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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2599 del ruolo generale dell'anno 2020
TRA
, nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. Maria Enrica Leoni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
lo studio dell'avv. Fabio Serra, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per parte ricorrente: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del
IG. 2) ordinare la trasmissione di copia degli atti al competente Ufficio di Stato Civile CP_1
per le occorrende annotazioni ed ogni altra incombenza di legge;
3) disporre l'assegnazione della
casa coniugale sita in Sestu nella Via Iglesias n. 25 con i relativi arredi alla IG.ra Parte_1
1 la quale continuerà ad abitarvi con i figli entrambi non economicamente indipendenti;
4) porre a
carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento della propria coniuge
e dei propri figli, dell'importo complessivo non inferiore ad € 1.500,00 (diconsi millecinquecento/00), o dell'importo maggiore o minore che dovesse risultare congruo nel corso
del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da
corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese
straordinarie – scolastiche e sportive, comprese quelle mediche ed odontoiatriche non coperte dal
SSN, necessarie per i figli. 5) disporre che le autovetture Smart targata FF411NW e Ford Fiesta
targata DY406KT intestate alla ricorrente rimangano nella disponibilità rispettivamente della
IG.ra la prima e del figlio la seconda, affinché possano continuare ad utilizzarle Pt_1 Per_1
per le necessità proprie e della famiglia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio” per parte resistente: “in via principale: a)- confermata la separazione coniugale già pronunciata
con la sentenza non definitiva n. 123/2021 del Tribunale su intestato;
b)- dichiarare l'addebito
della separazione in capo a , per aver tenuto comportamenti contrari ai doveri Parte_1
matrimoniali; c)- revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli e (vista Per_1 Per_2
anche l'età e le auto-responsabilità conseguenti, nonché l'attività lavorativa svolta dal figlio
; d)- nulla disporre in merito al mantenimento della sig.ra ; e)- revocare Per_2 Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della sig.ra f)- con il favore delle Pt_1
spese legali del presente processo;
-) in via subordinata: ferme le conclusioni di cui alle lettere a),
b), d), e) ed f) della conclusione che precede, limitare ad €. 200,00 per ciascuno dei due figli,
l'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del concludente;
-) in via ulteriormente
subordinata: ferme le conclusioni di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) della conclusione che precede, limitare ad €. 250,00 per ciascuno dei due figli, l'importo dell'assegno di mantenimento
da porre a carico del concludente (così confermando quanto statuito dalla Corte d'Appello di
Cagliari con l'ordinanza del 4/3/2021)”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.05.2020, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
26/09/1992.
2 Ha domandato, inoltre, l'addebito della separazione al resistente, che dapprima aveva tenuto un atteggiamento di completa chiusura ed incomunicabilità nei suoi confronti e successivamente aveva interrotto ogni dialogo con i figli, “a sua detta “colpevoli” di aver preso le parti della loro madre”,
per poi allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, ha evidenziato che il aveva sempre svolto CP_1
l'attività di costruttore edile, dapprima nell'ambito dell'impresa di famiglia e, di recente, in una nuova società la G.M. di VA TE s.a.s., mentre lei, dopo una vita dedicata alla famiglia,
aveva dovuto reinserirsi faticosamente nel mondo del lavoro e svolgeva attività di segretaria in uno studio medico, percependo una retribuzione di € 600,00 circa.
Ha domandato, dunque, la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento proprio e dei due figli (01/02/1993) e (27/03/1997), studenti Per_1 Per_2
universitari.
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia Controparte_1
della separazione, instando per l'addebito della stessa alla ricorrente, che nel 2013, entrata in crisi l'attività da lui svolta, con conseguenti problemi economici, aveva iniziato ad assumere un atteggiamento di disinteresse nei suoi confronti, uscendo la mattina presto e rientrando la sera a tarda ora, senza giustificare in alcun modo la sua assenza e disinteressandosi completamente della gestione della casa.
Ha evidenziato, poi, che la società G-M di era inattiva e che, pertanto, dal Controparte_1
4.05.2020 svolgeva attività lavorativa alle dipendenze della società , percependo una Parte_2
retribuzione di € 1.411,00; ha inoltre allegato che il reddito percepito dalla ricorrente era superiore rispetto a quello indicato.
Ha dunque domandato il rigetto della avversa domanda volta ad ottenere un contributo per il mantenimento e la determinazione dell'assegno dovuto per il mantenimento dei figli in misura non superiore ad € 400,00 complessivi.
Con ordinanza del 29.06.2020, il presidente ha assegnato la casa familiare alla ricorrente, in quanto genitore collocatario, ed ha posto in capo al l'obbligo di corrispondere la somma mensile di CP_1
€ 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ridotto a complessivi € 500,00 in sede di reclamo.
3 Con sentenza del 4.01.2021 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Istruita con prova documentale e testimoniale, con provvedimento del 4.07.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'addebito della separazione al resistente, non essendo stata fornita prova in ordine alla condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio dallo stesso tenuta e risultando, dalle stesse allegazioni della che Pt_1
l'allontanamento dalla casa coniugale del sia avvenuto in un contesto di crisi coniugale già CP_1
esistente.
Deve del pari essere rigettata la domanda di addebito spiegata nell'interesse del resistente non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra l'unica condotta dimostrata -ossia l'accusa rivolta,
nel corso di una discussione avvenuta nel luglio del 2019, dalla al marito “di essere un Pt_1
debole e di essersi fatto estromettere dall'impresa di famiglia”- e la crisi coniugale.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che le parti non hanno prodotto documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni.
Nella fase presidenziale la ricorrente aveva dichiarato di percepire un reddito di € 600,00, mentre il resistente aveva riferito di avere una retribuzione di € 1.500,00 e, come risulta documentato, la società di cui è socio accomandatario è inattiva ed il locale commerciale di proprietà di detta società
è stato pignorato.
Premesso quanto sopra, non avendo la documentato il reddito percepito né avendo Pt_1
dimostrato di essersi inutilmente attivata per reperire un'occupazione, deve essere rigettata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento (Cass. 2025 n. 3354).
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un contributo per il mantenimento dei figli, deve rilevarsi che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 315 bis e ss cc, non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, dovendo il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia.
4 Il rigore del suddetto onere probatorio, tuttavia, è proporzionale all'avanzare dell'età, non potendo la tutela della prole, sul piano giuridico, essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo, quando, in considerazione dell'età raggiunta, il percorso formativo nella normalità dei casi è ampiamente concluso (Cass. n. 18076/2014; Cass. n. 17183/2020).
Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
Peraltro, il prolungamento del diritto al mantenimento del figlio ormai in età avanzata contrasta con il principio di autoresponsabilità di cui all'art. 315 bis cc, che impone al figlio “di contribuire, in
relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.
Venendo al caso concreto, dunque, deve essere revocato l'obbligo posto in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio che, in ragione dell'età raggiunta (28 anni) e Per_2
svolgendo, come allegato dalla ricorrente nella memoria del 16.04.2024, lavori saltuari, deve ritenersi abbia raggiunto la capacità di provvedere alle proprie necessità.
Va, al contrario, confermato l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio che, come dichiarato dallo stesso all'udienza presidenziale del 29.06.2020, ha Per_1 CP_1
sofferto di depressione e di anoressia.
Tali gravi problematiche di salute giustificano, infatti, il ritardo nel completamento degli studi, che,
come allegato dalla ricorrente, comunque procedono positivamente (ha completato il percorso triennale in architettura e sta proseguendo per conseguire la laurea magistrale ).
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra osservato con riferimento alle condizioni economiche delle parti, deve essere confermato l'obbligo del di corrispondere alla la somma di € CP_1 Pt_1
250,00 a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione del 50%.
Essendo pacifica la convivenza di con la madre, deve confermarsi l'assegnazione alla Per_1
ricorrente della casa coniugale.
Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la domanda di parte ricorrente relativa alla disponibilità delle autovetture (Cass. 18870/2014).
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
5
P.Q.M.
• Rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la pronuncia dell'addebito della separazione al resistente;
• rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere la pronuncia di addebito della separazione alla ricorrente;
• rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento;
• revoca l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 Per_2
• condanna a corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
• dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere una pronuncia in ordine alla disponibilità delle autovetture;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 3.04.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 2599 del ruolo generale dell'anno 2020
TRA
, nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. Maria Enrica Leoni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
lo studio dell'avv. Fabio Serra, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per parte ricorrente: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del
IG. 2) ordinare la trasmissione di copia degli atti al competente Ufficio di Stato Civile CP_1
per le occorrende annotazioni ed ogni altra incombenza di legge;
3) disporre l'assegnazione della
casa coniugale sita in Sestu nella Via Iglesias n. 25 con i relativi arredi alla IG.ra Parte_1
1 la quale continuerà ad abitarvi con i figli entrambi non economicamente indipendenti;
4) porre a
carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento della propria coniuge
e dei propri figli, dell'importo complessivo non inferiore ad € 1.500,00 (diconsi millecinquecento/00), o dell'importo maggiore o minore che dovesse risultare congruo nel corso
del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da
corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 50% delle spese
straordinarie – scolastiche e sportive, comprese quelle mediche ed odontoiatriche non coperte dal
SSN, necessarie per i figli. 5) disporre che le autovetture Smart targata FF411NW e Ford Fiesta
targata DY406KT intestate alla ricorrente rimangano nella disponibilità rispettivamente della
IG.ra la prima e del figlio la seconda, affinché possano continuare ad utilizzarle Pt_1 Per_1
per le necessità proprie e della famiglia. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio” per parte resistente: “in via principale: a)- confermata la separazione coniugale già pronunciata
con la sentenza non definitiva n. 123/2021 del Tribunale su intestato;
b)- dichiarare l'addebito
della separazione in capo a , per aver tenuto comportamenti contrari ai doveri Parte_1
matrimoniali; c)- revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli e (vista Per_1 Per_2
anche l'età e le auto-responsabilità conseguenti, nonché l'attività lavorativa svolta dal figlio
; d)- nulla disporre in merito al mantenimento della sig.ra ; e)- revocare Per_2 Parte_1
l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della sig.ra f)- con il favore delle Pt_1
spese legali del presente processo;
-) in via subordinata: ferme le conclusioni di cui alle lettere a),
b), d), e) ed f) della conclusione che precede, limitare ad €. 200,00 per ciascuno dei due figli,
l'importo dell'assegno di mantenimento da porre a carico del concludente;
-) in via ulteriormente
subordinata: ferme le conclusioni di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) della conclusione che precede, limitare ad €. 250,00 per ciascuno dei due figli, l'importo dell'assegno di mantenimento
da porre a carico del concludente (così confermando quanto statuito dalla Corte d'Appello di
Cagliari con l'ordinanza del 4/3/2021)”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.05.2020, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio in data Controparte_1
26/09/1992.
2 Ha domandato, inoltre, l'addebito della separazione al resistente, che dapprima aveva tenuto un atteggiamento di completa chiusura ed incomunicabilità nei suoi confronti e successivamente aveva interrotto ogni dialogo con i figli, “a sua detta “colpevoli” di aver preso le parti della loro madre”,
per poi allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale.
Quanto alle condizioni economiche delle parti, ha evidenziato che il aveva sempre svolto CP_1
l'attività di costruttore edile, dapprima nell'ambito dell'impresa di famiglia e, di recente, in una nuova società la G.M. di VA TE s.a.s., mentre lei, dopo una vita dedicata alla famiglia,
aveva dovuto reinserirsi faticosamente nel mondo del lavoro e svolgeva attività di segretaria in uno studio medico, percependo una retribuzione di € 600,00 circa.
Ha domandato, dunque, la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento proprio e dei due figli (01/02/1993) e (27/03/1997), studenti Per_1 Per_2
universitari.
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia Controparte_1
della separazione, instando per l'addebito della stessa alla ricorrente, che nel 2013, entrata in crisi l'attività da lui svolta, con conseguenti problemi economici, aveva iniziato ad assumere un atteggiamento di disinteresse nei suoi confronti, uscendo la mattina presto e rientrando la sera a tarda ora, senza giustificare in alcun modo la sua assenza e disinteressandosi completamente della gestione della casa.
Ha evidenziato, poi, che la società G-M di era inattiva e che, pertanto, dal Controparte_1
4.05.2020 svolgeva attività lavorativa alle dipendenze della società , percependo una Parte_2
retribuzione di € 1.411,00; ha inoltre allegato che il reddito percepito dalla ricorrente era superiore rispetto a quello indicato.
Ha dunque domandato il rigetto della avversa domanda volta ad ottenere un contributo per il mantenimento e la determinazione dell'assegno dovuto per il mantenimento dei figli in misura non superiore ad € 400,00 complessivi.
Con ordinanza del 29.06.2020, il presidente ha assegnato la casa familiare alla ricorrente, in quanto genitore collocatario, ed ha posto in capo al l'obbligo di corrispondere la somma mensile di CP_1
€ 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli, ridotto a complessivi € 500,00 in sede di reclamo.
3 Con sentenza del 4.01.2021 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Istruita con prova documentale e testimoniale, con provvedimento del 4.07.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Deve essere rigettata la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'addebito della separazione al resistente, non essendo stata fornita prova in ordine alla condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio dallo stesso tenuta e risultando, dalle stesse allegazioni della che Pt_1
l'allontanamento dalla casa coniugale del sia avvenuto in un contesto di crisi coniugale già CP_1
esistente.
Deve del pari essere rigettata la domanda di addebito spiegata nell'interesse del resistente non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra l'unica condotta dimostrata -ossia l'accusa rivolta,
nel corso di una discussione avvenuta nel luglio del 2019, dalla al marito “di essere un Pt_1
debole e di essersi fatto estromettere dall'impresa di famiglia”- e la crisi coniugale.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che le parti non hanno prodotto documentazione reddituale relativa agli ultimi tre anni.
Nella fase presidenziale la ricorrente aveva dichiarato di percepire un reddito di € 600,00, mentre il resistente aveva riferito di avere una retribuzione di € 1.500,00 e, come risulta documentato, la società di cui è socio accomandatario è inattiva ed il locale commerciale di proprietà di detta società
è stato pignorato.
Premesso quanto sopra, non avendo la documentato il reddito percepito né avendo Pt_1
dimostrato di essersi inutilmente attivata per reperire un'occupazione, deve essere rigettata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di un assegno di mantenimento (Cass. 2025 n. 3354).
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un contributo per il mantenimento dei figli, deve rilevarsi che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 315 bis e ss cc, non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, dovendo il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento provare che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia.
4 Il rigore del suddetto onere probatorio, tuttavia, è proporzionale all'avanzare dell'età, non potendo la tutela della prole, sul piano giuridico, essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo, quando, in considerazione dell'età raggiunta, il percorso formativo nella normalità dei casi è ampiamente concluso (Cass. n. 18076/2014; Cass. n. 17183/2020).
Il diritto del figlio si giustifica, infatti, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni.
Peraltro, il prolungamento del diritto al mantenimento del figlio ormai in età avanzata contrasta con il principio di autoresponsabilità di cui all'art. 315 bis cc, che impone al figlio “di contribuire, in
relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa”.
Venendo al caso concreto, dunque, deve essere revocato l'obbligo posto in capo al ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio che, in ragione dell'età raggiunta (28 anni) e Per_2
svolgendo, come allegato dalla ricorrente nella memoria del 16.04.2024, lavori saltuari, deve ritenersi abbia raggiunto la capacità di provvedere alle proprie necessità.
Va, al contrario, confermato l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento del figlio che, come dichiarato dallo stesso all'udienza presidenziale del 29.06.2020, ha Per_1 CP_1
sofferto di depressione e di anoressia.
Tali gravi problematiche di salute giustificano, infatti, il ritardo nel completamento degli studi, che,
come allegato dalla ricorrente, comunque procedono positivamente (ha completato il percorso triennale in architettura e sta proseguendo per conseguire la laurea magistrale ).
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra osservato con riferimento alle condizioni economiche delle parti, deve essere confermato l'obbligo del di corrispondere alla la somma di € CP_1 Pt_1
250,00 a titolo di contributo al mantenimento di Per_1
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione del 50%.
Essendo pacifica la convivenza di con la madre, deve confermarsi l'assegnazione alla Per_1
ricorrente della casa coniugale.
Deve, infine, essere dichiarata inammissibile la domanda di parte ricorrente relativa alla disponibilità delle autovetture (Cass. 18870/2014).
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
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P.Q.M.
• Rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere la pronuncia dell'addebito della separazione al resistente;
• rigetta la domanda di parte resistente volta ad ottenere la pronuncia di addebito della separazione alla ricorrente;
• rigetta la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere un contributo per il proprio mantenimento;
• revoca l'obbligo del di contribuire al mantenimento del figlio CP_1 Per_2
• condanna a corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 Parte_1
somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie;
• conferma l'assegnazione della casa coniugale a Parte_1
• dichiara inammissibile la domanda di parte ricorrente volta ad ottenere una pronuncia in ordine alla disponibilità delle autovetture;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 3.04.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi
Il presidente
Dott. Giorgio Latti
6