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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1674/2021 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Vincenzo Alba;
Appellante contro
, nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, dall'avv. Federico Vinciguerra, C.F._1
C.F._2
Appellato
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 1867/21 Parte_1
emessa dal Tribunale di Catania è inammissibile perché tardivo.
- 1 - Il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunziata in data 26.4.2021 mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi della decisione (come chiaramente è detto nel verbale di udienza ed in chiusura del dispositivo ove si legge “Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale per l'immediato deposito in cancelleria”).
E' pacifico che nel caso di sentenza emessa mediante lettura in udienza il termine per l'impugnazione decorre dalla data della lettura (che equivale alla pubblicazione) e della (contestuale) sottoscrizione da parte del giudice (cfr. tre le numerose pronunzie, Cass.; Cass. 1929/20; Cass. 19908/18; Cass. 5689/16; Corte
App. Venezia, sent. 542/20).
Pacifico è anche che al termine lungo per l'impugnazione va aggiunto, se intercorrente medio tempore, il termine della sospensione feriale (cfr. Cass.
6592/19) e che la sospensione feriale nella fattispecie in esame non opera, trattandosi di giudizio di opposizione a precetto (si veda da ultimo Cass. 4752/24).
Ricordato che la sentenza è stata pronunziata il 26.04.2021, l'appello notificato il
18.11.2021 è tardivo perché proposto oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c.
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in assenza di nota spese in atti,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n.
1674/21 R.G., così statuisce: dichiara inammissibile l'appello; condanna
[...]
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in Parte_1
favore di e che si liquidano in euro 2.800,00 Controparte_1 Parte_2
per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.
Ai sensi dell'art.13, comma 1, quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato versato.
- 2 - Così deciso in Catania il 23.05.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Dora Bonifacio consigliere
Antonino Fichera consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1674/2021 R.G. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Vincenzo Alba;
Appellante contro
, nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso, dall'avv. Federico Vinciguerra, C.F._1
C.F._2
Appellato
CONCISA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto da avverso la sentenza n. 1867/21 Parte_1
emessa dal Tribunale di Catania è inammissibile perché tardivo.
- 1 - Il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunziata in data 26.4.2021 mediante lettura del dispositivo e dei contestuali motivi della decisione (come chiaramente è detto nel verbale di udienza ed in chiusura del dispositivo ove si legge “Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale per l'immediato deposito in cancelleria”).
E' pacifico che nel caso di sentenza emessa mediante lettura in udienza il termine per l'impugnazione decorre dalla data della lettura (che equivale alla pubblicazione) e della (contestuale) sottoscrizione da parte del giudice (cfr. tre le numerose pronunzie, Cass.; Cass. 1929/20; Cass. 19908/18; Cass. 5689/16; Corte
App. Venezia, sent. 542/20).
Pacifico è anche che al termine lungo per l'impugnazione va aggiunto, se intercorrente medio tempore, il termine della sospensione feriale (cfr. Cass.
6592/19) e che la sospensione feriale nella fattispecie in esame non opera, trattandosi di giudizio di opposizione a precetto (si veda da ultimo Cass. 4752/24).
Ricordato che la sentenza è stata pronunziata il 26.04.2021, l'appello notificato il
18.11.2021 è tardivo perché proposto oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c.
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo in assenza di nota spese in atti,
seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di appello di Catania, definitivamente pronunziando sulla causa n.
1674/21 R.G., così statuisce: dichiara inammissibile l'appello; condanna
[...]
al pagamento delle spese processuali del presente giudizio in Parte_1
favore di e che si liquidano in euro 2.800,00 Controparte_1 Parte_2
per compensi di avvocato oltre spese generali, iva e c.p.a.
Ai sensi dell'art.13, comma 1, quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una somma pari al contributo unificato versato.
- 2 - Così deciso in Catania il 23.05.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella Vittoria Balsamo
- 3 -