Sentenza 25 agosto 2004
Massime • 1
Con riguardo al contratto preliminare di compravendita, in caso di fallimento del promittente venditore, la scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto è espressione di un potere discrezionale del curatore ed avviene attraverso un atto che non è di straordinaria amministrazione e come tale può essere compiuto senza alcuna specifica autorizzazione del giudice delegato. In particolare, detta scelta, nell'ipotesi in cui si indirizzi per lo scioglimento del contratto, è finalizzata alla conservazione del bene oggetto del contratto all'attivo fallimentare e può essere effettuata anche senza atti formali o manifestazioni esplicite ma per "facta concludentia".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/08/2004, n. 16860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16860 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. FIORETTI ES Maria - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT ET, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso l'avvocato MARCO PALONI, rappresentato e difeso dall'avvocato AGOSTINO SINOFOLI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BONOMONTE FILIPPO, n.q. di curatore fallimentare, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso l'avvocato MAURIZIO PINNARÒ, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO FERINA, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1107/00 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 28/12/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/02/2004 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
udito il P, M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17 novembre 1992, la Curatela del Fallimento della società di fatto tra LL ES, LL IN, AL ZO e MA IA, nonché dei singoli soci, conveniva innanzi il Tribunale di Palermo AT IE esponendo che, con contratti preliminari di vendita del 9.2.1976 e del 5.5.1977, LL ES e AL ZO avevano promesso in vendita al convenuto due immobili siti in Palermo e precisamente in via Principe di Scalea n. 69 (per il prezzo di L. 21 milioni) ed in via L. Mercantini n. 22 (per il prezzo di L. 10 milioni). Tanto premesso, rilevava la curatela attrice che, allorché era sopraggiunto il fallimento dei promittenti venditori, aveva manifestato, con atti stragiudiziali, l'intendimento di sciogliere il contratto e di non addivenire quindi alla stipula dei contratti definitivi e che, tuttavia, l'AT era rimasto nella detenzione, senza titolo alcuno, degli immobili;
chiedeva, quindi, che il convenuto venisse condannato al rilascio degli immobili suddetti, nonché al pagamento dell'indennità per l'occupazione degli stessi. AT IE non si costituiva in giudizio.
Il Tribunale, con sentenza del 20 giugno 1994, condannava AT IE al rilascio degli immobili in questione nonché al pagamento dell'indennità di occupazione degli immobili e delle spese del giudizio. Avverso la predetta sentenza AT IE proponeva appello rilevando, tra l'altro, che erroneamente il primo giudice non aveva ritenuto che fossero stati stipulati dei contratti di vendita con effetti reali.
La curatela fallimentare si costituiva in giudizio e contestava avverso appello rilevando, in particolare, che le scritture private in oggetto stipulate da AT IE e LL ES costituivano dei contratti preliminari ed in quanto tali erano risolvibili dalla curatela fallimentare ex art. 72 comma 4 L.F. La Corte d'appello di Palermo rigettava l'appello.
Ricorre per Cassazione AT IE sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il ^alimento della società di fatto LL ES, LL IN, AL ZO e MA IA e dei medesimi soci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la errata applicazione di norme di diritto, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione alla natura giuridica degli atti traslativi del diritto di proprietà ed alla interpretazione della reale volontà delle parti, per avere la Corte di Appello attribuito alle scritture private in contestazione la natura giuridica di contratti preliminari di compravendita immobiliare, come tali ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 72 L.F, anziché di contratti definitivi aventi piena efficacia traslativa della proprietà, tenuto conto anche del fatto che il prezzo era stato pagato e che esso ricorrente aveva avuto il possesso degli immobili con conseguente produzione degli effetti reali del contratto. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso deduce, sotto profili diversi, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 72 L.F., censurando la sentenza della Corte di Appello per avere ritenuto applicabile, alla fattispecie in esame, l'art. 72 LF. pur in carenza del presupposto legittimante l'operatività della norma in questione" "consistente nella mancata esecuzione del contratto di vendita", essendo ormai i beni entrati in proprietà di esso ricorrente. Con il quarto motivo viene censurata la statuizione relativa alla indennità di occupazione che secondo il ricorrente non sarebbe stata dovuta in quanto in quanto era ormai divenuto proprietario degli immobili e per essere comunque errata la determinazione dell'indennità stessa. Il primo motivo del ricorso è infondato. La Corte d'appello ha invero ricostruito la volontà delle parti sulla base delle clausole contrattuali fornendo congrua ed adeguata motivazione in ordine al proprio convincimento che i contratti non avevano natura definitiva e non aveva dato luogo ad effetto traslativo. Tale motivazione è incentrata sulle seguenti considerazioni: a) in entrambi i contratti le parti si sono scambiate la promessa di vendere e di acquistare gli immobili;
b) la consegna degli immobili venne differita in un momento successivo alla stipula;
c) il pagamento del prezzo venne dilazionato nel tempo;
d) per il contratto stipulato in data 92.76 fu pattuita con successivo accordo la sostituzione del locale promesso in vendita con altro locale con rideterminazione del prezzo ed indicazione di nuove scadenze per il pagamento.
Sulla base di tali elementi di fatto risultanti dai contratti in esame, la Corte d'appello ha argomentato, con logica conseguente ed in modo del tutto coerente, che la volontà espressa dalle parti nei contratti era quella di procedere a dei preliminari di vendita, come risultante dalla interpretazione letterale dei negozi e che tale volontà trovava conferma nel fatto che la consegna degli immobili veniva differita nel tempo così come il pagamento del prezzo;
circostanze queste incompatibili con dei contratti definitivi a carattere traslativo.
