annuo di euro 10.780,00, e che alle dipendenze della ha percepito Controparte_1 un reddito complessivo annuo lordo di euro 12.873,00; la composizione del proprio nucleo famigliare, composto dal ricorrente stesso e dal figlio minorenne, privo di reddito;
il mancato superamento dei limiti di reddito complessivo dello stesso nucleo familiare di cui alle tabelle allegate alla legge come via via modificate.
12. Il ricorrente ha documentato l'autorizzazione da parte dell'Ente al riconoscimento nel proprio nucleo famigliare del figlio dal 1.10.2015 al 30.11.2021 (all. 3). Persona_1
13. Quanto al primo rapporto di lavoro, il ricorrente ha documentato di aver presentato domanda di assegni famigliari per i periodi 24.3.2016 - 30.6.2016 (prot. n. 7094.23/03/2021.0012475); 1.7.2016 –
30.6.2017 (prot. n. 7094.23/03/2021.0012478); 1.7.2017 – 30.6.2018 (prot. n.
7094.23/03/2021.0012481) (all. 5).
14. Quanto al secondo rapporto di lavoro, il ricorrente ha documentato di aver presentato domanda di assegni famigliari per i periodi 19.11.2019 - 30.6.2020 (prot. n. 7094.28/11/2019.0064222) (all. 5).
15. Ha inoltre prodotto documentazione denominata “accoglimento domanda”, consistente in schermate dell'ente con riferimento ai numeri di protocollo 7094.31/05/2021.0024048 in relazione al periodo 1.7.2016 – 30.6.2017 (all. 1) e 7094.31/05/2021.0024049 in relazione al periodo 1.7.2017 –
30.6.2018 (all. 2).
16. Ha infine prodotto documentazione reddituale consistente nella busta paga di febbraio 2015
(inconferente in quanto precedente al periodo oggetto di giudizio); dichiarazione Isee 2022 (parimenti temporalmente inconferente e da cui inoltre non risulta la presenza del figlio nel nucleo famigliare); estratto conto previdenziale da cui risultano periodi all dipendenze di Parte_2 difformi ed inferiori rispetto a quelli oggetto di domanda, ed in particolare
[...] corrispondenti ai periodi 1.9.2016 - 31.10.2016 (in parte sovrapposto ad altro rapporto part time alle dipendenze di dal 21.9.2016 al 25.11.2016) e 1.1.2017 – 5.5.2017, mentre i periodi di lavoro CP_4 alle dipendenze di corrispondono a quelli indicati in ricorso ossia dal Controparte_1
19.11.2019 al 30.8.2021; dichiarazione reddituale relativa all'anno 2020 da cui risulta un reddito imponibile pari ad euro 17.187,00.
17. Quanto alla domanda di pagamento degli ANF in relazione al periodo di lavoro asseritamente svolto alle dipendenze di si osserva in senso Parte_2 assorbente che non risulta provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa nei periodi dedotti;
che non risulta compiutamente allegato né documentato il reddito annuale del ricorrente negli anni di riferimento;
che non risulta documentato l'accoglimento delle domande amministrative, essendo i menzionati file di cui agli all. 1 e 2 privi di qualsiasi elemento di riconducibilità all'ente (nonché alle domande amministrative in atti, recanti diverso numero di protocollo). La domanda deve quindi essere rigettata in parte qua.
18. Quanto alla domanda di pagamento degli ANF in relazione al periodo di lavoro asseritamente svolto alle dipendenze di l'estratto contributivo attesta l'esistenza del Controparte_1 rapporto nel periodo allegato, nonché il reddito prodotto – sebbene in senso difforme dalle allegazioni di parte - , documentato per il 2020 altresì dalla dichiarazione reddituale in atti, pari ad euro 2.135,00 per il periodo dal 19.11.19 al 31.12.2019, ad euro 17.187,00 per l'intero anno 2020, ad euro 12.892,00 per il periodo dal 1.1.2021 al 30.8.2021.
19. A riguardo, deve osservarsi che per gli anni 2019 e 2021 il ricorrente ha omesso di allegare l'entità dei redditi complessivi prodotti nell'anno, a fronte della pluralità di rapporti anche alle dipendenze con altri datori (pure risultanti dall'estratto contributivo), sicché in difetto di allegazione di un elemento costitutivo della pretesa la domanda in relazione a tali annualità deve essere rigettata a prescindere da qualsiasi risultanza probatoria, in applicazione del criterio della ragione più liquida.
20. In relazione all'anno 2020, a fronte della presentazione della domanda amministrativa, della comprovata presenza nel nucleo famigliare del figlio minore, della documentata consistenza del reddito annuale prodotto, in base alle tabelle allegate alla normativa (in atti) spettano al ricorrente gli assegni per il nucleo famigliare per il periodo compreso tra il 1.1.2020 ed il 30.6.2020 (come da domanda e come richiesti nella domanda amministrativa), per un importo pari ad euro 119,68 mensili, così per totali euro
718,08.
21. Su tale somma spettano gli interessi legali dalle spettanze al saldo.
22. L'accoglimento soltanto parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3618/2022 r.g.:
- in parziale accoglimento della domanda, accerta il diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo famigliare per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020,
- per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte ricorrente, in relazione al suddetto periodo, il CP_3 complessivo importo di euro 718,08 a titolo di assegno per il nucleo familiare, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali con le decorrenze di legge e fino al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 7/1/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3618/2022 r.g.
tra
con il patrocinio dell'Avv. Francesco Quaglieri Parte_1 ricorrente
e
Controparte_1
, CP_2 Parte_2
, CP_3 resistenti contumaci
Fatto e diritto
1. Il ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della
(oggi fallita) dal 21.9.2016 al. 25.11.2018 ed alle Parte_2 dipendenze della dal 19.11.2019 al 30.8.2021; di aver presentato Controparte_1 domanda per gli assegni per il nucleo famigliare in data 23.3.2021, comunicando i redditi percepiti da ciascuna delle società datrici e quelli inerenti la composizione del suo nucleo famigliare;
che le domande venivano accolte per il periodo dal 1.9.2016 al 30.6.2017 e dal 1.7.2017 al 30.6.2018 ma che le somme corrispondenti non sarebbero state pagate;
che, a seguito di fallimento della società Parte_2 egli ha presentato richiesta di pagamento diretto;
che sussistono i presupposti di cui alla legge n.153/88 per il pagamento delle somme spettanti a titolo di ANF anche per il periodo di lavoro alle dipendenze della in relazione al periodo lavorativo 19.11.2019 al 30.6.2020. Controparte_1 2. Il ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento del proprio diritto a percepire gli ANF per i periodi di lavoro alle dipendenze delle due società summenzionate, e la condanna rispettivamente CP_ CP_ dell' e della o in subordine dell' al pagamento in proprio favore delle somme Controparte_1 corrispondenti, quantificate inrelazione ai due summenzionati rapporti di lavoro rispettivamente in euro
3.712,50 e 962,50.
3. Le parti resistenti non si sono costituite e ne è quindi stata dichiarata la contumacia.
4. La causa, documentalmente istruita, è stata discussa all'udienza odierna a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
5. La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini e per le ragioni che si vanno ad esporre.
6. Deve premettersi che, nei confronti del soggetto dichiarato fallito, la domanda è in ogni caso improcedibile a norma dell'art. 52 l. fall., a norma del quale sono devolute al tribunale fallimentare le domande di condanna al pagamento di somme di denaro, anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 19271 del
20/08/2013, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5255 del 1/3/2017), con l'unica eccezione costituita dalla domanda di condanna al pagamento delle indennità sostitutive connessa alla domanda di nullità del licenziamento, che può essere pronunciata dal giudice del lavoro, trattandosi di spettanze economiche determinate ex lege e, quindi, di pronuncia meramente dichiarativa della sussistenza dei relativi presupposti (Sez. L, Sentenza n. 19308 del 29/9/2016).
7. Deve inoltre aggiungersi che, nel caso di domanda volta ad ottenere il pagamento delle somme CP_ spettanti a titolo di assegni per il nucleo famigliare, unico legittimato passivo è parte del rapporto bilaterale intercorrente con il lavoratore e titolare dell'obbligazione previdenziale, mentre il datore di lavoro è mero adiectus solutionis causa (Cass. n. 862 del 1988; Cass. n. 1186 del 1985; Cass. n. 1646 del
1982; Cass. n. 1973 del 1981).
8. Le domande proposte nei confronti delle due società datrici sono quindi rispettivamente improcedibile ed infondata. CP_
9. Nel merito delle domande proposte nei confronti di si osserva quanto segue.
10. L'assegno per il nucleo familiare è disciplinato dall'art. 2 della L. 153/1988 che al comma 6 stabilisce “Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.”. La misura dell'assegno è stabilita dalla legge in relazione al reddito del nucleo ed al numero dei componenti della famiglia del richiedente (comma 2 d.l. 69/88, conv. in L. n. 153/1988).
11. Il ricorrente ha allegato che alle dipendenze della ha percepito un reddito Parte_2 complessivo lordo annuo di euro 10.780,00, e che alle dipendenze della ha percepito Controparte_1 un reddito complessivo annuo lordo di euro 12.873,00; la composizione del proprio nucleo famigliare, composto dal ricorrente stesso e dal figlio minorenne, privo di reddito;
il mancato superamento dei limiti di reddito complessivo dello stesso nucleo familiare di cui alle tabelle allegate alla legge come via via modificate.
12. Il ricorrente ha documentato l'autorizzazione da parte dell'Ente al riconoscimento nel proprio nucleo famigliare del figlio dal 1.10.2015 al 30.11.2021 (all. 3). Persona_1
13. Quanto al primo rapporto di lavoro, il ricorrente ha documentato di aver presentato domanda di assegni famigliari per i periodi 24.3.2016 - 30.6.2016 (prot. n. 7094.23/03/2021.0012475); 1.7.2016 –
30.6.2017 (prot. n. 7094.23/03/2021.0012478); 1.7.2017 – 30.6.2018 (prot. n.
