Art. 6. Unita' di crisi 1. Presso il Ministero della marina mercantile, nell'ambito del comitato permanente interministeriale di pronto intervento previsto dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1978, n. 504 , e' istituita un'unita' di crisi con le seguenti attribuzioni:
a) l'emanazione di direttive ai comandi marittimi periferici per la messa ed il mantenimento in sicurezza di navi e di relitti che possano essere causa di incidenti in mare e per la rimozione di situazioni di pericolo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 ;
b) l'emanazione di direttive e di istruzioni per la bonifica delle acque del mare e del litorale, per lo smaltimento del materiale eventualmente recuperato e per la fuoriuscita in mare;
c) la determinazione di criteri e modalita' per la successiva verifica del sottofondo marino, della colonna d'acqua e della superficie marina.
2. L'unita' di crisi, presieduta dal direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, si avvale dell'ICRAM che a tale fine coordina le attivita' di istituti ed enti di ricerca nazionali, nonche' di istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare.
3. Il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, previsto dal citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 , e' integrato con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Note all' art. 6:
- Il D.P.R. n. 504/1978 reca: "Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185 , per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971". L'art. 3 di detto decreto cosi recita:
"Art. 3. - E' istituito presso il Ministero della marina mercantile il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, quale organo tecnico-scientifico di consulenza del Ministro nella fase operativa, per l'adozione delle misure piu' appropriate e per il coordinamento delle operazioni di emergenza, di cui al precedente art. 2.
Il comitato definisce le procedure di intervento, sulla base del piano operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti accidentali del mare da idrocarburi, predisposto dal Ministero della marina mercantile.
Il comitato e' costituito con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' presieduto dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile.
Di esso fanno parte un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e della marina mercantile, nonche' un'esperto per ciascuno dei seguenti enti: E.N.I., R.I.N.A., C.N.R. e laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Ministro della marina mercantile puo' invitare a partecipare ai lavori del comitato per particolari problemi rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici e di ogni altra amministrazione interessata, nonche' qualificati esperti in specifici settori.
Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza di almeno sette membri permanenti.
Le funzioni di segreteria del comitato sono esercitate da funzionari del Ministero della marina mercantile.
Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
Alle spese per il funzionamento del comitato permanente si provvede con lo stanziamento del cap. 1095 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1978, e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi".
- Gli articoli 11 e 12 della legge n. 979/1982 gia' citata (si veda in nota all'art. 3) cosi' recitano:
"Art. 11. - Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorita' marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.
Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro dalla marina mercantile, ed as- sume la direzione di tutte le operazioni sulla base del pi- ano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile.
Il Ministro della marina mercantile da' immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo art. 34.
Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.
Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504 , per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.
Art. 12. - Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorita' marittima piu' vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti.
L'autorita' marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti gia' prodotti.
Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorita' marittima fara' eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.
Nei casi di urganza, l'autorita' marittima fara' eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere".
a) l'emanazione di direttive ai comandi marittimi periferici per la messa ed il mantenimento in sicurezza di navi e di relitti che possano essere causa di incidenti in mare e per la rimozione di situazioni di pericolo di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 ;
b) l'emanazione di direttive e di istruzioni per la bonifica delle acque del mare e del litorale, per lo smaltimento del materiale eventualmente recuperato e per la fuoriuscita in mare;
c) la determinazione di criteri e modalita' per la successiva verifica del sottofondo marino, della colonna d'acqua e della superficie marina.
2. L'unita' di crisi, presieduta dal direttore generale dell'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, si avvale dell'ICRAM che a tale fine coordina le attivita' di istituti ed enti di ricerca nazionali, nonche' di istituti a carattere scientifico ed universitario specializzati nelle scienze del mare.
3. Il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, previsto dal citato articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 504 del 1978 , e' integrato con un rappresentante del Ministero dell'ambiente, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed un rappresentante del Ministro per il coordinamento della protezione civile.
Note all' art. 6:
- Il D.P.R. n. 504/1978 reca: "Norme di attuazione della delega di cui alla legge 6 aprile 1977, n. 185 , per assicurare l'esecuzione delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969 e della convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971". L'art. 3 di detto decreto cosi recita:
"Art. 3. - E' istituito presso il Ministero della marina mercantile il comitato permanente interministeriale di pronto intervento, quale organo tecnico-scientifico di consulenza del Ministro nella fase operativa, per l'adozione delle misure piu' appropriate e per il coordinamento delle operazioni di emergenza, di cui al precedente art. 2.
Il comitato definisce le procedure di intervento, sulla base del piano operativo di pronto intervento contro gli inquinamenti accidentali del mare da idrocarburi, predisposto dal Ministero della marina mercantile.
Il comitato e' costituito con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' presieduto dal direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile.
Di esso fanno parte un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e della marina mercantile, nonche' un'esperto per ciascuno dei seguenti enti: E.N.I., R.I.N.A., C.N.R. e laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Il Ministro della marina mercantile puo' invitare a partecipare ai lavori del comitato per particolari problemi rappresentanti dei Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici e di ogni altra amministrazione interessata, nonche' qualificati esperti in specifici settori.
Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza di almeno sette membri permanenti.
Le funzioni di segreteria del comitato sono esercitate da funzionari del Ministero della marina mercantile.
Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.
Alle spese per il funzionamento del comitato permanente si provvede con lo stanziamento del cap. 1095 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1978, e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi".
- Gli articoli 11 e 12 della legge n. 979/1982 gia' citata (si veda in nota all'art. 3) cosi' recitano:
"Art. 11. - Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorita' marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.
Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro dalla marina mercantile, ed as- sume la direzione di tutte le operazioni sulla base del pi- ano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile.
Il Ministro della marina mercantile da' immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo art. 34.
Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.
Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504 , per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.
Art. 12. - Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorita' marittima piu' vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti.
L'autorita' marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti gia' prodotti.
Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorita' marittima fara' eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.
Nei casi di urganza, l'autorita' marittima fara' eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere".