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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4356 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 29142/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 13/08/2024 rimessa al
Collegio con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.5.2025 e discussa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato NENCIONI LAURA MARIA LUCIA con studio in Milano, Via Chiesa, n. 4, presso il quale ha eletto domicilio telematico
Parte attrice
nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato POLA MARCO MARIA con studio in Milano, Via Larga, n. 16, presso il quale ha eletto domicilio telematico
Parte convenuta
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni rassegnate in data 4.4.2025
Per : Parte_1
Preso atto che il Tribunale con separata sentenza n. 921/2025 in data 29 gennaio 2025 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, riservando ogni altra decisione rispetto alle domande delle parti alla prosecuzione del giudizio, che ha disposto con ordinanza di rimessione sul ruolo in pari data. In via principale, nel merito
- accerti e dichiari l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale per i comportamenti posti in essere dal signor e, per l'effetto, addebiti al resistente la separazione CP_1 per i motivi esposti in atti e provati in giudizio;
- disponga che il signor contribuisca al mantenimento delle figlie e , CP_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente indipendenti, versando alla signora la somma Pt_1 mensile di euro 1.200,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale, oltre al 50% delle spese straordinarie delle figlie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
In via istruttoria, respinga le domande istruttorie avversarie per le medesime ragioni per cui lo stesso
Giudice le ha respinte.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa.
Per CP_1
Con le presenti note, ai sensi dell'art. 473bis.28, comma 1), lettera a) cod. proc. civ., il sig.
[...]
ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato precisa come segue le proprie CP_1
CONCLUSIONI
Contrariis reiectis, nel merito:
1) dare atto della sentenza parziale n. 921/2025 emessa il 29 gennaio 2025 e pubblicata il 3 febbraio
2025, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) rigettare l'avversa domanda di addebito in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
3) rigettare la richiesta di mantenimento per la moglie;
4) disporre che il padre provveda al mantenimento delle figlie e in via diretta, Per_2 Per_1 stante la loro maggiore età, corrispondendo un importo mensile non superiore ad € 600,00 mensili a figlia;
5) disporre che i genitori suddividano le spese straordinarie al 50% secondo le voci di spesa delle
Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente trascritte;
6) con vittoria di compensi professionali oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge
e condanna della sig.ra al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. Pt_1 in ragione della evidente infondatezza della domanda di addebito della separazione avanzata nel presente giudizio.
In via istruttoria:
a) ordinare a controparte l'esibizione di tutti i conti correnti a sé intestati e delle fatture derivanti dalla propria attività lavorativa professionale ex art. 210 c.p.c.;
b) ammettersi prova per interpello diretta e contraria e per testi nominati nella presente memoria sui fatti di cui in narrativa, se contestati, premesso “vero che”. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre, articolare capitoli di prova.
Si indicano come testi:
- residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]; Testimone_2
- residente in [...]; Testimone_3
- residente a [...], 3 Rue De La Colombette;
Testimone_4
- ; Tes_5 - Testimone_6
c) Con espressa riserva di integrare la documentazione richiesta ex lege.
Con perfetta osservanza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a PISA il 30/05/1998 con rito concordatario (trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Pisa A. 1998 -N. 82 -P. II - S.A).
Dall'unione coniugale sono nate , il 19.04.1999, nonché le gemelle e Testimone_4 Per_2
, il 22.06.2002. Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 13.08.2024 ha chiesto Parte_1 la pronuncia di separazione con addebito al marito con le conseguenti pronunce in ordine al mantenimento delle figlie maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, e , Per_2 Per_1 formulando, altresì, richiesta di determinazione dell'obbligo del convenuto di contribuire al proprio mantenimento.
Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo il rigetto della richiesta di addebito, nonché di disporre ciascun genitore contribuisca in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni e non economicamente indipendenti,
e , e nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno delle figlie e il rigetto Per_2 Per_1 della domanda di mantenimento in favore del coniuge.
All'udienza del 29.1.2025 ex art. 473 bis. 21 cpc il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. Parte attrice ha rinunciato alla richiesta di mantenimento per sé.
All'esito, i procuratori delle parti - invitati dal Giudice delegato – alla discussione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno formulato le proprie richieste in ordine all'adozione dei provvedimenti temporanei, hanno insisto per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti e hanno avanzato richiesta di pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status.
Il Giudice delegato, con motivazione da intendersi richiamata e trascritta, ha così provveduto:
1.adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
-autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, al mantenimento delle figlie e , stabilmente conviventi con la madre, mediante Per_2 Per_1 versamento in favore di della somma mensile di € 600,00 a figlia, somma soggetta a Parte_1 rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano;
Provvedimento immediatamente esecutivo
2.adotta i seguenti provvedimenti istruttori
Acquisisce tutta la documentazione prodotta dalle parti
Ammette la prova orale articolata da parte attrice limitatamente ai capitoli da 7 a 12;
Non ammette gli ulteriori capitoli articolati in quanto superflui ai fini della decisione
Rigetta la richiesta di prova orale formulata da parte convenuta in quanto inammissibile non avendo la stessa articolato specifici capitoli di prova, essendosi limitata a richiamare le circostanze dedotte in narrativa precedute dalla locuzione “vero che” Rigetta la richiesta ex art. 210 cpc formulata d parte convenuta relativa alla produzione in giudizio della movimentazione bancaria, avendo la parte attrice già provveduto al deposito.
3.Fissa per l'esame dei testi indicati dalla parte attrice sui capitoli ammessi l'udienza del 21.02.2025 ore 14.30 delegando per l'incombente il GOT Dott.ssa De Giacomi.
4.trattiene la causa in decisione limitatamente alla domando sullo status, con riserva di riferire al
Collegio per la decisione.
In data 29.1.2025 il Tribunale di Milano ha pronunciato la sentenza non definitiva di separazione n.
921/2025 e con separata ordinanza, emessa in pari data, ritenuto che la causa dovesse proseguire in relazione alle ulteriori domande accessorie alla pronuncia di status formulate dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Valentina Maderna, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti e ha confermato l'udienza già fissata dal Giudice delegato per il 21.2.2025 avanti al GOT Dott.ssa De Giacomi.
A tale udienza il GOT, dott.ssa De Giacomi, ha proceduto ad ascoltare i testi sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del 29.1.2025 e, all'esito, ha rimesso la causa al Giudice delegato per quanto di sua competenza.
Con ordinanza del 25.2.2025 il Giudice delegato, visti gli esiti dell'udienza celebrata in data
21.2.2025 avanti al GOT, dott.ssa De Giacomi, ritenuta la causa matura per la decisione, ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha rinviato il procedimento ex art. 473bis. 28 c.p.c. per la rimessione in decisione disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 5.5.2025 e assegnando alle parti i termini per precisare le proprie conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e per il deposito di memorie di replica.
Con ordinanza del 6.5.2025 il Giudice delegato, lette le note in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nel termine assegnato, ha rimesso la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14.5.2025.
***
Sull'addebito della separazione.
La signora a fondamento della domanda di addebito formulata nei confronti del marito Parte_1 ha allegato:
- che dal 2018 lo stesso era solito offenderla e umiliarla spesso anche davanti alle figlie;
- che in una circostanza, tra gennaio e febbraio 2018, il signor le aveva urlato contro CP_1 intimandole di andarsene di casa;
- che in data 20 novembre 2022 il marito, oltre ad averle sottratto le chiavi della macchina e le carte di credito, le aveva urlato contro proferendo parole offensive (quali “testa di cazzo”) e la aveva aggredita dapprima verbalmente e poi fisicamente, spingendola e minacciandola di percuoterla;
- che dopo tale episodio aveva deciso di dormire in un letto separato dal marito e di rivolgersi ad un
Centro Anti violenza;
- che il marito a dicembre 2022 era andato in Angola per motivi lavorativi e da maggio 2023 aveva smesso di inviare soldi alla moglie e alle figlie;
- che dal suo rientro dall'Africa, a gennaio 2024, parte convenuta si era rifiutata di contribuire al mantenimento della famiglia e, anzi, aveva iniziato a pretendere (anche con toni minacciosi) che la moglie (che a novembre 2022 aveva cominciato a lavorare come consulente immobiliare) lo sostenesse economicamente;
- che da maggio 2024 il signor cenava spesso da solo in una stanza diversa da quella in cui CP_1 cenavano moglie e figlie.
Il resistente ha contestato specificamente tutte le circostanze poste a fondamento della domanda di addebito: in particolare, ha rappresentato di non aver mai aggredito fisicamente la moglie, di aver sempre adempiuto, anche durante il periodo trascorso in Africa, agli obblighi economici verso la famiglia e come sia stata, invece, la moglie a seguito della vicenda che lo ha visto incarcerato in
Angola, a non fornire alcun sostegno economico e morale al marito.
Ciò detto, la domanda di addebito avanzata da parte attrice deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve rilevarsi innanzitutto che il fatto risalente al 2022, indicato dalla parte attrice come episodio cardine della rottura del vincolo coniugale, non ha trovato riscontro positivo nelle dichiarazioni testimoniali.
La figlia , unica presente alla lite avvenuta tra i genitori in tale data, infatti, ha molto Per_1 ridimensionato l'accaduto, dichiarando che i genitori stavano litigando in cucina, che, ad un certo punto, sono entrati nella sua stanza e che il padre stava, sì, urlando contro la madre, ma ha escluso qualsiasi forma di aggressione fisica o di minaccia. Ha, inoltre, riferito che il padre aveva sottratto le chiavi dell'auto alla madre, ma che, poi, comunque, su richiesta della figlia stessa, non ha rifiutato di restituirle. Non sono, dunque, stati narrati, con riferimento all'episodio di novembre 2022, né dalla figlia né dalle altre figlie (che, pur non essendo presenti durante la lite, hanno appresso di Per_1 quanto accaduto dalla madre e dalla sorella ) né spintoni, né percosse, né minacce né altre Per_1 condotte poste in essere dal che configurino una condotta oggettivamente lesiva della dignità CP_1
o dell'integrità fisica della moglie.
Quanto agli ulteriori episodi risalenti al 2018, le dichiarazioni testimoniali rese dalle figlie Per_1
e si sono rivelate generiche dal momento che entrambe hanno rappresentato di non ricordare Per_2 episodi specifici risalenti a quel periodo, limitandosi a riferire che in quel periodo “i genitori Per_1 litigavano e si offendevano reciprocamente” e che sempre in quel periodo i genitori Per_2 litigavano, aggiungendo che, in momenti di collera, il padre talvolta "umiliava" la madre.
Quanto riferito dalle testimoni evidenzia un clima familiare deteriorato già dal 2018, caratterizzato da reciproche incomprensioni e litigi e non una condotta unilaterale e grave del marito nei confronti della moglie tale da giustificare l'addebito della separazione.
Il fatto del 2022 riportato dalla moglie a fondamento della domanda di addebito deve, dunque, inquadrarsi in questo contesto di conflittualità reciproca e letto alla luce di una crisi coniugale già in atto ulteriormente aggravata dalla decisione della moglie (presa dopo il 20 novembre 2022) di non dormire più insieme al marito.
Del pari, anche i comportamenti successivi al 2022 devono essere letti in quest'ottica.
In proposito, con riguardo ai fatti successivi al mese di maggio 2024, confermati anche dalle figlie, per cui il padre andava spesso a cenare in una stanza diversa rispetto a quella dove cenavano madre e figlie, devono anch'essi essere inseriti all'interno di un contesto di convivenza già fortemente compromessa che andava avanti dal 2018 e non possono considerarsi causa della rottura del vincolo coniugale.
Per le stesse ragioni, anche il fatto che il marito non abbia contribuito ai bisogni della famiglia da gennaio 2024 (anch'esso confermato dalle figlie) non può considerarsi causa della rottura del vincolo coniugale.
In ogni caso, va anche evidenziato, che la mancata contribuzione da parte del (a partire da CP_1 gennaio 2024) non assume rilevanza ai fini dell'addebito della separazione anche dal momento che essa appare giustificata da una comprovata situazione momentanea di difficoltà economica del resistente essendo pacifico che lo stesso ha sempre e per tutta la durata del matrimonio, provveduto a sostenere l'intera famiglia dato che la moglie non lavorava. A ciò si aggiunge che la figlia Per_2 durante la escussione testimoniale, ha riferito che dopo gennaio 2024 aveva accompagnato il padre a
Bergamo "perchè cercava di lavorare in un B&B", dimostrando, dunque, la volontà di attivarsi per cercare un lavoro e rendersi nuovamente adempiente rispetto ai suoi obblighi verso le figlie. Ne consegue che la domanda di addebito formulata dalla moglie deve essere rigettata.
Sul contributo nel mantenimento delle figlie e maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Con riferimento al contributo paterno al mantenimento delle figlie e maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente non autosufficienti e conviventi con la madre, giova preliminarmente rammentare che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre ad essere espressamente previsto dal legislatore
(art. 337 ter comma 4 c.c. e art. 337 septies c.c.), è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass Civ Sez VI I Ord.
7.9.2015 n. 17738; Cass. Civ sez, VI 1.3.2018 n. 4811).
Nel caso specifico è circostanza pacifica ed incontestata che e seppur Per_1 Per_2 maggiorenni, non risultano aver raggiunto l'indipendenza economica;
è, infatti, studentessa Per_1 universitaria alla facoltà di giurisprudenza e è studentessa universitaria alla facoltà di Per_2 architettura.
Entrambi i genitori, pertanto, sono tenuti a contribuire al suo mantenimento.
A tal proposito, i genitori, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno domandato entrambi la conferma del contributo paterno al mantenimento delle figlie e stabilito con i Per_1 Per_2 provvedimenti provvisori emessi in data 29.1.2025.
Premesso che le parti sono sostanzialmente d'accordo sulla determinazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie e maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, Per_1 Per_2 il Collegio ritiene che le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento delle figlie
– sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite (la situazione economico/reddituale delle parti è rimasta invariata rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori), risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate, possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Deve rilevarsi che il contributo perequativo al mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente non indipendenti, in assenza di accordo tra le parti, deve essere versato in favore di , dal momento che le figlie non hanno domandato il Parte_1 versamento diretto a sé dell'importo dovuto a titolo di mantenimento.
Sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Il Collegio dà atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di mantenimento per sé.
Sulle spese di lite.
Visto l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al mantenimento delle figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, e e considerata la soccombenza di parte attrice Per_1 Per_2 in ordine alla domanda di addebito avanzata da parte attrice nei confronti del marito, le spese di lite devono essere poste per 1/2 a carico della e compensate per il resto. Si liquidano come in Pt_1 dispositivo in ragione del valore e della natura del presente giudizio, visto il DM 55/2014 ed il DM
37/2018.
Sulla domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La domanda avanzata dalla convenuta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non è fondata e deve, pertanto, essere respinta. Ritiene, infatti, il Collegio che non vi siano i presupposti per condannare la signora al risarcimento dei danni per lite temeraria, non avendo ella agito in giudizio con Pt_1 mala fede o colpa grave, avendo la ricorrente insistito, in particolare, sulla domanda di addebito della separazione al marito (la domanda di mantenimento per sé della casa è stata rinunciata), domanda di addebito che è stato possibile dirimere solo attraverso un approfondimento istruttorio e la cui infondatezza è emersa soltanto all'esito dell'istruttoria predetta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 29142/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda della ricorrente di addebito della separazione a CP_1
2. Pone a carico di con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (agosto CP_1
2024), l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente non autosufficienti, mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di , dell'importo di € 1.200,00 (600,00 euro per ciascuna figlia), Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT (prima rivalutazione agosto 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito riportate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
3. Dà atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di mantenimento per sé;
4. Rigetta la domanda del convenuto di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
5. Condanna la ricorrente al pagamento della quota di ½ delle spese del presente giudizio liquidata in € 3.250 oltre 15% di rimborso spese, IVA e CPA, disponendo che per il restante ½ vengano compensate tra le parti;
Si comunichi.
Così deciso, in Milano il 14 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 13/08/2024 rimessa al
Collegio con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 6.5.2025 e discussa nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], assistita e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato NENCIONI LAURA MARIA LUCIA con studio in Milano, Via Chiesa, n. 4, presso il quale ha eletto domicilio telematico
Parte attrice
nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato POLA MARCO MARIA con studio in Milano, Via Larga, n. 16, presso il quale ha eletto domicilio telematico
Parte convenuta
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni rassegnate in data 4.4.2025
Per : Parte_1
Preso atto che il Tribunale con separata sentenza n. 921/2025 in data 29 gennaio 2025 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, riservando ogni altra decisione rispetto alle domande delle parti alla prosecuzione del giudizio, che ha disposto con ordinanza di rimessione sul ruolo in pari data. In via principale, nel merito
- accerti e dichiari l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale per i comportamenti posti in essere dal signor e, per l'effetto, addebiti al resistente la separazione CP_1 per i motivi esposti in atti e provati in giudizio;
- disponga che il signor contribuisca al mantenimento delle figlie e , CP_1 Per_1 Per_2 maggiorenni ma non economicamente indipendenti, versando alla signora la somma Pt_1 mensile di euro 1.200,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT dalla data della domanda giudiziale, oltre al 50% delle spese straordinarie delle figlie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Milano;
In via istruttoria, respinga le domande istruttorie avversarie per le medesime ragioni per cui lo stesso
Giudice le ha respinte.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa.
Per CP_1
Con le presenti note, ai sensi dell'art. 473bis.28, comma 1), lettera a) cod. proc. civ., il sig.
[...]
ut supra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato precisa come segue le proprie CP_1
CONCLUSIONI
Contrariis reiectis, nel merito:
1) dare atto della sentenza parziale n. 921/2025 emessa il 29 gennaio 2025 e pubblicata il 3 febbraio
2025, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2) rigettare l'avversa domanda di addebito in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
3) rigettare la richiesta di mantenimento per la moglie;
4) disporre che il padre provveda al mantenimento delle figlie e in via diretta, Per_2 Per_1 stante la loro maggiore età, corrispondendo un importo mensile non superiore ad € 600,00 mensili a figlia;
5) disporre che i genitori suddividano le spese straordinarie al 50% secondo le voci di spesa delle
Linee Guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente trascritte;
6) con vittoria di compensi professionali oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge
e condanna della sig.ra al pagamento delle spese per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ. Pt_1 in ragione della evidente infondatezza della domanda di addebito della separazione avanzata nel presente giudizio.
In via istruttoria:
a) ordinare a controparte l'esibizione di tutti i conti correnti a sé intestati e delle fatture derivanti dalla propria attività lavorativa professionale ex art. 210 c.p.c.;
b) ammettersi prova per interpello diretta e contraria e per testi nominati nella presente memoria sui fatti di cui in narrativa, se contestati, premesso “vero che”. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre, articolare capitoli di prova.
Si indicano come testi:
- residente in [...]; Testimone_1
- residente in [...]; Testimone_2
- residente in [...]; Testimone_3
- residente a [...], 3 Rue De La Colombette;
Testimone_4
- ; Tes_5 - Testimone_6
c) Con espressa riserva di integrare la documentazione richiesta ex lege.
Con perfetta osservanza.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio a PISA il 30/05/1998 con rito concordatario (trascritto nei registri dello Stato civile del comune di Pisa A. 1998 -N. 82 -P. II - S.A).
Dall'unione coniugale sono nate , il 19.04.1999, nonché le gemelle e Testimone_4 Per_2
, il 22.06.2002. Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 13.08.2024 ha chiesto Parte_1 la pronuncia di separazione con addebito al marito con le conseguenti pronunce in ordine al mantenimento delle figlie maggiorenni, ma non economicamente indipendenti, e , Per_2 Per_1 formulando, altresì, richiesta di determinazione dell'obbligo del convenuto di contribuire al proprio mantenimento.
Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo il rigetto della richiesta di addebito, nonché di disporre ciascun genitore contribuisca in via diretta al mantenimento ordinario delle figlie maggiorenni e non economicamente indipendenti,
e , e nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno delle figlie e il rigetto Per_2 Per_1 della domanda di mantenimento in favore del coniuge.
All'udienza del 29.1.2025 ex art. 473 bis. 21 cpc il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte. Parte attrice ha rinunciato alla richiesta di mantenimento per sé.
All'esito, i procuratori delle parti - invitati dal Giudice delegato – alla discussione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno formulato le proprie richieste in ordine all'adozione dei provvedimenti temporanei, hanno insisto per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti e hanno avanzato richiesta di pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status.
Il Giudice delegato, con motivazione da intendersi richiamata e trascritta, ha così provveduto:
1.adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
-autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di febbraio 2025, al mantenimento delle figlie e , stabilmente conviventi con la madre, mediante Per_2 Per_1 versamento in favore di della somma mensile di € 600,00 a figlia, somma soggetta a Parte_1 rivalutazione automatica annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del Tribunale di Milano;
Provvedimento immediatamente esecutivo
2.adotta i seguenti provvedimenti istruttori
Acquisisce tutta la documentazione prodotta dalle parti
Ammette la prova orale articolata da parte attrice limitatamente ai capitoli da 7 a 12;
Non ammette gli ulteriori capitoli articolati in quanto superflui ai fini della decisione
Rigetta la richiesta di prova orale formulata da parte convenuta in quanto inammissibile non avendo la stessa articolato specifici capitoli di prova, essendosi limitata a richiamare le circostanze dedotte in narrativa precedute dalla locuzione “vero che” Rigetta la richiesta ex art. 210 cpc formulata d parte convenuta relativa alla produzione in giudizio della movimentazione bancaria, avendo la parte attrice già provveduto al deposito.
3.Fissa per l'esame dei testi indicati dalla parte attrice sui capitoli ammessi l'udienza del 21.02.2025 ore 14.30 delegando per l'incombente il GOT Dott.ssa De Giacomi.
4.trattiene la causa in decisione limitatamente alla domando sullo status, con riserva di riferire al
Collegio per la decisione.
In data 29.1.2025 il Tribunale di Milano ha pronunciato la sentenza non definitiva di separazione n.
921/2025 e con separata ordinanza, emessa in pari data, ritenuto che la causa dovesse proseguire in relazione alle ulteriori domande accessorie alla pronuncia di status formulate dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Valentina Maderna, per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande avanzate dalle parti e ha confermato l'udienza già fissata dal Giudice delegato per il 21.2.2025 avanti al GOT Dott.ssa De Giacomi.
A tale udienza il GOT, dott.ssa De Giacomi, ha proceduto ad ascoltare i testi sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del 29.1.2025 e, all'esito, ha rimesso la causa al Giudice delegato per quanto di sua competenza.
Con ordinanza del 25.2.2025 il Giudice delegato, visti gli esiti dell'udienza celebrata in data
21.2.2025 avanti al GOT, dott.ssa De Giacomi, ritenuta la causa matura per la decisione, ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha rinviato il procedimento ex art. 473bis. 28 c.p.c. per la rimessione in decisione disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 5.5.2025 e assegnando alle parti i termini per precisare le proprie conclusioni, per il deposito di comparse conclusionali e per il deposito di memorie di replica.
Con ordinanza del 6.5.2025 il Giudice delegato, lette le note in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti nel termine assegnato, ha rimesso la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 14.5.2025.
***
Sull'addebito della separazione.
La signora a fondamento della domanda di addebito formulata nei confronti del marito Parte_1 ha allegato:
- che dal 2018 lo stesso era solito offenderla e umiliarla spesso anche davanti alle figlie;
- che in una circostanza, tra gennaio e febbraio 2018, il signor le aveva urlato contro CP_1 intimandole di andarsene di casa;
- che in data 20 novembre 2022 il marito, oltre ad averle sottratto le chiavi della macchina e le carte di credito, le aveva urlato contro proferendo parole offensive (quali “testa di cazzo”) e la aveva aggredita dapprima verbalmente e poi fisicamente, spingendola e minacciandola di percuoterla;
- che dopo tale episodio aveva deciso di dormire in un letto separato dal marito e di rivolgersi ad un
Centro Anti violenza;
- che il marito a dicembre 2022 era andato in Angola per motivi lavorativi e da maggio 2023 aveva smesso di inviare soldi alla moglie e alle figlie;
- che dal suo rientro dall'Africa, a gennaio 2024, parte convenuta si era rifiutata di contribuire al mantenimento della famiglia e, anzi, aveva iniziato a pretendere (anche con toni minacciosi) che la moglie (che a novembre 2022 aveva cominciato a lavorare come consulente immobiliare) lo sostenesse economicamente;
- che da maggio 2024 il signor cenava spesso da solo in una stanza diversa da quella in cui CP_1 cenavano moglie e figlie.
