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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127-ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'8.7.2025 nella causa in II grado R.G. n. 1486/2024 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 792/2024 emessa dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, Parte_1 [...] rappresentati e Parte_2 difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12; APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo CP_1
Zinzi, ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già precisato dal giudice di prime cure, “Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata n.d.r.] ha convenuto in CP_1 giudizio il [innanzi al Tribunale di Frosinone, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, n.d.r.] e ha chiesto “per tutti i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, anche previa declaratoria di nullità/disapplicazione del Ccni Scuola 2022/2025 ratione temporis applicabile, nella parte in cui prevede che le operazioni di mobilità del personale docente si effettuano solo sul 50% riservando l'altro 50% residuo alle immissioni in ruolo, accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta della Amministrazione resistente consistente nel mancato trasferimento dell'istante in una delle sedi indicate nella domanda di trasferimento in quanto assegnati a docenti neo immessi in ruolo, ovvero agli ulteriori individuati in corso di causa o ritenuti di giustizia secondo l'ordine di priorità e segnatamente presso l'Istituto LI CA ovvero LI Giglio ovvero in una delle sedi ove vi siano state immissioni in ruolo come indicate nel corpo del ricorso;
condannare l'Amministrazione resistente a collocare parte ricorrente presso l'Istituto LI CA ovvero LI Giglio ovvero una delle sedi individuate nella domanda di mobilità secondo l'ordine di priorità; per l'effetto assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi indicate nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza o comunque disponibili nell'ambito territoriale di che verranno individuate in corso di causa”. A Parte_2 fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue: -di essere docente di ruolo scuola primaria – EEEE - in servizio presso l'Istituto Bagni di Tivoli, scuola primaria, posto comune;
-di essere attualmente in servizio presso l'Istituto comprensivo di LI (FR); -di aver presentato, nei termini ex lege previsti, domanda di trasferimento interprovinciale dalla Provincia di Roma alla Provincia di per l'anno scolastico Parte_2
2023/2024; -di aver indicato, nella domanda di scelta delle sedi per il trasferimento, nell'ordine, i seguenti istituti scolastici: a) LI CA;
b) LI Giglio;
Parte_3 CP_ c) ; d) e) f) ; g) Parte_2 CP_2 Controparte_3 Controparte_5
h) i) ; j)
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
k) ; l) Scuola primaria Broccostella;
m)
[...] Controparte_9 [...]
; n) Scuola primaria di Fiuggi;
o) . -che la Controparte_10 Controparte_11 domanda di trasferimento non è stata accolta. - che però, risulta documentalmente che sono stati immessi in ruolo altri docenti sulle sedi indicate dalla docente
[...]
nella domanda di trasferimento;
-che in data 22.08.2023 l ha CP_1 CP_12 pubblicato l'Avviso per l'immissione in ruolo docenti per l'anno scolastico 2023/2024, in applicazione del CCNI, sono stati riservati il 50 per cento dei posti alle procedure di trasferimento ed il 50 per cento alle immissioni in ruolo;
-che in data 06.09.2023, è stato pubblicato l'elenco delle immissioni in ruolo e risulta che presso sedi scelte dalla docente nella priorità della scelta delle sedi, sono stati immessi in ruolo CP_1 docenti da GAE e da Concorso;
-che in particolare sono stati immessi in ruolo, tra gli altri, i seguenti docenti. Ciò premesso, parte ricorrente ha allegato che tali posti dovevano essere assegnati a parte ricorrente in ragione della normativa vigente e quindi assegnati con priorità ai trasferimenti ed in subordine alle neoimmissioni in ruolo. Parte ricorrente ha in particolare dedotto la Illegittimità dell'applicazione del CCNI nella parte in cui prevede la mobilità sul 50% dei posti vacanti e utilizzo del restante 50% per le immissioni in ruolo. Si è costituito il e ha chiesto in rigetto Parte_1 del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Il ha evidenziato la Parte_1 correttezza del proprio operato e ha sottolineato che in base all'art. 8 CCNI, per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il 50% delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. Quindi dopo FASE I (comunale) e la FASE II (provinciale), prima di effettuare la FASE III (interprovinciale) si procede all'accantonamento del 50% dei posti. L'accantonamento viene effettuato a livello provinciale e non per singola istituzione scolastica. Il ha dunque rilevato la Parte_1 legittimità dell'operato della amministrazione, la inammissibile disapplicazione di norme interne e la specialità della disciplina del settore”. Il Tribunale, dato atto che “Nel presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato i risultati dei bollettini dei trasferimenti della mobilità personale docente 2023/2024 in ragione della violazione di legge da parte del Parte_1 laddove non ha considerato “.... la preferenza per il trasferimento di chi sia già in ruolo rispetto alla assegnazione di sede per le nuove nomine....” come previsto dalla normativa di cui al D.Lgs 297/1994”, rilevato quanto disposto dall'articolo 8 del CCNI mobilità a.s. 2022/2025 e dall'art. 470 del decreto legislativo 297/1994, precisava che
“la norma invocata è chiara nel delegare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal “superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”. Riteneva, pertanto, che “appare fondata la pretesa fatta valere dalla ricorrente ad essere valutata, negli ambiti territoriali indicati come preferiti nella domanda di mobilità territoriale, secondo il punteggio ad essa attribuito, i titoli di precedenza indicati e con priorità rispetto ai neo immessi in ruolo” e così decideva “Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad essere valutata, negli ambiti territoriali indicati come preferiti nella domanda di mobilità territoriale avanzata per l'anno scolastico 2023/2024, secondo il punteggio ad ella attribuito, i titoli di precedenza fatti valere e con priorità rispetto ai neo immessi in ruolo e, per l'effetto, condanna il alla adozione di ogni provvedimento utile ad Controparte_13 assicurare alla stessa il trasferimento presso gli ambiti territoriali indicati come preferiti nell'ordine di preferenze allegato alla domanda stessa, secondo il punteggio ad esse attribuito, i titoli di precedenza fatti valere e con priorità rispetto ai neo immessi in ruolo”.
Con ricorso depositato il 31.5.2024 il , l Parte_1 [...]
Parte_4 hanno proposto gravame nei confronti della sentenza indicata in oggetto.
[...]
si è costituita deducendo, in via preliminare, “Difetto di CP_1 contradditorio. Inammissibilità del gravame. Mancata notificazione ai controinteressati, parti del giudizio di primo grado, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza” e, nel merito, l'infondatezza del gravame. Con l'atto di appello, il , l Parte_1 [...]
Parte_4 censurano la decisione del Tribunale di cui deducono la
“1) Erroneità della ricostruzione in fatto sottesa alla pronuncia di prime cure … In base al CCNI 2022/25 le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre fasi: I fase -Trasferimenti all'interno del comune;
II fase - Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase - mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale (che riguarda il passaggio di cattedra, ovvero movimento per una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità all'interno dello stesso ordine e grado di scuola, e il passaggio di ruolo, vale a dire il movimento in altro ordine o grado di istruzione. Il trasferimento provinciale, quindi, rientra nella I Fase (comunale) se riguarda scuole ubicate nel comune di titolarità oppure nella II Fase (provinciale) se riguarda scuole ubicate nella provincia di titolarità, ma in comuni diversi rispetto a quello di titolarità. Il trasferimento interprovinciale rientra, invece, nella III Fase e, quindi, viene disposto successivamente a conclusione della mobilità territoriale provinciale. I trasferimenti comunali e provinciali avvengono sul 100% dei posti disponibili. Al termine della seconda fase, il 50% dei posti disponibili è destinato ai movimenti della terza fase, con relativo accantonamento per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, secondo le seguenti percentuali: • 25% dei posti disponibili ai trasferimenti interprovinciali • 25% dei posti disponibili alla mobilità professionale (provinciale e interprovinciale). Ai fini della suddetta ripartizione dei posti tra terza fase della mobilità e immissioni in ruolo, l'eventuale posto dispari è assegnato, ad anni alterni, a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità … le domande di mobilità vengono valutate considerando le eventuali precedenze e il punteggio posseduti da ciascun docente : chi usufruisce di una precedenza, a prescindere dal punteggio, precede un docente senza precedenza;
in caso di docenti con precedenza, precede il docente la cui precedenza è elencata prima nel CCNI;
in caso di docenti con la medesima precedenza, precede colui che possiede un maggior punteggio;
a parità di punteggio e precedenza prevale l'anzianità anagrafica. Le precedenze sono indicate, in ordine di priorità, nell'articolo 13, comma 1, del CCNI 2022/25 … Orbene, dal Bollettino dei Con trasferimenti pubblicato sul Sito Istituzionale dell di , con Decreto Prot. n. Parte_2
293 del 24/05/2023, si evince che i docenti che hanno ottenuto la mobilità territoriale interprovinciale, per le sedi espresse, altresì, dalla ricorrente, sono dotati di precedenza, pur con punteggio inferiore, ovvero hanno sviluppato un punteggio superiore rispetto a quello dell'interessata …, la domanda di trasferimento interprovinciale della docente appellata è stata correttamente rigettata e l'interessata, per il corrente anno scolastico, ha ottenuto Assegnazione Provvisoria presso la Scuola Primaria -LI CA " -LI (FREE86103R), fino al 31/08/2024, su posto di Sostegno”; Parte_3
“2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 465 e 470 D. Lgs. n. 297/2024 e, per l'effetto, erronea disapplicazione dell'art. 8 CCNI 2022-2025 … dalla lettura combinata delle due disposizioni richiamate emerge chiaramente che la prevalenza, riconosciuta dall'art. 470 d.lgs. n. 297/1994 alla mobilità rispetto alle nuove assunzioni, sia da accordare alla sola mobilità territoriale provinciale e non anche alla mobilità territoriale extra-provinciale … Ne discende che il CCNI 2022-2025 è appieno in linea con i principi generali fissati dagli artt. 465 e 470 D.Lgs. n. 297/1994, secondo i quali la prevalenza deve essere accordata alla sola mobilità territoriale comunale e provinciale e non anche a quella extra-provinciale, di cui, invero, si tratta nel caso di specie … In tal senso, ancora più recente la sentenza, ignorata dal Giudice di Prime Cure, del Consiglio di Stato, 7 febbraio 2023, n. 1348 … e dall'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994 può desumersi un favor solo tendenziale per la mobilità, e, in particolare, per la mobilità comunale (Fase I) e per quella provinciale (Fase II), non potendosi invece ricavare – diversamente da quanto erroneamente sostenuto dal Giudice di Prime cure – una preferenza assoluta e senza sconti a vantaggio dei trasferendi. Il favor per la mobilità, per l'appunto tendenziale, riflette un bilanciamento di interessi interamente riservato alla contrattazione collettiva, chiamata ad attuare i principi posti dall'art. 470 avente natura meramente programmatica. La pronuncia impugnata è allora radicalmente errata soprattutto se si considera che i posti per la mobilità interprovinciale sono stati effettivamente riservati all'esito dell'assegnazione delle sedi disponibili alla mobilità comunale di Fase I e provinciale di Fase II, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 8 CCNI 2022-2025, dagli artt. 465 e 470 D.lgs. n. 294/1997, per come interpretati dai precedenti giurisprudenziali sopra richiamati”.
Invero, in osservanza della ragione più liquida, occorre da subito osservare che l'art.
8 - SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA' del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 18/05/2022 in Roma, presso il , prevede quanto segue Parte_1
“1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l'organico dell'autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;
b) le cattedre ed i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;
c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. d) Dalle predette disponibilità vanno detratti: - i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7; - per l'a.s. 2022/23, a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2021/22 il personale docente assunto a seguito della procedura straordinaria di cui all'art.59, commi 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106; - per l'a.s. 2022/23, a livello provinciale, le cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106. 3. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.
4. Non sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali.
5. Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase.
6. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).
7. Ai fini della ripartizione dei posti di cui al precedente comma 5, l'eventuale posto dispari è assegnato ad anni alterni a favore delle assunzioni in ruolo ovvero alle operazioni di mobilità; nel 2022/2023 viene assegnato per le immissioni in ruolo.
8. Il calcolo del contingente di cui al comma 6 del presente articolo viene effettuato arrotondando all'unità successiva, ove possibile, il resto decimale più alto. Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo se pari a 0,5 si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale. (1) 9. I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei movimenti in uscita della terza fase vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate al comma 6. Nel caso in cui terminate le operazioni di mobilità territoriale l'aliquota dei posti destinati non venga esaurita i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla provincia. Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuino ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale. 10. Per il personale di cui all'articolo 18bis del presente contratto, il calcolo dei contingenti di cui ai commi precedenti avviene al termine della fase H dell'allegato 1”. L'art, 6 dello stesso CCNI stabilisce:
“ART. 6 –PROCEDIMENTO DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI 1. Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (comune o distretto) sia per la mobilità intraprovinciale che per quella interprovinciale;
in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più province.
2. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase: Trasferimenti all'interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.
3. La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza;
in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e delle precedenze.
4. In caso di mobilità territoriale e di mobilità professionale saranno presentate distinte domande secondo quanto previsto dall'apposita O.M., fermo restando per ciascuna domanda i limiti di cui al comma 1. 5. Le operazioni di cui al comma 2 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 e si svolgono secondo la tempistica prevista nelle relative Ordinanze Ministeriali. Secondo l'ordine delle preferenze espresse, il docente soddisfatto in una preferenza di scuola acquisisce la titolarità su scuola. Qualora una domanda sia soddisfatta mediante la preferenza sintetica comune, distretto o provincia, al docente viene assegnata la titolarità nella prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole comprese nel codice sintetico, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione puntuale o più circoscritta a livello territoriale sia pure con punteggio inferiore ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola disponibile all'interno dell'espressa preferenza sintetica. In tal caso non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 del presente contratto, fatta salva l'eventuale applicazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 3. 6. Per accedere ai posti di sostegno in tutti gli ordini o ai posti di lingua nella scuola primaria il docente deve esprimere nel modulo domanda con quale ordine di preferenza intende essere trattato.
7. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per le sedi di organico dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché dei percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti negli istituti secondari di secondo grado, per i posti di lingua slovena e per i posti dei licei europei, è necessario, in caso di preferenza sintetica (comune o distretto o provincia), esprimere o meno la preferenza per tali tipologie. Per i posti speciali di infanzia e primaria si rimanda ai successivi articoli 24 e 25. 8. I docenti di cui al successivo articolo 8, comma 2, lett. d), secondo alinea, all'esito positivo del periodo di formazione e prova di cui all'art.59, comma 8, decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2021, o se successiva dalla data di inizio del servizio, e partecipano alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2023/24 al fine di acquisire la titolarità. Si applica l'articolo 2, comma 7. In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all'interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.
9. I docenti di cui al successivo articolo 8, comma 2, lett. d), terzo alinea, all'esito positivo del periodo di formazione e prova di cui all'art.59, comma 9-bis, decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106 sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1 settembre 2022 e partecipano alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2023/24 al fine di acquisire la titolarità, ai sensi del medesimo art. 8 del presente contratto. Si applica l'articolo 2, comma 7”. Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 prevede all'art. 470 Mobilità professionale che:
1. Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il
[...]
definiscono tempi e modalità per il conseguimento Controparte_15 dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.
2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità.
3. Nei passaggi di cattedra o di ruolo, quando vi siano posti di sostegno vacanti e disponibili, si dà precedenza, ai fini della copertura dei posti stessi, a coloro che, avendo i requisiti richiesti per i passaggi medesimi, siano forniti del prescritto titolo di specializzazione.
L'art. 465 Trasferimenti provinciali e interprovinciali che:
1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 470, comma 1, i trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
2. I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.
3. Ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente le cattedre ed i posti di insegnamento la cui disponibilità, nella misura fissata dal comma 2, si venga a verificare entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Le cattedre ed i posti di insegnamento che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo tale data sono invece assegnati, nella misura intera, alle nuove nomine in ruolo, che saranno disposte su sedi provvisorie.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano altresì per i trasferimenti e le nuove nomine del personale direttivo e del personale educativo.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che “In tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli”, così Cass. S ez. L - , Sentenza n. 1055 del 10/01/2024.
Invero, l'art. 8 cit. contrasta con l'art. 470 sopra richiamato perché appare dare priorità agli immessi in ruolo quando invece secondo la disposizione di leggequeste ultime devono essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico, con sostanziale preferenza del personale già in ruolo. Vero è che lo stesso art. 470 cit. stabilisce, come visto, che “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Controparte_15 definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che “In tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l'art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell'attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l'assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli” (v. Cass. sez. L - , Sentenza n. 1055 del 10/01/2024), come nel caso di specie
Ne consegue che l'appello va rigettato. In considerazione della soccombenza le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'amministrazione appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessive € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA. Roma, 8.7.2025
L'ESTENSORE Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste