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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/10/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa RO CI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 804 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del
09.06.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosa Lapi per mandato in atti;
attore
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Roberto Gennaro per mandato in atti;
convenuta
e
, residente in [...]; CP_2 convenuto contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 09.06.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali depositati nei termini di rito.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e , chiedendone condanna in solido al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 01.03.2019.
L'attore esponeva che, intorno alle ore 11:30, mentre svolgeva attività lavorativa all'interno di un cantiere stradale sito nel territorio del Comune di Cefalù, lungo la Strada
Statale 113 al km 184+200, veniva investito dal veicolo Fiat Doblò, targato CL 227 FR, di proprietà e condotto da . CP_2
Secondo la rappresentazione dei fatti offerta dall'attore, il veicolo investitore procedeva a velocità sostenuta nonostante la presenza di segnaletica stradale temporanea e di uno sbandieratore, con limite di velocità fissato a 30 km/h.
A seguito dell'urto, l'attore veniva trasportato dal personale sanitario del servizio 118 al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Istituto Giglio di Cefalù, dove gli veniva diagnosticata una frattura completa pluriframmentaria ingranata dell'epifisi prossimale del perone, nonché una frattura a decorso verticale completa dell'epifisi tibiale distale, con rima di frattura estesa alla tibio-astragalica.
L'attore lamentava, altresì, di aver subito un pregiudizio di natura patrimoniale, determinato dalla riduzione dell'importo percepito a titolo di assegni familiari e di indennità di disoccupazione agricola, in quanto il sinistro gli avrebbe impedito di maturare il numero minimo di giornate lavorative richieste per l'accesso integrale a tali prestazioni.
In relazione al predetto infortunio, l'attore rilevava di avere presentato regolare denuncia all'INAIL, che aveva accertato una menomazione dell'integrità psico-fisica valutata nella misura del 9%, provvedendo a corrispondergli un indennizzo pari ad € 12.000,00.
Rappresentava, infine, che in data 11.03.2019, formalizzava nei confronti della compagnia assicurativa la costituzione in mora, con contestuale richiesta risarcitoria, ai sensi degli artt. 145 e 148 del D.Lgs. n. 209/2005. In riscontro, la società convenuta formulava un'offerta risarcitoria ai sensi dell'art. 2054 c.c., pari ad € 1.500,00, comprensiva della somma di € 200,00 a titolo di spese legali.
2 Con successiva comunicazione del 28.11.2019, l'attore invitava Controparte_1 all'instaurazione di una procedura di negoziazione assistita, invito rimasto privo di
[...] riscontro.
Ascrivendo la responsabilità del sinistro esclusivamente ad , l'attore CP_2 concludeva chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del sinistro, quantificati in ad € 55.000,00, detratte le somme già percepite, corrisposte dall'INAIL e dalla odierna convenuta, CP_1 Controparte_1 pari, rispettivamente, a € 12.000,00 e a € 1.300,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
oltre il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla distruzione del telefono cellulare, quantificati in € 405,00, e alla differenza reddituale non percepita a cagione dell'incidente, quantificata in € 8.000,00; il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si costituiva la quale contestava integralmente la Controparte_1 ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, deducendo che , in qualità di Parte_1 capocantiere, fosse stato destinatario di una sanzione amministrativa elevata dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, in ragione dell'insufficienza della segnaletica predisposta dalla ditta incaricata dei lavori.
Detta segnaletica, in particolare, veniva ritenuta inidonea a garantire una corretta presegnalazione del cantiere, in violazione dell'Ordinanza ANAS n. 259/2016.
In ordine alla posizione dell'INAIL, la convenuta evidenziava che l'importo inizialmente liquidato all'attore era pari ad € 17.790,55, in relazione a un danno biologico pari al 9%
(poi, nelle more del presente giudizio, a seguito di aggravamento, rivalutato nella misura del
12%, con erogazione di un'indennità complessiva pari ad € 26.335,19, di cui € 17.790,55 attribuiti originariamente ed € 8.544,64 riconosciuti quale aggravamento delle conseguenze lesive).
Tenuto conto del ricalcolo del danno indennizzabile da parte dell'ente previdenziale e valutato un concorso di colpa dell'attore nella misura del 50%, la compagnia assicurativa aveva formulato, in via transattiva, una proposta risarcitoria pari ad € 1.300,00 a titolo di danno differenziale, somma effettivamente liquidata all'attore e da questi accettata a titolo di acconto del maggior avere.
3 Alla luce di quanto sopra, la convenuta concludeva per il rigetto integrale delle domande attoree;
con vittoria di spese competenze e onorari.
All'udienza del 28.01.2020 il Giudice, rilevata l'omessa notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto , ne autorizzava la rinnovazione, rinviando la causa CP_2 all'udienza del 10 giugno 2021, nella quale venivano concessi i termini ex art. 183, comma
VI, c.p.c.
La causa veniva, dunque, istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice,
[...] ed e del teste di parte convenuta, (cfr. Tes_1 Controparte_3 Testimone_2 verbale d'udienza del 23.11.2022), oltre che con espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore (cfr. ordinanza del 15.12.2022).
Esaurita l'istruttoria e mutato, nelle more, il giudice assegnatario del fascicolo, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
31.10.2024, poi più volte rinviata anche a seguito del successivo nuovo mutamento del giudice assegnatario, fino all'udienza del 09.06.2025, ove è stato assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. La responsabilità del sinistro
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , il quale, pur CP_2 ritualmente evocato, non si è, tuttavia, costituito nel presente procedimento.
Ancora, preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della 'Memoria di controreplica' depositata dall'attore in data 22.9.2025, ben oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Venendo al merito della controversia, gli esiti dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio hanno confermato l'assunto attoreo secondo il quale il sinistro del 1° marzo 2019, occorso sulla Strada Statale 113 al km 184+350 nel territorio del Comune di Cefalù, si verificò a causa della condotta colposa tenuta dal convenuto , conducente e CP_2 proprietario dell'autocarro Fiat Doblò, targato CL 227FR, assicurato presso
[...] con polizza n. 2015/72729. Controparte_1
4 La ricostruzione dei fatti offerta dall'attore e la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa e nella documentazione offerta dalle parti.
Il teste collega dell'attore all'epoca dei fatti e testimone oculare del Testimone_1 sinistro, ha confermato i capitoli di prova dedotti ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. da parte attrice, dichiarando di aver assistito personalmente all'incidente mentre si trovava impegnato in attività di sfalcio dell'erba sul cordolo della carreggiata.
Ha riferito, invero, che il sinistro è avvenuto il 1° marzo del 2019 all'altezza dello svincolo per Cefalù, in direzione Messina, tra le 11 e le 11,30, identificando il veicolo investitore come un “fiorino bianco” (cfr. verbale di udienza del 23.11.2022).
Il teste ha, poi, precisato che al momento dell'impatto “il dirigeva la squadra di Pt_1 lavoro. Io ero a circa 40 metri. Il aveva il soffiatore per pulire la strada. Il era sulla Pt_1 Pt_1 carreggiata, perché la linea di demarcazione era vicina al cordolo”.
Quanto alla dinamica del sinistro, il teste ha dichiarato: “Ho avuto l'impressione che la macchina è rimasta sorpresa dalla presenza del , perché si è spostata sulla sinistra, ma ha colpito Pt_1 il sul fianco destro con il faro destro della macchina”, precisando che “il fiorino viaggiava in Pt_1 direzione Messina, provenienza Cefalù, nella stessa corsia dove lavoravamo noi. Non so se il guidatore era distratto perché non ha potuto né rallentare né evitare l'impatto, nonostante la segnaletica. Prima dell'impatto non ricordo che abbia frenato”.
Riguardo alla presenza della segnaletica, il teste ha rappresentato la presenza di agente segnalatore prima della curva oltre la quale si trovava l'attore e la presenza di furgone con indicazione luminosa di passaggio a sinistra e lampeggianti (“C'era un mio collega che segnalava il cantiere. Noi eravamo dopo la curva. Il segnalatore era un po' prima della curva, c'era anche il furgone con le segnalazioni. Non c'erano birilli perché era un cantiere mobile… il furgone è dotato di un segnale che indica passaggio a sinistra più i lampeggianti”: cfr. dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 all'udienza del 23.11.2022).
Il teste collega di lavoro dell'attore pure presente sul luogo del Controparte_3 sinistro in qualità di sbandieratore, ha confermato i capitoli di prova di cui alla memoria ex art 186, comma 6 n. 2, c.p.c. di parte attrice precisando che il sinistro “è avvenuto il primo marzo del 2019 alle ore 11 o 11,30 circa, nei pressi di Cefalù sulla ss 113 in direzione Palermo all'uscita
5 di Cefalù. Noi stavamo lavorando nella corsia che va verso Palermo. La macchina era un furgoncino bianco. Non so dire il modello o la targa. Io lavoravo con il nella stessa ditta”. Pt_1
Il teste, pur ammettendo di non essere testimone oculare del sinistro, ha confermato che al momento dell'impatto stava “sbandierando” e che “erano stati apposti i segnali di lavori in corso, di limite di velocità, credo a 30 km/h, divieto di sorpasso, e l'indicazione del restringimento della corsia. Di solito si mettono questi segnali, ma non ricordo di preciso. I segnali erano stati apposti a circa 10 metri dal luogo in cui lavoravano gli addetti al taglio dell'erba. E' un cantiere mobile, i segnali rimangono fissi, fino a una certa distanza, poi vengono spostati anch'essi. Non so dire la distanza dei segnali dal Sapienza al momento del sinistro, non era tanta …” (cfr. dichiarazioni rese dal teste Controparte_3 all'udienza del 23.11.2022).
Le dichiarazioni rese dai testi escussi risultano confermate dalla ricostruzione dell'evento di cui alla comunicazione di notizia di reato dell'8 aprile 2019, redatta della Polizia Stradale di Palermo (cfr. doc. “rapporto autorità” allegato alla comparsa di costituzione), che riscostruisce il sinistro occorso all'attore nei seguenti termini: “Il giorno 01/03/2019, CP_2
alla guida dell'autocarro Fiat Doblò targato CL227FR, solo a bordo, proveniente dal lato Palermo,
[...] circolava sulla SS 113, in direzione Messina, omettendo di regolare la velocità in modo da commisurarla alle caratteristiche e condizioni della strada di seguito descritte. Giunto verso le ore 11:45, all'altezza della progressiva chilometrica 184+350, ricadente nel territorio del Comune di Cefalù, su un tratto di strada che si sviluppa con andamento curvilineo destrorso, seguito da un tratto rettilineo con variazione plani- altimetrica discendente, asciutta, in presenza di segnaletica di cantiere posta a presegnalare dei lavori di potatura delle aiuole contigue alla carreggiata, perdeva il controllo di guida. In tale circostanza l'autocarro
Fiat Doblò, investiva operaio appiedato, che al momento si trovava sulla Parte_1 carreggiata, munito di attrezzatura SOFFIONE, intento a soffiare le erbacce appena tagliate da altri operai della sua stessa ditta, fuori dalla sede viaria. Il predetto investimento si concretizzava tra la parte anteriore destra dell'autocarro e gli arti inferiori dell'operaio che al momento stava dando le spalle al traffico veicolare della corsia PA-ME” (cfr. ricostruzione della dinamica del sinistro di cui al rapporto informativo della Polizia Stradale di Palermo, allegato alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa convenuta).
6 Peraltro, all'esito dei rilievi effettuati dagli agenti intervenuti sul posto, gli stessi contestavano al conducente la violazione dell'art. 141, commi 3° e 8° del CP_2
Codice della Strada per "velocità non commisurata".
Per converso non è emerso alcun elemento utile a suffragare una diversa ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro, alternativa a quella offerta dall'attore.
Invero, quanto alle argomentazioni difensive svolte dalla convenuta, il Tribunale osserva che, pur essendo stato elevato un verbale di contestazione all'attore, quale responsabile del cantiere, per violazione dell'art. 21, commi 3° e 4° del Codice della Strada per omissioni nella delimitazione e segnalazione del cantiere, tale circostanza non è idonea ad escludere o ridurre la responsabilità del conducente.
In particolare, dalle testimonianze del teste e del teste Testimone_1 Controparte_3 risulta confermata, nel luogo e nel tempo del sinistro, l'esistenza di un sistema di segnalazione cantiere composto da agente segnalatore (sbandieratore) e furgone segnalatore, nonché l'esistenza di segnalazione verticale.
La convergenza sul punto delle dichiarazioni dei testi escussi, sopra già richiamate, nonché la descrizione del luogo teatro del sinistro di cui al rapporto delle forze dell'ordine
(“presenza di segnaletica temporanea di cantiere”), pure già ampiamente richiamata, dimostra che una segnalazione, seppur certamente perfettibile sotto il profilo tecnico, era comunque presente e percepibile, circostanza che esclude qualsiasi possibilità che il conducente non si fosse avveduto della presenza del cantiere.
Nel caso di specie, la presenza di segnaletica visibile, unita alle condizioni di perfetta visibilità (orario diurno), rendevano assolutamente percettibile la presenza di lavoratori sulla carreggiata e imponevano una condotta di particolare prudenza che il convenuto ha omesso di tenere.
Peraltro, la violazione delle regole di prudenza e diligenza da parte del convenuto non risulta smentita dal teste di parte convenuta , che ha dichiarato di essere Testimone_2 transitato sul luogo solo successivamente all'accaduto, quando erano già presenti le forze dell'ordine, senza aver assistito all'impatto, precisando “non so dire in quale corsia è avvenuto
l'incidente, quando sono transitato c'erano già le Forze dell'ordine” (cfr. verbale di udienza del
7 23.11.2022), senza nulla aggiungere rispetto alla descrizione del sinistro offerta dall'attore ed emersa all'esito dell'istruttoria svolta in corso di causa.
Ora, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte è pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. ord. n. 9856/2022).
Nell'odierno giudizio tale prova non è stata raggiunta, non essendo desumibile né dagli atti di causa né dall'istruttoria svolta l'impossibilità oggettiva per (conducente CP_2
- e proprietario - del veicolo investitore) di evitare l'impatto con l'attore.
Conseguentemente il convenuto deve essere dichiarato responsabile del sinistro occorso a in data 01.03.2019; responsabilità che deve ritenersi esclusiva, non Parte_1 essendo emerso, nel corso del presente giudizio, alcun elemento da cui desumere l'intervento di un concorrente comportamento colposo dell'attore.
Risulta, quindi, integralmente fondata - sotto il profilo dell'an debeatur - la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di , che deve essere Parte_1 CP_2 quindi condannato a risarcire l'attore dei danni dallo stesso sofferti in conseguenza dell'incidente.
Al risarcimento dei suddetti danni va condannata, in solido, anche Controparte_1
data la pacifica esistenza di un valido rapporto assicurativo relativo all'autocarro di
[...] proprietà del convenuto . CP_2
2.2 La liquidazione del danno biologico
Per quanto riguarda la quantificazione del danno risarcibile, muovendo dalla disamina del pregiudizio di ordine non patrimoniale del quale l'attore ha domandato il ristoro, si osserva che le lesioni eziologicamente riconducibili al sinistro hanno provocato un danno biologico permanente, quantificato in misura pari al 16% (sedici percento) dell'integrità psicofisica complessiva, con postumi permanenti reliquati non suscettibili di miglioramento
8 mediante terapie e/o interventi chirurgici (cfr. relazione a firma del C.T.U. dott. Per_1
depositata in data 08.08.2023 agli atti del fascicolo).
[...]
Tale valutazione è stata compiuta in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U., dott.
, il quale ha pienamente ed analiticamente motivato le proprie conclusioni Persona_1
– che questo giudice ritiene integralmente condivisibili – sulla base della documentazione sanitaria prodotta in giudizio, dei riscontri clinici rilevati nel corso della perizia e dei criteri medico-legali di valutazione del danno indicati dalla letteratura scientifica di riferimento.
Il consulente, in sede di osservazione, ha inoltre allegato il parere scritto del consulente radiologo sulla base del quale ha chiarito “che il quadro di anchilosi della tibio-tarsica e della sottoastragalica ed il conseguente deficit deambulatorio sono coerenti con i postumi delle predette fratture trattate conservativamente con immobilizzazione in gesso femoro-podalico”.
L'inabilità temporanea assoluta è perdurata per 40 giorni, mentre quella relativa si è prolungata per ulteriori 20 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, 10 giorni al 50% e altri 20 giorni al 25% delle stesse.
Per la liquidazione del danno, necessariamente equitativa n considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni lesi e dei pregiudizi che ne derivano, come sopra riconosciuto, questo Tribunale aderisce alle recenti previsioni normative adottate dal legislatore;
in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nella Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR
n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), definiti dal legislatore in attuazione dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni.
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle
9 terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
La tabella unica nazionale tiene espressamente conto, dunque, anche della liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso, ponendo fine all'annosa diatriba circa la liquidazione autonoma del danno morale.
Si tratta di un sistema di liquidazione “a punto” in cui l'ammontare del risarcimento si determina moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l'invalidità permanente per una somma di denaro, che varia col variare del grado di invalidità. La tabella unica nazionale disciplina solo le invalidità dal 10% al 100% compresi, prendendo a riferimento il valore punto pari a € 3.458,83, cioè pari al valore del punto “di partenza” per la liquidazione del danno biologico permanente
Il valore monetario del punto di invalidità non è fisso, ma muta in funzione di tre variabili: il grado di invalidità permanente accertato, che determina l'aumento proporzionale del valore monetario del valore punto base;
l'età della vittima, che determina la diminuzione in misura inversamente proporzionale del valore monetario del valore punto base;
la sofferenza morale provocata dall'infortunio, che determina l'aumento del valore punto in relazione al grado di sofferenza (nessuna, minima, media o grave), mediante l'applicazione di un coefficiente minimo, medio o massimo, che determina l'aumento del valore punto base.
Tale modulazione però non è automatica, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice anche nella misura del coefficiente applicato in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.
In altri termini, anche nella tabella unica nazionale, così come nelle tabelle di Milano finora applicate nella liquidazione equitativa del danno, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita – secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo.
10 E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la sofferenza morale, e se ammessa, in che misura.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente riconosciuta la somma di € 4.667,78.
Quanto al danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età (37 anni) del danneggiato all'epoca del fatto dannoso e del grado di invalidità accertato (16%), partendo dal valore punto tabellare relativo al “danno non patrimoniale”, applicando l'aumento previsto per il danno morale nella misura minima, in assenza di allegazioni relative a eventuali ulteriori e più intense ripercussioni prodottesi in termini di sofferenza morale e di compromissione delle ordinarie attività realizzatrici della persona, attesa la carenza di allegazione e prova in tal senso (cfr. Cass. ord. n. 27482/2018; Cass. n. 25164 /2020, secondo cui non può procedersi ad una personalizzazione in aumento del danno biologico in assenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato che avrebbero potuto rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute), va equitativamente riconosciuta a favore dell'attore € 58.384,21.
A tale somma è necessario detrarre l'indennizzo già erogato dall'INAIL all'attore, pari a
€ 26.335,19 (cfr. comunicazione di surroga del 15.11.2019 allegata alla comparsa di costituzione;
prospetto liquidazione del 4.11.2021 allegato alla comparsa conclusionale di parte convenuta, non contestati dall'attore), e la somma di € 1.300,00, già offerta e liquidata dalla compagnia assicurativa convenuta a titolo di danno differenziale, per un totale complessivo pari a € 27.635,19.
La somma residua a titolo di risarcimento del danno è pari, dunque, a € 30.749,02.
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in
11 parola e dei criteri ormai costanti in giurisprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
E così la somma spettante a parte attrice, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 34.039,23, di cui € 8.134,41 per interessi.
Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
2.3 Danno patrimoniale
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da variazione reddituale, pure chiesta dall'attore, in quanto del tutto priva di prova.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la liquidazione equitativa del lucro cessante presuppone la prova della sua sicura esistenza (cfr. in questi termini Cass. n. 11968/2013 secondo cui “In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, ien considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura”).
Ai fini del riconoscimento del lucro cessante si richiede, quindi, la certezza o l'elevata probabilità del futuro guadagno, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (al pari della chance, cfr. Cass. n. 22376/2012).
Ancora, ha precisato la Cassazione che “L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile” (cfr. Cass. n. 15385/2011).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali si deve, quindi, ritenere che il danno da lucro cessante, pur potendo essere provato attraverso presunzioni, non dev'essere meramente potenziale, ma certo o quantomeno altamente probabile, sulla base di riscontri oggettivi.
Tanto premesso si osserva che, nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova specifica circa l'effettiva riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente alle lesioni riportate.
12 Le generiche allegazioni relative alla riduzione degli assegni familiari e dell'indennità di disoccupazione agricola non sono supportate da documentazione probatoria adeguata (cfr. doc. ammortizzatori sociali allegato all'atto di citazione) che dimostri il nesso causale specifico tra le lesioni e la perdita dei benefici economici lamentati.
Va, altresì, rigettata la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale subito per la rottura del telefono cellulare, per la totale carenza di allegazione sul punto.
Parte attrice, invero, si è limitata a quantificare tale danno in € 405,00, sulla base di un mero preventivo allegato all'atto di citazione.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per totale carenza di supporto probatorio già in punto di allegazione.
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza e CP_2 [...] devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di , le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come Parte_1 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicati i minimi, sono liquidate nella misura di € 3.800,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di C.T.U., così come liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di e in solido. CP_2 Controparte_1
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di CP_2
, così provvede:
[...] accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna e in solido, al pagamento in CP_2 Controparte_1 favore dell'attore della somma di € 34.039,23 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo;
condanna e in solido, al pagamento delle CP_2 Controparte_1 spese di lite in favore di , liquidate in € 3.800,00 oltre iva, cpa e rimborso Parte_1 spese generali come per legge, da corrispondere al difensore dichiaratosi antistatario;
13 pone le spese di C.T.U., così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
Così deciso in Termini Imerese, 30 ottobre 2025
Il Giudice
RO CI
14
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa RO CI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 804 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del
09.06.2025 e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Rosa Lapi per mandato in atti;
attore
e
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Roberto Gennaro per mandato in atti;
convenuta
e
, residente in [...]; CP_2 convenuto contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 09.06.2025, atti ivi richiamati e scritti conclusionali depositati nei termini di rito.
MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e , chiedendone condanna in solido al Controparte_1 CP_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data 01.03.2019.
L'attore esponeva che, intorno alle ore 11:30, mentre svolgeva attività lavorativa all'interno di un cantiere stradale sito nel territorio del Comune di Cefalù, lungo la Strada
Statale 113 al km 184+200, veniva investito dal veicolo Fiat Doblò, targato CL 227 FR, di proprietà e condotto da . CP_2
Secondo la rappresentazione dei fatti offerta dall'attore, il veicolo investitore procedeva a velocità sostenuta nonostante la presenza di segnaletica stradale temporanea e di uno sbandieratore, con limite di velocità fissato a 30 km/h.
A seguito dell'urto, l'attore veniva trasportato dal personale sanitario del servizio 118 al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Istituto Giglio di Cefalù, dove gli veniva diagnosticata una frattura completa pluriframmentaria ingranata dell'epifisi prossimale del perone, nonché una frattura a decorso verticale completa dell'epifisi tibiale distale, con rima di frattura estesa alla tibio-astragalica.
L'attore lamentava, altresì, di aver subito un pregiudizio di natura patrimoniale, determinato dalla riduzione dell'importo percepito a titolo di assegni familiari e di indennità di disoccupazione agricola, in quanto il sinistro gli avrebbe impedito di maturare il numero minimo di giornate lavorative richieste per l'accesso integrale a tali prestazioni.
In relazione al predetto infortunio, l'attore rilevava di avere presentato regolare denuncia all'INAIL, che aveva accertato una menomazione dell'integrità psico-fisica valutata nella misura del 9%, provvedendo a corrispondergli un indennizzo pari ad € 12.000,00.
Rappresentava, infine, che in data 11.03.2019, formalizzava nei confronti della compagnia assicurativa la costituzione in mora, con contestuale richiesta risarcitoria, ai sensi degli artt. 145 e 148 del D.Lgs. n. 209/2005. In riscontro, la società convenuta formulava un'offerta risarcitoria ai sensi dell'art. 2054 c.c., pari ad € 1.500,00, comprensiva della somma di € 200,00 a titolo di spese legali.
2 Con successiva comunicazione del 28.11.2019, l'attore invitava Controparte_1 all'instaurazione di una procedura di negoziazione assistita, invito rimasto privo di
[...] riscontro.
Ascrivendo la responsabilità del sinistro esclusivamente ad , l'attore CP_2 concludeva chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti a causa del sinistro, quantificati in ad € 55.000,00, detratte le somme già percepite, corrisposte dall'INAIL e dalla odierna convenuta, CP_1 Controparte_1 pari, rispettivamente, a € 12.000,00 e a € 1.300,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
oltre il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla distruzione del telefono cellulare, quantificati in € 405,00, e alla differenza reddituale non percepita a cagione dell'incidente, quantificata in € 8.000,00; il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si costituiva la quale contestava integralmente la Controparte_1 ricostruzione dei fatti offerta dall'attore, deducendo che , in qualità di Parte_1 capocantiere, fosse stato destinatario di una sanzione amministrativa elevata dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, in ragione dell'insufficienza della segnaletica predisposta dalla ditta incaricata dei lavori.
Detta segnaletica, in particolare, veniva ritenuta inidonea a garantire una corretta presegnalazione del cantiere, in violazione dell'Ordinanza ANAS n. 259/2016.
In ordine alla posizione dell'INAIL, la convenuta evidenziava che l'importo inizialmente liquidato all'attore era pari ad € 17.790,55, in relazione a un danno biologico pari al 9%
(poi, nelle more del presente giudizio, a seguito di aggravamento, rivalutato nella misura del
12%, con erogazione di un'indennità complessiva pari ad € 26.335,19, di cui € 17.790,55 attribuiti originariamente ed € 8.544,64 riconosciuti quale aggravamento delle conseguenze lesive).
Tenuto conto del ricalcolo del danno indennizzabile da parte dell'ente previdenziale e valutato un concorso di colpa dell'attore nella misura del 50%, la compagnia assicurativa aveva formulato, in via transattiva, una proposta risarcitoria pari ad € 1.300,00 a titolo di danno differenziale, somma effettivamente liquidata all'attore e da questi accettata a titolo di acconto del maggior avere.
3 Alla luce di quanto sopra, la convenuta concludeva per il rigetto integrale delle domande attoree;
con vittoria di spese competenze e onorari.
All'udienza del 28.01.2020 il Giudice, rilevata l'omessa notifica dell'atto di citazione nei confronti del convenuto , ne autorizzava la rinnovazione, rinviando la causa CP_2 all'udienza del 10 giugno 2021, nella quale venivano concessi i termini ex art. 183, comma
VI, c.p.c.
La causa veniva, dunque, istruita mediante l'escussione dei testi di parte attrice,
[...] ed e del teste di parte convenuta, (cfr. Tes_1 Controparte_3 Testimone_2 verbale d'udienza del 23.11.2022), oltre che con espletamento di c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore (cfr. ordinanza del 15.12.2022).
Esaurita l'istruttoria e mutato, nelle more, il giudice assegnatario del fascicolo, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
31.10.2024, poi più volte rinviata anche a seguito del successivo nuovo mutamento del giudice assegnatario, fino all'udienza del 09.06.2025, ove è stato assunto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. La responsabilità del sinistro
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di , il quale, pur CP_2 ritualmente evocato, non si è, tuttavia, costituito nel presente procedimento.
Ancora, preliminarmente, deve essere dichiarata l'inammissibilità della 'Memoria di controreplica' depositata dall'attore in data 22.9.2025, ben oltre la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Venendo al merito della controversia, gli esiti dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio hanno confermato l'assunto attoreo secondo il quale il sinistro del 1° marzo 2019, occorso sulla Strada Statale 113 al km 184+350 nel territorio del Comune di Cefalù, si verificò a causa della condotta colposa tenuta dal convenuto , conducente e CP_2 proprietario dell'autocarro Fiat Doblò, targato CL 227FR, assicurato presso
[...] con polizza n. 2015/72729. Controparte_1
4 La ricostruzione dei fatti offerta dall'attore e la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa e nella documentazione offerta dalle parti.
Il teste collega dell'attore all'epoca dei fatti e testimone oculare del Testimone_1 sinistro, ha confermato i capitoli di prova dedotti ex art. 183, comma 6 n. 2, c.p.c. da parte attrice, dichiarando di aver assistito personalmente all'incidente mentre si trovava impegnato in attività di sfalcio dell'erba sul cordolo della carreggiata.
Ha riferito, invero, che il sinistro è avvenuto il 1° marzo del 2019 all'altezza dello svincolo per Cefalù, in direzione Messina, tra le 11 e le 11,30, identificando il veicolo investitore come un “fiorino bianco” (cfr. verbale di udienza del 23.11.2022).
Il teste ha, poi, precisato che al momento dell'impatto “il dirigeva la squadra di Pt_1 lavoro. Io ero a circa 40 metri. Il aveva il soffiatore per pulire la strada. Il era sulla Pt_1 Pt_1 carreggiata, perché la linea di demarcazione era vicina al cordolo”.
Quanto alla dinamica del sinistro, il teste ha dichiarato: “Ho avuto l'impressione che la macchina è rimasta sorpresa dalla presenza del , perché si è spostata sulla sinistra, ma ha colpito Pt_1 il sul fianco destro con il faro destro della macchina”, precisando che “il fiorino viaggiava in Pt_1 direzione Messina, provenienza Cefalù, nella stessa corsia dove lavoravamo noi. Non so se il guidatore era distratto perché non ha potuto né rallentare né evitare l'impatto, nonostante la segnaletica. Prima dell'impatto non ricordo che abbia frenato”.
Riguardo alla presenza della segnaletica, il teste ha rappresentato la presenza di agente segnalatore prima della curva oltre la quale si trovava l'attore e la presenza di furgone con indicazione luminosa di passaggio a sinistra e lampeggianti (“C'era un mio collega che segnalava il cantiere. Noi eravamo dopo la curva. Il segnalatore era un po' prima della curva, c'era anche il furgone con le segnalazioni. Non c'erano birilli perché era un cantiere mobile… il furgone è dotato di un segnale che indica passaggio a sinistra più i lampeggianti”: cfr. dichiarazioni rese dal teste Testimone_1 all'udienza del 23.11.2022).
Il teste collega di lavoro dell'attore pure presente sul luogo del Controparte_3 sinistro in qualità di sbandieratore, ha confermato i capitoli di prova di cui alla memoria ex art 186, comma 6 n. 2, c.p.c. di parte attrice precisando che il sinistro “è avvenuto il primo marzo del 2019 alle ore 11 o 11,30 circa, nei pressi di Cefalù sulla ss 113 in direzione Palermo all'uscita
5 di Cefalù. Noi stavamo lavorando nella corsia che va verso Palermo. La macchina era un furgoncino bianco. Non so dire il modello o la targa. Io lavoravo con il nella stessa ditta”. Pt_1
Il teste, pur ammettendo di non essere testimone oculare del sinistro, ha confermato che al momento dell'impatto stava “sbandierando” e che “erano stati apposti i segnali di lavori in corso, di limite di velocità, credo a 30 km/h, divieto di sorpasso, e l'indicazione del restringimento della corsia. Di solito si mettono questi segnali, ma non ricordo di preciso. I segnali erano stati apposti a circa 10 metri dal luogo in cui lavoravano gli addetti al taglio dell'erba. E' un cantiere mobile, i segnali rimangono fissi, fino a una certa distanza, poi vengono spostati anch'essi. Non so dire la distanza dei segnali dal Sapienza al momento del sinistro, non era tanta …” (cfr. dichiarazioni rese dal teste Controparte_3 all'udienza del 23.11.2022).
Le dichiarazioni rese dai testi escussi risultano confermate dalla ricostruzione dell'evento di cui alla comunicazione di notizia di reato dell'8 aprile 2019, redatta della Polizia Stradale di Palermo (cfr. doc. “rapporto autorità” allegato alla comparsa di costituzione), che riscostruisce il sinistro occorso all'attore nei seguenti termini: “Il giorno 01/03/2019, CP_2
alla guida dell'autocarro Fiat Doblò targato CL227FR, solo a bordo, proveniente dal lato Palermo,
[...] circolava sulla SS 113, in direzione Messina, omettendo di regolare la velocità in modo da commisurarla alle caratteristiche e condizioni della strada di seguito descritte. Giunto verso le ore 11:45, all'altezza della progressiva chilometrica 184+350, ricadente nel territorio del Comune di Cefalù, su un tratto di strada che si sviluppa con andamento curvilineo destrorso, seguito da un tratto rettilineo con variazione plani- altimetrica discendente, asciutta, in presenza di segnaletica di cantiere posta a presegnalare dei lavori di potatura delle aiuole contigue alla carreggiata, perdeva il controllo di guida. In tale circostanza l'autocarro
Fiat Doblò, investiva operaio appiedato, che al momento si trovava sulla Parte_1 carreggiata, munito di attrezzatura SOFFIONE, intento a soffiare le erbacce appena tagliate da altri operai della sua stessa ditta, fuori dalla sede viaria. Il predetto investimento si concretizzava tra la parte anteriore destra dell'autocarro e gli arti inferiori dell'operaio che al momento stava dando le spalle al traffico veicolare della corsia PA-ME” (cfr. ricostruzione della dinamica del sinistro di cui al rapporto informativo della Polizia Stradale di Palermo, allegato alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia assicurativa convenuta).
6 Peraltro, all'esito dei rilievi effettuati dagli agenti intervenuti sul posto, gli stessi contestavano al conducente la violazione dell'art. 141, commi 3° e 8° del CP_2
Codice della Strada per "velocità non commisurata".
Per converso non è emerso alcun elemento utile a suffragare una diversa ricostruzione fattuale della dinamica del sinistro, alternativa a quella offerta dall'attore.
Invero, quanto alle argomentazioni difensive svolte dalla convenuta, il Tribunale osserva che, pur essendo stato elevato un verbale di contestazione all'attore, quale responsabile del cantiere, per violazione dell'art. 21, commi 3° e 4° del Codice della Strada per omissioni nella delimitazione e segnalazione del cantiere, tale circostanza non è idonea ad escludere o ridurre la responsabilità del conducente.
In particolare, dalle testimonianze del teste e del teste Testimone_1 Controparte_3 risulta confermata, nel luogo e nel tempo del sinistro, l'esistenza di un sistema di segnalazione cantiere composto da agente segnalatore (sbandieratore) e furgone segnalatore, nonché l'esistenza di segnalazione verticale.
La convergenza sul punto delle dichiarazioni dei testi escussi, sopra già richiamate, nonché la descrizione del luogo teatro del sinistro di cui al rapporto delle forze dell'ordine
(“presenza di segnaletica temporanea di cantiere”), pure già ampiamente richiamata, dimostra che una segnalazione, seppur certamente perfettibile sotto il profilo tecnico, era comunque presente e percepibile, circostanza che esclude qualsiasi possibilità che il conducente non si fosse avveduto della presenza del cantiere.
Nel caso di specie, la presenza di segnaletica visibile, unita alle condizioni di perfetta visibilità (orario diurno), rendevano assolutamente percettibile la presenza di lavoratori sulla carreggiata e imponevano una condotta di particolare prudenza che il convenuto ha omesso di tenere.
Peraltro, la violazione delle regole di prudenza e diligenza da parte del convenuto non risulta smentita dal teste di parte convenuta , che ha dichiarato di essere Testimone_2 transitato sul luogo solo successivamente all'accaduto, quando erano già presenti le forze dell'ordine, senza aver assistito all'impatto, precisando “non so dire in quale corsia è avvenuto
l'incidente, quando sono transitato c'erano già le Forze dell'ordine” (cfr. verbale di udienza del
7 23.11.2022), senza nulla aggiungere rispetto alla descrizione del sinistro offerta dall'attore ed emersa all'esito dell'istruttoria svolta in corso di causa.
Ora, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte è pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. ord. n. 9856/2022).
Nell'odierno giudizio tale prova non è stata raggiunta, non essendo desumibile né dagli atti di causa né dall'istruttoria svolta l'impossibilità oggettiva per (conducente CP_2
- e proprietario - del veicolo investitore) di evitare l'impatto con l'attore.
Conseguentemente il convenuto deve essere dichiarato responsabile del sinistro occorso a in data 01.03.2019; responsabilità che deve ritenersi esclusiva, non Parte_1 essendo emerso, nel corso del presente giudizio, alcun elemento da cui desumere l'intervento di un concorrente comportamento colposo dell'attore.
Risulta, quindi, integralmente fondata - sotto il profilo dell'an debeatur - la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di , che deve essere Parte_1 CP_2 quindi condannato a risarcire l'attore dei danni dallo stesso sofferti in conseguenza dell'incidente.
Al risarcimento dei suddetti danni va condannata, in solido, anche Controparte_1
data la pacifica esistenza di un valido rapporto assicurativo relativo all'autocarro di
[...] proprietà del convenuto . CP_2
2.2 La liquidazione del danno biologico
Per quanto riguarda la quantificazione del danno risarcibile, muovendo dalla disamina del pregiudizio di ordine non patrimoniale del quale l'attore ha domandato il ristoro, si osserva che le lesioni eziologicamente riconducibili al sinistro hanno provocato un danno biologico permanente, quantificato in misura pari al 16% (sedici percento) dell'integrità psicofisica complessiva, con postumi permanenti reliquati non suscettibili di miglioramento
8 mediante terapie e/o interventi chirurgici (cfr. relazione a firma del C.T.U. dott. Per_1
depositata in data 08.08.2023 agli atti del fascicolo).
[...]
Tale valutazione è stata compiuta in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U., dott.
, il quale ha pienamente ed analiticamente motivato le proprie conclusioni Persona_1
– che questo giudice ritiene integralmente condivisibili – sulla base della documentazione sanitaria prodotta in giudizio, dei riscontri clinici rilevati nel corso della perizia e dei criteri medico-legali di valutazione del danno indicati dalla letteratura scientifica di riferimento.
Il consulente, in sede di osservazione, ha inoltre allegato il parere scritto del consulente radiologo sulla base del quale ha chiarito “che il quadro di anchilosi della tibio-tarsica e della sottoastragalica ed il conseguente deficit deambulatorio sono coerenti con i postumi delle predette fratture trattate conservativamente con immobilizzazione in gesso femoro-podalico”.
L'inabilità temporanea assoluta è perdurata per 40 giorni, mentre quella relativa si è prolungata per ulteriori 20 giorni al 75% delle attitudini del soggetto, 10 giorni al 50% e altri 20 giorni al 25% delle stesse.
Per la liquidazione del danno, necessariamente equitativa n considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni lesi e dei pregiudizi che ne derivano, come sopra riconosciuto, questo Tribunale aderisce alle recenti previsioni normative adottate dal legislatore;
in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nella Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR
n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), definiti dal legislatore in attuazione dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni.