Il resistente ha contestato specificamente tutte le circostanze poste a fondamento della domanda di addebito: in particolare, ha rappresentato di non aver mai aggredito fisicamente la moglie, di aver sempre adempiuto, anche durante il periodo trascorso in Africa, agli obblighi economici verso la famiglia e come sia stata, invece, la moglie a seguito della vicenda che lo ha visto incarcerato in
Angola, a non fornire alcun sostegno economico e morale al marito.
Ciò detto, la domanda di addebito avanzata da parte attrice deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Deve rilevarsi innanzitutto che il fatto risalente al 2022, indicato dalla parte attrice come episodio cardine della rottura del vincolo coniugale, non ha trovato riscontro positivo nelle dichiarazioni testimoniali.
La figlia , unica presente alla lite avvenuta tra i genitori in tale data, infatti, ha molto Per_1 ridimensionato l'accaduto, dichiarando che i genitori stavano litigando in cucina, che, ad un certo punto, sono entrati nella sua stanza e che il padre stava, sì, urlando contro la madre, ma ha escluso qualsiasi forma di aggressione fisica o di minaccia. Ha, inoltre, riferito che il padre aveva sottratto le chiavi dell'auto alla madre, ma che, poi, comunque, su richiesta della figlia stessa, non ha rifiutato di restituirle. Non sono, dunque, stati narrati, con riferimento all'episodio di novembre 2022, né dalla figlia né dalle altre figlie (che, pur non essendo presenti durante la lite, hanno appresso di Per_1 quanto accaduto dalla madre e dalla sorella ) né spintoni, né percosse, né minacce né altre Per_1 condotte poste in essere dal che configurino una condotta oggettivamente lesiva della dignità CP_1
o dell'integrità fisica della moglie.
Quanto agli ulteriori episodi risalenti al 2018, le dichiarazioni testimoniali rese dalle figlie Per_1
e si sono rivelate generiche dal momento che entrambe hanno rappresentato di non ricordare Per_2 episodi specifici risalenti a quel periodo, limitandosi a riferire che in quel periodo “i genitori Per_1 litigavano e si offendevano reciprocamente” e che sempre in quel periodo i genitori Per_2 litigavano, aggiungendo che, in momenti di collera, il padre talvolta "umiliava" la madre.
Quanto riferito dalle testimoni evidenzia un clima familiare deteriorato già dal 2018, caratterizzato da reciproche incomprensioni e litigi e non una condotta unilaterale e grave del marito nei confronti della moglie tale da giustificare l'addebito della separazione.
Il fatto del 2022 riportato dalla moglie a fondamento della domanda di addebito deve, dunque, inquadrarsi in questo contesto di conflittualità reciproca e letto alla luce di una crisi coniugale già in atto ulteriormente aggravata dalla decisione della moglie (presa dopo il 20 novembre 2022) di non dormire più insieme al marito.
Del pari, anche i comportamenti successivi al 2022 devono essere letti in quest'ottica.
In proposito, con riguardo ai fatti successivi al mese di maggio 2024, confermati anche dalle figlie, per cui il padre andava spesso a cenare in una stanza diversa rispetto a quella dove cenavano madre e figlie, devono anch'essi essere inseriti all'interno di un contesto di convivenza già fortemente compromessa che andava avanti dal 2018 e non possono considerarsi causa della rottura del vincolo coniugale.
Per le stesse ragioni, anche il fatto che il marito non abbia contribuito ai bisogni della famiglia da gennaio 2024 (anch'esso confermato dalle figlie) non può considerarsi causa della rottura del vincolo coniugale.
In ogni caso, va anche evidenziato, che la mancata contribuzione da parte del (a partire da CP_1 gennaio 2024) non assume rilevanza ai fini dell'addebito della separazione anche dal momento che essa appare giustificata da una comprovata situazione momentanea di difficoltà economica del resistente essendo pacifico che lo stesso ha sempre e per tutta la durata del matrimonio, provveduto a sostenere l'intera famiglia dato che la moglie non lavorava. A ciò si aggiunge che la figlia Per_2 durante la escussione testimoniale, ha riferito che dopo gennaio 2024 aveva accompagnato il padre a
Bergamo "perchè cercava di lavorare in un B&B", dimostrando, dunque, la volontà di attivarsi per cercare un lavoro e rendersi nuovamente adempiente rispetto ai suoi obblighi verso le figlie. Ne consegue che la domanda di addebito formulata dalla moglie deve essere rigettata.
Sul contributo nel mantenimento delle figlie e maggiorenni ma non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Con riferimento al contributo paterno al mantenimento delle figlie e maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente non autosufficienti e conviventi con la madre, giova preliminarmente rammentare che il diritto del figlio maggiorenne ad essere mantenuto dai genitori fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, oltre ad essere espressamente previsto dal legislatore
(art. 337 ter comma 4 c.c. e art. 337 septies c.c.), è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass Civ Sez VI I Ord.
7.9.2015 n. 17738; Cass. Civ sez, VI 1.3.2018 n. 4811).
Nel caso specifico è circostanza pacifica ed incontestata che e seppur Per_1 Per_2 maggiorenni, non risultano aver raggiunto l'indipendenza economica;
è, infatti, studentessa Per_1 universitaria alla facoltà di giurisprudenza e è studentessa universitaria alla facoltà di Per_2 architettura.
Entrambi i genitori, pertanto, sono tenuti a contribuire al suo mantenimento.
A tal proposito, i genitori, in sede di precisazione delle conclusioni, hanno domandato entrambi la conferma del contributo paterno al mantenimento delle figlie e stabilito con i Per_1 Per_2 provvedimenti provvisori emessi in data 29.1.2025.
Premesso che le parti sono sostanzialmente d'accordo sulla determinazione del contributo paterno al mantenimento delle figlie e maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, Per_1 Per_2 il Collegio ritiene che le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento delle figlie
– sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite (la situazione economico/reddituale delle parti è rimasta invariata rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori), risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa.
Pertanto, le istanze come sopra avanzate, possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme.
Deve rilevarsi che il contributo perequativo al mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente non indipendenti, in assenza di accordo tra le parti, deve essere versato in favore di , dal momento che le figlie non hanno domandato il Parte_1 versamento diretto a sé dell'importo dovuto a titolo di mantenimento.
Sull'assegno di mantenimento in favore del coniuge.
Il Collegio dà atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di mantenimento per sé.
Sulle spese di lite.
Visto l'accordo raggiunto dalle parti in ordine al mantenimento delle figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, e e considerata la soccombenza di parte attrice Per_1 Per_2 in ordine alla domanda di addebito avanzata da parte attrice nei confronti del marito, le spese di lite devono essere poste per 1/2 a carico della e compensate per il resto. Si liquidano come in Pt_1 dispositivo in ragione del valore e della natura del presente giudizio, visto il DM 55/2014 ed il DM
37/2018.
Sulla domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
La domanda avanzata dalla convenuta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non è fondata e deve, pertanto, essere respinta. Ritiene, infatti, il Collegio che non vi siano i presupposti per condannare la signora al risarcimento dei danni per lite temeraria, non avendo ella agito in giudizio con Pt_1 mala fede o colpa grave, avendo la ricorrente insistito, in particolare, sulla domanda di addebito della separazione al marito (la domanda di mantenimento per sé della casa è stata rinunciata), domanda di addebito che è stato possibile dirimere solo attraverso un approfondimento istruttorio e la cui infondatezza è emersa soltanto all'esito dell'istruttoria predetta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 29142/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda della ricorrente di addebito della separazione a CP_1
2. Pone a carico di con decorrenza dalla data della domanda giudiziale (agosto CP_1
2024), l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e maggiorenni ed Per_1 Per_2 economicamente non autosufficienti, mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di , dell'importo di € 1.200,00 (600,00 euro per ciascuna figlia), Parte_1 da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT (prima rivalutazione agosto 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito riportate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
3. Dà atto della rinuncia di parte attrice alla domanda di mantenimento per sé;
4. Rigetta la domanda del convenuto di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
5. Condanna la ricorrente al pagamento della quota di ½ delle spese del presente giudizio liquidata in € 3.250 oltre 15% di rimborso spese, IVA e CPA, disponendo che per il restante ½ vengano compensate tra le parti;
Si comunichi.
Così deciso, in Milano il 14 maggio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Laura Maria Cosmai