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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 550/2024 R. PR. UNIT.
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Paolo Cordio Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice rel. ed est dott.ssa Laura Messina Giudice. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da , nato Parte_1
a Catania il dì 06.11.1974, CF. , ivi residente in [...]
10 il quale, giusta procura in calce -come da separato foglio- è assistito, rappresentato e difeso nella presente procedura di sovraindebitamento dall'Avv. Gaetano Barbato, cod. fisc.
CodiceFiscale_2
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'O.C.C. “Prima difesa”, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;
nomina, quale liquidatore l'O.C.C. Prima ES , nella persona del gestore della crisi già nominato, avv. Massimo Antonio Porto;
PQM
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente e della famiglia, l'importo di € 1.700.00 mensili (il deve versare alla moglie un Pt_1 assegno mensile di € 850,00 per il mantenimento dei figli) mentre gli ulteriori redditi prodotti dallo stesso - anche futuri ed occasionali, salve le eventuali ulteriori esigenze di mantenimento, previa integrazione dell'inventario - siano depositati mensilmente in un conto acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso;
che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei suoi confronti;
l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270
CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Maria Acagnino.
Così deciso in Catania, lì 21 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Maria Acagnino dott. Roberto Cordio
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Paolo Cordio Presidente
dott. Maria Acagnino Giudice rel. ed est dott.ssa Laura Messina Giudice. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da , nato Parte_1
a Catania il dì 06.11.1974, CF. , ivi residente in [...]
10 il quale, giusta procura in calce -come da separato foglio- è assistito, rappresentato e difeso nella presente procedura di sovraindebitamento dall'Avv. Gaetano Barbato, cod. fisc.
CodiceFiscale_2
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'O.C.C. “Prima difesa”, allegata al ricorso, che contiene una completa illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;
nomina, quale liquidatore l'O.C.C. Prima ES , nella persona del gestore della crisi già nominato, avv. Massimo Antonio Porto;
PQM
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del ricorrente e della famiglia, l'importo di € 1.700.00 mensili (il deve versare alla moglie un Pt_1 assegno mensile di € 850,00 per il mantenimento dei figli) mentre gli ulteriori redditi prodotti dallo stesso - anche futuri ed occasionali, salve le eventuali ulteriori esigenze di mantenimento, previa integrazione dell'inventario - siano depositati mensilmente in un conto acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso;
che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione, a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano procedure esecutive nei suoi confronti;
l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270
CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Maria Acagnino.
Così deciso in Catania, lì 21 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Maria Acagnino dott. Roberto Cordio