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle
9 terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
La tabella unica nazionale tiene espressamente conto, dunque, anche della liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso, ponendo fine all'annosa diatriba circa la liquidazione autonoma del danno morale.
Si tratta di un sistema di liquidazione “a punto” in cui l'ammontare del risarcimento si determina moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l'invalidità permanente per una somma di denaro, che varia col variare del grado di invalidità. La tabella unica nazionale disciplina solo le invalidità dal 10% al 100% compresi, prendendo a riferimento il valore punto pari a € 3.458,83, cioè pari al valore del punto “di partenza” per la liquidazione del danno biologico permanente
Il valore monetario del punto di invalidità non è fisso, ma muta in funzione di tre variabili: il grado di invalidità permanente accertato, che determina l'aumento proporzionale del valore monetario del valore punto base;
l'età della vittima, che determina la diminuzione in misura inversamente proporzionale del valore monetario del valore punto base;
la sofferenza morale provocata dall'infortunio, che determina l'aumento del valore punto in relazione al grado di sofferenza (nessuna, minima, media o grave), mediante l'applicazione di un coefficiente minimo, medio o massimo, che determina l'aumento del valore punto base.
Tale modulazione però non è automatica, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice anche nella misura del coefficiente applicato in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto.
In altri termini, anche nella tabella unica nazionale, così come nelle tabelle di Milano finora applicate nella liquidazione equitativa del danno, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita – secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo.
10 E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la sofferenza morale, e se ammessa, in che misura.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente riconosciuta la somma di € 4.667,78.
Quanto al danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età (37 anni) del danneggiato all'epoca del fatto dannoso e del grado di invalidità accertato (16%), partendo dal valore punto tabellare relativo al “danno non patrimoniale”, applicando l'aumento previsto per il danno morale nella misura minima, in assenza di allegazioni relative a eventuali ulteriori e più intense ripercussioni prodottesi in termini di sofferenza morale e di compromissione delle ordinarie attività realizzatrici della persona, attesa la carenza di allegazione e prova in tal senso (cfr. Cass. ord. n. 27482/2018; Cass. n. 25164 /2020, secondo cui non può procedersi ad una personalizzazione in aumento del danno biologico in assenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato che avrebbero potuto rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute), va equitativamente riconosciuta a favore dell'attore € 58.384,21.
A tale somma è necessario detrarre l'indennizzo già erogato dall'INAIL all'attore, pari a
€ 26.335,19 (cfr. comunicazione di surroga del 15.11.2019 allegata alla comparsa di costituzione;
prospetto liquidazione del 4.11.2021 allegato alla comparsa conclusionale di parte convenuta, non contestati dall'attore), e la somma di € 1.300,00, già offerta e liquidata dalla compagnia assicurativa convenuta a titolo di danno differenziale, per un totale complessivo pari a € 27.635,19.
La somma residua a titolo di risarcimento del danno è pari, dunque, a € 30.749,02.
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in
11 parola e dei criteri ormai costanti in giurisprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
E così la somma spettante a parte attrice, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende a € 34.039,23, di cui € 8.134,41 per interessi.
Su tale importo sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
2.3 Danno patrimoniale
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da variazione reddituale, pure chiesta dall'attore, in quanto del tutto priva di prova.
Sul punto, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la liquidazione equitativa del lucro cessante presuppone la prova della sua sicura esistenza (cfr. in questi termini Cass. n. 11968/2013 secondo cui “In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, ien considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura”).
Ai fini del riconoscimento del lucro cessante si richiede, quindi, la certezza o l'elevata probabilità del futuro guadagno, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (al pari della chance, cfr. Cass. n. 22376/2012).
Ancora, ha precisato la Cassazione che “L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile” (cfr. Cass. n. 15385/2011).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali si deve, quindi, ritenere che il danno da lucro cessante, pur potendo essere provato attraverso presunzioni, non dev'essere meramente potenziale, ma certo o quantomeno altamente probabile, sulla base di riscontri oggettivi.
Tanto premesso si osserva che, nel caso di specie, l'attore non ha fornito alcuna prova specifica circa l'effettiva riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente alle lesioni riportate.
12 Le generiche allegazioni relative alla riduzione degli assegni familiari e dell'indennità di disoccupazione agricola non sono supportate da documentazione probatoria adeguata (cfr. doc. ammortizzatori sociali allegato all'atto di citazione) che dimostri il nesso causale specifico tra le lesioni e la perdita dei benefici economici lamentati.
Va, altresì, rigettata la domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale subito per la rottura del telefono cellulare, per la totale carenza di allegazione sul punto.
Parte attrice, invero, si è limitata a quantificare tale danno in € 405,00, sulla base di un mero preventivo allegato all'atto di citazione.
Pertanto, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per totale carenza di supporto probatorio già in punto di allegazione.
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza e CP_2 [...] devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di , le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come Parte_1 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicati i minimi, sono liquidate nella misura di € 3.800,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese di C.T.U., così come liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di e in solido. CP_2 Controparte_1
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di CP_2
, così provvede:
[...] accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna e in solido, al pagamento in CP_2 Controparte_1 favore dell'attore della somma di € 34.039,23 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo;
condanna e in solido, al pagamento delle CP_2 Controparte_1 spese di lite in favore di , liquidate in € 3.800,00 oltre iva, cpa e rimborso Parte_1 spese generali come per legge, da corrispondere al difensore dichiaratosi antistatario;
13 pone le spese di C.T.U., così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
Così deciso in Termini Imerese, 30 ottobre 2025
Il Giudice
RO CI
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