Le censure mosse nei confronti di tale motivazione tendono a fornire una diversa interpretazione degli elementi contrattuali e fattuali presi in esame dalla sentenza impugnata, in tal modo prospettando una doglianza che investe il merito stesso della decisione e che come tale non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. Quanto poi alle ulteriori considerazioni, secondo cui la consegna dell'immobile all'acquirente ed il pagamento del prezzo dimostrerebbero l'avvenuto effetto traslativo del negozio, le stesse sono infondate in punto di diritto.
Come ha infatti correttamente osservato la Corte d'appello, l'avvenuta esecuzione delle obbligazioni assunte non è di per sè idonea a determinare l'effetto traslativo poiché è solo in conseguenza della stipula dell'atto pubblico, obbligazione fondamentale prevista dal preliminare, è che si verifica l'effetto traslativo del bene (Cass 4747/99). il secondo ed il terzo motivo di ricorso, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Entrambi i motivi sono infondati.
Con tali motivi si deduce, sotto i diversi profili della violazione di legge e del vizio motivazionale, l'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 72 comma 4 l. f. poiché il contratto sarebbe stato eseguito tra le parti ed avrebbe prodotto i suoi effetti traslativi. Tali motivi, laddove ripropongono l'assunto secondo cui tra le parti sarebbe intervenuto non già un contratto preliminare, bensì un contratto definitivo di compravendita, sono infondati per le ragioni dianzi esposte in ordine al primo motivo di ricorso poiché del tutto corretta appare la statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto che nel caso di specie siano intercorsi tra le parti del contratti preliminari.
Parimenti infondati sono i motivi in esame laddove prospettano che l'avvenuta consegna degli immobili e l'avvenuto pagamento del prezzo avrebbero dato luogo ad esecuzione del contratto per cui il curatore del fallimento non avrebbe potuto esercitare la facoltà di sciogliersi dal contratti stessi ai sensi dell'art. 72 comma 4 l. f. Questa Corte ha, infatti, in ripetute occasioni chiarito che l'esecuzione del contratto preliminare di compravendita, idonea ad impedire l'esercizio della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore, si deve identificare o in quella che deriva dalla volontaria stipulazione del contratto definitivo, o nella statuizione giudiziale passata in cosa giudicata che tenga luogo di quella stipulazione, poiché soltanto in uno di tali modi si può verificare l'effetto traslativo della proprietà della cosa e l'esaurimento della situazione giuridica obbligatoria scaturente dal contratto preliminare, nella pendenza della quale può, invece, legittimamente inserirsi l'iniziativa di scioglimento dal vincolo del curatore.
Ne consegue che non impedisce l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scioglimento la circostanza che sia già avvenuto il pagamento del prezzo e l'immissione del promissario acquirente nel possesso del bene, trattandosi di effetti soltanto prodromici ed anticipatoli dell'assetto di interessi ma non già realizzatori di un effetto traslativo (Cass 4747/99;Cass 1497/89;Cass 4887/89). Quanto poi alla ulteriore deduzione secondo cui il curatore non avrebbe motivato in ordine alle ragioni che lo avevano indotto allo scioglimento del contratto invece che alla stipula dei rogiti definitivi, basta rilevare che questa Corte ha in ripetute occasioni rilevato che la facoltà' concessa al curatore fallimentare, ai sensi dell'art. 72 n. 4 della legge fallimentare, di scegliere fra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto individua un vero e proprio diritto potestativo del curatore (Cass 14102/00) che, come tale, costituisce espressione di una attività del tutto discrezionale il cui esercizio non necessita dell'autorizzazione del giudice delegato, trattandosi non già di un atto di straordinaria amministrazione ma di conservazione all'attivo fallimentare del bene oggetto della compravendita, (Cass 8394/93) e che può essere effettuato, senza che siano richiesti atti formali o manifestazioni esplicite (Cass 4723/92), anche eventualmente per facta concludentia. La natura potestativa del potere esercitato e l'assoluta libertà di forma con cui lo stesso può essere esercitato fanno escludere, quindi, che il curatore debba fornire la motivazione della propria scelta e ciò, in particolare, nei confronti della controparte. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
Lo stesso si basa sull'errato presupposto, già dianzi disatteso da questa Corte, secondo cui, essendo il contratto definitivo, nulla sarebbe dovuto dal ricorrente che già aveva avuto il possesso dell'immobile, a titolo di indennità di occupazione dell'immobile stesso dal momento della presa in possesso fino alla riconsegna. Per tale aspetto ci si riporta a quanto già esposto.
La censura, poi, che concerne la quantificazione dell'indennità operata dalla CTU e del tutto generica e, come tale inammissibile. Il ricorrente, infatti, non specifica le ragioni per cui le risultanze della CTU dovrebbero essere disattese e tale mancata specificazione è stata riscontrata anche dal giudice di seconde cure nel relativo motivo di appello che lo ha disatteso per questa ragione.
A torto, dunque, sotto quest'ultimo profilo, il ricorrente lamenta una carenza motivazionale avendo invece la sentenza impugnata preso in esame la doglianza ma, avendola ritenuta priva di specificità J'ha rigettata.
Il ricorso va pertanto respinto.
Il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.000,00 per onorati oltre euro 100,00 di esborsi ed oltre accessori e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 per onorari euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori e spese generali come per legge. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2004