7094.23/03/2021.0012481) (all. 5).
14. Quanto al secondo rapporto di lavoro, il ricorrente ha documentato di aver presentato domanda di assegni famigliari per i periodi 19.11.2019 - 30.6.2020 (prot. n. 7094.28/11/2019.0064222) (all. 5).
15. Ha inoltre prodotto documentazione denominata “accoglimento domanda”, consistente in schermate dell'ente con riferimento ai numeri di protocollo 7094.31/05/2021.0024048 in relazione al periodo 1.7.2016 – 30.6.2017 (all. 1) e 7094.31/05/2021.0024049 in relazione al periodo 1.7.2017 –
30.6.2018 (all. 2).
16. Ha infine prodotto documentazione reddituale consistente nella busta paga di febbraio 2015
(inconferente in quanto precedente al periodo oggetto di giudizio); dichiarazione Isee 2022 (parimenti temporalmente inconferente e da cui inoltre non risulta la presenza del figlio nel nucleo famigliare); estratto conto previdenziale da cui risultano periodi all dipendenze di Parte_2 difformi ed inferiori rispetto a quelli oggetto di domanda, ed in particolare
[...] corrispondenti ai periodi 1.9.2016 - 31.10.2016 (in parte sovrapposto ad altro rapporto part time alle dipendenze di dal 21.9.2016 al 25.11.2016) e 1.1.2017 – 5.5.2017, mentre i periodi di lavoro CP_4 alle dipendenze di corrispondono a quelli indicati in ricorso ossia dal Controparte_1
19.11.2019 al 30.8.2021; dichiarazione reddituale relativa all'anno 2020 da cui risulta un reddito imponibile pari ad euro 17.187,00.
17. Quanto alla domanda di pagamento degli ANF in relazione al periodo di lavoro asseritamente svolto alle dipendenze di si osserva in senso Parte_2 assorbente che non risulta provato lo svolgimento di un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa nei periodi dedotti;
che non risulta compiutamente allegato né documentato il reddito annuale del ricorrente negli anni di riferimento;
che non risulta documentato l'accoglimento delle domande amministrative, essendo i menzionati file di cui agli all. 1 e 2 privi di qualsiasi elemento di riconducibilità all'ente (nonché alle domande amministrative in atti, recanti diverso numero di protocollo). La domanda deve quindi essere rigettata in parte qua.
18. Quanto alla domanda di pagamento degli ANF in relazione al periodo di lavoro asseritamente svolto alle dipendenze di l'estratto contributivo attesta l'esistenza del Controparte_1 rapporto nel periodo allegato, nonché il reddito prodotto – sebbene in senso difforme dalle allegazioni di parte - , documentato per il 2020 altresì dalla dichiarazione reddituale in atti, pari ad euro 2.135,00 per il periodo dal 19.11.19 al 31.12.2019, ad euro 17.187,00 per l'intero anno 2020, ad euro 12.892,00 per il periodo dal 1.1.2021 al 30.8.2021.
19. A riguardo, deve osservarsi che per gli anni 2019 e 2021 il ricorrente ha omesso di allegare l'entità dei redditi complessivi prodotti nell'anno, a fronte della pluralità di rapporti anche alle dipendenze con altri datori (pure risultanti dall'estratto contributivo), sicché in difetto di allegazione di un elemento costitutivo della pretesa la domanda in relazione a tali annualità deve essere rigettata a prescindere da qualsiasi risultanza probatoria, in applicazione del criterio della ragione più liquida.
20. In relazione all'anno 2020, a fronte della presentazione della domanda amministrativa, della comprovata presenza nel nucleo famigliare del figlio minore, della documentata consistenza del reddito annuale prodotto, in base alle tabelle allegate alla normativa (in atti) spettano al ricorrente gli assegni per il nucleo famigliare per il periodo compreso tra il 1.1.2020 ed il 30.6.2020 (come da domanda e come richiesti nella domanda amministrativa), per un importo pari ad euro 119,68 mensili, così per totali euro
718,08.
21. Su tale somma spettano gli interessi legali dalle spettanze al saldo.
22. L'accoglimento soltanto parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3618/2022 r.g.:
- in parziale accoglimento della domanda, accerta il diritto del ricorrente a percepire gli assegni per il nucleo famigliare per il periodo dal 1.1.2020 al 30.6.2020,
- per l'effetto, condanna l' ad erogare alla parte ricorrente, in relazione al suddetto periodo, il CP_3 complessivo importo di euro 718,08 a titolo di assegno per il nucleo familiare, cui dovranno aggiungersi gli interessi legali con le decorrenze di legge e fino al soddisfo;
- rigetta per il resto;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 7 gennaio 2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni